A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.Art. 145 Intervento del giudice In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
Doveri verso i figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di 1) mantenere, 2) istruire ed 3) educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.Art. 148 Concorso negli oneriI coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA
Si tratta di una causa vera e propria, dove ognuno dei coniugi ha il proprio avvocato.
Viene introdotta con un atto che uno dei due avvocati deposita in tribunale e poi notifica all’altra parte.
Si sviluppa con una serie di udienze e lo scambio di atti, in cui – nella miglior ipotesi – i legali si limitano a sostenere le ragioni del proprio assistito e a smontare quelle di controparte e – nell’ipotesi più deplorevole – si scambiano anche critiche e offese più o meno esplicite nei confronti dei reciproci assistiti.
SEPARAZIONI E DIVORZI?AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA MALALBERGO ALTEDO IMOLA
Si fa ricorso alla separazione giudiziale tutte le volte in cui i coniugi non hanno raggiunto un accordo di separazione e non può, pertanto, addivenirsi ad una separazione di tipo pacifico.
In ogni caso, la separazione giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi tutte le volte in cui si verificano determinati fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.
I presupposti sono:
Intollerabilità della convivenza che tra l’altro può anche non dipendere dal comportamento di uno dei coniugi.
Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.
- E’ anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè far accertare al Giudice che vi sia stata effettivamente da parte dell’altro coniuge una violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio e che tale comportamento illecito abbia determinato la l’intollerabilità della convivenza.
- Separarsi è un diritto di ciascuno dei coniugi che non può essere limitato né dall’altro coniuge, né dal giudice.
Ciò che fa la differenza è invece e appunto il come giungere a simile epilogo: d’accordo o in lotta.- La separazione giudiziale
- La separazione giudiziale è la separazione personale pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave danno ai figli (art. 151 Codice Civile).
La separazione giudiziale dovrebbe essere “l’ultima spiaggia”.
Si ricorre a questa procedura quando le parti non vogliono o non riescono a trovare un accordo, e quindi si delega al giudice la decisione sulle condizioni della loro separazione.
Si tratta di una causa vera e propria, dove ognuno dei coniugi ha il proprio avvocato.
Viene introdotta con un atto che uno dei due avvocati deposita in tribunale e poi notifica all’altra parte.
Qualora ne ricorrano i presupposti e se richiesto, il Giudice, pronunciando la separazione giudiziale, dichiara a quale coniuge va addebitata la separazione stessa in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.Art. 145 Intervento del giudice In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
Doveri verso i figliIl matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di 1) mantenere, 2) istruire ed 3) educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.Art. 148 Concorso negli oneriI coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Come si propone la domanda di separazione giudiziale ?
La domanda di separazione giudiziale deve essere presentata al Tribunale ordinario civile competente mediante ricorso.
L’eventuale richiesta di addebito deve essere effettuata, a pena di decadenza, contestualmente alla presentazione del ricorso introduttivo.
Diversamente la richiesta di addebito domandata dal coniuge resistente deve essere presentata in via riconvenzionale entro i termini indicati nell’ordinanza presidenziale .
ADDEBITO SEPARAZIONE
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza morale” (art.lo 143 c.c.), durante l’istruttoria, in genere, entrambe i coniugi sono in grado di lamentare simmetricamente condotte improbe da parte dell’altro e pertanto i giudici tendono a considerare come causa della separazione un’emersa incompatibilità di carattere e a non ad ascrivere esclusivamente ad un coniuge la colpa della separazione.
Separazione Giudiziale:
è quella pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi a seguito di fatti che rendano intollerabile la convivenza o che possano danneggiare o pregiudicare l’educazione dei figli.
In particolare, per effetto della separazione cessano il dovere di coabitazione ed alla collaborazione, mentre rimangono gli obblighi di assistenza morale ed al mantenimento.
Il Giudice, su richiesta di uno dei coniugi, può (se ci sono i presupposti) dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione.
Presupposto per l’addebito della separazione è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La dichiarazione di addebito ha due conseguenze:
1) Il diritto dell’altro coniuge di ricevere il mantenimento;
2) La perdita dei diritti successori (eredità).
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza morale” (art.lo 143 c.c.), durante l’istruttoria, in genere, entrambe i coniugi sono in grado di lamentare simmetricamente condotte improbe da parte dell’altro e pertanto i giudici tendono a considerare come causa della separazione un’emersa incompatibilità di carattere e a non ad ascrivere esclusivamente ad un coniuge la colpa della separazione.
© 2022 – Avvocato Sergio Armaroli
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 anno | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 anno | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 anno | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 anno | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 anno | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 anno | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
PHPSESSID | sessione | Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco di un utente allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato alla chiusura di tutte le finestre del browser. |
_GRECAPTCHA | 5 mesi 27 giorni | Questo cookie è impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_gid | 1 giorno | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |