SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA: PAGARE CASA INTESTATA MOGLIE

SEPARAZIONE COIUGI BOLOGNA: PAGARE CASA  INTESTATA MOGLIE

SE IL MARITO HA PAGATO LA CASA INTESTATA POI ALLA MOGLIE COSA SUCCEDE NELLA SEPARAZIONE ?

FATTO

SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA: PAGARE CASA INTESTATA MOGLIE

1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena il 25.5.2001, in regime di separazione dei beni.

2. Con rogito del (omissis).(omissis).2008, a ministero Notaio dott. A(omissis) F(omissis), la XX ha acquistato da ‘Alfa’ S.p.A. la proprietà superficiaria, per la durata di anni 99 a decorrere dal 1.9.2006, di appartamento e garage siti in Modena, via (omissis) n. (omissis), identificati catastalmente nel predetto rogito.

Nell’atto pubblico si dà anche atto che del prezzo totale pattuito di euro 131.949,70, comprensivo di IVA, euro 106.949,70 sono stati versati da YY, marito della parte acquirente.

3. Con atto di citazione notificato il 9.2.2017, YY ha convenuto in giudizio XX domandando:

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– in via principale, accertarsi che la proprietà superficiaria dell’immobile è in realtà dell’attore, essendo l’acquisto di tale diritto da parte della convenuta solo simulato;

– in subordine, accertare che l’attore, al momento dell’acquisto, ha versato euro 106.949,70 alla convenuta a titolo di mutuo, con conseguente diritto alla restituzione della somma, oltre interessi di legge.

A sostegno delle proprie richieste, il YY ha riferito di aver acquistato l’abitazione per adibirla a casa familiare e di aver intestato l’immobile alla moglie per cautelarsi da — non meglio precisate — “..eventuali azioni della figlia del Sig. YY, la Sig.ra A(omissis) P(omissis)..”, con cui egli aveva in quel tempo interrotto i rapporti e “..aveva ragione di temere che questa potesse creare problemi [n.d.r. non indicati] alla moglie..” (pagina 2 dell’atto di citazione).

Il YY ha quindi allegato che la XX ha abbandonato il tetto coniugale sul finire del 2015, onde la richiesta avanzata in questa sede.

4. Nel giudizio così radicato si è costituita XX chiedendo il rigetto delle domande avversarie giacché infondate.

La convenuta ha eccepito come il versamento al venditore dell’importo sopra indicato da parte del marito in sede di rogito configuri una donazione indiretta a proprio favore, con la conseguenza di essere la sola legittima titolare del diritto acquistato sull’immobile.

La moglie ha quindi riferito di essersi determinata a domandare la separazione dal YY a causa delle ripetute condotte aggressive, offensive e disprezzanti di quest’ultimo, per le quali si è anche dovuta rivolgere a Centro antiviolenza.

5. Le parti hanno poi dato corso, su ordine del G.I., alla mediazione obbligatoria, che tuttavia ha avuto esito negativo.

Sono state così depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Nella prima di esse, l’attore ha domandato, in via ulteriormente subordinata, revocarsi la donazione indiretta alla convenuta per sua ingratitudine e condannarla alla restituzione dell’importo di euro 106.949,70.

6. All’udienza del 4.4.2019 sono stati escussi i testi A(omissis) P(omissis), V(omissis) A(omissis), A(omissis) L(omissis) e G(omissis) T(omissis).

7. All’udienza del 28.10.2020 le parti hanno precisato le conclusioni.

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SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA: PAGARE CASA INTESTATA MOGLIE

MOTIVAZIONE

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, in modo condivisibile, che «In tema di compravendita di immobile, la prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato.» (Cass., 13.9.2019, n. 22950; nello stesso senso cfr. Cass., 12.10.2018, n. 25578).

Nella fattispecie, il YY, parte dell’asserito accordo simulatorio, non ha fornito alcuna prova scritta a sostegno della richiesta formulata, né ha dedotto l’illiceità del negozio dissimulato.

La domanda risulta dunque infondata e deve essere rigettata.

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R E P U B B L I C A . I T A L I A N A

I n . n o m e . d e l . p o p o l o . i t a l i a n o

I l . T r i b u n a l e . O r d i n a r i o . d i . M o d e n a

S E Z I O N E . P R I M A . C I V I L E

in persona del dott. Eugenio Bolondi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado iscritta al n. 1304 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2017

promossa da

YY (c.f. omissis) rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Ferri e Furio Ferri

– attore –

contro

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XX (c.f. omissis) rappresentata e difesa dagli Avvocati Benedetta Franchini Stufler e Federico Franchini Stufler

– convenuta –

OGGETTO

“proprietà”

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 28.10.2020 e quindi l’attore come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 22.10.2020 e la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 20.10.2020.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena il 25.5.2001, in regime di separazione dei beni.

SEPARAZIONI-BOLOGNA
SEPARAZIONE E SOLDI

2. Con rogito del (omissis).(omissis).2008, a ministero Notaio dott. A(omissis) F(omissis), la XX ha acquistato da ‘Alfa’ S.p.A. la proprietà superficiaria, per la durata di anni 99 a decorrere dal 1.9.2006, di appartamento e garage siti in Modena, via (omissis) n. (omissis), identificati catastalmente nel predetto rogito.

Nell’atto pubblico si dà anche atto che del prezzo totale pattuito di euro 131.949,70, comprensivo di IVA, euro 106.949,70 sono stati versati da YY, marito della parte acquirente.

3. Con atto di citazione notificato il 9.2.2017, YY ha convenuto in giudizio XX domandando:

– in via principale, accertarsi che la proprietà superficiaria dell’immobile è in realtà dell’attore, essendo l’acquisto di tale diritto da parte della convenuta solo simulato;

– in subordine, accertare che l’attore, al momento dell’acquisto, ha versato euro 106.949,70 alla convenuta a titolo di mutuo, con conseguente diritto alla restituzione della somma, oltre interessi di legge.

A sostegno delle proprie richieste, il YY ha riferito di aver acquistato l’abitazione per adibirla a casa familiare e di aver intestato l’immobile alla moglie per cautelarsi da — non meglio precisate — “..eventuali azioni della figlia del Sig. YY, la Sig.ra A(omissis) P(omissis)..”, con cui egli aveva in quel tempo interrotto i rapporti e “..aveva ragione di temere che questa potesse creare problemi [n.d.r. non indicati] alla moglie..” (pagina 2 dell’atto di citazione).

Il YY ha quindi allegato che la XX ha abbandonato il tetto coniugale sul finire del 2015, onde la richiesta avanzata in questa sede.

4. Nel giudizio così radicato si è costituita XX chiedendo il rigetto delle domande avversarie giacché infondate.

La convenuta ha eccepito come il versamento al venditore dell’importo sopra indicato da parte del marito in sede di rogito configuri una donazione indiretta a proprio favore, con la conseguenza di essere la sola legittima titolare del diritto acquistato sull’immobile.

La moglie ha quindi riferito di essersi determinata a domandare la separazione dal YY a causa delle ripetute condotte aggressive, offensive e disprezzanti di quest’ultimo, per le quali si è anche dovuta rivolgere a Centro antiviolenza.

5. Le parti hanno poi dato corso, su ordine del G.I., alla mediazione obbligatoria, che tuttavia ha avuto esito negativo.

Sono state così depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Nella prima di esse, l’attore ha domandato, in via ulteriormente subordinata, revocarsi la donazione indiretta alla convenuta per sua ingratitudine e condannarla alla restituzione dell’importo di euro 106.949,70.

6. All’udienza del 4.4.2019 sono stati escussi i testi A(omissis) P(omissis), V(omissis) A(omissis), A(omissis) L(omissis) e G(omissis) T(omissis).

7. All’udienza del 28.10.2020 le parti hanno precisato le conclusioni.

Nel foglio dell’attore, depositato telematicamente il 22.10.2020, è contenuta la seguente domanda, mai sino a quel momento formulata: “in ulteriore subordine: laddove non si ravvedesse la causa di mutuo nel versamento della somma sopra indicata da parte dell’attore, accertare l’arricchimento senza causa della convenuta e, per conseguenza, disporre la restituzione della somma ai sensi dell’art.2041 c.c.

Sono stati infine depositati gli scritti conclusivi.

§

A) Sulle domande ammissibili nel presente giudizio.

Come visto, l’attore ha aggiunto due domande in corso di causa rispetto a quelle inizialmente contenute in atto di citazione, una prima all’interno della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e una seconda nel foglio di precisazione delle conclusioni.

Quest’ultima, sopra testualmente trascritta, risulta all’evidenza inammissibile, giacché introdotta ex novo ben oltre ogni limite preclusivo.

Va ugualmente dichiarata inammissibile anche la domanda inserita nella prima memoria istruttoria del YY.

La stessa, infatti, è stata proposta in conseguenza dell’eccezione svolta dalla convenuta, la quale si è costituita chiedendo il rigetto delle pretese del marito e ricostruendo il versamento di quest’ultimo di parte del prezzo d’acquisto dell’immobile in termini di donazione indiretta alla moglie.

Il YY ha così ritenuto di introdurre, in via ulteriormente subordinata, domanda di revoca per ingratitudine della predetta — eventuale — donazione indiretta, con condanna della XX alla restituzione dell’importo di euro 106.949,70.

Sennonché, l’attore avrebbe dovuto avanzare tale richiesta in prima udienza ai sensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c. e non invece, in modo inammissibile, nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.

Va, peraltro, rilevato come la domanda in questione si palesi prima facie infondata anche nel merito.

Il YY ha infatti sostanzialmente posto a fondamento della stessa l’aver la XX abbandonato il tetto coniugale sul finire del 2015 in un momento di difficoltà del marito (cfr. pagine 6 e 7 della memoria in questione).

Sennonché, non solo non vi sono in atti richieste anche solo di addebito della separazione alla moglie, ma addirittura è documentato che la separazione sia avvenuta in modo consensuale (cfr. decreto di omologa sub doc. 1 della convenuta).

La richiesta di separazione, dunque avanzata consensualmente dai coniugi, non solo non rientra certamente tra i motivi enunciati dall’art. 801 c.c. a possibile fondamento della domanda di revoca della donazione per ingratitudine, ma costituisce diritto indisponibile di ogni coniuge.

***

B) Sulla domanda principale dell’attore.

Il YY ha chiesto “..in via principale: accertare che la proprietà superficiaria dell’immobile sito in Modena, Via (omissis) n° (omissis) … è del Sig. YY e che, pertanto, l’acquisto del diritto medesimo da parte della Sig.ra XX è soltanto simulato e, per l’effetto, ordinare la trascrizione della sentenza con il valore di atto di trasferimento della proprietà, contro la Sig.ra XX ed a favore del Sig. YY.“.

L’attore ha dunque dedotto trattarsi di interposizione fittizia di persona che, come noto, ricorre quando il contratto è simulato relativamente a uno dei contraenti, nel senso che i due soggetti che solo formalmente lo concludono sono entrambi d’accordo con un terzo che, in realtà, gli effetti dell’accordo si verificheranno unicamente nei riguardi di costui.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, in modo condivisibile, che «In tema di compravendita di immobile, la prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato.» (Cass., 13.9.2019, n. 22950; nello stesso senso cfr. Cass., 12.10.2018, n. 25578).

Nella fattispecie, il YY, parte dell’asserito accordo simulatorio, non ha fornito alcuna prova scritta a sostegno della richiesta formulata, né ha dedotto l’illiceità del negozio dissimulato.

La domanda risulta dunque infondata e deve essere rigettata.

***

C) Sulla domanda subordinata dell’attore.

Il YY ha poi chiesto “..in subordine: … accertare che il versamento della somma di € 106.949,70, al momento dell’acquisto dell’immobile, ha natura di mutuo in favore della la Sig.ra XX e, pertanto, accertare il diritto del Sig. YY ai sensi degli artt.. 1813 e segg.. c.c. alla restituzione della somma erogata. Per l’effetto, condannare la Sig.ra XX al pagamento, in favore del Sig. YY, della somma medesima oltre agli interessi legali dal giorno 03/12/2008 fino al saldo effettivo.“.

A riguardo, si osserva preliminarmente come risulti pacifico che l’attore abbia versato il suddetto importo alla Società venditrice ‘Alfa’ S.p.A. a titolo di saldo parziale del prezzo di acquisto dell’immobile di cui si è detto.

Il YY ha tuttavia dedotto che nei rapporti tra coniugi si sarebbe contemporaneamente perfezionato un contratto di mutuo di pari importo.

Si tratta quindi di verificare se egli abbia fornito la prova di tale allegazione, di cui era gravato ai sensi dell’art. 2697 c.c. a fronte della contestazione della convenuta (cfr. Cass., 18.1.2018, n. 180, secondo cui «L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. Il contratto di mutuo non può essere desunto dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, se l’accipiens, ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità.»).

La risposta è negativa.

In primo luogo, si rileva come l’attore non abbia prodotto documentazione di sorta a sostegno dei propri assunti.

Quanto, poi, alle prove testi svolte, esse non hanno offerto elementi a supporto della tesi del YY, limitandosi ad attestare che egli si sia occupato di questioni attinenti l’ordinaria manutenzione dell’immobile e di apportarvi, a proprie spese, alcune migliorie, tra cui l’acquisto di tende.

Si tratta di circostanze all’evidenza irrilevanti, giacché non solo successive all’erogazione della somma in discussione, ma anche, e soprattutto, avulse dalla relativa causale e, per di più, pienamente compatibili con la vita coniugale delle parti in quel periodo.

Non solo.

L’ulteriore circostanza — allegata dallo stesso attore a pagina 1 dell’atto di citazione — che il YY e la XX, al momento del rogito, fossero serenamente coniugati e volessero adibire l’immobile a casa familiare, depone addirittura in senso contrario alla dazione della somma a titolo di mutuo ora allegata dall’attore.

La domanda, in conclusione, risulta infondata e deve essere rigettata.

***

D) Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di YY. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 13.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa N.R.G. 1304/2017, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:

1. respinge le domande dell’attore YY;

2. condanna l’attore YY a rifondere le spese di lite alla convenuta XX, liquidate in euro 13.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA, oltre costi vivi di causa se documentati.

Così deciso in Modena in data 11.3.2021

IL GIUDICE

dott. Eugenio Bolondi

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