avvocato a Bologna cause ereditarie testamenti eredi legittimi Bologna

Bologna cause ereditarie eredi: La successione trattandosi  di vicende che hanno un notevole impatto sulle famiglie, il legislatore nazionale ed europeo, e

l’indagine giuridica, hanno costantemente dedicato grande attenzione ai temi relativi alla successione ereditaria e al trasferimento del patrimonio familiare tra le generazioni.

AVVOCATO PER EREDI BOLOGNA 

Grazie alla notevole esperienza maturata in questo peculiare settore giuridico

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Avvocato per Successioni a Bologna Sergio Armaroli



Successioni ereditarie a Bologna

Lo studio legale dell’avvocato Sergio Armaroli  è a tua disposizione per rispondere … che potrebbero sorgere al momento della lettura di fronte agli eredi.



Avvocato per successione

 

Avvocato per successione ·

Assistenza Legale Cause Ereditarie e Successioni

 

in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità; in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie; per l’individuazione di quote ereditarie.
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in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;
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Bologna cause ereditarie eredi CHIAMA ADESSO 051 6447838

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Quota Ereditaria: Un’Analisi Approfondita sulla Distribuzione del Patrimonio Familiare

Introduzione

La quota ereditaria è un concetto che gioca un ruolo cruciale nella trasmissione del patrimonio da una generazione all’altra. In molte società, il passaggio di beni, proprietà e ricchezza è regolamentato da norme e leggi che stabiliscono come tali risorse possono essere divise tra gli eredi. Questo articolo esplorerà in modo approfondito la quota ereditaria, analizzando le sue implicazioni sociali, economiche e culturali.

Definizione di Quota Ereditaria

La quota ereditaria si riferisce alla porzione di un patrimonio lasciata a ciascun erede dopo la morte del proprietario. In molti paesi, le leggi sull’eredità stabiliscono come la proprietà debba essere divisa tra i familiari, in base a fattori come il grado di parentela, la presenza di un testamento e altre considerazioni legali. La quota ereditaria può includere beni immobili, liquidità, investimenti e altri tipi di attività.

Principali Elementi della Quota Ereditaria

  1. Testamento e Successione

La presenza o l’assenza di un testamento è un fattore determinante nella determinazione della quota ereditaria. Se il defunto ha redatto un testamento, le disposizioni in esso contenute saranno legalmente vincolanti. Tuttavia, in caso contrario, la legge sulla successione del paese in questione entrerà in gioco per stabilire come il patrimonio verrà suddiviso tra gli eredi.

  1. Leggi sulla Successione

Ogni paese ha le proprie leggi sulla successione che regolano la quota ereditaria. Queste leggi possono variare notevolmente da una giurisdizione all’altra. Alcuni paesi adottano un sistema di “legittima” in cui una parte del patrimonio deve essere destinata a determinati eredi, come i figli, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. In altri casi, la libertà testamentaria è più ampia.

  1. Grado di Parentela

Il grado di parentela con il defunto è un fattore chiave nella determinazione della quota ereditaria. In molte giurisdizioni, i figli hanno diritto a una quota maggiore rispetto ad altri parenti, come fratelli o cugini. Questo riconoscimento del legame di sangue riflette l’idea che la famiglia nucleare abbia diritti prioritari sulla successione.

Implicazioni Sociali della Quota Ereditaria

  1. Equità vs. Libertà Individuale

Uno dei dibattiti centrali riguardo alla quota ereditaria riguarda l’equilibrio tra l’equità sociale e la libertà individuale. Alcuni ritengono che la quota ereditaria debba essere regolamentata in modo più rigoroso per garantire una distribuzione più equa della ricchezza. D’altro canto, c’è chi sostiene che la libertà individuale di disporre liberamente del proprio patrimonio dovrebbe essere prioritaria.

  1. Disuguaglianza Economica

La quota ereditaria può influenzare direttamente la disuguaglianza economica. Se una parte significativa della ricchezza di una nazione viene trasmessa attraverso l’eredità, ciò può portare a disparità economiche persistenti. Alcuni studiosi sostengono che una quota ereditaria più equa potrebbe contribuire a ridurre i divari economici.

 

Implicazioni Economiche della Quota Ereditaria

  1. Investimenti e Crescita Economica

La quota ereditaria può influenzare anche gli investimenti e la crescita economica. Se le risorse sono ereditate da individui che non hanno le stesse competenze nell’investimento di chi le ha accumulate, ciò potrebbe portare a una gestione meno efficiente del capitale. Inoltre, la concentrazione di ricchezza tra poche famiglie potrebbe limitare le opportunità di investimento per la società nel suo complesso.

  1. Impatto sulle Imprese Familiari

Molte imprese familiari sono tramandate di generazione in generazione. La quota ereditaria gioca un ruolo cruciale nella determinazione di chi assumerà il controllo e la gestione di queste imprese. La transizione può essere agevolata o complicata a seconda delle disposizioni ereditarie e delle dinamiche familiari.

  1. Tassazione e Redistribuzione della Ricchezza

La tassazione della quota ereditaria è un argomento spesso dibattuto. Alcuni sostengono che una tassazione più elevata sulle eredità potrebbe contribuire a ridurre le disuguaglianze, mentre altri ritengono che possa disincentivare l’accumulo di ricchezza e gli investimenti.

Aspetti Culturali e Etici

  1. Percezione della Ricchezza Ereditata

La percezione sociale della ricchezza ereditata può variare notevolmente tra le culture. In alcune società, la ricchezza ereditata è vista come un diritto sacrosanto, mentre in altre potrebbe essere oggetto di critica e sospetto. Questa percezione può influenzare la volontà di una società di regolamentare la quota ereditaria.

  1. Valori Familiari e Tradizioni

I valori familiari e le tradizioni giocano un ruolo importante nella determinazione di come una famiglia gestisce la propria quota ereditaria. Alcune famiglie potrebbero adottare politiche di redistribuzione interna per garantire una maggiore equità tra gli eredi, mentre altre potrebbero seguire una divisione più tradizionale basata sul primogenito o su altri criteri.

Conclusioni

La quota ereditaria è un concetto complesso che si intreccia con vari aspetti della società, dell’economia e della cultura. La sua regolamentazione e interpretazione hanno profonde implicazioni per la distribuzione della ricchezza, la mobilità sociale e la struttura economica di una nazione. Affrontare la questione della quota ereditaria richiede un bilanciamento attento tra l’equità sociale e la libertà individuale, mentre la sua comprensione profonda può alimentare dibattiti significativi sulla giustizia e l’uguaglianza nella società.

