SEPARARSI A BOLOGNA?  LEGGI SUBITO E CHIAMA

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SEPARARSI A BOLOGNA?  LEGGI SUBITO E CHIAMA,CHIAMA L'AVVOCATO ESPERTO
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Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.].
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze (2) e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo(3), a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].

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ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE 

L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura’.

In precedenza la Corte (Cass. 11630/01) aveva ritenuto che: ‘La assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi siano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli non ha più ragion d’essere e, quindi, il diritto di abitazione, che ne scaturisce, viene meno nel momento in cui il coniuge, cui la casa sia stata assegnata, ne chiede, nel corso del giudizio per lo scioglimento della comunione conseguente (nel caso di specie) a divorzio, l’assegnazione in proprietà, acquisendo così, attraverso detta assegnazione, anche la quota dell’altro coniuge. In tal caso, il diritto di abitazione (che è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale) non può essere preso in considerazione, al fine di determinare il valore di mercato dell’immobile, sia perché è un diritto che l’art. 155, comma quarto, c.c. prevede nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario degli stessi, sia perché, intervenuto lo scioglimento della comunione a seguito di separazione personale o di divorzio, non può più darsi rilievo, per la valutazione dell’immobile, ad un diritto, che, con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione di esistere’.

AVVOCATO ESPERTO SEPARAZIONE E DIVORZISEPARARSI A BOLOGNA?  LEGGI SUBITO E CHIAMA
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quando la sentenza di separazione si è pronunciata specificamente sull’addebito, escludendolo, o ponendolo a carico di entrambi i coniugi, al fine di far valere, in sede di determinazione dell’assegno di divorzio ‘le ragioni della decisione’, ovvero la responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei coniugi nella definitiva cessazione del vincolo coniugale, occorre dedurre circostanze successive all’accertamento passato in giudicato che abbia statuito sull’assenza o la reciprocità di tale responsabilità. Nella pronuncia n. 10210 del 2005, essendo stata la separazione giudiziale pronunciata con addebito ad entrambi i coniugi, la Corte ha ritenuto che in assenza di specifiche deduzioni delle parti relative al comportamento dei coniugi successivo alla separazione, il criterio medesimo dovesse essere considerato sostanzialmente privo di valore orientativo ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio. Il medesimo principio è espresso nella sentenza n. 15055 del 2000 (ed in precedenza, in Cass. 3712 del 1980; 3549 del 1981), invocata a contrario nel secondo motivo di ricorso. In tale pronuncia, ancora più rilevante, ai fini dell’ampiezza del principio, in quanto la decisione sulla separazione era priva della domanda sull’ addebito, è stato espressamente affermato che ‘il criterio delle ‘ragioni della decisione’ previsto dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970 se per un verso postula una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l’intero periodo della vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale ed alla ricostituzione del consorzio familiare, per altro verso deve essere inteso nel senso che il comportamento dei coniugi anteriore alla separazione resta pur sempre separato ed assorbito dalla salutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione”. La sentenza di separazione, in linea generale, costituisce, in conclusione, uno spartiacque nella valutazione della rilevanza delle circostanze che in sede di quantificazione dell’assegno di divorzio, possono essere allegate a sostegno della riconducibilità della irreversibile cessazione del vincolo coniugale ad uno solo dei coniugi. Il principio, ormai consolidato da oltre un decennio, chiarisce la portata del precedente orientamento riscontrabile in alcune pronunce (5874 del 1981; 3520 del 1983, 11978 del 1992 e la più recente 13060 del 2002), nelle quali risulta affermato, dalla lettura delle massime ufficiali, che, ai fini della valutazione del cosiddetto criterio risarcitorio, si deve far riferimento alla responsabilità del fallimento matrimoniale che tenga conto dell’intera durata del vincolo. In realtà, nelle pronunce citate, la Corte intende sottolineare la necessità di non omettere la valutazione dei comportamenti successivi alla separazione al fine di accertare quali comportamenti abbiano determinato il definitivo impedimento al ripristino della comunione coniugale. In conclusione, rilievo centrale, anche in queste pronunce, viene attribuito alla fase successiva alla separazione dei coniugi al fine di valutare l’applicabilità, in fase di quantificazione dell’assegno di divorzio, del criterio fondato sulle ‘ragioni della decisione’, mentre nella specie, il ricorrente ha richiesto l’ammissione di mezzi di prova volti a dimostrare la medesima tipologia di comportamenti, intervenuti in piena costanza di matrimonio,

