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La soluzione è affidarsi ad un professionista che, con discrezione e diplomazia si adoperi per comporre i dissidi e rasserenare gli animi affinchè ciascuno giunga a ritenersi soddisfatto della quota ottenuta. L’avvocato Sergio Armaroli ha esperienza in queste delicate situazioni in cui sa operare con discrezione e professionalità.
in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità; in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie; per l’individuazione di quote ereditarie.
RISOLVERE EREDITA’? EREDI LEGITTIMI? TESTAMENTO OLOGRAFO PUBBLICO
Il testamento olografo è una scrittura privata: essa per ciò in tanto può far prova in quanto venga riconosciuta dalla parte contro cui si esibisce (art. 2702 c.c.). In caso di disconoscimento della sottoscrizione ad es. da parte dell’erede legittimo, l’onere della prova dell’autenticità della scrittura incombe a chi intende far valere un diritto in base al testamento.
La data consiste nell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui il testamento fu scritto. Può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione. La mancanza della data produce l’annullabilità dell’atto (art. 606 c.c.). Si ammette peraltro che la data incompleta possa essere integrata con elementi desunti dalla stessa scheda.
La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni e serve ad individuare il testatore. Generalmente comprende il nome e il cognome, ma può, per espressa statuizione dell’art. 602, comma 2, essere costituita da qualsiasi indicazione che designi con certezza la persona del testatore.
impugnazione testamento termine
Il testamento olografo è nullo quando presenta anomalie gravi fra cui:
La mancanza dell’autografia o la sottoscrizione;
Disposizione generiche sui beneficiari, che ne impediscono la chiara identificazione;
Disposizioni illecite.
In questi casi il testamento non produce effetti ed è come se non fosse mai stato scritto.
Il testamento olografo è annullabile quando presenta difformità meno gravi come:
I difetti di forma minori, ad esempio l’incompletezza della data;
L’incapacità di agire del testatore (ad esempio in caso di minori o di incapacità di intendere e volere per malattia, etc);
Errore, violenza e dolo che hanno spinto il testatore a disporre a dei propri beni.
In questi casi il testamento produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono essere annullati se gli eredi impugnano il testamento
PRESCRIZONE AZIONE
SECONDO ART 606 comma II del c.c. stabilisce che “L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Quindi l’azione di annullabilità si deve intraprendere entro 5 anni dall’apertura del testamento da parte del notaio.
L’azione di nullità invece non ha termini di prescrizione e può essere richiesta in qualsiasi momento, da chi risulta danneggiato dalla successione.
impugnazione testamento per lesione di legittima
L’azione di riduzione Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima.
L’azione di riduzione, di fatto, consta di tre diverse azioni, in base alla fase e ai soggetti nei cui confronti viene eseguita: – l’azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre; – l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati; – l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con pari finalità recuperatorie della precedente ma esperibile nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.
In ordine alla legittimazione, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Si tratta di un diritto irrinunciabile, finché vive il de cuius, al quale può abdicarsi solo successivamente alla sua morte. L’azione di petizione L’art. 533 c.c. attribuisce la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di petizione al solo erede (o al coerede), sia legittimo che testamentario, il quale, chiamato all’eredità, l’abbia accettata, esplicitamente o tacitamente, con la sola proposizione dell’azione. Legittimato passivo è colui il quale possiede beni ereditari vantando un titolo che invece non gli compete, ovvero chi possiede senza alcun titolo giustificativo. Oggetto dell’azione sono tutti i beni ereditari o anche una parte o quota degli stessi. L’onere di provare che i beni appartenessero all’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione spetta all’attore. Oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede con titolo invalido o sine titulo, l’azione accerta la qualità di erede in capo all’attore, la quale una volta acquistata non viene meno.
impugnare un testamento
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La successione ereditaria è legata ad un evento triste e spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio. Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all’impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni.
Il diritto delle Successioni è regolato da una serie di norme complesse che rendono la materia particolarmente affascinante. Il compito del legale è quello di aiutare il cliente a districarsi sia in funzione preventiva, qualora si voglia redigere un testamento, sia in qualità di chiamato all’eredità o di erede pretermesso. Va detto che, in tale secondo caso, nel nostro Ordinamento è stato reso obbligatorio l’avvio del procedimento di mediazione attraverso il quale, in una buona percentuale di casi, si raggiunge un accordo che evita di dover intraprendere una o più azioni giudiziali.