 

Titolo: La Quota Ereditaria e gli Eredi Legittimi: Guida Completa

Introduzione: L’ereditarietà è una questione complessa che coinvolge vari aspetti legali e sociali. Uno degli elementi chiave di questo processo è rappresentato dalla “quota ereditaria” e dagli “eredi legittimi”. In questo articolo, esploreremo cosa significa realmente la quota ereditaria, chi sono gli eredi legittimi, e come queste questioni influenzano la distribuzione del patrimonio.

Definizione di Quota Ereditaria: La quota ereditaria si riferisce alla porzione di patrimonio lasciata da un defunto che spetta a ciascun erede. Questa quota può variare a seconda delle leggi ereditarie del paese e delle disposizioni testamentarie lasciate dal defunto. In molte giurisdizioni, la quota ereditaria è determinata dalla legge, ma è possibile che il testamento del defunto influisca sulla distribuzione dei beni.

Chi Sono gli Eredi Legittimi: Gli eredi legittimi sono coloro che, secondo la legge, hanno il diritto di ricevere una parte della proprietà del defunto. La legittimità dell’eredità può essere basata su vari fattori, tra cui il legame di parentela e l’esistenza o meno di testamenti validi. In alcune culture, la legge ereditaria può anche considerare altri fattori come la consanguineità e la successione per diritto di rappresentazione.

Determinazione della Quota Ereditaria: La determinazione della quota ereditaria dipende dalle leggi ereditarie locali e dalle disposizioni testamentarie del defunto. In assenza di un testamento, molte giurisdizioni seguono regole predefinite per la distribuzione del patrimonio. Ad esempio, potrebbe essere stabilito che il coniuge riceva una certa percentuale, mentre i figli dividono il resto. La presenza di un testamento può influire sulla quota ereditaria, poiché il defunto può designare specificamente come desidera che i suoi beni siano distribuiti.

Diritti e Responsabilità degli Eredi Legittimi: Gli eredi legittimi hanno diritti legali sulla proprietà del defunto, ma ciò comporta anche responsabilità. Possono essere tenuti a gestire l’eredità in modo corretto, pagare eventuali debiti del defunto e rispettare le leggi fiscali legate all’eredità. In alcune situazioni, gli eredi potrebbero anche dover affrontare questioni di disputa ereditaria, specialmente se esistono discrepanze tra le disposizioni testamentarie e le leggi ereditarie vigenti.

Conclusioni: La quota ereditaria e gli eredi legittimi sono elementi cruciali nel contesto della successione. La comprensione di questi concetti è essenziale per chiunque si trovi coinvolto in un processo ereditario, sia come erede, esecutore testamentario o consulente legale. La chiarezza su questi aspetti può aiutare a evitare dispute e garantire una distribuzione equa del patrimonio del defunto.

 

La Quota Ereditaria tra Figli e Moglie: Guida Completa

L’eredità è un aspetto cruciale della nostra vita che solleva molte questioni etiche e giuridiche. Quando si tratta di stabilire la quota ereditaria tra figli e moglie, diversi fattori entrano in gioco, inclusi i diritti legali, le tradizioni culturali e le dinamiche familiari. In questo articolo, esploreremo approfonditamente questi aspetti per comprendere meglio come viene distribuita la quota ereditaria tra i membri della famiglia.

La Successione e i Diritti Ereditari

La successione, o il trasferimento dei beni da una persona deceduta ai suoi eredi, è un processo regolato da leggi specifiche che variano da paese a paese. In molti paesi, la legge distingue tra eredi legittimi e altri potenziali beneficiari. Gli eredi legittimi generalmente includono il coniuge e i figli, ma le regole esatte possono variare.

La Moglie come Erede

Il ruolo della moglie nella successione ereditaria è spesso centrale. In molte giurisdizioni, il coniuge ha diritto a una quota di eredità automatica, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie del defunto. Questa quota è progettata per garantire che il coniuge non venga trascurato finanziariamente dopo la morte del partner.

Tuttavia, la percentuale esatta può variare. In alcuni casi, il coniuge può ricevere una percentuale fissa dell’eredità, mentre in altri paesi il coniuge potrebbe avere diritto a una parte più ampia, specialmente se non ci sono figli o altri eredi legittimi.

La Quota Ereditaria dei Figli

La questione della quota ereditaria dei figli è altrettanto rilevante. In molte società, i figli hanno diritto a una parte dell’eredità dei loro genitori. Tuttavia, è fondamentale notare che la distribuzione può variare notevolmente. Alcune giurisdizioni seguono il sistema di divisione equa, in cui ogni figlio riceve una quota uguale, mentre in altre la distribuzione può essere basata su fattori come la necessità finanziaria o il contributo passato alla famiglia.

Il Testamento e le Disposizioni Speciali

Un testamento è uno strumento legale che consente a una persona di specificare come desidera che i suoi beni siano distribuiti dopo la sua morte. Se un individuo desidera deviare dalle leggi di successione standard, può farlo attraverso un testamento. Questo è particolarmente rilevante quando si tratta di garantire una quota ereditaria specifica per la moglie o per i figli.

È importante che il testamento sia redatto in conformità con le leggi locali per garantire la sua validità. Inoltre, può essere utile ottenere consulenza legale per assicurarsi che le disposizioni siano chiare e legalmente vincolanti.

Le Dinamiche Familiari e la Mediazione

Oltre agli aspetti legali, le dinamiche familiari giocano un ruolo fondamentale nella determinazione della quota ereditaria tra figli e moglie. Le questioni emotive possono emergere, e la comunicazione aperta può essere essenziale per evitare conflitti. La mediazione familiare può essere un modo efficace per risolvere eventuali controversie e trovare soluzioni accettabili per tutti.

Conclusioni

In conclusione, la questione della quota ereditaria tra figli e moglie è complessa e dipende da vari fattori, inclusi i diritti legali, le disposizioni testamentarie e le dinamiche familiari. La comprensione chiara delle leggi locali e la pianificazione attenta possono contribuire a garantire una distribuzione equa e soddisfacente dei beni dopo la morte di un individuo. La consulenza legale e la comunicazione aperta in famiglia sono fondamentali per affrontare queste questioni in modo efficace.

Questo articolo ha offerto solo un’anteprima degli aspetti chiave legati alla quota ereditaria tra figli e moglie. Per una comprensione completa e personalizzata, è consigliabile consultare un esperto legale nella giurisdizione specifica in cui si applicano le leggi di successione.

