RISOLVI SEPARAZIONE? COME ?CHIEDIMELO !! AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO SEPARAZIONI BOLOGNA TRIBUNALE BOLOGNA SENTENZA  SU OBBLIGHI MATRIMONIO IMPORTANTE E MOLTO UTILE   Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell’art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione) possono essere sanzionati con l’addebito, purchè siano stati la causa della crisi coniugale. 

RISOLVI SEPARAZIONE? COME ?CHIEDIMELO !! AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO SEPARAZIONI BOLOGNA TRIBUNALE BOLOGNA SENTENZA  SU OBBLIGHI MATRIMONIO IMPORTANTE E MOLTO UTILE

 

Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell’art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione) possono essere sanzionati con l’addebito, purchè siano stati la causa della crisi coniugale. [wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

In particolare, si è reiteratamente specificato che “ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20 agosto 2014). 

Con riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà la Suprema Corte ha stabilito che, costituendo tale dovere oggetto di una norma di condotta imperativa, “la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr., Cass., Sez. 1, n. 13592 del 12 giugno 2006; nello stesso senso, vedasi, da ultimo, anche Cass., Sez. 6, ord. N. 3923 del 19 febbraio 2018). 

Con riferimento all’onere della prova, va puntualizzato che, secondo la costante giurisprudenza, “grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (cfr., da ultimo, per tutte, Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza n. 3923 del 19 febbraio 2018). 

 

 

 

 

 

 

 DA BANCA DATI  ONLINE GIUREMILIA IL TESTO SENTENZA :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Prima Sezione Civile

composto dai magistrati: 

dr.ssa Matilde BETTI Presidente 

dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. 

dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

definitiva nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all’udienza del 12 luglio 2018 e promossa da: 

, nata ad (omissis) (NA) il 15 maggio 1970, c. f. ***, 

assistita e difesa in giudizio dall’Avv. Paola IOVANE, presso il cui studio, in Bologna, via Nazario Sauro n. 28/G, è elettivamente domiciliata 

ATTRICE 

contro

Y  , nato ad (omissis) (NA) il 10 gennaio 1970, c. f. ***, 

assistito e difeso in giudizio dall’Avv. Mattia FINARELLI, presso il cui studio in Casalecchio di Reno (BO), via Mazzini n. 59, è elettivamente domiciliato 

CONVENUTO 

con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO 

* * *

CONCLUSIONI 

L’attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 19 ottobre 2017: 

Voglia l’adito Tribunale:

In via istruttoria rimettersi la causa in istruttoria, revocato ogni provvedimento contrario e ammettere i mezzi istruttori di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 VI comma c.p.c., in particolare l’audizione della minore G. e ammettersi i testimoni; 

Nel merito 

1) Confermare la sentenza parziale sul vincolo, Accertata e dichiarata la separazione tra i coniugi X – Y, addebitarla al marito; 

2) Disporre l’affidamento delle figlie minori, Gulia e F., in modo esclusivo alla ricorrente in considerazione dell’abbandono morale e dal punto di vista educativo, affettivo e rispetto alle visite da parte del convenuto con collocamento presso la madre; 

3) Disporre a carico del sig. Y dal deposito del ricorso introduttivo per il mantenimento delle figlie un contributo ordinario di euro 600,00 mensili per entrambe ( in dettaglio euro 300,00 per ogni figlia), essendo l’importo stabilito in sede provvisoria (anno 2013) attesi i redditi personali, l’età delle minori, la situazione lavorativa attualmente instabile della ricorrente etc.. insufficiente, o nell’importo maggiore ritenuto e risultante dall’istruttoria, oltre il 70% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche, sportive, sanitarie come da Protocollo del 9.3.2017 che si richiama integralmente, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese. Si consideri ai fini della determinazione dell’assegno che solo la mensa scolastica per F. ammonta è di euro 130,00 mensili. Oltre rivalutazione ISTAT annuale sul contributo di mantenimento ordinario; 

4) Regolare il diritto di visita come da provvedimenti provvisori e cmq la sig.ra X non si oppone a che il padre veda le figlie più frequentemente pur se allo stato si disinteressa totalmente e non ha mai dato attuazione al diritto / dovere di visita; 

5) Rigettare le avverse domande proposte dal sig. Y perché infondate in fatto ed in diritto. 

