SEPARAZIONE Bologna  E Bologna DIVORZIO – Abbandono del tetto coniugale – Impossibilità convivenza – Separazione – Addebito – Prova contraria in capo al coniuge – Fattispecie. (Cc, articolo 151) Famiglia – Matrimonio – Separazione dei coniugi – Allontanamento dalla casa coniugale

SEPARAZIONE Bologna  E Bologna DIVORZIO – Abbandono del tetto coniugale – Impossibilità convivenza – Separazione – Addebito – Prova contraria in capo al coniuge – Fattispecie. (Cc, articolo 151) Famiglia – Matrimonio – Separazione dei coniugi – Allontanamento dalla casa coniugale

In tema di separazione dei coniugi,

l’abbandono del tetto coniugale 

costituisce causa di addebito a meno che non sia giustificato da una causa grave di cui il coniuge che afferma detta causa deve darne prova. La ragione dell’addebito risiede nella circostanza che l’allontanamento dalla casa coniugale comporta una effettiva impossibilità della convivenza.

In tema di separazione dei coniugi, l’abbandono del tetto coniugale 

costituisce causa di addebito a meno che non sia giustificato da una causa grave di cui il coniuge che afferma detta causa deve darne prova. La ragione dell’addebito risiede nella circostanza che l’allontanamento dalla casa coniugale comporta una effettiva impossibilità della convivenza.

, l’abbandono del tetto coniugale 

costituisce di per sé motivo sufficiente per l’addebito della separazione a carico del coniuge che abbia assunto tale condotta, in quanto comporta l’impossibilità della convivenza, a meno che non si dimostri che l’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata. Nel caso di specie, è stato riconosciuto l’addebito della separazione in capo al marito il quale si era disinteressato della famiglia, abbandonandola senza fare più ritorno, non avendo costui fornito alcuna giustificazione all’abbandono per via della mancata costituzione in giudizio

SEPARAZIONE Bologna  E Bologna DIVORZIO - Abbandono del tetto coniugale - Impossibilità convivenza - Separazione - Addebito - Prova contraria in capo al coniuge - Fattispecie. (Cc, articolo 151) Famiglia - Matrimonio - Separazione dei coniugi - Allontanamento dalla casa coniugale
SEPARAZIONE Bologna  E Bologna DIVORZIO – Abbandono del tetto coniugale – Impossibilità convivenza – Separazione – Addebito – Prova contraria in capo al coniuge – Fattispecie. (Cc, articolo 151) Famiglia – Matrimonio – Separazione dei coniugi – Allontanamento dalla casa coniugale

Separazione giudiziale – Assegnazione casa coniugale – Finalita’

L’assegnazione della casa famigliare ha l’unico scopo di assicurare una pronta sistemazione del minore con l’affidatario e di impedire che questo, oltre al trauma della separazione dei genitori, abbia a subire anche quello dell’allontanamento dall’ambiente in cui vive.

E’ opportuno premettere che, nonostante qualche imprecisione rinvenibile occasionalmente in giurisprudenza (Cass. 27 giugno 2006 n. 14840, influenzata dall’inesatta massimazione di Cass. 11 giugno 2005 n. 12383), il fondamento della separazione personale dei coniugi e’ costituito dall’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza (articolo 151 c.c., comma 1), e non gia’ dalla “irreversibile” crisi della comunione spirituale e materiale dei coniugi (presupposto invece della pronuncia di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio: Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 1). Ora, l’articolo 151 cpv. c.c. stabilisce che il giudice, pronunciando sulla separazione, dichiara, ove ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza (o il grave pregiudizio che questa comporta all’educazione della prole), in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 12 aprile 2006 n. 8512; 12 giugno 2006 n. 13592; 19 settembre 2006 n. 20256; 7 dicembre 2007 n. 25618; Cass. 8512/2006 e 25618/2007 sono espressamente richiamate – nella parte in cui affermano che la violazione dell’obbligo di fedelta’ coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile – in motivazione dalla piu’ recente e conforme Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245, non massimata).

Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, grava l’onere di provare sia la contrarieta’ del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicche’, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito e’ sufficientemente motivata.