La Quota Ereditaria tra Figli e Moglie: Guida Completa

L’eredità è un aspetto cruciale della nostra vita che solleva molte questioni etiche e giuridiche. Quando si tratta di stabilire la quota ereditaria tra figli e moglie, diversi fattori entrano in gioco, inclusi i diritti legali, le tradizioni culturali e le dinamiche familiari. In questo articolo, esploreremo approfonditamente questi aspetti per comprendere meglio come viene distribuita la quota ereditaria tra i membri della famiglia.

La Successione e i Diritti Ereditari

La successione, o il trasferimento dei beni da una persona deceduta ai suoi eredi, è un processo regolato da leggi specifiche che variano da paese a paese. In molti paesi, la legge distingue tra eredi legittimi e altri potenziali beneficiari. Gli eredi legittimi generalmente includono il coniuge e i figli, ma le regole esatte possono variare.

La Moglie come Erede

Il ruolo della moglie nella successione ereditaria è spesso centrale. In molte giurisdizioni, il coniuge ha diritto a una quota di eredità automatica, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie del defunto. Questa quota è progettata per garantire che il coniuge non venga trascurato finanziariamente dopo la morte del partner.

Tuttavia, la percentuale esatta può variare. In alcuni casi, il coniuge può ricevere una percentuale fissa dell’eredità, mentre in altri paesi il coniuge potrebbe avere diritto a una parte più ampia, specialmente se non ci sono figli o altri eredi legittimi.

La Quota Ereditaria dei Figli

La questione della quota ereditaria dei figli è altrettanto rilevante. In molte società, i figli hanno diritto a una parte dell’eredità dei loro genitori. Tuttavia, è fondamentale notare che la distribuzione può variare notevolmente. Alcune giurisdizioni seguono il sistema di divisione equa, in cui ogni figlio riceve una quota uguale, mentre in altre la distribuzione può essere basata su fattori come la necessità finanziaria o il contributo passato alla famiglia.

Il Testamento e le Disposizioni Speciali

Un testamento è uno strumento legale che consente a una persona di specificare come desidera che i suoi beni siano distribuiti dopo la sua morte. Se un individuo desidera deviare dalle leggi di successione standard, può farlo attraverso un testamento. Questo è particolarmente rilevante quando si tratta di garantire una quota ereditaria specifica per la moglie o per i figli.

È importante che il testamento sia redatto in conformità con le leggi locali per garantire la sua validità. Inoltre, può essere utile ottenere consulenza legale per assicurarsi che le disposizioni siano chiare e legalmente vincolanti.

Le Dinamiche Familiari e la Mediazione

Oltre agli aspetti legali, le dinamiche familiari giocano un ruolo fondamentale nella determinazione della quota ereditaria tra figli e moglie. Le questioni emotive possono emergere, e la comunicazione aperta può essere essenziale per evitare conflitti. La mediazione familiare può essere un modo efficace per risolvere eventuali controversie e trovare soluzioni accettabili per tutti.

Conclusioni

In conclusione, la questione della quota ereditaria tra figli e moglie è complessa e dipende da vari fattori, inclusi i diritti legali, le disposizioni testamentarie e le dinamiche familiari. La comprensione chiara delle leggi locali e la pianificazione attenta possono contribuire a garantire una distribuzione equa e soddisfacente dei beni dopo la morte di un individuo. La consulenza legale e la comunicazione aperta in famiglia sono fondamentali per affrontare queste questioni in modo efficace.

Questo articolo ha offerto solo un’anteprima degli aspetti chiave legati alla quota ereditaria tra figli e moglie. Per una comprensione completa e personalizzata, è consigliabile consultare un esperto legale nella giurisdizione specifica in cui si applicano le leggi di successione.

 

1)Come  gestire  una successione?

In primo luogo occorre valutare se esiste o non esiste un testamento 

Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità

Art. 456 — Apertura della successione

Art. 457 — Delazione dell’eredità

Art. 458 — Divieto di patti successori

Art. 459 — Acquisto dell’eredità

Art. 460 — Poteri del chiamato prima dell’accettazione

Art. 461 — Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Capo II – Della capacità di succedere

Art. 462 — Capacità delle persone fisiche

Capo III – Dell’indegnità

Art. 463 — Casi di indegnità

Art. 463 bis — Sospensione dalla successione

Art. 464 — Restituzione dei frutti

Art. 465 — Indegnità del genitore

Art. 466 — Riabilitazione dell’indegno

Capo IV – Della rappresentazione

Art. 467 — Nozione

Art. 468 — Soggetti

Art. 469 — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

Art. 471 — Eredità devolute a minori o interdetti

Art. 472 — Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

Art. 473 — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Art. 474 — Modi di accettazione

Art. 475 — Accettazione espressa

Art. 476 — Accettazione tacita

Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

Art. 478 — Rinunzia che importa accettazione

Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione

Art. 480 — Prescrizione

Art. 481 — Fissazione di un termine per l’accettazione

Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo

Art. 483 — Impugnazione per errore

2) Come ottenere la giusta quota ereditaria?

avendo chiara la tua posizione di erede 

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto [719720 c.c.], e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [26462825 c.c.].

3)come trovare l’avvocato giusto che ti tuteli?

rivolgendosi  a un avvocato esperto in materia ereditaria 

4) come sapere cosa  ti spetta realmente quale erede?

 

 APERTURA DELLA SUCCESSIONE

 

  • Quando la posta in gioco è alta, può verificarsi il caso in cui gli eredi avanzino pretese la cui legittimità deve essere necessariamente valutata; oppure quello in cui un familiare possa ritenere lesi i propri diritti; le fattispecie sono infinite, e districarsi tra le norme può essere ostico.                                   

  • In mancanza di volontà chiara, la legge interviene per colmare il vuoto; ma il modo migliore per manifestare la propria volontà e renderla esecutiva  è quello di approntare per tempo tutto il necessario con la consulenza di un legale esperto. In questo modo si eviteranno, per quanto possibile, problematiche agli eredi, e si ridurrà la possibilità di commettere errori.

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La scomparsa di un familiare rappresenta sempre un evento particolarmente doloroso e difficile da affrontare dal punto di vista emotivo, perché ci costringe a confrontarci con sconvolgimenti emozionali che mettono a dura prova i nostri sentimenti.

Anche in situazioni del genere, nondimeno, occorre essere pronti a governare, nell’interesse nostro e dei nostri cari, non solo le sofferenze personali, ma anche i molteplici effetti giuridici determinati dalla morte di un prossimo congiunto.