6) Condannare il sig. Y al pagamento delle competenze compresi gli oneri di legge ( spese generali, iva e cpa) . La condanna al pagamento delle competenze legali trova anche la sua ragione nel rifiuto ingiustificato del sig. Y della proposta formulata dal Tribunale sia in sede di comparizione parti ( avvenuta nel lontano 2013) che successivamente ( in quella sede la sig.ra X si è sempre dichiarata disponibile a non richiedere un contributo di mantenimento per Lei a fronte dell’aumento necessitato di quello per le figlie)“. 

Il convenuto ha concluso come da foglio di p.c. datato 3 novembre 2017: 

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: 

In via decisoria

1) Pronunciare la separazione dei coniugi X e Y, con addebito della stessa a carico della moglie, per gravi, reiterate e continue violazioni dei doveri coniugali da parte di quest’ultima. 

2) Disporre l’assegnazione della casa coniugale sita a Zola Predosa, Via Guicciardini n.9 a favore della moglie sig.ra X, essendosi trasferito altrove il Sig. Y. 

3) Disporre l’affidamento condiviso delle figlie minori G. a F. a favore di entrambi i genitori, con residenza principale presso l’abitazione della madre e con facoltà per il padre di vederle e di stare in loro compagnia ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e con le esigenze lavorative del padre e comunque almeno due pomeriggi alla settimana, nel giorno di riposo (variabile) durante la settimana o, comunque, tutte le domeniche, a decorrere dal sabato sera (con pernottamento), accompagnando le figlie a scuola durante i giorni di riposo. 

4) Disporre che le figlie trascorrano 15 giorni consecutivi all’anno con il padre durante il periodo delle ferie estive e una settimana durante le festività Natalizie. 

5) Dichiarare tenuto il Sig. Y a corrispondere a favore della Sig.ra X, a titolo di contributo nel mantenimento mensile delle figlie, la somma di € 150,00 per ciascuna figlia, oltre Istat, e così per un totale di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, tutte previamente concordate e documentate, di carattere medico, scolastico e sportivo che si renderanno necessarie nell’interesse delle figlie medesime.

6) Dichiarato ed accertato che la Sig.ra X è economicamente autosufficiente, essendo titolare di risparmi e di redditi autonomi, anche in virtù della convivenza con la madre, titolare di varie pensioni, non disporre alcun obbligo di carattere economico a carico di Y a titolo di contributo nel mantenimento della moglie, anche in virtù del richiesto addebito della separazione a carico di quest’ultima. 

7) In via istruttoria

Chiedendo che la causa venga rimessa in istruttoria, si insiste per l’accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate contenute nella memoria istruttoria autorizzata Y ex art. 183, VI° comma n.2 cpc datata 5/02/2015, relative alle prove testimoniali ed all’interrogatorio formale della ricorrente sui capitoli di prova contenuti al punto A), pagine 4-5-6-7 di detta memoria, nonché le istanze istruttorie relative agli ordini di esibizione contenuti al punto B) pag. 8 della suddetta memoria. 

Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adverso richieste, si insiste altresì per l’ammissione delle prove testimoniali dedotte dal sottoscritto procuratore nella memoria istruttoria di replica Y ex art. 183, VI° Comma n.3 cpc datata 23/02/2015. 

8) Rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande, deduzioni e conclusioni formulate da controparte. 

9) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge. 

– Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avanzate da controparte“. 

