separazione divorzio e affidamento dei figli Bologna

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  1. separazione coniugi affido figli bologna seguito un elenco dei casi più frequenti in cui opera l’avvocato SERGIO ARMAROLI AVVOCATO DIVORZISTA- separazione coniugi affido figli bologna:

▪Separazione consensuale
▪ Separazione giudiziale
▪ Divorzio consensuale e giudiziale
▪ Assegno divorzile
▪ Modifica e revoca dell’assegno

▪Diritti e doveri dei coniugi
▪ Rapporti patrimoniali fra i coniugi
▪ Convivenza more uxorio
▪ Fondo patrimoniale e trust
▪ Diritti del convivente

  • Avvocato Separazioni Bologna Quando i coniugi non trovano una soluzione concordata per la separazione o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio , è necessario procedere giudizialmente.
  • La separazione consensuale prevede l’assistenza legale dei coniugi che non intendano, per ragioni varie, iniziare un procedimento giudiziale.
  • Sono i casi in cui i coniugi hanno entrambi la volontà di separarsi ovvero si sono resi conto che non risulta possibile continuare nel rapporto matrimoniale anche per il bene dei figli, oltre che delle parti stesse.
  • In questi casi le parti possono rivolgersi entrambi ad un unico avvocato che provvederà a stimolare la riflessione su quegli elementi da risolvere prima di predisporre il ricorso per separazione, ovvero a puntualizzare in una scrittura privata gli accordi raggiunti o a suggerire accordi opportuni caso per caso.
  • Ovviamente un ricorso per separazione consensuale congiunto riduce i costi per le parti e i tempi di raggiungimento dell’accordo.
  • E’ possibile, e in alcuni casi preferibile, che i coniugi si rivolgano a due avvocati diversi che provvederanno a redigere il ricorso per separazione consensuale secondo i desiderata dei propri clienti dopo attenta analisi delle reciproche richieste e mediazione tra le varie pretese.

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COSA FA IL TRIBUNALE NELLE SEPARAZIONI E DIVORZI PER AFFIDO FIGLI?

AFFIDO FIGLIDella responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Capo I

separarsi bologna avvocato
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Dei diritti e doveri del figlio

Art. 315. (1)

Stato giuridico della filiazione.

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

(1) L’articolo che recitava: “Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.” 
è stato così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 315-bis. (1)

Diritti e doveri del figlio.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 316.

Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Giurisprudenza

Bigenitorialità non vuol dire tempo paritario presso ciascun genitore, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 dicembre 2018 n° 31902. 

Art. 316-bis.

SAI QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN CASO DI SEPARAZIONE? SAI A CHI VA L'ADDEBITO SE VI E' ADDEBITO? SA A CHI VA LA CASA CONIUGALE? SAI COME OTTENR EL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E QUANDO NE HAI DIRITTO?
SAI QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN CASO DI SEPARAZIONE?
SAI A CHI VA L’ADDEBITO SE VI E’ ADDEBITO?
SA A CHI VA LA CASA CONIUGALE?
SAI COME OTTENR EL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E QUANDO NE HAI DIRITTO?

Concorso nel mantenimento. (1)

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

(1) Articolo inserito dall’art. 40, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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SEPARAZIONE CONDIZIONI
SEPARAZIONE CONDIZIONI

Giurisprudenza

  • Mantenimento dei figli maggiorenni: i criteri per il permanere dell’obbligo, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 22 luglio 2019, n. 19696. 

  • Assegno di mantenimento anche al figlio avvocato non autosufficiente, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 luglio 2019, n. 19135.

Art. 317.

Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. (1)

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo. (2)

Art. 317-bis.

Rapporti con gli ascendenti. 

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 318.

Abbandono della casa del genitore.

Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 319. (1)

[Cattiva condotta del figlio.

Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale.

L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 320.

Rappresentanza e amministrazione.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. (1)

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 321.

Nomina di un curatore speciale. (1)

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

(1) Articolo così modificato dall’art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 322.

Inosservanza delle disposizioni precedenti.(1)

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

(1) Articolo così modificato dall’art. 46, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 323.

Atti vietati ai genitori.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. (1)

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 324.

Usufrutto legale.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione. (2)

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22 maggio 2009, n. 4011 in Altalex Massimario.

Art. 325.

Obblighi inerenti all’usufrutto legale.

Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario.

Art. 326.

Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 327.

Usufrutto legale di uno solo dei genitori. (1)

Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell’usufrutto legale.

(1) Articolo così modificato dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 328.

Nuove nozze.

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.

Art. 329.

Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale.

Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Art. 330.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli. (2)

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. (3)

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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Vedi:

  • Giuseppina Vassallo, Giudizi de potestate: minore deve essere rappresentato da un curatore, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 novembre 2018 n° 29001. 

  • Giuseppina Vassallo, Genitore decaduto può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18 giugno 2018 n° 16060;

  • Giuseppina Vassallo,Decadenza dalla potestà sui figli: tribunale ordinario mai competente, Tribunale Milano, sez. IX, sentenza 4-11 dicembre 2013.

Art. 331. (1)

[Passaggio della patria potestà alla madre.

Quando, pronunziata la decadenza, l’esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanzeimpartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale, può anche ordinare che il figlio venga allontanatodalla casa paterna.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 332.

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale. (1)

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 51, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 51, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 333.

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

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Cfr. Corte d’Appello, Napoli, sez. persona, famiglia e minori, decreto 30 agosto 2017

Art. 334.

Rimozione dall’amministrazione.

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335.

Riammissione nell’esercizio della amministrazione.

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una o nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Art. 336.

Procedimento.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. (2)

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore [, anche a spese dello

Stato nei casi previsti dalla legge]. (1)

(1) Comma aggiunto dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.Successivamente le parole tra parentesi sono state abrogate dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(2) Comma così sostituito dall’art. 52, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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Giurisprudenza

  • Affidatari non possono richiedere provvedimenti de potestate, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 luglio 2019, n. 18542. 

Art. 336-bis.

Ascolto del minore. (1)

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

(1) Articolo inserito dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 337.

Vigilanza del giudice tutelare. (1)

Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.

(1) Articolo così modificato dall’art. 54, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Cfr. la formula “Ricorso al giudice tutelare ex art. 337 c.c.” tratta da FormularioCivile.it.

Capo II

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

Art. 337-bis.

Ambito di applicazione. (1)

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Per approfondimenti vedi la voce “Affido condiviso” di AltalexPedia. 

Art. 337- ter.

Provvedimenti riguardo ai figli. (1)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies.

Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli. (1)

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 337-sexies.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. (1)

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Art. 337-septies.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. (1)

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore. (1)

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Art. 338. (1)

[Condizioni imposte alla madre superstite.

Il padre può per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l’educazione dei figli e per l’amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può domandare di essere dispensata dall’osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 339. (1)

[Curatore del nascituro.

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l’amministrazione dei beni di lui.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 340. (1)

[Nuove nozze della madre.

La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Iltribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l’amministrazione dei beni possaesserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all’amministrazione stessa e all’educazione dei figli.

In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l’amministrazione e il marito è responsabilein solido dell’amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d’ufficio, qualora non creda di riammettere la madrenell’amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l’educazione dei figli e sulla nomina di uncuratore ai loro beni.

L’ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore dellaRepubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 341. (1)

[Responsabilità del nuovo marito.

Quando la madre è mantenuta nella amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s’intende sempre ad essa associato in quell’amministrazione e ne diviene responsabile in solido.]

SECONDO QUANTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZ ANUMERO Cass. civ. n. 7957/1990

Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, l’autorizzazione al rilascio del passaporto, in favore del genitore o del figlio minore, ancorché insorga questione sull’interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo), alla stregua dell’espressa previsione degli artt. e 14 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, nonché dei compiti di vigilanza assegnati a detto giudice tutelare dall’art. 337 c.c.

Con riguardo ai provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi circa l’affidamento dei figli minori, l’art. 337 c.c. attribuisce al giudice tutelare il potere di vigilare sull’osservanza dei provvedimenti stessi, ma non anche la competenza ad emettere statuizioni di tipo modificativo, la quale spetta al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti di incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni.

Ed ancor ala suprema corte precisa e afferma con sentenza (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25300 del 11 novembre 2013)

Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato.

Il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), facendo riferimento all'”interesse dei figli”, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.

In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto.

La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.

(

In tema di separazione, l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18131 del 26 luglio 2013)

La legittimazione del genitore a richiedere “iure proprio” all’ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l’abitazione del genitore, compatibile con l’assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione all’unità di tempo considerata. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coabitazione per effetto del trasferimento del figlio maggiorenne, per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazione un appartamento).

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Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 c.c., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. 

diritto di famiglia

La condotta antidoverosa del coniuge, cui va riferito l’addebito della separazione, non contrasta in alcun modo con la collocazione del minore presso lo stesso, tenuto conto che la violazione dei doveri del matrimonio (nella specie, per condotte aggressive, irrispettose ed infedeli della moglie verso il marito) può non tradursi anche in un pregiudizio per l’interesse del minore, non nuocendo al suo corretto sviluppo psico-fisico, né compromettendo il suo rapporto con il genitore.

L’assegnazione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro non impedisce al creditore di quest’ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva.

In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA RISOLVI ORA AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l’affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario. (Nella specie, la consulenza tecnica espletata aveva concluso, pur in presenza di difficoltà di relazione, per l’affidamento ad entrambi i genitori).

L’art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l’art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione della corte territoriale che, provvedendo alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva, ha ritenuto idonea a realizzare, nella specie, l’interesse della minore la possibilità per la medesima di vedere i nonni paterni in occasione delle visite al padre, anche tenuto conto della attiguità delle rispettive abitazioni).

La cassazione con sentenza

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13184 del 16 giugno 2011)

 Afferma

Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all’esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all’instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

L’art. 156, secondo comma, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”, mentre l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’art. 155 quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto.

ED ANCORA LA CASSAZIONE SULLA MODIFICA

CONDIZIONI SEPARAZIONE AFFERMA (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6339 del 21 marzo 2011)

In sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui è disposto l’affidamento condiviso, in relazione alla nuova situazione determinatasi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non viziato da extrapetizione il provvedimento della corte di merito che, in sede di reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione, aveva confermato l’affido condiviso della figlia minore e che, tenuto conto dell’intervenuto trasferimento per motivi di lavoro della madre, aveva disposto il collocamento presso quest’ultima, nella sua nuova residenza, della predetta, rimodulando, in relazione alla nuova situazione determinatasi, il regime di incontri della minore con il padre, congruamente motivando al riguardo).

  1. Stabilire se affidare i figli a uno solo dei coniugi

  2. Proporre l’affidamento congiunto (o condiviso) o alternato, quando sussistono determinati presupposti

La separazione personale tra i coniugi, il divorzio, la nullità del matrimonio e la cessazione della convivenza coniugale non debbono mai avere effetti pregiudizievoli sulla prole, non debbono mai ledere interessi e diritti della stessa.

  1. I ifgli non hanno responsabilità della crisi tra i propri genitori, anzi ne è sicuramente una vittima, dato che sente perdere i suoi punti fissi di riferimento, vede svanire il rapporto tra i propri genitori a cui è stata sempre abituata. In modo chiaramente esemplificativo, infatti, la dottrina si esprime in questi termini: ”il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non muta il suo contenuto a seconda che si versi nella fase patologica piuttosto che nella fase fisiologica della vita familiare: esso deriva dall’atto stesso della procreazione, si perpetua fino al raggiungimento, da parte dei figli, della piena autosufficienza economica” (A. Arceri, L’affidamento condiviso

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  3. La legge di riforma che ha introdotto i principi di bigenitorialità, di affidamento condiviso e di condivisione, è entrata in vigore nel marzo 2006 ed ha modificato alcuni articoli del codice civile, ne ha aggiunti altri e sostanzialmente ha innovato la disciplina sia sostanziale che processuale in materia di separazione e divorzio.

Il diritto alla bigenitorialità
La bigenitorialità diviene quindi principio insopprimibile sia dei figli che dei genitori, i quali conservano un interesse diretto a mantenere un rapporto costante con i figli, alle cui scelte di vita essi devono partecipare in modo significativo.

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COSA DOVRA’ STABILIRE IL GIUDICE:

– valutare in via prioritaria la possibilità che essi restino affidati ad entrambi i genitori (come avveniva prima della separazione della coppia)

– oppure stabilire a quale dei due essi vadano affidati.

a)In quest’ottica, non può non sottolinearsi come nella specie l’obbligo di contribuire alle spese necessarie per l’abbigliamento, l’istruzione e le cure mediche della figlia sia stato previsto in correlazione con l’affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori, in tal modo instaurandosi tra questi ultimi un regime di necessaria condivisione delle scelte relative all’accudimento ed all’educazione della minore, che va oltre la mera imposizione dell’obbligo di concordare le decisioni di maggior interesse, previsto dall’art. 6, quarto comma, della legge n. 898 del 1970 in riferimento all’ipotesi in cui i figli siano affidati ad uno solo dei genitori, con la connessa attribuzione di un diritto-dovere di vigilanza al genitore non affidatario.

b)Non appare tuttavia risolutivo, ai fini della ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al principio enunciato in una pronuncia della Corte, secondo cui l’affidamento congiunto, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore dal punto di vista del suo sviluppo e del suo equilibrio psico-fisico, anche in considerazione di situazioni socio-ambientali, nonché del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, non comporta, come conseguenza automatica, che ciascuno dei genitori provveda, in modo diretto ed autonomo, ai bisogni dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, e non esclude pertanto l’obbligo del versamento di un contributo a favore del genitore con cui i figli convivano (cfr. Cass.. Sez. 1, 18 agosto 2006, n. 18187). Tale obbligo nella specie non era in contestazione, avuto riguardo al chiaro tenore della sentenza di divorzio, che, come si è detto, poneva a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento, nonché di provvedere direttamente e per intero alle spese necessarie per l’abbigliamento, l’istruzione e le cure mediche necessarie per la figlia; ciò di cui si discuteva erano invece le modalità di adempimento del contributo, avendo il C. sostenuto che le spese di cui la I. aveva chiesto il rimborso costituivano il risultato di una scelta alla quale egli non era stato posto in grado di partecipare, non essendo stato preventivamente consultato in ordine alla decisione di iscrivere la figlia ad un istituto scolastico privato, anziché a quello pubblico fino ad allora frequentato.

c)In quest’ottica, non può non sottolinearsi come nella specie l’obbligo di contribuire alle spese necessarie per l’abbigliamento, l’istruzione e le cure mediche della figlia sia stato previsto in correlazione con l’affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori, in tal modo instaurandosi tra questi ultimi un regime di necessaria condivisione delle scelte relative all’accudimento ed all’educazione della minore, che va oltre la mera imposizione dell’obbligo di concordare le decisioni di maggior interesse, previsto dall’art. 6, quarto comma, della legge n. 898 del 1970 in riferimento all’ipotesi in cui i figli siano affidati ad uno solo dei genitori, con la connessa attribuzione di un diritto-dovere di vigilanza al genitore non affidatario.

Non appare tuttavia risolutivo, ai fini della ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al principio enunciato in una pronuncia di questa Corte, secondo cui l’affidamento congiunto, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore dal punto di vista del suo sviluppo e del suo equilibrio psico-fisico, anche in considerazione di situazioni socio-ambientali, nonché del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, non comporta, come conseguenza automatica, che ciascuno dei genitori provveda, in modo diretto ed autonomo, ai bisogni dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, e non esclude pertanto l’obbligo del versamento di un contributo a favore del genitore con cui i figli convivano (cfr. Cass.. Sez. 1, 18 agosto 2006, n. 18187). Tale obbligo nella specie non era in contestazione, avuto riguardo al chiaro tenore della sentenza di divorzio, che, come si è detto, poneva a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento, nonché di provvedere direttamente e per intero alle spese necessarie per l’abbigliamento, l’istruzione e le cure mediche necessarie per la figlia; ciò di cui si discuteva erano invece le modalità di adempimento del contributo, avendo il C. sostenuto che le spese di cui la I. aveva chiesto il rimborso costituivano il risultato di una scelta alla quale egli non era stato posto in grado di partecipare, non essendo stato preventivamente consultato in ordine alla decisione di iscrivere la figlia ad un istituto scolastico privato, anziché a quello pubblico fino ad allora frequentato.

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