 

  •  Diversamente, per ragioni legate all’eredità, ci si espone al rischio concreto di dover fronteggiare innumerevoli problemi di natura successoria capaci di generare lunghissimi contenziosi legali dall’esito incerto che, nella generalità dei casi, sono destinati a protrarsi per anni.

  • Trattandosi di vicende che hanno un notevole impatto sulle famiglie, il legislatore nazionale ed europeo, e l’indagine giuridica, hanno costantemente dedicato grande attenzione ai temi relativi alla successione ereditaria e al trasferimento del patrimonio familiare tra le generazioni.

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  • In ipotesi di impugnazione del testamento, di petizione di eredità, di nomina del curatore dell’eredità giacente, di esonero dell’esecutore testamentario, e più in generale, in ogni altra azione che si rendesse necessaria per la tutela del proprio assistito.

  • Altamente professionale, competente e affidabile, lo studio legale Avvocato Sergio Armaroli di Bologna si occupa di fornire assistenza per ciò che riguarda il settore delle successioni ereditarie. 

  • In particolare, l’attività eroga consulenze professionali per la compilazione delle dichiarazioni di successione, sia che esse siano dettate da un testamento o che siano previste dalla legge.

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Secondo Cass. civ. n. 27414/2018  Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione.

Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).

 

 

in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità; in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie; per l’individuazione di quote ereditarie.
in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità;
in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;
per l’individuazione di quote ereditarie.

 

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo

 

 

Cass. civ. n. 24882/2013

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.

 

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore

 

Cass. civ. n. 22420/2013

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.

 

 

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi,

 

Cass. civ. n. 20703/2013

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.

 

 

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c

 

 

Cass. civ. n. 18616/2017

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell’atto di ultima volontà al testatore.

 

L’art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l’indicazione del nome e cognome,

 

Cass. civ. n. 26791/2016

L’art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l’indicazione del nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore, sicché deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testamentaria effettuata mediante uno scritto avente forma di lettera, quando risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione della di lui volontà testamentaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto natura di testamento olografo ad una lettera, il cui contenuto era stato anticipato telefonicamente prima della spedizione e che, pur mancante di una firma per esteso del “de cuius”, ne conteneva le disposizioni di ultima volontà, con l’indicazione degli eredi e la previsione di un legato in favore di un amico, concludendosi, infine, con l’espressione:“grazie ed un abbraccio Marcello”).

 

 

In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ),

 

 

Cass. civ. n. 10613/2016

In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.

 

 

Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c.,

 

Cass. civ. n. 8490/2012

Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un “prius” logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell’autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietà della moglie, ritenendo plausibile l’intento del “de cuius” di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere).

 

 

In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell’autografia di cui all’art. 602 c.c. non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enucleabili,

 

 

Cass. civ. n. 1239/2012

In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell’autografia di cui all’art. 602 c.c. non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa – apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento – i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l’una contenente l’istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l’altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell’intero testamento).

 

 

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria

 

 

Cass. civ. n. 26406/2008

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l’annullamento per carenza dell’olografia opera in presenza di un intervento di terzi anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l’esistenza, all’interno del testo, di un inciso apocrifo peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni non potesse far venire meno il requisito dell’olografia, per di più in assenza di prova che l’autore dell’aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).

Per ottenere ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento potete rivolgervi allo studio telefonicamente o via mail.

avvsergioarmaroli@gmail.com  051 6447838 

– apertura della successione (vocazione e delazione, successione della delazione, rapporti patrimoniali oggetto di successione, poteri del chiamato prima dell’accettazione);

– adempimenti preliminari di carattere burocratico e fiscale (ricognizione dei beni del de cuius; corretta stima, a mezzo di consulente tecnico, dello stato e del valore dei beni e dei cespiti del patrimonio ereditario; predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione per via telematica; volturazione catastale degli immobili ereditari; corretta individuazione delle imposte ipotecaria, catastale e di successione; ottimizzazione del carico fiscale in capo ai futuri eredi);

– eredità giacente (verifica dei presupposti di applicazione dell’istituto, istanza per la dichiarazione di giacenza e per la nomina di un curatore);

TESTAMENTO VALIDITA’

 

in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità; in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie; per l’individuazione di quote ereditarie.
in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità;
in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;
per l’individuazione di quote ereditarie.

Cosa devo fare affinché il mio testamento sia valido?

 

Posso indicare chi mi pare come eredi del mio patrimonio?

 

 

 

 

Come deve essere fatto il testamento affinché sia giuridicamente valido e le mie volontà vengano rispettate ed esaudite?

  1. Quali sono i requisiti previsti dalla norma per fare testamento?
  2. Circa la capacità di testare, è il caso di ricordare che non è ammessa una sostituzione per rappresentanza, neanche legale, trattandosi di atto personalissimo. In materia testamentaria, inoltre, si ricorda che la capacità di testare è la regola, mentre l’incapacità costituisce l’eccezione. Ai fini di cui sopra, secondo quanto disposto dall’art. 591 c.c. sono incapaci coloro che:
  3. non abbiano compiuto i 18 anni;
  4. gli interdetti per infermità di mente;
  5. gli incapaci naturali.

 

 

  1. Il testamento olografo è redatto di pugno, datato e firmato da voi.

 

ARTICOLI CODICE CIVILE

  1. Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni
  2. 456 – Apertura della successione (2).
  3. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto .
  4. Vedi l’art. 17 disp. gen. e la L. 24 ottobre 1980, n. 745, di ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale, adottata a L’Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull’amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L’Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L’Aja il 2 ottobre 1973; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L’Aja il 2 ottobre 1973.
  5. Vedi, anche, il titolo IV del libro IV c.p.c.; gli artt. 52, primo comma, e 53 disp. att. c.c.; nonché l’art. 3, R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province.Per le imposte di successione vedi il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
  6. 457 – Delazione dell’eredità.
  7. L’eredità si devolve per legge o per testamento.
  8. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
  9. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
  10. 458 – Divieto di patti successori (1).
  11. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi .
  12. Articolo così modificato dall’art. 1, L. 14 febbraio 2006, n. 55. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».
  13. 459 – Acquisto dell’eredità (2).
  14. L’eredità si acquista con l’accettazione (1). L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione .
  15. Vedi l’art. 35, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
  16. Vedi, anche, l’art. 3, R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province.
  17. 460 – Poteri del chiamato prima dell’accettazione.
  18. Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
  19. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
  20. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.
  21. 461 – Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
  22. Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.
  23. 462 – Capacità delle persone fisiche.
  24. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
  25. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
  26. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
  27. Capo III – Dell’indegnità

Art. 463 – Casi d’indegnità (4).