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Devi risolvere divisione ereditaria?
La successione a causa di morte e le donazioni sono sempre state fonte di controversie giudiziali. Lo Studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di successioni, in particolare nelle controversie in tema di apertura della successione, validità del testamento, capacità di succedere, indegnità, trasmissione del diritto di accettare l’eredità, accettazione con beneficio di inventario, rinunzia all’eredità, successione legittima, revoca del testamento, l’istituzione dell’erede e del legato.
Intendi impugnare un testamento olografo? Lo studio offre assistenza stragiudiziale e giudiziale a 360° in materia successoria, a titolo esemplificativo: impugnazione di testamenti; lesione dei diritti ereditari; falsificazione o distruzione di testamenti; interpretazione di clausole testamentarie complesse, ovvero nella valutazione della liceità o nullità delle medesime; scioglimento della comunione ereditaria, etc. Con particolare riferimento ai testamenti olografi, lo studio ha maturato una significativa esperienza in materia di analisi della scrittura, essendosi avvalso più volte della consulenza di periti calligrafi, con i quali ha instaurato un fiduciario e duraturo rapporto di collaborazione.
All’art. 1, comma 24 della legge 76/2016 è infatti previsto che l’unione civile si sciolga “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile”. E’ perciò necessario che le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, manifestino la propria volontà di interrompere il vincolo.
Vuoi difendere le tue quote di legittima?
L’assistenza prestata, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, anche attraverso la collaborazione di Notai e Commercialisti di fiducia, riguarda gli adempimenti previsti per l’apertura della successione e l’accettazione o la rinuncia all’eredità, le divisioni ereditarie, l’individuazione delle quote ereditarie, l’individuazione della quota disponibile e di eventuali lesioni di legittima, la predisposizione di progetti divisionali, l’impugnazione di testamenti per invalidità o per lesione di quota di legittima, la consulenza e l’ assistenza nella redazione di testamenti e legati nonché di atti di donazione.
Devi accettare l’eredità con beneficio d’inventario?
Con una ottima qualita’ del servizio l’avvocato Sergio Armaroli di Bologna fornisce consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di diritto successorio ed ereditario.
Assai complesse le questioni ereditarie ti seguiremo e assisteremo in ogni casistica, indicandoti le scelte più opportune e strategiche da seguire; di seguito una serie di argomenti trattati dal nostro studio.
L’assistenza di un avvocato per successioni a Bologna può essere molto importante nel caso in cui ci si trovi alle prese con la successione per la morte di un familiare: l’adempimento di tutte le pratiche burocratiche e i pagamenti delle imposte presuppongono una competenza dettagliata, che può essere garantita solo da un professionista del settore. Fondamentale, per esempio, è la ricostruzione dell’asse ereditario della persona defunta: si tratta, cioè, di verificare se tra i parenti ci sono degli eredi o dei legatari, cioè soggetti che sono stati menzionati nel testamento in quanto beneficiari di particolari beni secondo le volontà del de cuius. A tal fine è indispensabile ricercare il testamento del defunto, sia che si tratti di un testamento olografo, sia che lo stesso sia stato registrato presso il pubblico registro degli strumenti.
Cosa succede dopo che si apre la successione
Nel momento in cui la successione viene aperta, si deve procedere con la ricostruzione del patrimonio del defunto, che può essere effettuata – per esempio – con l’aiuto del commercialista del de cuius; in alternativa può essere utile controllare i suoi documenti, così da verificare se c’era qualcuno che si occupava della gestione dei suoi interessi. Una visita alla camera di commercio e una visita al catasto sono altrettanto preziose per accertare la titolarità di partecipazioni in società, di terreni o di proprietà immobiliari. Non solo: un’altra delle verifiche che devono essere effettuate è quella relativa alla situazione dei conti correnti, da eseguire in banca insieme con gli accertamenti riguardanti l’esistenza di fondi di investimento e polizze vita.
