RICONOSCIMENTO FIGLIO NATURALE ART 250 CC AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

RICONOSCIMENTO

FIGLIO NATURALE

ART 250 CC

diritto di famiglia

Nel procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., comma 4, con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che non abbia compiuto i sedici anni, il figlio non assume la qualità di parte, per cui non è necessaria la nomina di un curatore speciale (tra le altre: Cass. 11/01/2006 n. 395; Cass. 05/06/2009 n. 12984).

Nel procedimento previsto dall’art. 250, quarto comma, c.c. il minore infrasedicenne non assume la qualità di parte, divenendo tale solamente all’esito della nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 78, secondo comma, c.p.c. in presenza di un conflitto d’interessi con il genitore legale rappresentante che si oppone al riconoscimento da parte dell’altro genitore naturale, determinandosi in tal caso una sorta di intervento iussu iudicis del minore stesso, a mezzo del suddetto curatore. Ne consegue che la sentenza emessa a chiusura del procedimento deve essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione, anche al suddetto curatore, non determinandosi in difetto il passaggio in giudicato e la conseguente definitività della decisione, in ragione del mancato decorso di detto termine rispetto a tutte le parti in causa. [Principio enunciato nell’ambito di un giudizio concernente la domanda di equa riparazione dei danni (lamentati per effetto di una durata del giudizio ex art. 250, quarto comma, c.c. prolungatasi, anche in ragione della condotta degli addetti alla cancelleria, per quattro anni e cinque mesi e dedotta come irragionevole in considerazione pure della particolare semplicità del rito camerale e della delicatezza della vicenda in questione), proposta seppur in difetto di notificazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio (anche) al curatore speciale nominato alla minore, e dal giudice di merito dell’impugnazione nondimeno ritenuta conclusiva del procedimento all’esito del decorso del termine breve per l’impugnazione fatto decorrere dalla relativa notifica effettuata solamente ai genitori e al P.M.].

AVVOCATO BOLOGNA

Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost.: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere cosi una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell’altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato — anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) — solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che costituissero impedimento al secondo riconoscimento l’età del padre naturale, la sua residenza in una località lontana da quella di residenza della minore, nonché la mancanza, dà parte sua, di un’attività lavorativa stabile e di un’autonoma abitazione).

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5115 del 3 aprile 2003)

In tema di autorizzazione al riconoscimento di figlio naturale, la mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione non può di per sé costituire elemento significativo ai fini dell’esclusione dell’interesse del minore all’acquisizione della doppia genitorialità. Tuttavia, il fanatismo religioso (nella specie, si trattava di genitori di nazionalità e religioni diverse) può assumere rilievo dirimente qualora si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita secondo i canoni generalmente riconosciuti dalle società civili.

Al pari di quanto accade in tema di controversie in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minori, anche nel procedimento previsto dall’art. 250, quarto comma, c.c., avente ad oggetto l’indagine sulla legittimità del rifiuto al secondo riconoscimento opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio, il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre, nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivo e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l’atto con il quale, nei procedimenti camerali, l’impugnazione è proposta.

convivenze rottura- avvocato Bologna

RICONOSCIMENTO

FIGLIO NATURALE

ART 250 CC

 

Nel giudizio promosso per il riconoscimento della paternità o della maternità di un minore infraseadicenne, l’interesse del minore costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della valutazione della legittimità del rifiuto del consenso eventualmente opposto dall’altro genitore, interesse la cui esistenza, prescindendo dai rapporti tra i genitori, deve ritenersi predicabile tutte le volte in cui, dal secondo riconoscimento, non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sul suo sviluppo psicofisico, ed a prescindere, dunque, dalla concreta dimostrazione che esso risulti per lui vantaggioso. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, ritenuto illegittimo il rifiuto del consenso al riconoscimento di un minore infrasedicenne opposto alla madre che aveva fondato tale decisione motivandola con l’aver più volte, in precedenza, inutilmente invitato il padre naturale a tale riconoscimento, sia durante la gravidanza sia dopo il parto, mentre, al momento, ella era sul punto di contrarre matrimonio con altro uomo, cui il minore risultava legato da uno stabile e valido rapporto affettivo).