E’ escluso dalla successione come indegno :

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio (1);

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (2);

3-bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione della medesima (3);

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

  1. Numero così modificato dall’art. 1, L. 8 luglio 2005, n. 137.Il testo originario era così formulato: «2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio ;».
  2. Numero così modificato dall’art. 1, L. 8 luglio 2005, n. 137. Il testo originario era così formulato: «3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte,] con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale».
  3. Numero aggiunto dall’art. 1, L. 8 luglio 2005, n. 137 e, successivamente, così modificato dall’art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 154/2013 era il seguente: «3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima;».
  4. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 464 – Restituzione dei frutti (1).

L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

  1. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 465 – Indegnità del genitore (1).

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

  1. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 466 – Riabilitazione dell’indegno.

Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Art. 467 – Nozione (1)(2).

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato (3).

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

  1. Articolo così sostituito dall’art. 171, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  2. La Corte costituzionale, con sentenza 2-14 aprile 1969, n. 79 (Gazz. Uff. 16 aprile 1969, n. 98), aveva dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 467 c.c., limitatamente alla parte in cui escludeva dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi.
  3. Comma così modificato dall’art. 67, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.».

Art. 468 – Soggetti (1).

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [c.c. 75], a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto [c.c. 740](2).

I discendenti possono succedere per rappresentazione (3) anche se hanno rinunziato all’eredità [c.c. 519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [c.c. 463, 479] di succedere rispetto a questa [c.c. 462].

  1. La Corte costituzionale con sentenza 2-14 aprile 1969, n. 79 (Gazz. Uff. 16 aprile 1969, n. 98), ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 468 c.c., limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi.
  2. Comma così modificato dall’art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.».
  3. Vedi la L. 20 novembre 1955, n. 1123, sull’equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale.

Art. 469 – Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Art. 470 – Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 471 – Eredità devolute a minori o interdetti.

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Art. 472 – Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394.

Art. 473 – Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (1).

L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

Il presente articolo non si applica alle società .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 161), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Eredità devolute a persone giuridiche. L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa. Questo articolo non si applica alle società».

Art. 474 – Modi di accettazione.

L’accettazione può essere espressa o tacita.

Art. 475 – Accettazione espressa.

L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Art. 476 – Accettazione tacita.

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Art. 477 – Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.

Art. 478 – Rinunzia che importa accettazione.

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Art. 479 – Trasmissione del diritto di accettazione.

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

Art. 480 – Prescrizione .

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni (1).

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [c.c. 633, 1353]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa (2).

Il termine non corre per i chiamati ulteriori [c.c. 674], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

  1. La prescrizione del diritto ad accettare l’eredità da parte di chi abbia precedentemente accettato ed abbia successivamente perduto il diritto alla successione, comporta accrescimento della quota degli altri coeredi (art. 674 c.c.).Altri casi di diritto di accrescimento in caso di successione testamentaria sono i seguenti: commorienza (art. 4 c.c.); successione in luogo di persona di cui si ignora l’esistenza (art. 70 c.c.); successione in favore di coloro cui è devoluta la eredità in luogo di persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (art. 72 c.c.); successione in luogo del successibile colpito da indegnità (art. 463 c.c.); successione in favore dei figli chiamati alla eredità unitamente a figli naturali riconosciuti o dichiarati, quando la quota spettante a questi ultimi debba essere ridotta per aver ricevuto più di quanto loro sarebbe spettato nella successione legittima (art. 592 c.c.); successione in luogo del tutore o protutore, che non siano ascendenti, discendenti, collaterali o coniuge del testatore, siccome incapaci di ricevere per testamento da parte della persona sottoposta a tutela o in caso di protutela (art. 596 c.c.); successione in luogo del notaio o altro ufficiale che abbia ricevuto il testamento pubblico ed in luogo dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo (art. 597 c.c.); successione in luogo di persone interposte (art. 599 c.c.); successione in favore dei coeredi ove si verifichi la condizione risolutiva nei confronti di altro coerede (art. 646 c.c.).
  2. Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.».

Art. 481 – Fissazione di un termine per l’accettazione (1).

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare .

  1. Vedi l’art. 36, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
  2. 482 – Impugnazione per violenza o dolo.
  3. L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.
  4. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
  5. 483 – Impugnazione per errore.
  6. L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
  7. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
  8. L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede.
  9. 484 – Accettazione col beneficio d’inventario (2).
  10. L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (1).
  11. Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
  12. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile .
  13. Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
  14. Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto .
  15. Comma così modificato dall’art. 143, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall’art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Vedi, anche, l’art. 52, secondo comma, e l’art. 132 disp. att. c.c., nonché gli artt. 11 e 12, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Il testo del presente comma, anteriormente alla suddetta modifica, era il seguente: «L’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura».
  16. Vedi l’art. 5 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
  17. 485 – Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni.
  18. Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (1)del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
  19. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice .

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

  1. La parola «tribunale» ha sostituito l’originaria dizione «pretore» per quanto stabilito dall’art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall’art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Art. 486 – Poteri.

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio.

Art. 487 – Chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni.

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

 

 

  1. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 30 giugno 2015, n. 13407;
    Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 15 luglio 2003, n. 11030;
    Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847;
    Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 20 giugno 2019, n. 16623;
    Corte di Cassazione, sentenza 14 maggio 2019, n 11358;
    Corte di Cassazione, sentenza 30 aprile 2019, n. 11465;
    Corte di Cassazione, sentenza 21 marzo 2019, n. 8031;
    Corte di Cassazione, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4843;
    Corte di Cassazione, sentenza 16 novembre 2018, n. 29665. 

 

DICHIARAZIONE SUCCESSIONE

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

 

Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è dodici mesi dal decesso. In particolari casi, quali accettazione con beneficio di inventario, fallimento del defunto, sentenza dichiarativa della morte presunta – la decorrenza è diversa.

 

SE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE VIENE PRESENTATA IN RITARDO?

 

 

Gli eredi che non presentano la dichiarazione di successione nei termini previsti incorrono in sanzioni pecuniarie differenti a seconda del ritardo.

 

Per disporre dei beni immobili del de cuius (venderli, locarli, etc.) è obbligatorio presentare la denuncia di successione.

COS’È L’ACCETTAZIONE DI EREDITÀ CON BENEFICIO D’INVENTARIO?