E’ poi altrettanto vero che questa corte ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze gia’ citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (articolo 2967 cpv.) chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedelta’. E’ di conseguenza contraria ai principi generali in tema di onere della prova, oltre che alla logica e al comune buon senso, la tesi che sulla parte che allega un fatto del quale sia riconosciuta, in via generale, l’idoneita’ a determinare l’intollerabilita’ della convivenza gravi l’onere ulteriore, di dimostrare che la prosecuzione della convivenza non fosse gia’ in precedenza intollerabile; e cio’ perche’ le prove non possono avere ad oggetto delle valutazioni giuridiche (qual e’ la precedente “non intollerabilita’” della convivenza), ma solo dei fatti, e perche’ questi fatti, se contrari a quelli posti a fondamento della domanda di addebito, devono essere allegati e provati da chi resista alla domanda medesima, non occorrendo al riguardo neppure richiamare la vecchia tesi dell’inammissibilita’ della prova negativa.

Non costituiscono precedenti contrari alle conclusioni appena esposte le sentenze di questa corte 11 giugno 2005 n. 12383 e 27 giugno 2006 n. 14840, le quali affermano che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile “esclusivamente” al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia, coiti’ e’ del resto contestualmente precisato, che sussista un nesso di causalita’ tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilita’ della ulteriore convivenza. Nel primo caso, il giudice di merito aveva svolto un esame di tutti gli elementi della fattispecie emersi nel corso del giudizio, pervenendo ad escludere che nel caso concreto i comportamenti contrari ai doveri del matrimonio tenuti dal marito fossero stati la causa della crisi familiare, con una motivazione in fatto che la ricorrente – per aver confuso il piano della valutazione dei comportamenti con quello della loro efficienza causale – non aveva adeguatamente censurato. Nel secondo caso il giudice di merito aveva escluso, anche qui con accertamento in fatto giudicato dalla corte di legittimita’ esente da vizi, che fossero stati provati dei comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio che avessero determinato la disgregazione familiare, affermando che dalla lettura degli atti di causa si coglieva solo una diversita’ morfologica, intellettuale, sensibile delle diverse nature dei coniugi (dal ricorrente erano state allegate, in particolare, turbe psichiche e caratteriali della moglie, le quali peraltro potrebbero in astratto rilevare soltanto per i comportamenti ai quali abbiano dato luogo, nonche’ comportamenti quali il rifiuto di liberarsi della convivenza con la famiglia di origine o infamanti denunce contro il marito ed il suocero). Nella fattispecie in esame, invece, la corte non ha accertato elementi idonei a retrodatare la crisi a data anteriore all’infedelta’ del marito.

SEPARAZIONE Bologna  E Bologna DIVORZIO – Abbandono del tetto coniugale – Impossibilità convivenza – Separazione – Addebito – Prova contraria in capo al coniuge – Fattispecie. (Cc, articolo 151) Famiglia – Matrimonio – Separazione dei coniugi – Allontanamento dalla casa coniugale

