Avvocato a Bologna – Malasanità

RESPONSABILITA’ SANITARIA ,OMISSIVA ?

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Avvocato a Bologna – Malasanità

MALASANITA’ CESENA

La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138 Espenhanh, 2014) ha ripetutamente chiarito che anche nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tale apprezzamento va compiuto tenendo conto: da un lato, delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico, che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate; e, dall’altro, delle contingenze del caso concreto; e, dunque, adegua al caso concreto le informazioni statistiche generalizzanti.

 

La malasanità rappresenta uno dei problemi più gravi e controversi nel settore sanitario. Si riferisce a situazioni in cui la prestazione medica si traduce in danni per i pazienti a causa di negligenza, errori, mancanza di competenza o procedure inadeguate. Questo fenomeno impatta profondamente sulla vita delle persone coinvolte e può lasciare cicatrici permanenti, sia fisiche che emotive. In questo articolo, esploreremo il concetto di malasanità e il suo impatto devastante sui pazienti e sul sistema sanitario nel suo insieme.

La Definizione di Malasanità

La malasanità si verifica quando la qualità della cura fornita è inferiore allo standard richiesto, causando danni fisici, psicologici o economici ai pazienti. Questi danni possono essere il risultato di errori diagnostici, trattamenti inappropriati, infezioni nosocomiali, errori chirurgici, somministrazione errata di farmaci e molti altri fattori. La negligenza medica è un sottotipo di malasanità e si verifica quando un operatore sanitario o un sistema di salute non fornisce la dovuta attenzione, competenza o attenzione al paziente.

Le Cause della Malasanità

La malasanità può essere causata da una serie di fattori interconnessi. Tra questi, spiccano:

  1. Sovraccarico del personale sanitario: Il personale sanitario può trovarsi sotto pressione e affrontare lunghi orari di lavoro, il che aumenta il rischio di errori.
  2. Mancanza di formazione e competenze: Gli operatori sanitari possono essere sottoposti a carenze nella loro formazione o essere sottoposti a procedure operative obsolete, influenzando la qualità della cura.
  3. Comunicazione inefficace: Una comunicazione carente tra i membri del team medico può portare a malintesi e a decisioni errate.
  4. Strutture e attrezzature obsolete: Le strutture sanitarie che non sono aggiornate o non dispongono di attrezzature all’avanguardia possono compromettere la sicurezza del paziente.
  5. Carenza di risorse finanziarie: I limiti di bilancio possono portare a una riduzione delle risorse disponibili per la cura e la sicurezza del paziente.
  6. Elevata casistica: Un elevato volume di pazienti può rendere difficile per il personale sanitario fornire un’adeguata attenzione individuale.

L’Impatto della Malasanità

L’effetto della malasanità sulle vittime e sulle loro famiglie può essere devastante. Le conseguenze possono includere:

  1. Danno fisico: Errori medici possono portare a danni permanenti o addirittura alla morte dei pazienti. Questi danni includono lesioni fisiche, disabilità o complicazioni che richiedono ulteriori cure mediche.
  2. Traumi emotivi: Le vittime di malasanità possono soffrire di ansia, depressione e stress post-traumatico a causa dell’esperienza traumatizzante che hanno subito.
  3. Problemi finanziari: I costi delle cure aggiuntive e delle procedure correttive possono mettere a dura prova le finanze delle vittime e delle loro famiglie.
  4. Perdita di fiducia nel sistema sanitario: Gli errori medici possono minare la fiducia dei pazienti nel sistema sanitario, portando alla ricerca di alternative o al rifiuto di curarsi.
  5. Impatto sul sistema sanitario: La malasanità ha un impatto negativo sul sistema sanitario nel suo complesso. I costi aggiuntivi per affrontare le conseguenze degli errori possono pesare sul sistema e diminuire la qualità complessiva della cura.

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Ed ha aggiunto altresì che la regola di giudizio, compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” – propria del processo penale – impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità che, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, siano remote, nel senso che l’effettiva realizzazione di dette eventualità, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali.