E’ una dichiarazione mediante atto pubblico ricevuto da un notaio o dal cancelliere del tribunale, attraverso cui l’erede dichiara di accettare con beneficio d’inventario evitando così che il suo patrimonio si fonda con quello del defunto.

 

Qual è la differenza tra legato ed eredità?

 

Il legatario non ha alcuna posizione nell’asse ereditario, in quanto non appartiene alla comunione ereditaria.

 

DIRITTI SPETTANTI AL CONIUGE

a prima questione nasce dal rilievo che, mentre l’art. 540 c.c., comma 2, che disciplina la riserva a favore del coniuge superstite, prevede che a quest’ultimo “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, gli artt. 581 e 582 c.c., i quali disciplinano nell’ambito della successione legittima rispettivamente il concorso del coniuge con i figli ovvero con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del “de cuius”, non fanno riferimento a tali diritti;

peraltro l’art. 584 c.c., che regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente l’applicabilità in favore di quest’ultimo della disposizione dell’art. 540 c.c., comma 2.

La Corte Costituzionale, affrontando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 c.c., in relazione agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all’eredità con altri eredi, i diritti previsti dall’art. 540 c.c., comma 2, viceversa riconosciuti al coniuge putativo, con ordinanza del 5-5-1988 n. 527 l’ha ritenuta manifestamente infondata, rilevando che detti diritti nella successione “ab intestato” sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario, che l’omesso richiamo dell’art. 540 c.c., comma 2, da parte degli artt. 581 e 582 c.c., vale unicamente ad escludere che i diritti in oggetto competano al coniuge autonomamente, ovvero che si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi, che per converso il rinvio contenuto nell’art. 584 c.c., significa soltanto che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge putativo, ed ha quindi concluso “che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell’ordinamento con l’identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem…”.

Rilevato che comunque tale decisione non ha superato i dubbi interpretativi suscitati dal sopra richiamato quadro normativo di riferimento, si segnala che questa Corte con sentenza del 13-3-1999 n. 22639, dopo aver premesso come indubitabile l’estensione dei diritti di abitazione ed uso previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima in quanto l’eventualità che il coniuge putativo potesse godere di un trattamento diverso e più favorevole rispetto al coniuge legittimo sarebbe contraria al principio di eguaglianza, ha prospettato due diverse soluzioni delle modalità attraverso le quali tali diritti vengono riconosciuti al coniuge nella successione legittima; secondo un primo indirizzo essi sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre un’altra ricostruzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima; tuttavia la Corte non ha risolto tale questione, ritenendola irrilevante nella fattispecie sottoposta al suo esame.

  • La successiva pronuncia di questa Corte del 6-4-2000 n. 4329 (cui, come esposto in precedenza, ha aderito la sentenza impugnata), l’unica che ha affrontato più approfonditamente e risolto la questione in ordine al riconoscimento al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima, ha ritenuto che in tema di successione necessaria l’art. 540 c.c., comma 2, determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà; posto che la norma stabilisce che tali diritti gravano, in primo luogo, sulla disponibile, si deve anzitutto calcolare la disponibile sul patrimonio relitto ai sensi dell’art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva;
  • calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria in base all’art. 540 c.c., comma 1, artt. 542 e 543 c.c., alla quota di riserva così ricavata si aggiungono i diritti di abitazione ed uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile, sempre che questa sia capiente; se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione ed uso gravano anzitutto sulla quota di riserva del coniuge, che viene così ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile; se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari.
  • La sentenza in esame ha quindi evidenziato che il primo ostacolo che si oppone all’accoglimento della tesi favorevole all’applicabilità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 540 c.c., comma 2, al coniuge nella successione legittima è data dal rilievo che in tema di successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva; ma sussisterebbe un’altra ragione più persuasiva per disattendere tale applicabilità, considerato che la riserva rappresenta il minimo che il legislatore vuole assicurare ai prossimi congiunti anche contro la volontà del defunto, e che i diritti di abitazione ed uso fanno parte della riserva e dunque sono compresi nel minimo; orbene, per evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553 c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e quella necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti; peraltro dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella successione necessaria andrebbe al di sotto della quota di riserva, mentre da nessuna norma risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione legittima per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari) più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria;
  • poichè l’art. 553 c.c., vuole fare salva l’intera riserva del coniuge (secondo il sistema della successione necessaria), i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva regolata dall’art. 540 c.c., comma 1, e art. 542 c.c.; per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non vi è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c., si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.
  • Tanto premesso, si ritiene di dover dare risposta affermativa relativamente alla prima questione sottoposta all’esame di questo Collegio, avente ad oggetto il riconoscimento o meno in favore del coniuge anche nella successione legittima dei diritti di abitazione ed uso riservati espressamente dall’art. 540 c.c., comma 2, al coniuge stesso, conformemente all’opinione espressa ormai unanimemente dalla dottrina.
    ìAVVOCATO PER EREDE
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  • In tal senso milita anzitutto la “ratio” di tali diritti, riconducile alla volontà del legislatore di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, di realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante l’introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona; ebbene è evidente che tale finalità dell’istituto è valida per il coniuge supersite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicchè i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest’ultima.
  • D’altra parte tale convincimento riceve conferma anche sul piano del diritto positivo, posto che l’art. 540 c.c., comma 2, prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati”, e che un concorso con “altri chiamati” ricorre, oltre che nella successione testamentaria, anche in quella legittima; da tale disposizione pertanto si evince che il legislatore ha voluto attribuire al coniuge superstite, in conformità della sopra enunciata “ratio legis”, i suddetti diritti sulla casa adibita a residenza familiare sia nella successione testamentaria che in quella legittima, disciplinandone poi l’effettiva realizzazione onde incidere soltanto entro ristretti limiti sulle quote di riserva di altri legittimari (invero tali diritti debbono essere soddisfatti nell’ambito della porzione disponibile ed eventualmente per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge, mentre le quote dei figli vengono sacrificate soltanto se l’eccedenza del valore di essi superi anche la riserva del coniuge); ciò comporta che l’attribuzione di tali diritti previsti dall’art. 540 c.c., comma 2, ha una valenza anche al di fuori dell’ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega il mancato richiamo ad essi da parte degli artt. 581 e 582 c.c..

Una volta ritenuto che i diritti in oggetto spettano al coniuge anche nella successione “ab intestato”, occorre esaminare la conseguente questione relativa ai criteri di calcolo del valore della quota di detto coniuge, osservando che al riguardo sono state prospettate sostanzialmente due diverse soluzioni.

Un primo indirizzo sostiene l’applicazione dell’art. 553 c.c., norma di collegamento tra la successione legittima e successione necessaria, che dispone, in caso di concorso di legittimari con altri successibili, la riduzione proporzionale delle porzioni di questi ultimi nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari; in altri termini, se l’operatività delle norme sulla successione legittima comporti in concreto una lesione delle quote dei legittimari, tale articolo sancisce che la successione legittima si realizzi con il rispetto della quote destinate a questi ultimi, con la conseguenza che, poichè i diritti di abitazione ed uso fanno parte della legittima, si deve ritenere che essi trovino piena attuazione nell’ambito della successione legittima secondo il disposto dell’art. 553 c.c.; pertanto tali diritti devono essere attribuiti in aggiunta alla quota di riserva prevista dall’art. 540 c.c., comma 1, o alla quota di riserva risultante dal concorso con altri legittimari ai sensi degli artt. 542 e 544 c.c., con la conseguenza che essi in base all’art. 540 c.c., comma 2, non sono imputati per il loro valore alla quota astratta di legittima spettante al coniuge, ma gravano sulla disponibile; tuttavia la dispensa dall’imputazione per tali attribuzioni opera solo nei limiti della disponibile, cosicchè, qualora tali diritti oltrepassino la disponibile, essi potranno incidere sulla legittima dei figli solo dopo che la legittima del coniuge si sia rivelata insufficiente a soddisfarli; nell’ipotesi invece che il valore della quota “ab intestato” risulti superiore rispetto alla quota di riserva maggiorata del valore dei diritti di abitazione ed uso, i diritti del coniuge troveranno realizzazione automaticamente nella porzione a lui spettante in base alla successione legittima, e si configureranno, secondo una autorevole dottrina, come legati in conto alla quota intestata.

Secondo un altro orientamento i diritti di abitazione e di uso del coniuge si configurerebbero nella successione legittima come prelegati “ex lege”, cumulandosi alla sua quota come prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.; pertanto il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto, quindi, di tale attribuzione.

Il Collegio ritiene che il primo indirizzo sopra enunciato non possa essere condiviso per le seguenti considerazioni.

A prescindere dalle perplessità sul piano sistematico di interpretare l’effettivo ambito di operatività dell’art. 540 c.c., introdotto dal legislatore con la L. 19 maggio 1975, n. 151, atta luce di un coordinamento con una norma come l’art. 553 c.c., risalente all’impianto originario del codice civile del 1942, il richiamo a quest’ultima norma non appare persuasivo per almeno due diverse ragioni.

Sotto un primo profilo, infatti, si osserva che l’art. 553 c.c., disciplina il concorso tra legittimaci ed eredi legittimi e prevede la riduzione proporzionale delle porzioni spettanti a questi ultimi sull’asse V ereditario nei limiti in cui è necessario per integrare le quote riservate ai primi, mentre i diritti di abitazione ed uso vengono comunemente assimilati a legati o prelegati “ex lege”, e dunque non si configurano quali quote; la suddetta riduzione delle porzioni degli eredi legittimi ex art. 553 c.c., opera poi sul piano quantitativo, mentre il riconoscimento al coniuge dei suddetti diritti si realizza in senso qualitativo con l’attribuzione ad esso del godimento di un bene determinato, e quindi con la correlativa preclusione per gli altri eredi del godimento della casa già adibita a residenza familiare dei coniugi e dei mobili che la arredano; sotto tale aspetto pertanto l’art. 553 c.c., non appare idoneo a dare fondamento a questa modalità di realizzazione di tali diritti, che in effetti resta estranea al suo ambito di operatività.

Inoltre occorre rilevare che il prospettato coordinamento tra l’art. 553 c.c., e l’art. 540 c.c., comma 2, trova un impedimento nella parziale incompatibilità del disposto delle due norme;

infatti la prima di tali disposizioni prevede che, nel determinare la quota riservata ai legittimari al fine della eventuale riduzione proporzionale delle porzioni spettanti agli eredi legittimi, i legittimari devono imputare alla quota riservata, ai sensi dell’art. 564 c.c., il valore delle donazioni o dei legati ricevuti dal defunto; orbene, rilevato che, come, già esposto in precedenza, i diritti di abitazione ed uso vengono comunemente qualificati come dei legati “ex lege”, si osserva che l’art. 540 c.c., comma 2, nel disporre che tali diritti gravano anzitutto sulla disponibile, ha previsto in tal modo una dispensa da tale imputazione, sia pure nei limiti della sola disponibile; pertanto l’orientamento che prospetta l’attribuzione dei diritti in questione al coniuge nella successione legittima ai sensi dell’art. 540 c.c., comma 2, legittimando tale assunto sulla base della norma di raccordo di cui all’art. 553 c.c., tra successione legittima e successione necessaria non sembra farsi carico di tale difficoltà di coordinamento.

Il Collegio ritiene di poter invece aderire al secondo indirizzo sopra richiamato, che afferma che i diritti in oggetto vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c..

In proposito occorre evidenziare come dato significativo che una autorevole dottrina è giunta a tale conclusione proprio argomentando “a contrario” dalla previsione della riserva di tali diritti al coniuge ai sensi dell’art. 540 c.c., comma 2; infatti è rilevante osservare che nella successione legittima non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge, cosicchè le disposizioni previste dalla norma ora richiamata, finalizzate, come si è già esposto, a contenere in limiti ristretti la compressione delle quote di riserva dei figli del “de cuius” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge dei diritti suddetti, non possono evidentemente trovare applicazione in tema di successione intestata; in proposito non sembra superfluo aggiungere che la soluzione della questione in esame deve essere svincolata dal riferimento all’art. 540 c.c., comma 2, e quindi dalla comparazione con il parametro normativo relativo alla riserva al coniuge dei diritti di abitazione ed uso nel concorso con altri legittimari, anche perchè, secondo un orientamento ormai consolidato in dottrina cui si aderisce pienamente, il nostro ordinamento prevede due sole forme di successione, la legittima e la testamentaria (art. 457 c.c.), mentre le norme sulla successione necessaria non costituiscono un “tertium genus”, ma sono finalizzate soltanto a tutelare i diritti di determinate categorie di persone (i legittimari) ponendo dei limiti sia alle disposizioni testamentarie lesive di tali diritti sia alle norme disciplinanti la successione legittima, riconoscendo in particolare ai legittimari l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle proprie quote di riserva.