La Corte d’appello, confermando sul punto la statuizione di primo grado, ha fondato la propria decisione in punto di addebito sul rilievo che l’abbandono della casa familiare da parte della moglie era intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a costruire persino un progetto di vita matrimoniale. Pertanto, anzitutto, la statuizione del giudice d’appello è conforme ai principi di diritto più volte enunciati da questo giudice di legittimità (Cass. 12373/2005; Cass. 17056/2007: “l’abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”; conf. Cass. 10719/2013; Cass. 25663/2014). Inoltre, in difetto di violazione di legge, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014). Le censure poste a fondamento del ricorso si risolvono nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 7972/2007; Cass. 25332/2014). 6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020 n.12241 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21010-2018 proposto da: S.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO ACCETTOLA; – ricorrente – contro SA.DA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHILESE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA BAROLAT MASSOLE; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 496/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il24/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. Fatto FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 496/2018, depositata il 24/01/2018, in controversia promossa, nel giugno 2015, da Sa.Da. nei confronti di S.C.E., al fine di sentire pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con matrimonio contratto nel (OMISSIS), dalla cui unione non erano nati figli, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che, respinta la domanda di addebito della separazione formulata dal Sa., dichiarata la separazione personale tra i coniugi, aveva determinato l’assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie in Euro 1.500,00 mensili La Corte d’appello, quanto al motivo di gravame del Sa. in punto di rigetto della richiesta di addebito, ha rilevato che tra i coniugi era da subito emerso, nella breve esperienza matrimoniale (essendosi i coniugi separati di fatto sin dal 2004-2005), una mancata costruzione, da parte di entrambi, di un “rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione”, cosicchè la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola S.; in ordine alla questione, che qui ancora interessa, dell’assegno di mantenimento, valutate le condizioni economiche e patrimoniali (il Sa. risultava essere imprenditore nel settore immobiliare, titolare di quote sociali, mentre la S. non risultava svolgere alcuna attività dal 2014, era proprietaria di un appartamento ove abita), essendo state espletate in primo grado anche indagini di Polizia tributaria, emerge che la moglie, cui non è addebitabile la separazione, non è titolare di adeguati redditi propri che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, con conseguente spettanza alla stessa dell’assegno di mantenimento, da ridursi tuttavia, rispetto alla determinazione del giudice di primo grado, ad Euro 800,00 mensili, con decorrenza dalla sentenza di primo grado, tenuto conto delle “consistenti risorse finanziarie di cui la S. può godere” e del fatto che ella è proprietaria dell’immobile in cui abita e la relativa rata di mutuo è totalmente a carico dei di lei genitori. Avverso la suddetta sentenza, S.C.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di Sa.Da. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 156 c.c.”, denunciando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla determinazione della misura dell’assegno di mantenimento e specificamente dalla riduzione dello stesso, non essendosi “approfondito” nel merito il fatto che essa ricorrente era stata coinvolta dall’ex marito nelle proprie attività finanziarie e commerciali e si trova ancora oggi a subirne le conseguenze in un contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate. 2. Il ricorrente incidentale lamenta, con il primo motivo, la “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’omesso esame relativo al tenore di vita goduto durante il matrimonio”, così come stabilito dall’art. 156 c.c., ed alla mancata considerazione della circostanza che i coniugi si erano separati di fatto sette anni prima del deposito del ricorso per separazione; nella sostanza, si lamenta che il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale era stato difficile, avendo subito il Sa. delle procedure concorsuali, tanto da aver dovuto fare affidamento sulle sostanze della moglie per sopperire alle esigenze quotidiane. Con il secondo motivo, il Sa. denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che disciplinano l’addebito della separazione, ex artt. 143 e 151 c.p.c., non avendo la Corte territoriale correttamente valutato il comportamento della S., contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, essendosi allontanata ingiustificatamente dalla casa coniugale. 3. Preliminarmente, è inammissibile la produzione documentale effettuata dalla ricorrente principale (trattasi di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio del 2018) unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Invero, come già affermato da questa Corte (Cass. 2431/1995; Cass. 6656/2004; Cass. 7515/2011), “nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369, con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378”. 4. Tanto premesso, l’unica censura del ricorso principale e la prima censura del ricorso incidentale, articolati come vizi di motivazione, sono inammissibili, in quanto non formulati nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017). Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017). Nella specie, non vi è stato omesso esame di un fatto storico, avendo la Corte d’appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie, ed in primis alla valutazione delle condizioni economico patrimoniale dei coniugi ed alla ritenuta inadeguatezza dei redditi della S. a mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (avendo avuto la Corte ben presente che la stessa si è protratta sino al 2004-2005, come si evince dalla pag. 4 della motivazione della decisione impugnata); con i motivi, si vuole sollecitare un nuovo esame delle risultanze fattuali accertate dal giudice di merito. Inoltre il vizio di insufficiente motivazione non può essere più sindacato dal giudice di legittimità. 5. La seconda censura del ricorso incidentale è del pari inammissibile. La Corte d’appello, confermando sul punto la statuizione di primo grado, ha fondato la propria decisione in punto di addebito sul rilievo che l’abbandono della casa familiare da parte della moglie era intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a costruire persino un progetto di vita matrimoniale. Pertanto, anzitutto, la statuizione del giudice d’appello è conforme ai principi di diritto più volte enunciati da questo giudice di legittimità (Cass. 12373/2005; Cass. 17056/2007: “l’abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”; conf. Cass. 10719/2013; Cass. 25663/2014). Inoltre, in difetto di violazione di legge, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014). Le censure poste a fondamento del ricorso si risolvono nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 7972/2007; Cass. 25332/2014). 6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. Stante la soccombenza reciproca, le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

Corte di appello ha ritenuto che la mancata proposizione delle istanze istruttorie, oltre a costituire l’oggetto esclusivo del gravame, si riferisse alla domanda di addebito nel suo complesso senza distinzioni, quindi, per ciò che concerne la richiesta di addebito, tra la deduzione di infedeltà coniugale e di abbandono del tetto coniugale. Si tratta di una valutazione logica che si giustifica con la interrelazione esistente fra i due comportamenti. Il fatto in sè dell’abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis. La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui “l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”). Relativamente a questi profili il ricorso si dimostra privo completamente di autosufficienza ed equivocamente prospettato sia come omesso esame che come violazione dell’art. 112 c.p.c..