 

 

cause separazione internazionali

 

Nel procedimento disciplinato dall’art. 250, comma 4, c.c. l’audizione del minore costituisce la prima fonte del convincimento del giudice circa la convenienza del secondo riconoscimento e deve, quindi, essere disposta anche d’ufficio. Tuttavia il vizio procedurale dipendente dal mancato espletamento di un tale incombente deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio, ma di prescrizione rivolta a soddisfare unicamente l’esigenza istruttoria di accertare se il rifiuto del consenso risponda o meno all’interesse del figlio.

Nell’indagine sulla legittimità o meno del rifiuto, da parte del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio naturale, del consenso al successivo riconoscimento ad opera dell’altro genitore (art. 250 c.c.), occorre fare esclusivo riferimento all’interesse del minore, e, quindi, valutare il complesso dei diritti che a lui derivano da detto ulteriore riconoscimento, considerandosi che esso non incide in sé sul rapporto con l’autore del precedente riconoscimento (art. 317 bisc.c.), né impone a quest’ultimo di riprendere la convivenza con l’altro genitore o di troncare eventuali legami con terzi. Al fine indicato, pertanto, non rilevano valutazioni comparative dei due genitori, né apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui possano evidenziare che l’acquisto di quei diritti sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio.

materia di accertamento della filiazione naturale, la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1990, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 274, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede, se si tratti di minore infrasedicenne, che l’azione promossa dal genitore esercente la patria potestà, per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sia ammessa solo quando ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del figlio, non implica che una siffatta preliminare delibazione di rispondenza sia effettuata nel diverso caso di cui all’art. 250 c.c., concernente la risoluzione del conflitto insorto allorché il genitore, che abbia già riconosciuto il minore, neghi il proprio consenso al riconoscimento da parte dell’altro preteso genitore naturale, rientrando il relativo riscontro nel compito cui il giudice è tenuto per ovviare con la propria decisione al consenso mancante.

In tema di riconoscimento di figli naturali, nel procedimento di cui all’art. 250, quarto comma, c.c. sono litisconsorti necessari il genitore che si oppone al riconoscimento ed il P.M., che deve intervenire ai sensi dell’art. 70 n. 3 c.p.c., e non anche il minore infrasedicenne del cui riconoscimento si controverte. Tuttavia, nell’ipotesi in cui a seguito della proposizione della domanda il presidente del tribunale nomini un curatore speciale al minore e questi intervenga nel processo, formulando proprie deduzioni e prendendo specifiche conclusioni, si determina una situazione di litisconsorzio processuale, assimilabile a quella prodotta dall’intervento in causa di un terzo per ordine del giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza di secondo grado, rilevabile anche d’ufficio, nell’ipotesi in cui nel giudizio di appello non sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del detto curatore quando l’impugnazione non risulti proposta anche nei suoi confronti.

RICONOSCIMENTO FIGLIO NATURALE

ART 250 CC

Fermo l’indicato principio, in ogni caso, la nomina di un curatore speciale è comunque riservata al prudente apprezzamento del giudice sull’esistenza di un concreto conflitto di interessi con il genitore che ha già riconosciuto il minore.

La nomina del curatore speciale nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 250 c.c., comma 4, non risponde ad automatismi ma va effettuata soltanto quando il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione della fattispecie in esame, lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi (Cass. 31/10/2013, n. 24556, p. 7 motivazione; Corte Cost. n. 83 del 2011, par. 5 del “Considerato in diritto”).

addebito separazione -avvocato Bologna
  1. Il secondo motivo di ricorso presente nei sui contenuti profili di infondatezza e finanche di inammissibilità.

La valutazione della capacità di discernimento, che è presupposto dell’obbligo di ascolto del minore infradodicenne, costituisce un apprezzarnento discrezionale del giudice, che non ha l’obbligo di motivare sul punto, salvo specifica e circostanziata istanza di parte che abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento ai sensi dell’art. 336-bis c.c., comma 2, su cui ritenga necessario l’ascolto del minore (Cass.).

