SEPARAZIONE BOLOGNA CITTADINI STRANIERI NORME COME QUANDO PERCHE’? ??

SEPARAZIONE BOLOGNA CITTADINI STRANIERI NORME COME QUANDO PERCHE’?

 

 

 

Ai fini della determinazione della giurisdizione, occorre fare riferimento al regolamento CE n. 1259/10, applicabile ratione temporis al caso di specie. Va, innanzi tutto, precisato che tale regolamento ha una valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs Lopez; ove è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza; Trib Belluno 30.12.2011; Trib. Belluno, 23.12.2014; Trib. Mantova 19.1.2016). Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti in Vimercate (dove sono nate le figlie), onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell’art. 3, comma 1 del citato Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio, tra l’altro, l’autorità giurisdizionale ove si trova “l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo le minori residenza abituale in Vimercate, dove sono nate e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale delle stesse (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Corte Giustizia UE, 22.12.2010 in C 497/2010; Corte Giustizia UE, 2.4.2009 in C 523/2007; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016; Cass. Civ., Sez. Un., n. 5418/2016, Cass. Civ., n. 16648/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30646/2011). La legge applicabile è quella italiana, a norma dell’art. 8 regolamento CE 1259/2010, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia (segnatamente, in Vimercate).

Da ultimo, il procuratore della ricorrente in comparsa conclusionale dichiara che il marito è divenuto, nelle more, cittadino italiano.

diritto di famiglia

II. La domanda di separazione è fondata.

I coniugi hanno contratto matrimonio in data 22.7.2002 in Marocco e la ricorrente è comparsa all’udienza del 24.5.2017 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo.

Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.

III. Relativamente all’affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l’affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all’interesse del minore. L’affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell’ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L’affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell’affido esclusivo costituisce l’eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull’idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell’altro genitore e sulla non rispondenza dell’affido condiviso all’interesse del minore (Cass. 12308/2010).

Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto l’affidamento condiviso delle due figlie minori Ya. nata il –omissis– e My. nata il –omissis– con collocamento prevalente presso di sé con le facoltà di visita che si riportano nel dispositivo. Ha dichiarato che il padre vede le figlie.

IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell’art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.4.2018, mantenendo le medesime condizioni retributive in essere alla data dell’udienza presidenziale. Nel 2017 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 890,50 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile (RN4) dedotta l’imposta netta. Dal 2015 vive in un immobile in comodato ma intende reperire un immobile in locazione, cosa che non ha fatto sino ad ora in quanto il marito non sta contribuendo al mantenimento delle figlie e lei con il suo solo stipendio non può pagare un canone id locazione

convivenze rottura- avvocato Bologna

 

Tribunale di Monza

Sezione IV

Sentenza 29 novembre – 11 dicembre 2018, n. 3001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MONZA

Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.

dott. Cinzia Fallo Giudice

dott. Claudia Bonomi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3386/2017 promossa da:

Ra. Kh. (C.F. –omissis–), elettivamente domiciliata in VIA MONTE CRISTALLO, 1 MILANO presso lo studio dell’avv. PIACENTINI GUIDO ALBERTO MATTEO che la rappresenta e difende come da procura

RICORRENTE

contro

Ha. Ch. (C.F. –omissis–)

RESISTENTE CONTUMACE

Con l’intervento del P.M. sede

OGGETTO: SEPARAZIONE

CONCLUSIONI

Per Ra. Kh.

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In principalità e nel merito: previa qualsiasi formula e/o statuizione, pronunciare la separazione personale dei coniugi Ha. Ch.
e Ra. Kh., alle seguenti

CONDIZIONI

1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l’obbligo del reciproco rispetto;

2. disporre l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minorenni Ya. e My. con collocazione prevalente presso la madre;

3. disporre, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, che:

– a weekend alternati le minori resteranno con il padre il quale, previo accordo con la madre, le preleverà il sabato mattina, dalla casa della madre e li terrà con sé sino alla domenica sera o al lunedì mattina allorquando le accompagnerà a scuola;

– ogni mercoledì il padre preleverà le figlie all’uscita dalla scuola, cenerà con le stesse, e le riporterà presso l’abitazione della madre entro le ore 21.00;

– durante le vacanze estive, le minori permarranno per un periodo di 2 settimane anche non continuative con ciascun genitore; i coniugi dovranno comunicare l’un l’altro il proprio periodo di ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno,

– quanto alle vacanze pasquali le minori trascorreranno le relative festività con ciascun genitore ad anni alternati;

– quanto al periodo natalizio le minori trascorreranno il giorno 25 dicembre ed il giorno 26 dicembre con ciascun genitore ad anni alternati nonché il giorno 31 dicembre ed il giorno 1 gennaio, sempre ad anni alternati (il giorno di Natale alternato rispetto al Capodanno); trascorreranno, altresì, ad anni alternati, con ciascun genitore, il periodo tra Natale e Capodanno e tra Capodanno e l’inizio della scuola.

– quanto ai ponti ed alle festività nazionali residue, le minori permarranno ad anni alternati con ciascun genitore; previo accordo tra gli stessi, essi potranno tenere con sé le figlie minori per qualche giorno, durante l’anno qualora gli impegni lavorativi lo permettano;

4. porre a carico del sig. Ch. il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Ya. e My. della somma di E 700,00= mensili (E 350,00 per ciascuna) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alla somma corrispondente al 50% delle spese straordinarie, identificate a titolo esemplificativo e non esaustivo come segue:

a. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche ivi compresi i ticket, qualora non siano coperte dal SSN; le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino;

b. spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o ogni mezzo di trasporto, gite scolastiche di durata superiore ad un giorno e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;

c. spese per le attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;

spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature,

d. spese per le vacanze allorquando i figli le trascorreranno da soli;

e. spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;

  1. ordinare, ai sensi dell’articolo 156, 6° comma c.c, a Sealed Air Srl (CF –omissis–), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rho, fraz. Passirana, via Trento, 7, tenuta a corrispondere lo stipendio al sig. Ha. Ch., di versare direttamente alla sig.ra Ra. Kh., l’importo corrispondente al contributo al mantenimento mensile delle figlie;6. ordinare all’Ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, di procedere alla annotazione/trascrizione della emananda sentenza.IN OGNI CASO: con il favore delle spese di lite.

Motivi della decisione

  1. Ai fini della determinazione della giurisdizione, occorre fare riferimento al regolamento CE n. 1259/10, applicabile ratione temporis al caso di specie. Va, innanzi tutto, precisato che tale regolamento ha una valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs Lopez; ove è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza; Trib Belluno 30.12.2011; Trib. Belluno, 23.12.2014; Trib. Mantova 19.1.2016). Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti in Vimercate (dove sono nate le figlie), onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell’art. 3, comma 1 del citato Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio, tra l’altro, l’autorità giurisdizionale ove si trova “l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo le minori residenza abituale in Vimercate, dove sono nate e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale delle stesse (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Corte Giustizia UE, 22.12.2010 in C 497/2010; Corte Giustizia UE, 2.4.2009 in C 523/2007; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016; Cass. Civ., Sez. Un., n. 5418/2016, Cass. Civ., n. 16648/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30646/2011). La legge applicabile è quella italiana, a norma dell’art. 8 regolamento CE 1259/2010, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia (segnatamente, in Vimercate).Da ultimo, il procuratore della ricorrente in comparsa conclusionale dichiara che il marito è divenuto, nelle more, cittadino italiano.II. La domanda di separazione è fondata.I coniugi hanno contratto matrimonio in data 22.7.2002 in Marocco e la ricorrente è comparsa all’udienza del 24.5.2017 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo.

    Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.

    III. Relativamente all’affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l’affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all’interesse del minore. L’affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell’ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L’affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell’affido esclusivo costituisce l’eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull’idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell’altro genitore e sulla non rispondenza dell’affido condiviso all’interesse del minore (Cass. 12308/2010).

    Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto l’affidamento condiviso delle due figlie minori Ya. nata il –omissis– e My. nata il –omissis– con collocamento prevalente presso di sé con le facoltà di visita che si riportano nel dispositivo. Ha dichiarato che il padre vede le figlie.

    IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell’art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

    La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.4.2018, mantenendo le medesime condizioni retributive in essere alla data dell’udienza presidenziale. Nel 2017 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 890,50 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile (RN4) dedotta l’imposta netta. Dal 2015 vive in un immobile in comodato ma intende reperire un immobile in locazione, cosa che non ha fatto sino ad ora in quanto il marito non sta contribuendo al mantenimento delle figlie e lei con il suo solo stipendio non può pagare un canone id locazione.

    Il marito è rimasto nella casa coniugale, di proprietà Al. condotta in locazione con un canone di euro 234 mensili e lavora come operaio. Nel 2017 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.066, ricavato dalla CU 2018 suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari. Dedotto il canone di locazione e un importo mensile di euro 100 per le utenze e 250 per vitto, 50 per abbigliamento ha un residuo mensile di euro 1.432.

    In sede presidenziale è stato stabilito un contributo a carico del padre di euro 600 mensili oltre al 50% delle spese extra. In considerazione del fatto che viene applicato il protocollo delle spese straordinarie di questo Tribunale che ricomprende nel mantenimento ordinario anche la mensa, le spese di trasporto, prescuola e dopo scuola, eventuali oneri di baby-sitter, il contributo viene stabilito in euro 700 mensili con decorrenza dal mese di dicembre 2018.

    Tale somma è annualmente rivalutabile secondo gli indici istat a far tempo dal mese di dicembre 2019.

    V. Va confermato l’ordine ex art. 156 VI comma c.c. al datore di lavoro, già emesso in corso di giudizio, per l’inadempimento del marito al provvedimento presidenziale.

    VI. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate non ripetibili, per la mancata costituzione del marito.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I. Pronuncia la separazione personale tra Ra. Kh. e Ha. Ch.;

II. Affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederle

– a weekend alternati. Il padre, previo accordo con la madre, le preleverà il sabato mattina, dalla casa della madre e le terrà con sé sino alla domenica sera o al lunedì mattina allorquando le accompagnerà a scuola;

– ogni mercoledì il padre preleverà le figlie all’uscita dalla scuola, cenerà con le stesse, e le riporterà presso l’abitazione della madre entro le ore 21.00;

– durante le vacanze estive, le minori permarranno per un periodo di 2 settimane anche non continuative con ciascun genitore; i coniugi dovranno comunicare l’un l’altro il proprio periodo di ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno,

– quanto alle vacanze pasquali le minori trascorreranno le relative festività con ciascun genitore ad anni alternati;

– quanto al periodo natalizio le minori trascorreranno il giorno 25 dicembre ed il giorno 26 dicembre con ciascun genitore ad anni alternati nonché il giorno 31 dicembre ed il giorno 1 gennaio, sempre ad anni alternati (il giorno di Natale alternato rispetto al Capodanno);

trascorreranno, altresì, ad anni alternati, con ciascun genitore, il periodo tra Natale e Capodanno e tra Capodanno e l’inizio della scuola.

– quanto ai ponti ed alle festività nazionali residue, le minori permarranno ad anni alternati con ciascun genitore; previo accordo tra gli stessi, essi potranno tenere con sé le figlie minori per qualche giorno, durante l’anno qualora gli impegni lavorativi lo permettano.

III. Pone a carico del padre l’obbligo di versare, a titolo di contributo del mantenimento delle figlie minori la somma di euro 700 mensili con decorrenza in tale misura dal mese di dicembre 2018, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat a far tempo dal mese di dicembre 2019.

Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da banco;

contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;

frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;

iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria; iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).

La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa; l’altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest’ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell’erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;

IV. Ordina a SEALED AIR s.r.l. con sede in Rho fr. Passirana via Trento nr. 7 di versare direttamente a Ra. Kh. la somma di euro 700 mensili, determinata in tale misura dal mese di dicembre 2018 a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie minori, trattenendola dalla retribuzione dovuta a Ha. Ch. ovvero da qualsiasi altro compenso allo stesso dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro;

V. Dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 29.11.2018.

Depositata in Cancelleria il 11/12/2018.

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