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Gli ermellini hanno, infatti, ricordato che nei giudizi per responsabilità medica sussistono due diversi nessi di causalità: il primo riguarda l’evento dannoso; il secondo riguarda l’impossibilità di adempiere. Soltanto dopo aver dimostrato l’esistenza del primo ciclo causale, si andrà a valutare l’esistenza o meno del secondo. Ebbene, il danneggiato dall’evento di malpractice medica è onerato dal dimostrare il nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso: in particolare, egli deve provare l’esistenza di un nesso di causalità fra l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento e la condotta posta in essere dal sanitario. Invece, il danneggiante deve provare che egli non poteva adempiere correttamente: in particolare, il sanitario deve dimostrare l’esistenza di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione.

In considerazione di ciò, ricorda la corte di cassazione, in presenza di cause ignote, si può addebitare il mancato assolvimento dell’onere della prova al danneggiante o al danneggiato a seconda se la causa incognita riguarda l’evento dannoso o riguarda la possibilità di adempiere. In particolare, nel caso in cui rimanga incerta la causa dell’evento dannoso sarà l’attore danneggiato a non aver assolto l’onere della prova sullo stesso gravante; invece, nel caso in cui rimanga incerto il fatto se fosse stato possibile o meno adempiere alla prestazione (e quindi se la condotta omessa dal sanitario avrebbe o meno impedito l’evento dannoso) sarà il convenuto danneggiante a non aver assolto l’onere della prova sullo stesso gravante.

Occorre in questa sede ribadire che la valutazione controfattuale, demandata al giudice di merito, deve avvenire rispetto al “singolo comportamento storico”, alla “singola situazione storica” e alla “singola conseguenza storica” (Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014, Jann, Rv. 262239).

I termini di fatto ai quali deve riferirsi il giudice penale, nel verificare la sussistenza di elementi indicativi della riferibilità causale dell’evento alla condotta attiva od omissiva posta in essere dall’agente, sono necessariamente quelli riportati nel capo di imputazione: è il capo di imputazione, infatti, che delinea e delimita la specifica sequenza fenomenologica, nell’ambito della quale si assume che la condotta attesa abbia determinato la verificazione dell’evento dannoso, come realizzatosi.

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In tema di responsabilità medica, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della patologia consente l’analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, Albiero, Rv. 255008).

Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d’imputazione, di talchè, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30469 del 2014 cit.).[wpforms id=”21592″]

E’ noto l’approdo della giurisprudenza assolutamente dominante, secondo cui è “causa” di un evento quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale (“contro i fatti”), che è l’operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell’imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza: se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente che la condotta dell’imputato non costituisce causa dell’evento. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Naturalmente esso, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento, richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto e cioè la formulazione del c.d. giudizio esplicativo (Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv. 25694101). Per effettuare il giudizio controfattuale è, quindi, necessario ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all’evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall’agente, l’evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, Albiero, Rv. 25500801). In tema di responsabilità medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, Albiero, Rv. 25500801). L’importanza della ricostruzione degli anelli determinanti della sequenza eziologica è stata sottolineata, in giurisprudenza, laddove si è affermato che, al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l’evento lesivo, non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla “causa” dell’evento stesso, giacchè solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Sez. 4, n. 25233 del 25/05/2005, Lucarelli, Rv. 23201301). Le Sezioni unite, con impostazione sostanzialmehte confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno enucleato, per quanto attiene alla responsabilità professionale del medico, relativamente al profilo eziologico, i seguenti principi di diritto: il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicchè, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto grado di credibilità razionale”. L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio (Sez. U., n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Ne deriva che, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014, Jann, Rv. 26223901). Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra l’omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorchè risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa (Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, Meloni, Rv. 25633801). Si tratta di insegnamento ribadito dalle Sezioni Unite, che si sono nuovamente soffermate sulle questioni riguardanti l’accertamento della causalità omissiva e sui limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la valutazione argomentativa espressa in sede di merito (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, Rv. 26110601). Nella sentenza ora richiamata, le Sezioni Unite hanno sviluppato il modello epistemologico già indicato nella citata pronunzia del 2002 che delinea un modello dell’indagine causale capace di integrare l’ipotesi esplicativa delle serie causali degli accadimenti e la concreta caratterizzazione del fatto storico – ribadendo che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. In particolare, si è sottolineato che, nella verifica dell’imputazione causale dell’evento, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta