SEPARAZIONE BOLOGNA COSA FARE? 1 CHIEDIMELO 2 CHIAMA 3 RISOLVIAMO

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SEPARAZIONE BOLOGNA COSA FARE? 1 CHIEDIMELO 2 CHIAMA 3 RISOLVIAMO

DIVORZI BOLOGNA

 

  • La separazione e il divorzio la separazione consensuale o giudiziale, il divorzio congiunto o giudiziale
  • La modifica delle condizioni di separazione e di divorzio
  • L’annullamento del matrimonio
  • Le convenzioni matrimoniali (la separazione dei beni, la comunione dei beni)
  • Lo scioglimento della comunione dei beni e la divisione dei beni tra i coniugi
  • I diritti dei nonni il diritto a mantenere rapporti significativi con i propri nipoti
  • Le unioni di fatto I contratti di convivenza, la crisi della coppia convivente, l’affidamento ed il mantenimento dei figli, aspetti patrimoniali
  • Il risarcimento endo-familiare il risarcimento dei danni provocati da comportamenti illeciti del genitore, del coniuge, del familiare, del convivente
  BOLOGNA ASSEGNO MANTENIMENTO
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Avvocato Sergio Armaroli diritto di famiglia Bologna assiste la clientela cercando anche in questo caso di tutelare non solo gli interessi della parte ma degli eventuali figli minori eventualmente presenti. Ove non sia possibile il divorzio congiunto sono in grado di assistere anche nella fase contenziosa coadiuvato eventualmente da consulenti psicologici.

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Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 21/03/2018) 04/10/2018, n. 24160

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.A.R. elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE (Ndr: testo originale non comprensibile) presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (Ndr: testo originale non comprensibile) VINCENZO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIOSI PIETRO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2015 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. RUBINO Lina.

Svolgimento del processo

  1. F.A.R. (d’ora innanzi, F.) propone ricorso per cassazione, articolato in undici motivi ed illustrato da memoria, nei confronti del marito B.A. (d’ora innanzi, B.), per la cassazione della sentenza n. 180/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Perugia il 16.3.2015.

Resiste il B. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevino:

– F., dopo la separazione personale, convenne in giudizio il marito (nonchè i conduttori degli appartamenti di cui si discute in causa) per sentirsi riconoscere il diritto alla riscossione del 50% dei canoni di locazione di due appartamenti cointestati ad entrambi i coniugi;

– il B., in via riconvenzionale dedusse che l’immobile in cui si trovavano gli appartamenti fosse di sua esclusiva proprietà, in quanto acquistato con denaro esclusivamente suo in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni e solo fiduciariamente cointestato alla moglie in un momento in cui i rapporti coniugali erano ancora positivi; chiese in via riconvenzionale che si desse luogo al ritrasferimento di esso con intestazione esclusiva del predetto immobile in proprio favore e la condanna della F. alla restituzione dei canoni eventualmente percepiti, nonchè alla corresponsione di metà delle spese sostenute per la finitura degli immobili acquistati al grezzo.

I conduttori, anch’essi evocati in causa, nel corso del giudizio rilasciavano l’appartamento.

  1. Il Tribunale accoglieva la domanda della F. e, sulla base della situazione di comproprietà dell’immobile, dichiarava il diritto della stessa a percepire il 50% dei canoni di locazione, mentre rigettava entrambe le riconvenzionali proposte dal marito.

Il B. proponeva appello. In quella sede, la moglie riproponeva l’eccezione di giudicato, secondo la quale la questione della titolarità dell’immobile era stata affrontata e risolta nel giudizio di separazione e dichiarava di non accettare il contraddittorio in merito alla domanda (nuova) con la quale il marito chiedeva la sua condanna alla restituzione del 50% delle somme corrisposte per l’acquisto dell’immobile e la sua ultimazione, a titolo di indebito arricchimento.

  1. La Corte d’Appello di Perugia accoglieva in parte l’appello del B., condannando la F. a restituirgli una somma a titolo di indebito arricchimento pari alla metà delle spese sostenute dal marito per il completamento dell’immobile; confermava che il B. dovesse alla F. una somma (per l’indebita percezione in via esclusiva dei canoni di locazione) che quantificava, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e poneva a carico della F. le spese legali dei due gradi del giudizio. Rigettava invece la domanda del B. volta ad ottenere l’intestazione esclusiva dell’immobile in suo favore, mancando ogni prova in merito alla fiduciarietà della intestazione. Affermava che la F., in quanto comproprietaria, era tenuta a corrispondere al marito la metà degli importi da questi spesi per la riqualificazione degli immobili. Escludeva che l’intestazione fosse qualificabile come liberalità d’uso, escludeva l’applicabilità della disciplina sulle obbligazioni naturali e condannava la moglie a corrispondere al marito il 50% delle spese da questi sostenute applicando il principio dell’indebito arricchimento. Confermava per il resto che la F. avesse diritto a percepire la metà dei canoni di locazione.

Motivi della decisione

– La ricorrente articola undici motivi di ricorso, alcuni dei quali potranno essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, dei quali si premette una breve sintesi.

Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 769770782809 e 2043 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105 e 1110 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il terzo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Con il quarto, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il quinto, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il sesto, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112183 e 184 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il settimo, deduce la violazione e falsa applicazione degli ant. 2721, 2722, 2724 e 2726 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con l’ottavo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010art. 5 e art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il nono, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il decimo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Infine, con l’undicesimo, deduce la violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

– Preliminarmente, va detto che è infondata (eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte controricorrente, relativa ad una supposta violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 ovvero alla denunciata mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Deve ritenersi infatti che l’esposizione, benchè estremamente sintetica e non priva di lacune, contenga l’indicazione di elementi sufficienti per far comprendere con la completezza e comprensibilità minima dovute, la vicenda sostanziale e processuale.

– Va esaminato preliminarmente l’ottavo motivo di ricorso, che introduce l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la quale, ove fondata, sarebbe idonea a definire il giudizio.

La ricorrente afferma di aver già formulato tale eccezione in sede di conclusioni in appello, in quanto la corte d’appello aveva invitato le parti a manifestare la volontà di procedere alla mediazione nel corso del giudizio, e le parti, pur avendo acconsentito non avevano poi proceduto in tal senso. Denuncia l’omessa pronuncia sul punto della corte d’appello ed anche la violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 28 del 2010art. 5, comma 2 sostituito dall’art. 84.

Il motivo deve essere dichiarato del tutto inammissibile, per assoluta violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La ricorrente non riporta l’invito del giudice di appello ad effettuare la mediazione nel suo esatto contenuto. La semplice indicazione della data dell’udienza in cui questo invito sarebbe stato formulato non è sufficiente, perchè in ogni caso impone al collegio non una semplice verifica della esattezza degli assunti della ricorrente, ma una attività di ricerca per colmare il contenuto del motivo di ricorso. La ricorrente inoltre non riporta le conclusioni indicate in appello, nè indica in quale atto o verbale di udienza siano contenute.