Accettare l’eredità conviene sempre?
L’assistenza di un avvocato per successioni a Bologna a volte è indispensabile anche per capire se accettare l’eredità sia davvero conveniente oppure no; l’accettazione con beneficio di inventario è una opzione che merita di essere presa in considerazione con attenzione, e lo stesso dicasi per la rinuncia vera e propria. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che quando si parla di eredità non si fa riferimento semplicemente ai soldi che il genitore deceduto ha lasciato ai figli, ma a tutto un insieme di rapporti giuridici – sia attivi che passivi – facenti capo al de cuius. Da valutare anche il momento effettivo in cui la morte è avvenuta e il luogo in cui la successione viene aperta. Va ricordato, in qualsiasi caso, che le disposizioni testamentarie non possono ledere i diritti del coniuge, dei figli e dei parenti ascendenti e discendenti in linea retta, secondo quanto previsto dal codice civile.
Che cosa fare dopo che la successione è stata aperta
Come si può scoprire richiedendo una consulenza allo Studio legale dell’Avvocato Sergio Armaroli, per far valere un testamento olografo è necessario farlo pubblicare in presenza di un notaio. L’accettazione dell’eredità non è un obbligo da cui ci si può sottrarre, ma una facoltà che – per altro – può essere esercitata in vari modi. L’accettazione manifesta dell’eredità può avvenire in modo esplicito, attraverso un atto pubblico, o in modo implicito. Basta l’incasso di un assegno compilato per il pagamento di un debito del de cuius per fare intuire l’intenzione di accettare l’eredità, per esempio. Se si decide di non ricorrere al beneficio di inventario per l’accettazione dell’eredità, il patrimonio del de cuius viene confuso con il patrimonio degli eredi: così, se il defunto aveva un debito, toccherà agli eredi pagarlo.
L’eredità può essere accettata nel giro di 10 anni: ciò vuol dire che ci si può prendere tutto il tempo di cui si ha bisogno, magari per compiere delle indagini o per effettuare ricerche. Eventuali terzi che dovessero essere interessati ad accettare l’eredità in maniera immediata, in ogni caso, potrebbero presentare un’istanza per richiedere un termine più breve per l’accettazione da parte degli eredi designati; nel caso in cui tale istanza – da presentare presso il tribunale competente in funzione del luogo di apertura della successione, che corrisponde al domicilio più recente della persona defunta – venisse accolta, una volta superato il termine indicato gli eredi che non avranno espresso la volontà di accettare l’eredità non ne avrebbero più diritto. Un’istanza al giudice può essere presentata anche da eventuali creditori del de cuius intenzionati a rivalersi rispetto all’attivo patrimoniale.
Quando affrontiamo la materia ereditaria essa è molto complessa e articolata e non tutti sanno che il nostro ordinamento tutela i diritti dei legittimari, che sono coloro a cui deve deve necessariamente pervenire una quota dei beni dell’asse ereditario (c.d. quota di legittima o di riserva), anche contro la volontà del de cuius. Soggetti legittimari sono il coniuge, i figli legittimi, cui sono equiparati gli adottivi ed i figli naturali e gli ascendenti (art. 536, co.1, c.c.).
il patrimonio ereditario può essere distinto in:
quota disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente, e quota legittima, riservata ai legittimari, della quale il testatore non può disporre né a titolo di liberalità né mortis causa.
L’ammontare della quota disponibile e della quota di legittima, a norma dell’art. 556 c.c. si determinano mediante la c.d. riunionefittizia; si tratta di un’operazione con la quale si riuniscono, fittiziamente, tutti i beni appartenti al defunto al tempo della morte, sottraendo i debiti e sommando le donazioni, al fine di determinare il valore netto dell’asse (Cass., sez. II, n. 12919/2012; Cass., sez. II, n. 4654/1990).
Quando la quota di legittima è intaccata dal de cuius, mediante atti di disposizione, o donazioni, ovvero in caso di testamento, si ha una lesione della legittima.
Le azioni previste dal codice civile, agli artt. 553 e ss. c.c., a tutela della legittima, sono di due tipi: l’azione di riduzione e la petizione di eredità.
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