AFFIDO ESCLUSIVO FIGLIO MINORE AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA SERGIO ARMARoLI

AFFIDO ESCLUSIVO FIGLIO MINORE AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA SERGIO ARMARoLI 051 6447838

responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Il totale disinteresse e l’irreperibilità del padre giustificano, dunque, l’affidamento esclusivo della minore alla madre.

In tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Conseguentemente l’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.

Il tribunale di Modena  ha sentenziato che Tribunale Modena, Sez. I, Sentenza, 04/06/2019, n. 859:

L’affido condiviso risulta pregiudizievole per l’interesse del minore nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Il totale disinteresse e l’irreperibilità del padre giustificano, dunque, l’affidamento esclusivo della minore alla madre.

IMPORTANTE DECISIONE CORTE APPELLO BOLOGNA

Corte d’Appello Bologna, Sez. I, Ordinanza, 12/02/2015

In merito ai provvedimenti assunti dall’autorità giurisdizionale straniera (in ispecie cinese) con la sentenza di divorzio riguardo alla prole di età minore della coppia di coniugi – l’uno cittadino italiano l’altro cittadino cinese – che abbiano contratto matrimonio in Italia e che ivi si siano consensualmente separati, la statuizione del giudice straniero (cinese) di affido esclusivo alla madre di entrambe le figlie minori (aventi cittadinanza italiana) non è contraria al principio di ordine pubblico italiano, il quale, se da un lato va riferito al principio normativo e dogmatico desumibile dal nostro ordinamento giuridico che prevede come ‘normale’ applicazione dell’istituto dell’affidamento dei figli minori quello dell’ “affidamento condiviso”, dall’altro lato è confortato – non solo sul piano interpretativo e applicativo, bensì anche su quello strettamente positivo – dall’ulteriore ed esplicita previsione dell’ “affidamento” della prole “in via esclusiva” ad uno solo dei genitori, rilevando inoltre sul punto, ai fini della legittimità della pronunzia dell’autorità giurisdizionale straniera (cinese), il precipuo fine, da quest’ultima perseguito, di garantire massimamente – con l’assunta statuizione – le figlie minori stesse in considerazione della loro tenera età nonché di quanto già disposto, in sede di separazione, dal giudice italiano, e cioè che entrambe le bambine risiedano stabilmente (“vivano in Cina”) con la madre, a nulla rilevando, per contro, e sempre sul piano del principio dell’ordine pubblico interno, che nell’ordinamento giuridico cinese si preveda ulteriormente l’affidamento dei minori al genitore senza precedente prole, prevalendo viceversa esaustivamente la decisione straniera poiché fondata, essenzialmente, sull’interesse proprio delle minori (alla loro crescita) e sugli accordi assunti con la separazione consensuale, né potendo – da ultimo – il giudice italiano, in sede di riconoscimento della sentenza straniera (cinese), sindacare i motivi posti dal giudice straniero a fondamento del provvedimento di affido esclusivo. Sul punto, quindi, dell’affido esclusivo delle figlie minori, la sentenza straniera è legittima poiché non contraddice al principio di ordine pubblico italiano, e come tale merita riconoscimento.

Cass. civ. Sez. I Ord., 17/05/2021, n. 13217 rv. 661393-01

… FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Provvedimenti per i figli – In genere – Separazione dei coniugi – Affidamento dei figli minori – Sindrome di alienazione parentale (pas) – Rilevanza ai fini del cd. “super affido” all’altro genitore – Limiti – Fattispecie … In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. …

Libro I Delle persone e della famiglia – 6. – Della potestà dei genitori

… Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009 , all’A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale. … In tema di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento eterofamiliare di minori, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessiti di essere seguito da un’ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della “perpetuatio” deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni del distretto ove risiedeva la famiglia cui il minore era stato affidato con provvedimento di un altro tribunale per i minorenni, nel cui distretto originariamente il minore risiedeva con la propria madre). …

Cass. civ. Sez. I Ord., 07/06/2021, n. 15819

… La Corte territoriale non si è affatto discostata da tali principi, avendo preso atto dei comportamenti posti in essere da entrambi i genitori, profondamente indicativi della loro carenza educativa ed ha correttamente valutato tali comportamenti in termini non di mera conflittualità tra i coniugi, ma di “oggettiva inidoneità” della madre e del padre alla condivisione dell’esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell’interesse primario della figlia minore. … Nel caso di specie, i giudici di merito hanno, nella sostanza, messo in evidenza la scarsa maturità dei genitori nell’affrontare le maggiori responsabilità che l’affido condiviso comportava e che il rapporto tra i genitori e la figlia era risultato in modo significativo intaccato dalla forte conflittualità esistente tra padre e madre, ovvero che la loro inidoneità educativa si poneva in contrasto con l’interesse della figlia minore all’affido condiviso. …

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