Il P.M. ha concluso chiedendo l’accoglimento della domanda con rinuncia ai termini per conclusioni e repliche. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1a. Con ricorso depositato il 17 luglio 2013 X ha chiesto che sia dichiarata la separazione personale dal marito Y con addebito a carico di quest’ultimo; che la casa coniugale le sia assegnata; che le figlie minori siano affidate in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione presso di lei e ampio diritto del visita del padre; che sia posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrisponderle la somma mensile complessiva di € 700,00 per il mantenimento ordinario della prole e l’importo di € 250,00 mensili per il suo mantenimento. 

A sostegno delle sue domande ha osservato che: 

– le parti si erano sposate il *** 2003 ad (omissis) (NA) e dall’unione erano nate, il 4 settembre 2001, G., e il 17 luglio 2007, F.; 

– il marito le aveva sempre delegato ogni incombenza familiare e domestica, tant’è vero che le aveva imposto di lavorare part time perché così potesse occuparsi delle minori e della casa familiare; 

– nel 2011 il signor Y, dopo che lei aveva scoperto nel suo cellulare messaggi affettuosi verso un’altra donna, aveva ammesso di averla tradita e di aver terminato la relativa relazione extraconiugale; 

– da tale momento ella non aveva più fiducia nel marito e gli aveva chiesto più volte di separarsi consensualmente;

– il signor Y di fronte a tali richieste era diventato sempre più aggressivo e irascibile nei confronti di lei e dei suoi anziani genitori, trasferitisi con il consenso di lui nell’abitazione coniugale per motivi di salute; 

– il marito era assunto come guardia giurata con porto d’arma da fuoco con stipendio retribuito di circa € 1.600,00 mensili, era titolare di due terreni e tre immobili, di cui i primi tre in comproprietà e gli ultimi due di proprietà esclusiva, ed era inoltre intestatario di un buono fruttifero postale del valore di circa € 25.000,00, nonché di 1/3 del buono di risparmio del conto cointestato con lei e la suocera per € 9.000,00; 

– ella invece lavorava a tempo parziale nel settore delle pulizie con stipendio mensile di € 495,00. 

Il convenuto si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di separazione, ma contestando la versione dei fatti presentata da controparte. 

Ha in particolare rilevato che: 

– non rispondeva al vero che avesse obbligato la moglie a lavorare a tempo parziale, che l’avesse tradita e che avesse prestato il consenso al trasferimento dei suoceri nella casa coniugale; al contrario era stata lei a decidere autonomamente di non impiegarsi a tempo pieno e comunque egli non si detto contrario a che la signora X avesse orari di lavoro più estesi, considerate l’età delle figlie e la costante presenza in casa, senza il suo consenso, della badante dei suoceri, C.; l’assunto del tradimento era stata una scusa della moglie per allontanarlo dalla residenza coniugale e in ogni caso egli era contrario a ogni rottura matrimoniale, soprattutto perché le figlie erano molto legate a lui e avrebbero sofferto la separazione; il trasferimento, dapprima di entrambi i suoceri e successivamente solo della suocera, S., era stato anch’esso deciso unilateralmente dalla ricorrente e aveva comportato che egli fosse costretto a dormire da solo sul divano-letto, viste le piccole dimensioni dell’abitazione coniugale (composta da solo due camere da letto); 

– la moglie era venuta meno a tutti gli obblighi matrimoniali: lo considerava come un estraneo, si comportava come se fosse da tempo separata e lo aveva lasciato senza alcun risparmio, dato che aveva prelevato dal conto familiare senza la sua autorizzazione l’importo complessivo di circa € 30.000,00, di cui € 20.000,00 per contrarre una polizza assicurativa intestata a lei e alle figlie; la situazione economica provocata dalla signora X non gli permetteva di reperire una nuova locazione; 

– era titolare di solo quattro degli immobili indicati da controparte, specificamente di un terreno di scarso valore in comproprietà con i fratelli, di un frutteto (con pochi alberi) senza rendita in comproprietà con i fratelli, di un appartamento di cui la madre aveva l’usufrutto e di una piccola stanza ad uso rimessa per attrezzi da contadino vicino al mare senza rendita in comproprietà con i fratelli; da tutti questi beni egli non traeva alcuna rendita; 