 

Per quanto in questa sede maggiormente rileva, l’obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con l’espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell’addebito della separazione, richiede un’ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L’esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonchè di particolari circostanze (cfr.

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3.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve constatarsi che non risulta violato il dettato normativo di riferimento nell’interpretazione costantemente resane da questa Corte, dovendosi precisare che, una volta verificata la corretta applicazione di tali principi, la determinazione in concreto dell’assegno di mantenimento costituisce una questione riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, per la quale, per altro, valgano le richiamate limitazioni derivanti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5. Tanto premesso, non può omettersi di evidenziare che, in relazione alla censura in esame, lo stesso ricorrente non ha in alcun modo dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.c. , comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione della suddetta norma, avendo al contrario prospettato, in termini non dissimili da quelli già indicati nel corso del giudizio di merito, la eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 156 c.c. Tale disposizione, consentendo al coniuge beneficiario dell’assegno di percepire somme superiori a qualsiasi lavoratore, così eccedendo la possibilità di godere di un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost. ), si porrebbe in maniera irrazionale in contrasto con il principio solidaristico sancito dalla Carta costituzionale, privilegiando uno status sociale e così consentendo al coniuge beneficiario di sottrarsi, per altro percependo, senza espletare alcuna attività, somme eccedenti la possibilità di mantenere un’esistenza libera e dignitosa, al dovere di contribuire al progresso sociale per il tramite della propria attività lavorativa. Inoltre, ponendosi gli obblighi sanciti da detta norma solo a carico del coniuge onerato, risulterebbe violato il principio di uguaglianza.

A sostegno della fondatezza della eccezione viene richiamata un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in merito alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che in maniera analoga prevede, nell’interpretazione prevalente, il riferimento, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, al tenore di vita degli ex coniugi durante la convivenza matrimoniale.

Vale bene evidenziare in via preliminare la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perchè disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.

Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.

Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno di divorzio: al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, le argomentazioni che la sorreggono (e, in particolare, il n. 2.2., lettera A, pag. 8) ed i principi di diritto con essa enunciati.

4.4. Passando all’esame della questione inerente all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. , che violerebbe i parametri costituzionali indicati nel ricorso, in quanto includerebbe fra le conseguenze patrimoniali del vincolo matrimoniale – come sopra evidenziato, persistenti nel regime di separazione personale – delle contribuzioni a carico dell’onerato del tutto avulse dall’attività svolta dall’altro coniuge, deve in primo luogo rilevarsi che la norma, nell’interpretazione costantemente resane da questa Corte, non è intesa a promuovere, come sembra sostenersi nel ricorso, una colpevole inerzia del beneficiario, in quanto si ritiene che, in relazione all’assegno di mantenimento in esame, debba tenersi dell’attitudine del coniuge al lavoro, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’ attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).

4.5. Deve poi rilevarsi come l’attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l’art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell’ambito dell’ordinamento.SEPARARSI A BOLOGNA?  LEGGI SUBITO E CHIAMA

 

Assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all’obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga; id., 16 dicembre 1968, n. 126; id., 20 marzo 1969, n. 45; id., 27 novembre 1969, n. 147; id., 24 giugno 1970, n. 133, in cui si afferma, in tema di rapporti patrimoniali, che l’uguaglianza dei coniugi garantisce l’unità familiare, mentre “è la disuguaglianza a metterla in pericolo”; id., 14 giugno 1974, n. 187; id., 18 dicembre 1979, n. 153; id., 4 aprile 1990, n. 215; id., 6 giugno 2006, N. 254; id., 23 marzo 2010, n. 138).

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