TESTAMENTO NULLO ART 606 CC /MILANO/ BOLOGNA/VICENZA AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI OLOGRAFI  E PUBBLICI CAUSE TESTAMENTI  TRA EREDI FRATELLI , BOLOGNA MILANO, VICENZA, TREVISO, PADOVA VENEZIA 

TESTAMENTO NULLO ART 606 CC /MILANO/ BOLOGNA/VICENZA

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AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI OLOGRAFI  E PUBBLICI CAUSE TESTAMENTI  TRA EREDI FRATELLI , BOLOGNA MILANO, VICENZA, TREVISO, PADOVA VENEZIA 

Il testamento è nullo quando manca l’autografiao la sottoscrizione nel caso di testamento olografo [ 602 c.c. ], ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio [ 603 c.c. ].

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Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse . L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie [ c.c. ].

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ART . 590 Codice Civile

La nullità(1) della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda(2), non può essere fatta valere da chi(3), conoscendo la causa della nullità(4), ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione

Note

(1) Oltre alle disposizioni nulle, possono essere oggetto di sanatoria anche quelle annullabili. Diversamente si ammetterebbe la conferma per i vizi più gravi, nullità, e non per quelli meno, annullabilità.

(2) La nullità può dipendere sia da ragioni sostanziali che formali. È esclusa la convalida delle disposizioni in cui difetti una volontà (es. violenza assoluta o errore ostativo) o di quelle contrarie all’ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume. Quanto alle disposizioni lesive della legittima non è ammessa convalida ma soltanto la rinuncia all’azione di riduzione.

(3) Legittimati alla proposizione dell’azione sono l’erede, legittimo o testamentario, e il legatario. Non essendo ammissibile una sanatoria parziale, ove una disposizione venga prima confermata da un erede e poi fatta oggetto di declaratoria di invalidità da un altro, la disposizione cessa di avere validità anche nei confronti di colui che l’ha convalidata.

(4) Si ha conoscenza quando vi è cognizione del fatto storico che ha dato origine all’invalidità e consapevolezza di poterne chiedere l’accertamento giudiziale.

(5) La conferma può essere sia espressa che tacita. Nel primo caso occorre un atto scritto che possieda tutti i requisiti di cui all’art. 1444 del c.c., nel secondo un comportamento incompatibile con la volontà di chiedere la declaratoria di invalidità.

 

 

 

La cassazione precisa che  seguito dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell’azione, dall’art. 564 c.c., l’erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo “intra vires hereditatis”, e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente “cum viribus hereditatis”, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l’esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell’erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).

 

La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all’invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell’erede onerato, potrà proseguire l’impugnativa del testamento già proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO GENOVA, 17/11/2015).

L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l’immissione del legittimario nel godimento dei beni legatigli costituiva rinuncia tacita all’azione di riduzione, considerato, peraltro, che l’erede pretermesso, salva l’ipotesi prevista dall’art. 551 c.c., non è tenuto a rinunciare al legato per proporre detta azione).

 

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