Pertanto le modalità di attribuzione dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima devono prescindere dal procedimento di imputazione previsto dalla norma sopra menzionata – procedimento invero strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del “de cuius”, nel cui solo ambito ha rilievo il riferimento alla disponibile di cui all’art. 540 c.c., comma 2 – e quindi i diritti in questione, non trovando tali limitazioni nella loro concreta realizzazione, devono essere riconosciuti pienamente, avuto riguardo alla già evidenziata volontà del legislatore che ha introdotto la L. 19 maggio 1975, n. 151, di attribuire al coniuge superstite una specifica tutela del suo interesse alla continuazione della sua permanenza nella casa adibita a residenza familiare durante il matrimonio anche dopo la morte dell’altro coniuge, con i conseguenti riflessi di carattere successorio in ordine alla effettiva consistenza patrimoniale dell’asse ereditario;

conseguentemente ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale si osserva che con l’unico motivo articolato B.D., deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda proposta dall’esponente avente ad oggetto la condanna delle controparti al pagamento della somma di Euro 52.366,79 per canoni percepiti dall’affitto dei beni ereditari e non corrisposti “pro quota”all’esponente; al riguardo richiama le risposte rese da B. C. all’interrogatorio formale deferitole, la mancata presentazione della Z. a rendere l’interrogatorio formale deferitole e la deposizione della teste D.D., dottoressa commercialista che fino al (OMISSIS) aveva tenuto la contabilità di tutte le parti in causa, e che aveva dichiarato che i canoni di locazione relative alle diverse unità immobiliari al netto delle spese venivano introitate dalle controparti.

“Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540 c.c., comma 2; il valore capitale tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”.

 

 

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Se, alla morte di una persona, l’eredità spetta pro quota a più persone e queste l’accettano, si costituisce una comunione ereditaria: i singoli eredi diventano quindi, tra loro, “coeredi”.
La comunione ereditaria ha per oggetto tutti i beni che costituivano il patrimonio del defunto, con esclusione dei beni eventualmente attribuiti da quest’ultimo a uno o più soggetti determinati, detti “legati”.

Cosa è la comunione ereditaria ?

comunione ereditaria si scioglie con la divisione dell’eredità: essa consiste nel frazionamento fra i diversi eredi, in proporzione alla quota spettante a ciascuno di essi, di tutti i beni facenti parte della comunione. In tal modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati.
La divisione ereditaria può essere fatta in tre modi:

  • dal defunto, mediante il proprio testamento,

  • su accordo unanime dei coeredi,

  • per mezzo di un procedimento giudiziale di divisione.

Quando il de cuius non provvede a redigere testamento (ovvero quando, pur avendolo redatto, questo è invalido), ha luogo la successione legittima.

I chiamati all’eredità, in tale tipo di successione, sono espressamente indicati dal legislatore codicistico, secondo un preciso ordine dipendente dal grado di parentela degli stessi con il de cuius.

Ai sensi dell’art. 565 c.c. che “nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”. 

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in materia di distinzione tra erede e legatario, l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato (v., sul punto, Cass., sent. n. 3016 del 2002).

L’indagine diretta ad accertare se il testatore, nell’attribuire beni determinati, abbia posto in essere una institutio in re certa, conferendo così al beneficiario il titolo di erede, oppure un legato, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione (Cass., sentt. n. 13835 del 2007, n. 3016 del 2002, cit.).

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dalla premessa che l’art. 459 c.c, nel prescrivere che l’eredità si acquista con l’accettazione, si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dai titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa.

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In tale contesto deve essere letto l’art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità in ogni caso dal giorno dell’apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione; ai sensi del terzo comma della suddetta norma, poi, quando i primi chiamati abbiano accettato l’eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell’accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati, decorrendo quindi dal giorno in cui costoro hanno la possibilità giuridica di accettare.

La conferma della scelta del legislatore di stabilire un termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità decorrente dal giorno dell’apertura della successione sia in caso di successione legittima che testamentaria (fatte salve le espresse eccezioni previste dallo stesso art. 480 c.c.) è offerta dall’art. 483 c.c. che, dopo aver disposto al primo comma che l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore, prevede al secondo comma che ‘se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta’.

Invero tale disposizione – dalla quale si evince che, una volta accettata l’eredità, non si pone più un problema di prescrizione del diritto di accettazione della stessa in base ad un testamento scoperto successivamente – attribuisce rilievo ad un testamento che sia stato rinvenuto a distanza di tempo dall’apertura della successione in quanto, temperando il rigore di quanto sancito al primo comma, ne prevede l’efficacia senza che esso debba essere accettato, sia nell’ipotesi che detto testamento sia più favorevole per il chiamato (qualora gli attribuisca una quota maggiore di eredità o altri beni) sia nell’ipotesi opposta, stabilendo il principio del limite dell’obbligo di soddisfare i legati entro il valore della dell’eredità; pertanto la norma in esame esclude due autonomi diritti di accettazione dell’eredità, in quanto, se così fosse, l’erede sarebbe tenuto a soddisfare i legati previsti nel testamento scoperto successivamente soltanto a seguito dell’accettazione di tale testamento; invece l’obbligo per l’erede di soddisfare i legati, sia pure nei limiti sopra enunciati, a seguito della scoperta di un testamento di cui non si aveva conoscenza al tempo dell’accettazione dell’eredità – e quindi il dettato legislativo secondo il quale l’accettazione sulla base della originaria delazione resta valida, ma alla prima successione si sovrappone quella testamentaria nei termini suddetti – inducono logicamente alla conclusione che l’accettazione è unica indipendentemente dal titolo della chiamata, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vigente ordinamento non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell’eredità, derivanti l’uno dalla devoluzione testamentaria e l’altro dalla legittima, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell’apertura della successione (Cass. 25-1-1983 n. 697; Cass. 18-10-1988 n. 5666; Cass. 16-2-1993 n. 1933; Cass. 22-9-2000 n. 12575).

Deve a tal punto essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 secondo comma c.c. sollevata in via subordinata nella memoria di costituzione di nuovi difensori dell’A. del 10-5-2010 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

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Avvocato a Bologna come distinguere erede o legato? Bologna cause ereditarie eredi

in materia di distinzione tra erede e legatario, l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato (v., sul punto, Cass., sent. n. 3016 del 2002).

L’indagine diretta ad accertare se il testatore, nell’attribuire beni determinati, abbia posto in essere una institutio in re certa, conferendo così al beneficiario il titolo di erede, oppure un legato, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione (Cass., sentt. n. 13835 del 2007, n. 3016 del 2002, cit.).