– i buoni fruttiferi per un valore di € 25.000,00 gli erano stati donati dalla madre e dalla nonna e non erano esigibili poiché non ancora scaduti; 

– la sua unica fonte di reddito derivava dall’attività lavorativa di guardia giurata per la quale percepiva € 1.200,00 mensili; 

– a causa dei turni di lavoro e di riposo aveva solo un giorno libero alla settimana, pertanto gli risultava impossibile vedere le figlie due volte infrasettimanali come richiesto da controparte; 

– la signora X era economicamente autosufficiente, in quanto poteva contare sul suo stipendio comprensivo di assegni familiari di € 750,00 mensili e sulle pensioni della madre d’invalidità di guerra e di accompagnamento per un totale di circa € 1.300,00 mensili; 

Ha domandato che sia dichiarata la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie; che sia disposto l’affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale; che egli le possa vedere ogni volta che lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e con le esigenze lavorative di lui e comunque almeno una volta alla settimana durante il suo giorno di riposo settimanale, 15 giorni consecutivi durante le ferie estive e una settimana durante le festività natalizie; che sia posto a suo carico l’obbligo di corrispondere alla moglie l’importo complessivo di € 300,00 mensili per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di non essere tenuto a versare alcun assegno di mantenimento a favore della signora X. 

1b. Nell’udienza presidenziale, tenuta il 19 novembre 2013, è stato esperito tentativo di conciliazione con esito negativo. 

I coniugi hanno concordato che il padre tenga con sé le figlie nel suo giorno di riposo, variabile a seconda della settimana, con l’obbligo di portarle a scuola e con la possibilità di pernottare presso di lui la sera prima, 15 giorni durante le ferie estive e negli eventuali giorni di ferie nel periodo natalizio. 

Con provvedimento depositato il 27 dicembre 2013 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha affidato le figlie a entrambi i genitori con collocazione presso la madre; per l’effetto ha assegnato a quest’ultima la casa coniugale; ha previsto che il padre veda e tenga con sè le minori come da accordi presi in udienza e dunque nel suo giorno di riposo, variabile a seconda della settimana, con l’obbligo di portarle a scuola e con la possibilità di pernottare presso di lui la sera prima, 15 giorni durante le ferie estive e negli eventuali giorni di ferie nel periodo natalizio; ha stabilito a carico del signor Y l’obbligo di corrispondere alla moglie l’importo mensile complessivo di € 400,00, annualmente rivalutabile, per il mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie. 

1c. Con la sentenza n. 2491/14, pubblicata il 1° agosto 2014, il Tribunale ha pronunciato la separazione tra i coniugi e ha rimesso la causa in istruttoria per le ulteriori determinazioni. 

Con provvedimenti del 4 marzo e del 15 aprile 2015 il Giudice Istruttore ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti. 

Nell’udienza del 9 novembre 2017 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. 

Con provvedimento datato 20 febbraio 2018 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, demandando ai Servizi Sociali competenti l’incarico di redigere una relazione in ordine alla situazione personale, familiare e sociale di G. e F., ai rapporti delle stesse con i genitori, alla capacità genitoriale del padre e della madre, nonché di sentire la primogenita in ordine a tali circostanze. 

Con atto depositato il 22 giugno 2018 i Servizi Sociali competenti hanno evidenziato che: 

– le minori avvertono un clima familiare più sereno da quando i genitori si sono separati; in particolare G. ha riferito che prima il padre e la madre litigavano molto e si picchiavano, anche davanti alle ragazze; 

– il signor Y telefona alle figlie quotidianamente, ma riferisce i suoi problemi economici e quelli con la nuova compagna, argomenti giudicati fastidiosi e di poco interesse da G. e F.; 

– le ragazze vedono il padre solo una o due volte al mese e hanno dichiarato di non essere desiderose di incontrarlo perché quando vanno da lui si annoiano molto; 

– i coniugi hanno riferito che le visite tra padre e figlie non sono pienamente rispettate per gli impegni lavorativi del signor Y e per quelli scolastici ed extrascolastici delle minori. 

Nell’udienza del 12 luglio 2018 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini massimi di cui all’art. 190 c.p.c.. 

  1. Va respinta la richiesta formulata da entrambe le parti di rimessione in istruttoria. 

Invero, le figlie sono state sentite dai Servizi Sociali all’uopo delegati dal Giudice Istruttore e dunque un’ulteriore audizione non è necessaria. 

Deve inoltre essere rigettata la richiesta della signora X di assunzione di informazioni dai Carabinieri di Casalecchio di Reno, Bologna Borgo Panigale e Sasso Marconi in ordine agli interventi effettuati nell’abitazione delle parti, poiché l’attrice avrebbe potuto e dovuto richiedere e ottenere copia di tali atti. 

Va infine essere ribadita l’ordinanza del 4 marzo 2015, che ha respinto le istanze istruttorie sul presupposto “i capitoli di prova dedotti da entrambi i coniugi vertono in parte su circostanze pacifiche, in parte sono inammissibili perché generici e non circostanziati o perché non vertono sul fatti, ma su opinioni, e in altra parte sono irrilevanti perché provati documentalmente“. 

In particolare, non possono essere ammessi i capitoli formulati dall’attrice nella seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., poiché generici (1, 7, 9, 10, 13, 15), irrilevanti (2, dato che la circostanza dedotta è comunque inidonea a provare il necessario nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale, come meglio si preciserà nel capo seguente; 5, 6, 11, 12 [per eventuali episodi avvenuti prima del deposito del ricorso], 17), valutativi (3, 4, 14), successivi al deposito del ricorso (8, 11, 12 [per gli episodi del 2014], 16). 

Sono altresì inammissibili i capitoli contenuti nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta, in quanto incontestati (1, 8, 9, 14, 16, 24), valutativi (2, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31), da provarsi documentalmente (3, 6, 7, 15), generici (4, 25, 32), irrilevanti (22, 23, 26, 28, 33). 

Non essendo stati ammessi i capitoli a prova diretta addotti da entrambe le parti, non possono esserlo neppure quelli a prova contraria. 

  1. Ciò premesso si può passare alla disamina delle domande proposte dalle parti nel merito. 

3a. Essendo già stata emessa sentenza parziale sul vincolo, nulla deve essere disposto in questa sede in ordine alla separazione personale tra i coniugi. 

3b. Non può essere accolta la domanda di addebito proposta da entrambi i coniugi. 

Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell’art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione) possono essere sanzionati con l’addebito, purchè siano stati la causa della crisi coniugale. 

In particolare, si è reiteratamente specificato che “ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20 agosto 2014). 

Con riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà la Suprema Corte ha stabilito che, costituendo tale dovere oggetto di una norma di condotta imperativa, “la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr., Cass., Sez. 1, n. 13592 del 12 giugno 2006; nello stesso senso, vedasi, da ultimo, anche Cass., Sez. 6, ord. N. 3923 del 19 febbraio 2018). 

Con riferimento all’onere della prova, va puntualizzato che, secondo la costante giurisprudenza, “grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (cfr., da ultimo, per tutte, Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza n. 3923 del 19 febbraio 2018). 

Tutto ciò premesso, ciascuna parte ha contestato la sussistenza delle circostanze poste dall’altra a fondamento della richiesta di addebito e né l’attrice, né il convenuto hanno dimostrato la veridicità della propria prospettazione. Invero, la signora X non ha provato il tradimento del marito e il signor Y le violazioni dell’obbligo di assistenza morale e materiale da parte della moglie. 

