fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto
fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, … Leggi tutto