Non si offrono quindi indicazioni specifiche sulla vicenda attraverso la riproduzione del contenuto degli atti rilevanti: peraltro, sulla base di quanto riportato in forma sintetica dalla ricorrente, sembra piuttosto che il giudice si sia limitato ad interpellare le parti sulla opportunità o meno di procedere ad una mediazione (essendo stata introdotta questa possibilità alternativa di risoluzione delle controversie nel corso del giudizio di appello). Inoltre, concernendo la questione violazione di norme sul procedimento, non si rispetta l’esigenza di localizzazione degli atti processuali, poichè non si indicano gli stessi come prodotti nè, utilizzando la facoltà alternativa di cui a Cass. S.U. n. 22726 del 2011 (per ovviare all’esigenza di produzione di copie) si dice di voler far riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio nè si ottempera adeguatamente all’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

– Tutte le censure relative al difetto di motivazione, riportate e ripetute all’interno di ciascun motivo insieme alle denunce di violazione di legge, sono destinate a cadere in quanto inammissibili: all’interno di esse non si individua un “fatto” preciso e decisivo, dedotto in giudizio e non oggetto di considerazione da parte della corre d’appello, nell’accezione ormai consolidata dell’attuale rilevanza del vizio di motivazione fissata da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, ma si censura che la corte di merito non abbia tenuto nella stessa considerazione della ricorrente alcune circostanze di fatto dalla stessa dedotte, ovvero che non ne abbia tratto le stesse valutazioni.

– I primi tre motivi pongono questioni correlate, in quanto sono volti a contestare sotto molteplici profili, la legittimità del punto centrale della decisione di appello laddove, sovvertendo sul punto l’esito del giudizio di primo grado, ha condannato la F. a restituire al marito metà degli importi da questi versati per la finitura degli immobili cointestati.

La sentenza impugnata, quanto ai conferimenti effettuati dal marito, afferma che non si trattasse di atti di liberalità, che anche se fossero state liberalità d’uso, non per questo ad esse dovrebbe applicarsi il regime delle obbligazioni naturali, e che non essendo applicabile il principio della soluti retentio, tipico delle obbligazioni naturali, la ricorrente dovesse essere condannata alla restituzione del 50% di quanto erogato dal marito sulla base del principio dell’indebito arricchimento.

Giova all’esame delle questioni una più analitica esposizione consecutiva delle tesi in essi rappresentate.

Con il primo motivo la ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia aderito alla sua ricostruzione giuridica, in base alla quale l’intestazione in suo nome degli appartamenti da parte del marito (la F. non ha mai contestato di non aver contribuito economicamente all’acquisto degli appartamenti cointestato e poi ai lavori di finitura di essi) avesse una causa non di fiducia ma di donazione, ed in particolare che essa integrasse una donazione indiretta, non soggetta all’onere formale dell’atto pubblico, e che la stessa fosse avvenuta in adempimento di una obbligazione naturale, nell’ambito del rapporto coniugale. Sostiene che, di conseguenza, anche tutti gli esborsi in denaro sostenuti dal B. per ristrutturare gli immobili donati rispondessero ad una finalità di donazione e fossero pertanto irripetibili (anche in applicazione del principio di irripetibilità di quanto prestato in adempimento di una obbligazione naturale).

Nella ricostruzione della ricorrente, quindi, non solo la cointestazione del bene era destinata a rimanere ferma dopo la separazione, ma le spese effettuate dal B. per l’acquisto e poi la finitura dell’immobile dovevano considerarsi irripetibili, diversamente da quanto statuito dalla Corte d’appello, che l’aveva condannata alla restituzione, essendo altrettante donazioni.

Con il secondo motivo, la ricorrente pone un diverso problema: la sentenza d’appello nulla ha modificato in merito alla (co)intestazione dell’immobile in suo favore; la stessa invece ha affermato che la moglie avrebbe dovuto pagare al marito comproprietario il 50% delle spese sostenute da questi per ristrutturare l’immobile, non applicando il principio delle obbligazioni naturali e richiamando invece le norme sulla comunione ordinaria.

La ricorrente sostiene che il richiamo all’art. 1110 c.c. sia errato perchè doveva applicarsi il diverso principio di irripetibilità fissato per le obbligazioni naturali e sia comunque erroneo nella sua assolutezza, in quanto nella comunione il comproprietario non è tenuto a rifondere all’altro tutte le spese sostenute per la conservazione della cosa, ma solo quelle necessarie al mantenimento della cosa nella sua integrità e solo se il comproprietario ha provato ad avvisare l’altro e se è dovuto attivare a causa della sua inerzia, circostanze mai neppure allegate. In tutti gli altri casi, le spese spontaneamente sostenute dal comproprietario al di fuori di una situazione di urgenza e di un comportamento inerte dell’altro comproprietario rimangono a suo carico in quanto spese non necessarie e non concordate.

Nel caso in esame, il coniuge che ha sostenuto le spese di acquisto, ovvero il B. si sarebbe autonomamente sobbarcato delle spese ulteriori, di finitura e valorizzazione dell’immobile, in pendenza del matrimonio, senza consultare l’altro e a prescindere da una situazione di pericolo per l’integrità dell’immobile, e solo dopo la cessazione del matrimonio, o dopo la separazione ne avrebbe chiesto il 50% all’ex coniuge che non era mai stata neppure consultata circa l’opportunità di sostenere queste spese. Pertanto, ritiene la ricorrente che in ogni caso sia errata in diritto la decisione di appello che l’ha condannata a rifondere al marito il 50% degli esborsi per la valorizzazione e il completamento degli immobili.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che erroneamente la corte d’appello pone a fondamento dell’accoglimento della domanda restitutoria il principio dell’indebito arricchimento. La F. afferma che questo principio non è automaticamente trasponibile nel campo dei rapporti familiari: non potrebbe invocarsi quando il trasferimento patrimoniale sia conseguenza – come nella specie – di una liberalità o dell’adempimento di una obbligazione naturale, e esso potrebbe essere invocato in ogni caso solo se la spesa fosse state sproporzionata rispetto alle condizioni economiche di chi la ebbe a ad effettuare. Nel caso sottoposto all’esame della Certe, nell’assunto della ricorrente, le prestazioni erano caratterizzate da proporzionalità e adeguatezza, e pertanto non ripetibili. Sostiene poi che ai fini della ripetibilità sarebbe necessario anche il consenso dell’arricchito all’arricchimento, per non esporlo al rischio di dover subire un pregiudizio economico superiore all’arricchimento.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, contenendo tutti, sorte diversi profili, una critica alla ricostruzione giuridica operata dalla corte d’appello per giustificare la condanna della signora F. a corrispondere al marito la metà delle somme da questi erogate per i lavori e i materiali di finitura degli immobili in comproprietà.

Per circoscrivere il campo alle sole questioni ancora in discussione, deve ricordarsi che in origine le principali questioni poste erano due: l’intestazione meramente fiduciaria degli immobili alla moglie e l’obbligo di questa di corrispondere al marito il 50% degli importi da questi spesi per la finitura e valorizzazione degli immobili, prima e dopo la separazione (entrambe introdotte dal marito in primo grado, in via di domanda riconvenzionale). Sulla prima, introdotta dal marito e relativa alla intestazione solo fiduciaria degli immobili in capo alla moglie e del suo obbligo al ritrasferimento, si è ormai formato il giudicato: la corte d’appello ha confermato sul punto il rigetto della riconvenzionale, pronunciato già in primo grado, mancando ogni prova sulla esistenza di un negozio fiduciario e sull’esistenza di un impegno della moglie al ritrasferimento della titolarità degli immobili quando ne fosse stata richiesta dal marito. Il B. non ha proposto ricorso incidentale sul punto, quindi la decisione sulla questione è ormai definitiva. Non sono più in discussione quindi la validità dell’atto di acquisto e della cointestazione dell’immobile alla moglie, nè la sua stabilità.

Avendo ormai la corte d’appello definitivamente escluso che si tratti di una intestazione fiduciaria, ed avendo escluso entrambe le parti nonchè la sentenza impugnata un qualsiasi contributo patrimoniale della moglie all’acquisto degli immobili, nonchè l’esistenza di una qualsiasi causa giustificativa di tale attribuzione al di fuori dello scopo di liberalità, implicitamente la sentenza impugnata ha accertato l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 4682 del 2018), collocando l’attività con la quale il marito ha fornito il denaro affinchè la moglie divenisse con lui comproprietaria degli immobili nell’ambito della donazione indiretta in quanto esprimente una finalità di liberalità. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l’altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l’atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine: v. Cass. n. 3147 del 1980, secondo la quale la donazione indiretta ha la sua causa, cosi come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente. Ciò comporta che nell’ipotesi di donazione indiretta – valida anche tra coniugi, essendo da tempo venuto meno il divieto contenuto nell’art. 781 cod. civ. – vanno seguiti, ai fini dell’individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta. (nella specie, l’attore agiva per la restituzione di beni intestati alla moglie, in base alla considerazione che questi, oggetto di donazione indiretta, dovevano essere destinati a vantaggio della famiglia e alla normale convivenza dei coniugi, e i giudici del merito hanno escluso che incombesse alla donataria l’onere di provare lo spirito di liberalità del donante, per poter trattenere i beni in questione nonostante la sopravvenuta separazione giudiziale tra i coniugi, ritenendo che, per contro, spettasse al donante dimostrare che la donazione fosse preordinata o subordinata alle pretese finalità divenute irrealizzabili o frustrate dalla donataria. La Corte suprema, nel confermare questa decisione, ha enunciato il precisato principio). I principi sulla donazione indiretta sono costanti, ripresi di recente da Cass. n. 3134 del 2012, che ha puntualizzato che se unico è il fine, di liberalità, della donazione indiretta, diverso può essere il mezzo attraverso questa si può esplicare, non limitato al più tipico e ricorrente, ovvero il conferimento dell’intera somma di denaro necessaria per un determinato acquisto, e da Cass. n. 1986 del 2016, che ha puntualizzato che nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacchè l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (da ciò, la sentenza fa discendere che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo).

La questione residua da risolvere è dunque se il coniuge comproprietario che sostiene per intero spese di finitura o relative a migliorie all’interno dell’immobile cointestato, possa ripetere dall’altro coniuge la metà di quanto ha pagato ed a quali condizioni. Non è stato messo in discussione nelle fasi di merito neppure che le spese per la finitura dei due appartamenti siti in un unico stabile siano state sostenute esclusivamente dal marito. Deve dirsi che la soluzione data dalla corte d’appello non convince, e la sentenza va dunque cassata sul punto, in accoglimento del primo motivo, il cui accoglimento assorbe nei limiti in cui si dirà il secondo e il terzo.

La sentenza impugnata, con modalità meramente assertiva, afferma che, quanto ai conferimenti effettuati dal marito:

1) non si tratti di liberalità d’uso;

2) anche se fossero liberalità d’uso, non per questo ad esse dovrebbe applicarsi il regime delle obbligazioni naturali;

3) quindi, non essendo applicabile il principio della soluti retentio, tipico delle obbligazioni naturali, a ricorrente possa essere condannata alla restituzione del 50% di quanto erogato dal marito sulla base del principio dell’indebito arricchimento.

Le affermazioni 1) e 2) non sono corrette, alla luce del diritto vigente confortato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, è errata la conclusione sub 3) che ne trae la corte d’appello.

Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la riconducibilità alla donazione indiretta dell’attività svolta da un coniuge per far acquistare all’altro la proprietà di un immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell’immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell’altro coniuge o in regime di comproprietà. La donazione indiretta, in quanto tale, gode di stabilità, in quanto essa non può essere revocata che per ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, è superfluo argomentare in ordine all’applicabilità dei principi dell’obbligazione naturale per giustificare l’effetto della soluti retentio.

Avendo i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio una loro causa nella liberalità, resta fuori dalla problematica la questione dell’aver o meno effettuato tali conferimenti sul presupposto di adempiere i propri doveri morali o sociali, e quindi in adempimento di una obbligazione naturale perchè l’effetto di irripetibilità non discende dall’obbligazione naturale ma direttamente dalla causa di donazione.

Deve però rilevarsi che analoga finalità di liberalità in favore del coniuge non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l’immobile in comproprietà anche dopo la separazione: spetterà quindi al giudice del merito distinguere i pagamenti effettuati e le spese sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti e quelli effettuati dal marito successivamente (v. Cass. n.7981 del 2014, che ben delinea la differente situazione pre e post separazione personale affermando che nel regime di separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione).

Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria, secondo le quali (v. Cass. n. 20652 del 2013) “In tema di spese di conservazione della cosa comune, l’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che d partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la Conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipano o l’amministratore, sicchè solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori”. Il principio è ribadito da Cass. n. 353 del 20131 “L’art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l’illuminazione dell’immobile, ovvero per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accatastamento del bene”. Il coniuge comproprietario avrà diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune non in ogni caso ed illimitatamente, ma purchè abbia avvisato preliminarmente l’altro comproprietario e purchè questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.

Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione il secondo. Rimane invece assorbito il terzo, perchè la ricostruzione del fondamento dell’obbligo della F. in termini di indebito arricchimento, operata dalla corte d’appello, contrastante con il principio secondo il quale l’azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa e al di fuori di un contratto odi altro rapporto giustificativo, è caducata dall’accoglimento del primo motivo e dalla ricostruzione in termini di donazione indiretta quanto meno degli esborsi sostenuti spontaneamente dal marito in costanza di matrimonio.

– Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La ricorrente col quarto si duole che la corte non abbia adeguatamente preso in considerazione quanto da lei prontamente eccepito, ovvero che la questione della intestazione fiduciaria del bene era stata posta dall’ex coniuge, e rigettata dal giudice, nell’ambito del distinto giudizio di separazione personale, dove il B. non aveva mai richiesto la restituzione delle somme investite cointestato; col quinto si duole che la corte d’appello non abbia considerato la sua eccezione di inammissibilità della riconvenzionale avversaria; con il sesto, che la corte abbia preso in considerazione una particolare domanda restitutoria del B. introdotta solo a giudizio di primo grado già avanzato. In nessuno dei motivi su riportati la ricorrente trascrive le domande avversarie nè riporta le proprie eccezioni, nè indica con precisione i punti degli atti ove sono riportate e se essi sono stati prodotti anche dinanzi alla Corte.

In tal modo, non rispetta nè il requisito di specificità del motivo di ricorso, la cui necessaria osservanza è stata ribadita, da ultimo, da Cass. S.B. n. 7074 del 2017, nè i dettami dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto: a) non trascrive direttamente il contenuto degli atti per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indicata sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui, in questo giudizio di legittimità, il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sarebbe esaminabile dalla Corte, anche in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. un., n. 22726/2011n. 7161/2010n. 28547/2008).

– Con il settimo motivo, la ricorrente impugna la decisione laddove ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale sui trasferimenti patrimoniali, giustificandola con l’essere gli stessi pagamenti senza causa, mentre appunto la causa era la liberalità, e quindi ritiene che essendo stata la prova delle spese sostenute illegittimamente ammessa ed assunta, il B. non abbia fornito in realtà nessuna idonea prova delle spese sostenute.

Il motivo, di limitata rilevanza residua stante l’accoglimento del primo e del secondo motivo per quanto di ragione, che condurrà alla necessità di celebrare un nuovo giudizio di merito, è comunque inammissibile, atteso che non riporta i capitoli di prova testimoniale ai quali fa riferimento nè il provvedimento ammissivo, nè contiene alcuna precisa indicazione sulla collocazione di tali capitoli negli atti di parte ai fini della loro reperibilità. – Col nono motivo, la ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe mal applicato la sospensione della prescrizione in conseguenza dei rapporti personali tra i coniugi.

Il motivo e fondato per quanto di ragione, in correlazione alle ragioni di accoglimento del primo e secondo motivo.

La corte d’appello ha ritenuto che eventuali diritti di credito del B. non potessero ritenersi prescritti, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 2941 c.c., che prevede la sospensione tra i coniugi della prescrizione, sulla base di quello che era l’indirizzo all’epoca consolidato, espresso dalla sentenza n. 7533 del 2014, secondo la quale” La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti ira i coniugi, prevista dall’art. 2941 c.c., comma 1, n. 1, deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo” che la sentenza impugnata richiama.

Da lì a pochi mesi, però quell’orientamento è stato superato da Cass. n. 7981 del 2014, alla quale hanno dato seguito Cass. n. 18078 del 2014 e da Cass. n. 8987 del 2016.

L’orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità sul punto esprime quindi attualmente il principio opposto rispetto a quello valorizzato dalla sentenza impugnata, secondo il quale “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione”. Esso prende atto di una indubitabile alterazione dei rapporti personali ed affettivi tra i coniugi dopo la crisi familiare.

La sentenza va quindi cassata sul punto.

Spetterà al giudice di merito valutare, quanto alle spese sostenute dal marito dopo la separazione personale, che sono le uniche, come si à chiarito in precedenza, eventualmente ripetibili, se per esse si sia eventualmente maturata l’eccepita prescrizione, considerato appunto che dopo la separazione personale tra i coniugi, la sospensione della prescrizione non opera.

– Con il decimo motivo la F. contesta di essere stata illegittimamente condannata a pagare all’ex coniuge, sulle somme che dovrà restituire, non solo gli interessi ma anche la rivalutazione monetaria, non dovuta in quanto debito di valuta e per di più dalla data di una non meglio precisata in causa “percezione”. – Infine, con l’undicesimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta l’applicazione del principio della soccombenza per come applicato dalla corte d’appello che, condannandola alle spese di entrambi i gradi del giudizio, l’ha ritenuta integralmente soccombente su tutto, mentre la sua eventuale soccombenza (destinata ad essere rivista, sulla base dei precedenti motivi di ricorso) è in ogni caso parziale ed anche ben minore della più ampia soccombenza dell’avversario.

Entrambi i motivi, che evidenziano profili che avrebbero meritato l’attenzione della Corte, sono comunque assorbiti dalla cassazione della pronuncia impugnata, dovendo il giudice di merito procedere ad accertare nuovamente l’eventuale sussistenza del credito restitutorio, i suoi limiti, la decorrenza degli interessi ed a determinare, sulla base dell’esito complessivo della lite, la ripartizione delle spese di lite.

Conclusivamente, devono essere dichiarati inammissibili ruttavo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo. Devono essere accolti il primo motivo, nonchè il secondo e il nono per quanto di ragione, assorbiti il terzo, il decimo e l’undicesimo. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, perchè decida nuovamente la causa e decida anche sulle spese del giudizio di cassazione, attenendosi al principi indicati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili l’ottavo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo;

accoglie il primo motivo, nonchè il secondo e il nono per quanto di ragione, dichiara assorbiti il terzo, il decimo e l’undicesimo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 12/02/2019) 07/05/2019, n. 12012

L’overruling, per chiaro e costante pronunciamento della Corte di cassazione” resta circoscritto al non prevedibile mutamento della giurisprudenza di legittimità in materia di norme processuali (tra le altre: Cass. 11/03/2013 n. 5962Cass. 03/09/2013 n. 20172Cass. 24/03/2014 n. 6862) e mitigato, nella naturale retroattività degli effetti dichiarativi della pronuncia della Corte di legittimità, dalla cd. prosoective overruling. Colui che sarebbe altrimenti investito nel processo, in cui la questione venga positivamente riscontrata, da novellate decadenze e preclusioni quale esito del mutamento delle regole processuali, si troverebbe ad essere impedito nell’esercizio del proprio diritto per ragioni non prevedibili nel momento in cui egli introdusse il giudizio – confidando incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione idonea, sia pure sul piano fattuale, a creare l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass. SU 11/07/2011 n. 15144) – e, come tale, va tutelato sottraendo le vantate sue posizioni all’applicazione della regola, mutata.

La natura sostanziale della novellata lettura della norma, qual è quella di specie, dettata in materia di sospensione della prescrizione tra coniugi all’esito dell’intervenuta sentenza di separazione, esclude l’operatività dell’overruling e la posizione goduta dal ricorrente che nella specie, in quanto titolare del credito altrimenti prescritto, di siffatta nuova lettura si avvantaggerebbe, porrebbe, finanche, una improponibile applicazione a contrario della regola di mitigazione degli effetti della novità processuale per il segnalato istituto della prospective overruling. L’interpretazione evolutiva e finalistica della norma sulla prescrizione consegnata ad una migliore ed orientata lettura del sistema voluta da questa Corte di legittimità con l’indicata pronuncia resta, come tale, interna allo stesso e prevedibile dalla parte.

D’altro canto siffatta evidenza rimane confermata, ferma la natura sostanziale della intervenuta modifica, dalla deduzione dei ricorrente di essersi determinato a non introdurre in giudizio il tema della non sospendibilità della prescrizione nei rapporti tra i coniugi separati per gli stimati esiti di inammissibilità che una siffatta iniziativa avrebbe sortito presso i giudici di appello.

Si tratta di condotta rispetto alla quale, escluso ogni altro effetto, certa è la formazione del giudicato sulla azionabilità del credito per una prescrizione che risulta, in ragione di una scelta di parte, rinunciata.

Ciò posto, la questione dedotta in ricorso nella finalità d’interesse pubblico assolta dall’istituto del giudicato, anche esterno – e tale è quello di specie nei rapporti tra l’oggetto dell’odierno giudizio e quello dei giudizi di separazione e divorzio -, di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento può rilevarsi e valutarsi anche d’ufficio ed in ogni stato e grado del processo (ex plurimis: Case. 25/10/2018 n. 27161), avrebbe dovuto essere sollevata nei presupposti giudizi, non potendo trovare ancora e di nuovo efficace contestazione nel distinto e successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che su quei titoli giudiziali sia stato richiesto ed ottenuto.

E ciò è tanto vero che ogni rilievo operato dalla Corte di appello – sui rapporti tra assegno familiare corrisposto dal datore di lavoro e contributo al mantenimento del figlio minore fissato nella disciplina post-matrimoniale – investita della opposizione al decreto ingiuntivo resta confinato, come rivelato dalla stessa piana lettura della sentenza impugnata, in ambito strettamente interpretativo diretto, ora per allora, a dare conto di portata e contenuti delle sentenze su separazione e scioglimento del matrimonio intervenute tra i coniugi.

L’evidenza rimane estranea al motivo proposto che articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non dialogando con l’impugnata sentenza per l’indicato profilo resta non perspicuo nei suoi esiti. Il motivo diviene infatti strumento per contestare, a fronte della dedotta violazione di legge, in modo non consentito, la formazione di un giudicato esterno intervenuto in separati giudizi di accertamento tra le stesse parti, ponendo in discussione la raggiunta composizione degli interessi in gioco con deduzione di argomenti ivi deducibili ma non dedotti o, ancora, con reiterazione dei primi, nel pregresso giudizio disattesi.

Limpida è la volontà dell’interprete di attualizzare il contenuto della norma sulla prescrizione in ragione delle mutate spinte sociali per una intrapresa valorizzazione delle ragioni dei singoli componenti sull’esigenza di conservazione dell’unità familiare ormai apprezzata come recessiva in ragione dell’intervenuta separazione dei coniugi (Cass. 04/04/2014 n. 7981; in termini: Id., 20/08/2014 n. 18078; Id., 05/05/2016 n. 8987).

Ma, tanto rilevato, al segnalato indirizzo interpretativo resta del tutto estraneo il dedotto fenomeno dell’overruling. L’overruling, per chiaro e costante pronunciamento della Corte di cassazione” resta circoscritto al non prevedibile mutamento della giurisprudenza di legittimità in materia di norme processuali (tra le altre: Cass. 11/03/2013 n. 5962Cass. 03/09/2013 n. 20172Cass. 24/03/2014 n. 6862) e mitigato, nella naturale retroattività degli effetti dichiarativi della pronuncia della Corte di legittimità, dalla cd. prosoective overruling. Colui che sarebbe altrimenti investito nel processo, in cui la questione venga positivamente riscontrata, da novellate decadenze e preclusioni quale esito del mutamento delle regole processuali, si troverebbe ad essere impedito nell’esercizio del proprio diritto per ragioni non prevedibili nel momento in cui egli introdusse il giudizio – confidando incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione idonea, sia pure sul piano fattuale, a creare l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass. SU 11/07/2011 n. 15144) – e, come tale, va tutelato sottraendo le vantate sue posizioni all’applicazione della regola, mutata.

La natura sostanziale della novellata lettura della norma, qual è quella di specie, dettata in materia di sospensione della prescrizione tra coniugi all’esito dell’intervenuta sentenza di separazione, esclude l’operatività dell’overruling e la posizione goduta dal ricorrente che nella specie, in quanto titolare del credito altrimenti prescritto, di siffatta nuova lettura si avvantaggerebbe, porrebbe, finanche, una improponibile applicazione a contrario della regola di mitigazione degli effetti della novità processuale per il segnalato istituto della prospective overruling. L’interpretazione evolutiva e finalistica della norma sulla prescrizione consegnata ad una migliore ed orientata lettura del sistema voluta da questa Corte di legittimità con l’indicata pronuncia resta, come tale, interna allo stesso e prevedibile dalla parte.

D’altro canto siffatta evidenza rimane confermata, ferma la natura sostanziale della intervenuta modifica, dalla deduzione dei ricorrente di essersi determinato a non introdurre in giudizio il tema della non sospendibilità della prescrizione nei rapporti tra i coniugi separati per gli stimati esiti di inammissibilità che una siffatta iniziativa avrebbe sortito presso i giudici di appello.

Si tratta di condotta rispetto alla quale, escluso ogni altro effetto, certa è la formazione del giudicato sulla azionabilità del credito per una prescrizione che risulta, in ragione di una scelta di parte, rinunciata.

Il motivo resta pertanto infondatamente proposto.

  1. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione di norme convenzionali, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 e, segnatamente, delle disposizioni dello Statuto dei Funzionari del Parlamento Europeo (Articolo Unico) adottato con il Regolamento C.E.E. n. 31 del 1 gennaio 1962, e successive modifiche, nella dedotta loro immediata applicabilità, con prevalenza sulle norme interne, e l’errata interpretazione operata nell’impugnata sentenza delle statuizioni sul unto contenute nelle presupposte sentenze di separazione e divorzio.

L’allegato VII del Regolamento C.E.E. n. 31 cit. avrebbe fissato una serie di norme in materia di assegni familiari ed indennità, definendo le categorie di “capofamiglia”, “figlio a carico” e “spese scolastiche”, prevedendo altresì che qualora i figli vengano affidati ad altra persona, l’assegno di famiglia venga corrisposto a quest’ultima “per conto e a nome del funzionario” (art. 1, comma 5, Statuto).

La Corte romana, decidendo in sede di opposizione al decreto con cui si era ingiunto al ricorrente il pagamento all’ex coniuge di differenze a titolo di assegni di contributo al mantenimento del figlio, con lo stabilire che le somme fissate nelle pronunzie intervenute tra te parti in sede di separazione e divorzio dovessero intendersi come non comprensive delle indennità versate all’ex coniuge dal Parlamento Europeo, avrebbe interpretato in modo errato le sentenze di separazione e divorzio ritenendo per siffatti titoli applicabile al regime tra i coniugi la normativa italiana in materia di assegni familiari, nell’apprezzata identità delle corpose indennità previste per i propri funzionari dallo Statuto del Parlamento Europeo con gli assegni familiari stabiliti nella normativa nazionale e comunque già valutata, in quella sede, la previsione comunitaria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23023/2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago n. 1, presso lo studio dell’avvocato Flavia Bianchi che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.Y.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 98/g, presso lo studio dell’avvocato Giuseppa Zavaglia rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Scatamacchia giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6180/2014 della Corte di appello di Roma, depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Flavia Bianchi che si riporta e chiede l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Alessandra Ferranti, con delega, che si riporta.

Svolgimento del processo

  1. Con decreto provvisoriamente esecutivo del 7 maggio 2008, il Tribunale di Roma ha ingiunto a P.R. in favore di L.Y.N., ricorrente in monitorio, il pagamento della somma di 37.655,48 Euro a titolo di differenze, interessi e rivalutazione monetaria sugli assegni di mantenimento e divorzili fissati in favore del coniuge ed il figlio S., nel periodo 1996-2004, dalle sentenze di separazione e divorzio.

La ricorrente aveva dedotto il mancato integrale adempimento agli obblighi di cui ai titoli giudiziali indicati in cui era incorso P., per avere egli scomputato dalle maggiori somme indicate nelle sentenze gli importi all’ex coniuge direttamente corrisposti dal proprio datore di lavoro, il Parlamento Europeo, a titolo di “assegno capo famiglia”, di “assegno figlio a carico” e di altre indennità.

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma introdotto da P., veniva rigettata l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’opponente e apprezzata, nel merito, la non sovrapponibilità delle indennità riconosciute direttamente all’ex coniuge dal Parlamento Europeo, agli assegni di separazione e divorzio.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto appello P.R. deducendo, per quanto di interesse in questa sede, la violazione dello Statuto del Parlamento Europeo, adottato con Regolamento CEE n. 31, 11 (C.E.E.A.) del 1 gennaio 1962 e direttamente applicabile negli Stati membri, in materia di assegni familiari ed indennità varie spettanti al funzionario coniugato o separato legalmente o divorziato o vedovo che abbia uno o più figli a carico, direttamente corrisposti al coniuge affidatario per disposizione giudiziale, “per conto e a nome del funzionario”.

Il Tribunale avrebbe dovuto ritenerli compresi nell’ammontare dell’assegno per il mantenimento del figlio minore e pertanto correttamente scomputati ad opera dell’appellante dalle somme da corrispondere al coniuge.

La Corte territoriale con sentenza del 9 ottobre 2014 rigettava l’appello, ritenendo impropriamente proposta la questione della diretta applicabilità alla controversia in esame della normativa comunitaria e sposando l’interpretazione analogica, ritenuta dal primo giudice, tra la disciplina degli assegni familiari previsti dalla L. Nazionale n. 151 del 1975art. 211 e le indennità attribuite dal Parlamento Europeo al proprio dipendente in ragione del rapporto di lavoro quale riconoscimento ulteriore, rispetto alla retribuzione, connesso ai carichi familiari e come tale corrisposto al coniuge del dipendente ove affidatario dei figli in seguito a separazione o divorzio.

Il procedimento analogico avrebbe avuto quale conseguenza quella di rinviare alle disposizioni giudiziali succedutesi in sede di separazione e divorzio in punto di valutazione delle risorse economiche dei coniugi al fine di quantificare gli assegni di mantenimento o divorzili imposti all’appellante in favore del coniuge.

La circostanza che il coniuge affidatario del figlio minore avesse diritto, ai sensi dell’art. 211 L. cit. o della normativa statutaria del Parlamento Europeo, a percepire gli assegni attribuiti all’altro coniuge dal datore di lavoro, indipendentemente dall’ammontare del contributo al mantenimento del figlio giudizialmente fissato a carico del genitore non affidatario, non avrebbe escluso che in sede di accordi di separazione o divorzio o di decisione del giudice si potesse stabilire diversamente.

In difetto, doveva intendersi che nella quantificazione del contributo al mantenimento del figlio si fosse tenuto conto di tali entrate come rientranti in quelle del coniuge affidatario.

Escluso che nella disciplina nel tempo succedutasi tra i coniugi in sede di separazione e divorzio fossero rientrate le indennità corrisposte dal Parlamento Europeo in relazione al carico familiare, sicchè le relative prestazioni potessero ritenersi in parte soddisfatte per conto dell’appellante dal datore di lavoro ed in parte da lui stesso, la contestazione andava rigettata.

  1. P.R. ha proposto ricorso in cassazione avverso l’indicata sentenza con due motivi cui resiste con controricorso L.Y.N..
  2. Con ordinanza interlocutoria depositata il 7 marzo 2018, il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza apprezzando l’insussistenza dei presupposti per vagliare le questioni proposte in ricorso in camera di consiglio.
  3. Sono state depositate memorie illustrative ex art. 378c.p.c. da entrambe le parti.

    *SEPARAZIONI DIVORZI BOLOGNA CASTENASO, MINERBIO, CAUSE EREDITARIE TESTAMENTARIE AVVOCATO BOLOGNA CASTENASO, MINERBIO
    *SEPARAZIONI DIVORZI BOLOGNA CASTENASO, MINERBIO, CAUSE EREDITARIE TESTAMENTARIE AVVOCATO BOLOGNA CASTENASO, MINERBIO

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2941c.c., comma 1, art. 2948 c.c., comma 2, art. 2943 c.c. e dell’art. 643 c.p.c., u.c., in ragione delle recenti pronunce adottate dalla Corte di legittimità in materia di prescrizione (Cass. 4 aprile 2014 n. 7981).

Gli importi ingiunti, in quanto relativi a somme dovute a titolo di assegni alimentari e/o di mantenimento, avrebbero dovuto ritenersi prescritti per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., comma 2, alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto, intervenuta il 20 luglio 2008, per essere il termine di prescrizione maturato, al più tardi, il 19 giugno 2008, data nella quale il legale della sig. L. aveva comunque inviato un atto, seppur generico, di messa in mora.

In ogni caso, risalendo le presunte differenze agli anni dal 1996 al 2003, nella natura “di durata” dell’obbligazione, il termine quinquennale di prescrizione avrebbe dovuto computarsi avuto riguardo alle singole scadenze periodiche.

L’eccezione era stata respinta dai giudici di merito sul rilievo dell’operatività tra i coniugi, anche se separati, dell’istituto della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., comma 1, n. 1, risultando la sentenza di divorzio definitiva nel maggio 2004 e dovendo da tale data decorrere il termine di prescrizione che sarebbe comunque maturato dalle singole scadenze, ex art. 2948 c.c..

Nel corso del giudizio di appello, con sentenza n. 7981 del 2014 la Corte di cassazione mutava improvvisamente orientamento, con la forza e gli effetti propri del fenomeno dell’overruling, stabilendo la non operatività dell’istituto della sospensione della prescrizione tra i coniugi legalmente separati, pronuncia che sarebbe intervenuta quando il presente giudizio era stato trattenuto in decisione.

L’indicata sequenza procedurale avrebbe, tanto si deduce in ricorso, precluso al ricorrente di proporre ai giudici di appello la nuova lettura della norma sulla prescrizione offerta dai giudici di legittimità, non avendo egli comunque ritenuto di sollevare la questione dinanzi alla Corte di merito in ragione di consolidata, per l’epoca, contraria giurisprudenza e temendo una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione nei termini di cui all’art. 348-bis c.p.c..

  1. Il motivo è infondato nella incapacità dello stesso di superare, invocando il fenomeno dell’overruling, il giudicato in ordine alla prescrizione del credito azionato che risulta essere stata rinunciata per la condotta processuale assunta dal ricorrente nel giudizio di appello là dove la causa estintiva si assume maturata.

Non sfugge a questo Collegio la novità della lettura, ed il suo farsi indirizzo di legittimità, che della norma in esame ovverosia l’art. 2941 c.c., n. 1 si è voluta dare con la sentenza di questa Corte di legittimità n. 7981 del 2014, richiamata in ricorso.

Limpida è la volontà dell’interprete di attualizzare il contenuto della norma sulla prescrizione in ragione delle mutate spinte sociali per una intrapresa valorizzazione delle ragioni dei singoli componenti sull’esigenza di conservazione dell’unità familiare ormai apprezzata come recessiva in ragione dell’intervenuta separazione dei coniugi (Cass. 04/04/2014 n. 7981; in termini: Id., 20/08/2014 n. 18078; Id., 05/05/2016 n. 8987).

Ma, tanto rilevato, al segnalato indirizzo interpretativo resta del tutto estraneo il dedotto fenomeno dell’overruling. L’overruling, per chiaro e costante pronunciamento della Corte di cassazione” resta circoscritto al non prevedibile mutamento della giurisprudenza di legittimità in materia di norme processuali (tra le altre: Cass. 11/03/2013 n. 5962Cass. 03/09/2013 n. 20172Cass. 24/03/2014 n. 6862) e mitigato, nella naturale retroattività degli effetti dichiarativi della pronuncia della Corte di legittimità, dalla cd. prosoective overruling. Colui che sarebbe altrimenti investito nel processo, in cui la questione venga positivamente riscontrata, da novellate decadenze e preclusioni quale esito del mutamento delle regole processuali, si troverebbe ad essere impedito nell’esercizio del proprio diritto per ragioni non prevedibili nel momento in cui egli introdusse il giudizio – confidando incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione idonea, sia pure sul piano fattuale, a creare l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass. SU 11/07/2011 n. 15144) – e, come tale, va tutelato sottraendo le vantate sue posizioni all’applicazione della regola, mutata.

La natura sostanziale della novellata lettura della norma, qual è quella di specie, dettata in materia di sospensione della prescrizione tra coniugi all’esito dell’intervenuta sentenza di separazione, esclude l’operatività dell’overruling e la posizione goduta dal ricorrente che nella specie, in quanto titolare del credito altrimenti prescritto, di siffatta nuova lettura si avvantaggerebbe, porrebbe, finanche, una improponibile applicazione a contrario della regola di mitigazione degli effetti della novità processuale per il segnalato istituto della prospective overruling. L’interpretazione evolutiva e finalistica della norma sulla prescrizione consegnata ad una migliore ed orientata lettura del sistema voluta da questa Corte di legittimità con l’indicata pronuncia resta, come tale, interna allo stesso e prevedibile dalla parte.

D’altro canto siffatta evidenza rimane confermata, ferma la natura sostanziale della intervenuta modifica, dalla deduzione dei ricorrente di essersi determinato a non introdurre in giudizio il tema della non sospendibilità della prescrizione nei rapporti tra i coniugi separati per gli stimati esiti di inammissibilità che una siffatta iniziativa avrebbe sortito presso i giudici di appello.

Si tratta di condotta rispetto alla quale, escluso ogni altro effetto, certa è la formazione del giudicato sulla azionabilità del credito per una prescrizione che risulta, in ragione di una scelta di parte, rinunciata.

Il motivo resta pertanto infondatamente proposto.

  1. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione di norme convenzionali, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 e, segnatamente, delle disposizioni dello Statuto dei Funzionari del Parlamento Europeo (Articolo Unico) adottato con il Regolamento C.E.E. n. 31 del 1 gennaio 1962, e successive modifiche, nella dedotta loro immediata applicabilità, con prevalenza sulle norme interne, e l’errata interpretazione operata nell’impugnata sentenza delle statuizioni sul unto contenute nelle presupposte sentenze di separazione e divorzio.

L’allegato VII del Regolamento C.E.E. n. 31 cit. avrebbe fissato una serie di norme in materia di assegni familiari ed indennità, definendo le categorie di “capofamiglia”, “figlio a carico” e “spese scolastiche”, prevedendo altresì che qualora i figli vengano affidati ad altra persona, l’assegno di famiglia venga corrisposto a quest’ultima “per conto e a nome del funzionario” (art. 1, comma 5, Statuto).