In ogni caso, e soprattutto, non vi è la prova che tali condotte, se anche si fossero verificate, siano state la causa della crisi coniugale tra le parti. 

Invero, nel corso della sua audizione da parte delle assistenti sociali G. ha riferito che durante la convivenza i genitori litigavano spesso e arrivavano anche a picchiarsi in presenza della figlie. Tuttavia non è noto -né alcuna delle parti ha domandato di dimostrare- quando sia iniziata questa tensione, né se la stessa sia stata originata dal presunto tradimento del signor Y e/o dalla convivenza con gli anziani genitori della signora X e con altre persone. 

Ne consegue che le domande di addebito formulate da entrambi i coniugi debbono essere respinte.

3c. Passando ora alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti e le figlie G. e F., nate rispettivamente il 4 settembre 2001 e il 17 luglio 2007, va innanzitutto precisato che non vi sono ragioni che giustifichino la deroga al diritto delle minori alla cd. bigenitorialità. 

Non sono infatti emersi elementi da cui possa inferirsi l’abbandono morale e materiale della prole da parte del padre, nè che l’affido condiviso possa essere pregiudizievole per le figlie. 

Invero dalla relazione dei Servizi Sociali competenti depositata il 22 giugno 2018 risulta che, sebbene il signor Y non rispetti il regime di visita stabilito dal Tribunale, egli mostra un reale interesse per la vita e alle attività di G. e F., a cui telefona e invia messaggi quotidianamente. 

Inoltre contribuisce al loro mantenimento ordinario e straordinario. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 337 c. II c.c., va disposto che G. e F. siano affidate congiuntamente a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, di cura e comunque di maggiore interesse per la prole. 

Le minori devono inoltre essere collocate presso la madre, atteso che tale allocazione -del resto richiesta concordemente dalle parti- ha finora avuto esiti positivi per le stesse. 

Nulla va disposto in ordine alla richiesta del convenuto di assegnazione alla moglie della ex casa coniugale, atteso che da tempo la signora X e le figlie si sono trasferite nella nuova abitazione sita in Zola Predosa (BO), via *** n. 9. 

Il diritto di visita del padre deve essere regolato come in dispositivo, in modo da garantire l’interesse dalla prole al mantenimento e al rafforzamento di un rapporto adeguato e costante con entrambi i genitori. Va peraltro precisato che i signori X e Y saranno tenuti a rispettare i desideri, la volontà e gli impegni della prole, ivi compreso quello, eventuale, di non fermarsi a dormire dal padre. 

Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor Y per il mantenimento ordinario e straordinario di G. e F. va preliminarmente osservato che: 

– la signora X ha denunciato redditi imponibili pari a € 6.959,00 nel 2014, a € 8.461,00 nel 2015, a € 8.579,00 nel 2016, a € 6.239,00 nel 2017; negli ultimi tre periodi d’imposta ha altresì percepito bonus annuali di € 960,00 negli anni 2015 e 2016 e di € 542,00 nel 2017; da dicembre 2017 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, la società “La Veneta Servizi srl” con stipendio retribuito di € 850,00 mensili; 

– il signor Y, dal canto suo, ha denunciato redditi imponibili da lavoro dipendente ammontanti nel 2014 a € 23.310,00, nel 2015 a € 23.310,00, nel 2016 a € 23.056,00 e nel 2017 a € 22.228,00 (corrispondenti rispettivamente a € 19.840,00, a € 19.701,00, a € 19.691,00 e a € 19.241,00); a tali introiti vanno aggiunti i bonus annuali di € 960 per tutti i periodi d’imposta; pertanto, i redditi netti del resistente sono stati complessivamente di € 20.800,00 nel 2014, di € 20.661,00 nel 2015, di € 20.651 nel 2016 e di € 20.201,42 nel 2017; 

