IMPRESE COSTRUZIONI VI SARA’ UN INTERVENTO STATO ? PER CESSIONE CREDITI ECOBONUS? LAVORI BLOCCATI?

IMPRESE COSTRUZIONI VI SARA’ UN INTERVENTO STATO ? PER CESSIONE CREDITI ECOBONUS? LAVORI BLOCCATI?

LE BANCHE E LE POSTE  PARE NON ACCETTINO PIU’ I CREDITI CONVERTENDOLI PER LE IMPRESE IN DANARO CHE PERMETTE ALLE STESSE DI POTER AVERE LIQUIDITA’ NECESSARIA.

’allarme è stato lanciato sulla base di un’indagine che considera circa 2mila imprese.

 

Il motivo sono i quasi 2,6 miliardi di crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura ma che non riescono più a monetizzare. Ma adesso il meccanismo si è bloccato, in particolare a partire dall’inserimento del decreto antifrode.

 

 

L’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 La possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia:

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali

                            ed economiche

 

  1. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 121, comma 1:

      1) alla lettera a),  le  parole  «con  facolta’  di  successiva

cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti:  «cedibile  dai

medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari  finanziari»  sono

inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione»;

      2) alla lettera b) le parole  «,  con  facolta’  di  successiva

cessione» sono soppresse e dopo le  parole  «gli  altri  intermediari

finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta’   di

successiva cessione»;

  1. b) all’articolo  122,  comma  1,   dopo   le   parole   «altri

intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’

di successiva cessione».

  1. I crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati

precedentemente oggetto di una  delle  opzioni  di  cui  al  comma  1

dell’articolo  121  del  decreto-legge  n.  34   del   2020,   ovvero

dell’opzione di  cui  al  comma  1  dell’articolo  122  del  medesimo

decreto-legge  n.   34   del   2020,   possono   costituire   oggetto

esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi

gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei

termini ivi previsti.

Avvocato a Bologna
Avvocato a Bologna
  1. Sono nulli:
  2. a) i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle

disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del  decreto-legge  n.

34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del  presente

articolo;

  1. b) i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle

disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del  decreto-legge  n.

34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  b),  del  presente

articolo;

  1. c) i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle

disposizioni di cui al comma 2.

 

 

i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).

L’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58),

Art. 14

 

Modifiche alla disciplina in materia di  incentivi  per  l’efficienza

  energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine  di  ricarica  di

  veicoli elettrici

 

  1. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo  119,  comma  8-bis,  il  secondo   periodo   e’

sostituito dal seguente: «Per gli  interventi  effettuati  su  unita’

immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la

detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute

entro il 31  dicembre  2022,  a  condizione  che  alla  data  del  30

settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per

cento dell’intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere

compresi  anche  i  lavori  non  agevolati  ai  sensi  del   presente

articolo.»;

  1. b) all’articolo 121, comma 1:

      1) alla lettera a), le parole  «alle  banche  in  relazione  ai

crediti per i quali e’ esaurito il numero  delle  possibili  cessioni

sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente  a

favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di

conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione» sono sostituite

dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa’ appartenenti ad un

gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del  decreto

legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e’  sempre  consentita  la

cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui

all’articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto

corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza

facolta’ di ulteriore cessione»;

      2) alla lettera b), le parole: «alle banche,  in  relazione  ai

crediti per i quali e’ esaurito il numero  delle  possibili  cessioni

sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente  a

favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di

conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione» sono sostituite

dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa’ appartenenti ad un

gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del  decreto

legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e’  sempre  consentita  la

cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui

all’articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto

corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza

facolta’ di ulteriore cessione».

  1. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  1,2

milioni di euro per l’anno 2022, 127,6 milioni  di  euro  per  l’anno

2023, 130,2 milioni di euro per l’anno 2024, 122,9  milioni  di  euro

per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per  l’anno

2033, si provvede ai sensi dell’articolo 58.

 

  1. , da agosto 2020 ad oggi, gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono stati modificati, integrati, corretti e semplificati:
  2. dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  3. dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
  4. dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
  5. dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
  6. dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
  7. dal Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
  8. dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
  9. dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
  10. dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
  11. dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
  12. dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
  13. dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in legge.
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