SEPARAZIONE DIVORZIO INSIEME ? POSSIBILE? Cass. civ. 16 ottobre 2023, n. 28727

SEPARAZIONE DIVORZIO INSIEME ? POSSIBILE? Cass. civ. 16 ottobre 2023, n. 28727

La vicenda sottoposta all’attenzione della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione prende le mosse dal ricorso congiunto di due coniugi, i quali avevano adito il Tribunale di Treviso affinché pronunciasse la loro separazione personale e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione, ai sensi dell’art. 473-bis.49 c.p.c.

Tale norma, infatti, ha introdotto nel codice di rito uno strumento che prevede la possibilità per il ricorrente, in sede contenziosa, di proporre contemporaneamente alla domanda di separazione personale dal coniuge anche quella di divorzio, procedibile previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e previo decorso del periodo di tempo previsto dall’art. 3 l. n. 898/1970. Tale formula normativa è stata interpretata con grandi difficoltà dai giudici di merito chiamati ad applicarla, specialmente con riferimento alla possibilità di ampliare il campo applicativo della stessa anche ai procedimenti su istanza congiunta, stante il mancato richiamo dell’art. 473-bis.49 c.p.c. nell’art. 473-bis.51 c.p.c., dedicato espressamente ai procedimenti su domanda congiunta.

  • In particolare, il giudice di merito, nell’ambito di un giudizio instaurato nel maggio 2023, promosso su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare

  • la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pone la questione di diritto che attiene per l’appunto al problema della cumulabilità, , delle domande di separazione e divorzio.PRINCIPIO DELLA SENTENZA
  • In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
  • La decisione della Suprema Corte. Con l’ordinanza in commento (Cass. civ. 16 ottobre 2023, n. 28727) la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale, sussistendo, nel caso di specie,
  • ’eventuale pronuncia del principio di diritto da parte della Cassazione diventa, allora, una speciesdel genus rappresentato dalla generale funzione nomofilattica esercitata dalla Corte, poiché rappresenta uno dei modi attraverso cui questa può assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”.
  • Il legislatore, nell’introduzione del nuovo istituto nel codice di rito, si è ispirato a simili figure, operanti, da un lato, nel diritto francese, nel diritto dell’Unione Europea e nell’ambito della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, dall’altro, internamente, nel ricorso alla Corte Costituzionale per i giudizi di legittimità costituzionale.
  • LA necessità della risoluzione della questione ai fini della definizione del giudizio nell’ambito del quale è sollevata; b) difficoltà interpretative .

  • Sulla soluzione la giurisprudenza è divisa

  • .
  • Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 15 maggio 2023, ha ritenuto che la riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022 consente il cumulo della domanda di separazione e divorzio solo nei procedimenti contenziosi, non venendo in contrasto, in tale caso, con il principio di indisponibilità in materia matrimoniale, dichiarando improponibile la domanda di divorzio, mentre ha omologato la separazione consensuale proposta congiuntamente.
  • In senso contrario si sono pronunciati i Tribunali di Milano, di Genova, Vercelli e Lamezia Terme, ammettendo la possibilità di proporre cumulativamente le domande di separazione e divorzio in maniera congiunta.
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  • Ammesso il rinvio, la Corte si è pronunciata a favore dell’ammissibilità, confermando l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente e sottoponendo a critica gli argomenti dei fautori della tesi opposta ed esprimendo il seguente principio di diritto:
  • “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.