– il convenuto inoltre non percepisce alcun provento dal compendio immobiliare di cui è titolare: l’immobile di sua esclusiva proprietà di via *** n. 26 in Acerra (NA) è in usufrutto alla madre, mentre il terreno di Castelvolturno (CE), l’immobile di via *** n. 12 in Acerra (NA) e il frutteto di Acerra (NA) sono tutti e tre in comproprietà con i fratelli e non sono sottoposti ad alcuna rendita; 

– i buoni fruttiferi del valore di circa € 25.000,00 non sono esigibili e pertanto il resistente non può contare sulla liquidità degli stessi; 

– entrambe le parti vivono in appartamenti affittati; la signora X paga un canone di locazione di € 650,00 mensili mentre il signor Y € 430,00 mensili; 

– il padre -come del resto all’epoca dell’adozione dell’ordinanza presidenziale- contribuisce in modo modesto al mantenimento diretto delle minori. 

Va altresì sottolineato che nella determinazione del contributo mensile a carico del resistente si deve tenere altresì conto del periodo di tempo di ben 5 anni trascorso dall’adozione dell’ordinanza presidenziale e del fatto che per tale ragione le necessità ed esigenze di G. e F. (nate rispettivamente nel 2001 e nel 2007) sono sensibilmente aumentate. 

Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare congruo stabilire a carico del resistente un contributo complessivo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 70% delle spese straordinarie. 

Essendo l’aumento dell’importo posto a carico del signor Y stato determinato dalla crescita delle figlie, lo stesso decorre dalla pubblicazione della presente sentenza. 

3d. Da ultimo, è appena il caso di precisare che in corso di causa la signora X ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento a suo favore. 

Tale richiesta, proposta in ricorso, non è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, laddove è stato precisato al punto 6 che la condanna del signor Y al pagamento delle spese processuali trova la sua ragione nel rifiuto ingiustificato del medesimo ad accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale sia in sede di comparazione parti che successivamente, ove ella “si è sempre dichiarata disponibile a non richiedere un contributo di mantenimento per Lei a fronte dell’aumento necessitato di quello per le figlie“.

  1. Data la soccombenza reciproca, le spese di lite debbono essere integralmente compensate. 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra questione disattesa e respinta, 

– rigetta le istanze di addebito proposte dalla signora X e dal signor Y contro l’altro coniuge; 

– affida le minori G. e F., nate rispettivamente il 4 settembre 2001 e il 17 luglio 2007, a entrambi i genitori che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale; la signora X e il signor Y assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sè; 

– colloca le figlie G. e F. nell’abitazione materna, sita in Zola Predosa (BO), via Guicciardini n. 9; 

– dispone che -salvi diversi accordi tra i genitori- il padre possa vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la signora X, e sempre tenendo conto dei desideri, della volontà e degli impegni delle minori e comunque; 

* a fine settimana alternati dal sabato all’uscita da scuola alla domenica sera con l’obbligo di riportarle a casa della madre entro le ore 20,00; 

* un pomeriggio alla settimana, da individuarsi in quello in cui il signor Y è libero dal lavoro, dall’uscita da scuola fino alle ore 21,00, quando le riporterà a casa della madre dopo cena; 

* almeno 4 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni i giorni di Natale o di Capodanno; 

* ad anni alterni, la domenica il Pasqua o il lunedì di Pasquetta; 

* due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno; 

– con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del padre l’obbligo di corrispondere in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma mensile complessiva di € 500,00= annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona); 

– con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del signor Y l’obbligo di corrispondere, in misura pari al 70%, le spese straordinarie come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: 

spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli

  1. a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell’unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature); 
  2. b) OMISSIS 
  3. c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; 
  4. d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; 
  5. e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; 
  6. f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza. 

Spese straordinarie da concordare preventivamente

tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: 

Rimborso delle spese straordinarie

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. 

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.

Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. 

La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. 

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie; 

– compensa integralmente le spese del presente procedimento. 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale l’11 dicembre 2018 

Il Giudice estensore 

dr.ssa Silvia Migliori