In applicazione dell’indicato principio si ha che la ricorrente, la cui censura si lascia quindi apprezzare come priva dei caratteri dell’autosufficienza, non ha dedotto dinanzi a questa Corte di legittimità di aver presentato una siffatta istanza, neppure in grado di appello (Cass. 07/03/2017 n. 5676).

Il procedimento è comunque iniziato quando i figli minori non avevano ancora compiuto i quattro anni di età e siffatta circostanza ha determinato i giudici di merito a soprassedere al loro ascolto (Cass. 31/10/2013 n. 24556).

  1. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità per il quale l’assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno non risponde ad automatismo.

Nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, esso è rimesso al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione del minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell’eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome (Cass. 26/05/2006 n. 12641; Cass. 05/06/2009 n. 12983).

La valutazione, ampiamente discrezionale, attiene al giudizio di merito e non è, come tale, sindacabile in sede di legittimità, in cui, peraltro, non risulta neppure denunciata sub specie del vizio motivazionale, invocabile nella fattispecie in esame, ratione temporis, nei termini di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

PEDONE RiSaRCiMeNtO CoMe FarE Tempi, modalita’ avvocato esperto
  1. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili perchè finalizzati ad una diretta rivisitazione del merito, adeguatamente motivata. La Corte gigliata ha, con apprezzamento insindacabile in questa sede, valutato l’incidenza pregiudizievole, che ha escluso, per i minori ad essere associati, in un ambiente sociale ristretto, qual è quello di residenza, alla figura paterna in quanto attinta da arresto in flagranza per un episodio di detenzione di sostanze stupefacenti, congruamente motivando dall’intercorso passaggio del tempo dal fatto e dalla sua incidenza sul clamore mediatico seguito, nell’immediatezza, alla vicenda.

La denuncia di mancata ammissione di c.t.u. è inammissibile; è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, potendo motivare l’eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal conteso generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato (tra le altre, da ultimo: Cass. 09/10/2019 n. 25253; Cass. 21/04/2010 n. 9461).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZAACCESSO-ABUSIVO-ACCESSO-ABUSIVO-SISTEMA-INFORMATICO-INFORMATICO-1-1

sul ricorso n. 27620/2018 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato L. P. e rappresentata e difesa dall’avvocato R. B. giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.A., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato E. C., rappresentato e difeso dall’avvocato F. M., giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1590/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Il Tribunale di Lucca accoglieva la domanda di C.D.A. di accertamento della paternità dei minori, L.D.C. e L.F.C., gemelli nati a (*), e respingeva quella di attribuzione ai minori del cognome paterno in aggiunta a quello materno, ai sensi dell’art. 262 c.c., stimando il pregiudizio che sarebbe venuto ai figli dall’associazione del cognome paterno ad un episodio di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in cui il genitore era rimasto coinvolto nell’anno 2016 e, quanto alla tutela dell’identità personale dei primi, la circostanza che da sempre i minori erano stati individuati dal solo cognome della madre, che per prima li aveva riconosciuti.

    PEDONE RiSaRCiMeNtO CoMe FarE Tempi, modalita’ avvocato esperto

Il Tribunale determinava altresì le condizioni dell’affido condiviso dei minori e quelle di mantenimento.

Su impugnativa del padre, la Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma di quella di primo grado, accoglieva la domanda di aggiunta del patronimico al cognome materno; in tal senso la Corte gigliata motivava sia dal venir meno delle ragioni di pregiudizio, in seguito al tempo intercorso dai fatti attribuiti al genitore, sia dalla circostanza che il solo cognome materno non avrebbe definito l’identità personale dei due figli che, dall’età di almeno tre anni, erano abituati a considerare l’appellante come loro padre.

I giudici di secondo grado rigettavano l’appello incidentale della madre di rivalutazione e modifica delle condizioni di affidamento, con trasformazione della frequentazione del padre in forme “protette” in ragione degli episodi delittuosi in cui egli rimasto coinvolto, ritenendo questi ultimi irrilevanti e non provati, e di rideterminazione delle modalità di corresponsione delle spese straordinarie per i figli, a fronte dei continui inadempimenti del padre.

Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza L.L. con sette motivi, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso C.D.A..

Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’impugnata sentenza, avente ad oggetto l’aggiunta del patronimico, e del procedimento, per violazione dell’art. 78 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonchè delle Convenzioni Internazionali di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991 e di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata in Italia con L. n. 77 del 2008.

Ai minori, all’epoca dell’appello di nove anni di età, parti sostanziali e processuali del giudizio, non era stato nominato un curatore speciale e tanto nonostante la posizione antitetica tra loro assunta in lite dai genitori e la conseguente esistenza di un potenziale conflitto di interessi.

  1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, nella parte avente ad oggetto l’aggiunta del patronimico e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonchè delle Convenzioni Internazionali di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991 e di quella di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata in Italia con L. n. 77 del 2008.

Non si sarebbe proceduto ad ascoltare i minori, di nove anni di età e capaci di discernimento, e tanto anche in forma mediata o tramite l’ammissione ex officio di una c.t.u..

  1. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere, sempre in ordine ai capi della sentenza aventi ad oggetto l’aggiunta del patronimico, la violazione dell’art. 262 c.c., come interpretato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Non sarebbe stato dato rilievo al possibile pregiudizio dei minori per i fatti delittuosi commessi dal padre nel 2016, nelle deleterie loro ripercussioni mediatiche, e, ancora, alla consapevolezza dei figli, dopo tanti anni, di essere individuati dal solo cognome materno.

  1. Con il quarto motivo, formulato rispetto al medesimo capo di sentenza, si deduce la nullità processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per l’omessa ed illogica valutazione e ponderazione della persistenza dei gravi pregiudizi per i due figli minori e della necessità di preservare il solo cognome materno, divenuto ormai loro segno distintivo, da anni.

  2. Con il quinto motivo si fa valere, ancora in ordine al medesimo capo di sentenza, la violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

I giudici di appello avevano ritenuto, in forza di mera scienza privata, che il clamore mediatico dovuto al coinvolgimento del padre in una vicenda di spaccio e le possibili ricadute psicologiche e sociali sui figli fossero esauriti dopo un anno dalla sentenza di primo grado.

Allo stesso modo si era escluso, nella valutazione totalmente discrezionale del giudicante, senza neppure ascoltare i minori e disporre consulenza tecnica di ufficio, che il cognome materno potesse essere tratto identificativo da tutelare, con esclusione di aggiunte improvvise.

  1. Con il sesto motivo ed il settimo motivo la ricorrente denuncia, in ordine al capo della sentenza relativo alla modifica delle modalità di frequentazione del padre con i minori, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ovverosia il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, ancora, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, là dove i giudici di appello avevano ritenuto che l’esecuzione delle precedenti modalità di visita ne avrebbe consigliato il mantenimento nonostante l’episodio di spaccio.

  2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nel procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., comma 4, con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che non abbia compiuto i sedici anni, il figlio non assume la qualità di parte, per cui non è necessaria la nomina di un curatore speciale (tra le altre: Cass. 11/01/2006 n. 395; Cass. 05/06/2009 n. 12984).

Fermo l’indicato principio, in ogni caso, la nomina di un curatore speciale è comunque riservata al prudente apprezzamento del giudice sull’esistenza di un concreto conflitto di interessi con il genitore che ha già riconosciuto il minore.

La nomina del curatore speciale nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 250 c.c., comma 4, non risponde ad automatismi ma va effettuata soltanto quando il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione della fattispecie in esame, lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi (Cass. 31/10/2013, n. 24556, p. 7 motivazione; Corte Cost. n. 83 del 2011, par. 5 del “Considerato in diritto”).

  1. Il secondo motivo di ricorso presente nei sui contenuti profili di infondatezza e finanche di inammissibilità.

La valutazione della capacità di discernimento, che è presupposto dell’obbligo di ascolto del minore infradodicenne, costituisce un apprezzarnento discrezionale del giudice, che non ha l’obbligo di motivare sul punto, salvo specifica e circostanziata istanza di parte che abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento ai sensi dell’art. 336-bis c.c., comma 2, su cui ritenga necessario l’ascolto del minore (Cass.).

In applicazione dell’indicato principio si ha che la ricorrente, la cui censura si lascia quindi apprezzare come priva dei caratteri dell’autosufficienza, non ha dedotto dinanzi a questa Corte di legittimità di aver presentato una siffatta istanza, neppure in grado di appello (Cass. 07/03/2017 n. 5676).

Il procedimento è comunque iniziato quando i figli minori non avevano ancora compiuto i quattro anni di età e siffatta circostanza ha determinato i giudici di merito a soprassedere al loro ascolto (Cass. 31/10/2013 n. 24556).

  1. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità per il quale l’assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno non risponde ad automatismo.

Nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, esso è rimesso al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione del minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell’eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome (Cass. 26/05/2006 n. 12641; Cass. 05/06/2009 n. 12983).

La valutazione, ampiamente discrezionale, attiene al giudizio di merito e non è, come tale, sindacabile in sede di legittimità, in cui, peraltro, non risulta neppure denunciata sub specie del vizio motivazionale, invocabile nella fattispecie in esame, ratione temporis, nei termini di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

  1. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili perchè finalizzati ad una diretta rivisitazione del merito, adeguatamente motivata. La Corte gigliata ha, con apprezzamento insindacabile in questa sede, valutato l’incidenza pregiudizievole, che ha escluso, per i minori ad essere associati, in un ambiente sociale ristretto, qual è quello di residenza, alla figura paterna in quanto attinta da arresto in flagranza per un episodio di detenzione di sostanze stupefacenti, congruamente motivando dall’intercorso passaggio del tempo dal fatto e dalla sua incidenza sul clamore mediatico seguito, nell’immediatezza, alla vicenda.

La denuncia di mancata ammissione di c.t.u. è inammissibile; è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, potendo motivare l’eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal conteso generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato (tra le altre, da ultimo: Cass. 09/10/2019 n. 25253; Cass. 21/04/2010 n. 9461).

  1. Il sesto motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha valutato nel loro complesso gli episodi vissuti dal padre dei minori per poi ritenerne l’esaurimento ed il superamento, in tal modo concludendo per il mantenimento delle pregresse modalità di visita per una motivazione che si apprezza come insindacabile in questa sede.

  1. Il settimo motivo, con cui pure si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione mancante, si traduce, in effetti, in una alternativa lettura dei fatti e quindi in un sindacato diretto del merito, inammissibile in sede di legittimità.

  2. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato e la ricorrente condannata alle spese di lite secondo soccombenza e liquidazione indicata in dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in favore di C.D.A. in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L1. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 202

Alto Reno Terme
Anzola dell’Emilia
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Bologna
Borgo Tossignano
Budrio
Calderara di Reno
Camugnano
Casalecchio di Reno
Casalfiumanese
Castel d’Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castel Guelfo di Bologna
Castel Maggiore
Castel San Pietro Terme
Castello d’Argile
Castenaso
Castiglione dei Pepoli
Crevalcore
Dozza
Fontanelice
Gaggio Montano
Galliera
Granarolo dell’Emilia
Grizzana Morandi
Imola
30 Emilia-Romagna 2.182 25,6
31 Loiano
32 Malalbergo
33 Marzabotto
34 Medicina
35 Minerbio
36 Molinella
37 Monghidoro
38 Monte San Pietro
39 Monterenzio
40 Monzuno
41 Mordano
42 Ozzano dell’Emilia
43 Pianoro
44 Pieve di Cento
45 Sala Bolognese
46 San Benedetto Val di Sambro
47 San Giorgio di Piano
48 San Giovanni in Persiceto
49 San Lazzaro di Savena
50 San Pietro in Casale
51 Sant’Agata Bolognese
52 Sasso Marconi
53 Valsamoggia
54 Vergato
55 Zola Predosa

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