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, (ud. 02/10/2018, dep. 23/04/2019), n.11162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

PUBBLICITÀ

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocata Lidia Marongiu, giusta procura speciale in calce al

ricorso, (p.e.c. (OMISSIS); fax (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

N.M.;

-intimato –

avverso la sentenza n. 584/2016 della Corte di appello di Cagliari,

sezione distaccata di Sassari, emessa in data 8 novembre 2016 e

depositata il 14 novembre 2016 R.G. n. 2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

  1. Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 52/2016 ha pronunciato la separazione dei coniugi N.M. e N.M.L. e ha posto a carico del sig. N. un assegno mensile di 400 Euro a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora indipendenti economicamente e un assegno mensile di mantenimento in favore della sig.ra N. di 150 Euro mensili. Ha respinto la domanda di addebito della separazione proposta dalla N. e ha compensato interamente le spese di lite.
  2. Ha proposto appello dinnanzi la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, N.M.L. insistendo nella domanda di addebito in considerazione della relazione extra-coniugale intrattenuta dal marito e dell’abbandono del domicilio coniugale. Circostanze che avrebbero determinato la crisi irreversibile del matrimonio. Ha contestato l’appellante la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e ritenute dal Tribunale generiche e insufficienti.
  3. La Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha respinto il gravame rilevando che le prove testimoniali articolate dalla appellante in primo grado non erano state ammesse per la loro genericità mentre all’udienza di precisazione delle conclusioni non vi era stata alcuna richiesta di revoca dell’ordinanza di rigetto ma solo una generica richiesta di accoglimento delle conclusioni “assunte nei rispettivi atti”.
  4. Avverso la sentenza della Corte d’appello N.M.L. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Diritto

RITENUTO

CHE:

  1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 184,189,346 c.p.c. laddove il giudice del gravame ha ritenuto l’appello infondato, sull’assunto per cui le istanze istruttorie di cui al primo grado, rigettate con ordinanza, non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sono da intendersi rinunciate.
  2. Il motivo è infondato. Correttamente la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI-2 n. 10748 del 27 giugno 2012) che afferma come l’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non determina alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato. La interpretazione della volontà della parte di ritenere implicita la conferma della richiesta di ammissione delle prove non è consentita perchè preclusa dal principio della assoluta inequivocità della posizione difensiva sottoposta al giudice che deciderà la causa al fine di tutelare il contrapposto diritto di difesa della parte avversaria e dal regime dei “nova” in appello relativamente alle istanze istruttorie (Cass. civ. sez. II n. 22709 del 28 settembre 2017, sez. III n. 16866 del 10 agosto 2016 e n. 9410 del 27 aprile 2011; cfr. anche Cass. civ. sez. I n. 15860 del 10 luglio 2014 e Cass. civ. sez. II n. 15875 del 10 settembre 2015).
  3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 143,146,151, laddove il giudice del gravame non ha motivato sulla circostanza dell’abbandono del tetto coniugale da parte del N., quale causa di addebito della separazione.
  4. Il motivo è inammissibile perchè la Corte di appello ha ritenuto che la mancata proposizione delle istanze istruttorie, oltre a costituire l’oggetto esclusivo del gravame, si riferisse alla domanda di addebito nel suo complesso senza distinzioni, quindi, per ciò che concerne la richiesta di addebito, tra la deduzione di infedeltà coniugale e di abbandono del tetto coniugale. Si tratta di una valutazione logica che si giustifica con la interrelazione esistente fra i due comportamenti. Il fatto in sè dell’abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis. La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui “l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”). Relativamente a questi profili il ricorso si dimostra privo completamente di autosufficienza ed equivocamente prospettato sia come omesso esame che come violazione dell’art. 112 c.p.c..
  5. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2019