La Corte romana, decidendo in sede di opposizione al decreto con cui si era ingiunto al ricorrente il pagamento all’ex coniuge di differenze a titolo di assegni di contributo al mantenimento del figlio, con lo stabilire che le somme fissate nelle pronunzie intervenute tra te parti in sede di separazione e divorzio dovessero intendersi come non comprensive delle indennità versate all’ex coniuge dal Parlamento Europeo, avrebbe interpretato in modo errato le sentenze di separazione e divorzio ritenendo per siffatti titoli applicabile al regime tra i coniugi la normativa italiana in materia di assegni familiari, nell’apprezzata identità delle corpose indennità previste per i propri funzionari dallo Statuto del Parlamento Europeo con gli assegni familiari stabiliti nella normativa nazionale e comunque già valutata, in quella sede, la previsione comunitaria.

I giudici di merito per l’impugnata sentenza sarebbero in tal modo incorsi nella violazione della normativa comunitaria che, direttamente applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi, avrebbe dovuto portare alla disapplicazione da parte dei primi di quella nazionale di contrasto – e di cui alla L. n. 151 del 1975art. 211 – dettata in materia di assegni familiari.

3.1. Il motivo è infondato e finanche inammissibile non confrontandosi, per l’articolata critica, con le ragioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza.

I giudici di appello strutturano il formulato giudizio muovendo da solido indirizzo di questa Corte di legittimità che, affermatosi in materia di determinazione, in sede di separazione consensuale omologata, dell’assegno di contribuito al mantenimento di figlio minore gravante sul coniuge che sia lavoratore dipendente, ed estendendone in via analogica la portata, nella identità di ratio, alle distinte ipotesi in cui l’assegno venga fissato dal giudice in sede di separazione giudiziale e da giudice e parti in sede di divorzio, si è conformata al principio che può compendiarsi, nella sua più generale portata, nei seguenti termini: “in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento”.

separarsi bologna avvocato
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Sulla indicata premessa la Corte di merito ha poi scrutinato i titoli formatisi tra le parti, ormai toccati da giudicato, e quindi le sentenze di separazione e divorzio e le correlate statuizioni in punto di quantificazione dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli da parte del coniuge titolare dell’assegno familiare, per poi escludere che i primi comprendessero anche la posta in questione.

Si tratta invero di una valutazione condotta sui contenuti delle sentenze presupposte che non viene puntualmente attinta, come tale, dal motivo che risulta pertanto non specifico.

La Corte di merito ha dato conto che la disciplina degli assegni familiari da corrispondersi dal datore di lavoro al proprio dipendente cualunque ne sia la fonte di previsione, sia essa nazionale L. n. 151 del 1975, ex art. 211 o comunitaria ex Regolamento C.E.E. n. 31 del 1962, è destinata a confluire nella materia degli assegni fissati nei giudizio di separazione e divorzio a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, veicolata dagli accordi delle parti o le determinazioni del giudice.

Sulla indicata premessa la sentenza impugnata articola la motivazione illustrando l’estraneità, nella fattispecie scrutinata, alle determinazioni giudiziali adottate in sede di separazione e divorzio, degli assegni familiari da corrispondersi al coniuge lavoratore dal datore che sono rimasti, come tali, non computati nelle risorse economiche del genitore non affidatario, tenuto verso l’altro coniuge al contributo per il mantenimento del figlio.

La critica difensiva condotta nel ricorso per cassazione postula una diretta applicabilità della fonte convenzionale in ambito nazionale per l’invocata violazione di legge obliterando il percorso motivatorio della Corte di merito e non provvedendo, al fine di minarne la tenuta, ad interloquire anche sui contenuti delle determinazioni giudiziali nel tempo adottate nei giudizi presupposti di separazione e divorzio, fonte diretta dell’obbligazione in quanto ricognitiva delle risorse economiche del coniuge obbligato su cui quantificare il contributo al mantenimento.

SEPARAZIONE CONDIZIONI
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3.2. Osserva inoltre questo Collegio come gli indicati presupposti titoli statuendo, all’interno della più generale disciplina della separazione e del divorzio tra i coniugi, in punto di assegno di contributo al mantenimento del figlio minore da parte del genitore non affidatario, registrino per gli accertamenti ivi operati il passaggio in cosa giudicata della materia.

La natura degli assegni familiari riconosciuti al funzionario del Parlamento Europeo per fonte regolamentare è questione che, pur distinta, entra a comporre la misura dell’assegno di contributo del coniuge non affidatario per il mantenimento del figlio minore quale suo presupposto, come illustrato nell’impugnata sentenza.

Ciò posto, la questione dedotta in ricorso nella finalità d’interesse pubblico assolta dall’istituto del giudicato, anche esterno – e tale è quello di specie nei rapporti tra l’oggetto dell’odierno giudizio e quello dei giudizi di separazione e divorzio -, di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento può rilevarsi e valutarsi anche d’ufficio ed in ogni stato e grado del processo (ex plurimis: Case. 25/10/2018 n. 27161), avrebbe dovuto essere sollevata nei presupposti giudizi, non potendo trovare ancora e di nuovo efficace contestazione nel distinto e successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che su quei titoli giudiziali sia stato richiesto ed ottenuto.

E ciò è tanto vero che ogni rilievo operato dalla Corte di appello – sui rapporti tra assegno familiare corrisposto dal datore di lavoro e contributo al mantenimento del figlio minore fissato nella disciplina post-matrimoniale – investita della opposizione al decreto ingiuntivo resta confinato, come rivelato dalla stessa piana lettura della sentenza impugnata, in ambito strettamente interpretativo diretto, ora per allora, a dare conto di portata e contenuti delle sentenze su separazione e scioglimento del matrimonio intervenute tra i coniugi.

L’evidenza rimane estranea al motivo proposto che articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non dialogando con l’impugnata sentenza per l’indicato profilo resta non perspicuo nei suoi esiti. Il motivo diviene infatti strumento per contestare, a fronte della dedotta violazione di legge, in modo non consentito, la formazione di un giudicato esterno intervenuto in separati giudizi di accertamento tra le stesse parti, ponendo in discussione la raggiunta composizione degli interessi in gioco con deduzione di argomenti ivi deducibili ma non dedotti o, ancora, con reiterazione dei primi, nel pregresso giudizio disattesi.

Ipotesi, quest’ultima, più propriamente integrata nella specie come illustrato nell’impugnata sentenza per richiamo ai contenuti della presupposta sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti pronunciata in grado di appello sulla diversa natura degli assegni stabiliti in relazione al carico familiare ed a quelli fissati in sede di separazione e divorzio (Corte di appello 21 marzo 2003, p. 5 della sentenza impugnata).

  1. Il ricorso è conclusivamente infondato e come tale va rigettato con condanna del ricorrente, secondo la regola della soccombenza. alle spese di questa fase del giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento di legittimità, liquidate in favore di L.Y. in Euro 5.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019