Invalidità Testamento Lesione dei diritti dell’erede legittimo

LEGITTIMA QUOTA DI LEGITTIMA AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA

Diritto Ereditario

Le principali problematiche in materia trattate dallo studio AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA  riguardano:

LEGITTIMA QUOTA DI LEGITTIMA AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA

in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità; in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie; per l’individuazione di quote ereditarie.
in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità;
in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;
per l’individuazione di quote ereditarie.
  • apertura della successione e violazione del divieto di patti successori;

  • eredità di minori e incapaci, accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario;

  • separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede;

  • successione testamentaria: validità – invalidità del testamento;

  • esecuzione testamentaria;

  • lesione dei diritti dell’erede legittimo;

  • diritti a difesa dei legittimari, azioni di riduzione;

  • divisione dell’eredità;

    in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità; in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie; per l’individuazione di quote ereditarie.
    in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità;
    in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;
    per l’individuazione di quote ereditarie.
  • successione degli eredi nell’impresa di famiglia.

  • Il principio dell’intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, 

    potendo (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13310 del 12 settembre 2002)

    il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni — di qualunque natura — purché compresi nell’asse ereditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 c.c. il testatore che abbia lasciato al coniuge l’usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l’attribuzione dell’usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l’attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore.

    PENALE EDILIZIA AVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA

    Poiché nell’asse ereditario rientrano in universum ius tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius al momento dell’apertura della successione, incluso il diritto di agire o di contraddire in giudizio, il soggetto che nel riassumere la causa innanzi al giudice di rinvio si dichiari erede di una delle parti, in base a una delazione ereditaria coerentemente dedotta, pone in essere un atto di accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 del Cc, in quanto esercita un diritto di azione che solo la qualità di erede gli consente di esercitare, mentre è del tutto irrilevante ai fini della successione nel processo l’effettiva titolarità della res controversa in senso sostanziale.

     L’erede legittimario che agisca per la reintegrazione del patrimonio delde cuiusai fini della tutela delle proprie ragioni ereditarie sulla quota a lui riservata dalla legge, ove deduca la simulazione di atti di alienazione dei beni dal suddetto compiuti, in quanto terzo portatore di propri interessi in contrasto con quelli delle parti stipulanti, non incontra gli ordinari limiti probatori valevoli per queste ultime, ma può, ai sensi dell’art. 1417 c.c. provare la natura fittizia di tali atti anche per testimoni o presunzioni.

    L’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo. Rigetta, App. Roma, 15/02/2007

     Lesione diritti dell’erede legittimo legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius ha veste di terzo e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l’impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima, tuttavia, non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso, nel caso in cui l’impugnazione dell’atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario se ne avvantaggia sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso egli è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra parte una regola diversa.

QUOTA DI LEGITTIMA DIVISIONE
Cassazione, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22097, sez. II civile

DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – RESA DEI CONTI – Imputazione “ex se” della donazione – Dispensa testamentaria – Ammissibilità – Fondamento.
La dispensa del donatario dall’imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante.

  • ‘Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita riservata al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante compenso in danaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente. (Cass. 2452/1976, cui son seguite altre pronunce anche citate da parte ricorrente, v. Cass. 10564/05).

  • Questo principio non significa che la parte assegnataria del bene compreso nell’asse può lucrare l’eventuale maggior valore che esso abbia maturato rispetto alla svalutazione monetaria nel lasso di tempo tra la morte del de cuius e l’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, fenomeno che si è verificato dal dopoguerra fino alla crisi deflazionistica dell’ultimo quinquennio.

  • SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) – Proposizione in sede di divisione ereditaria – Ammissibilità – Fondamento.
    Il legittimario può esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, quest’ultima obbligando alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore.

Si puntualizza altresì che la divisione parziale – consentita senza dubbio dall’inciso ‘la divisione dell’eredità o alcuni beni di essa’ figurante nel testo dell’art. 713, 3 co., cod. civ. (il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse: cfr. Cass. 12.1.2011, n. 573; Cass. 29.11.1994, n. 10220) – postula comunque il concorso della volontà manifestata per iscritto – nell’evenienza di cui al n. 11) dell’art. 1350 cod. civ. e quindi nel caso di specie – di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, siccome accade solitamente, ovvero in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in tale seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo nella forma prescritta (cfr. Cass. 13.2.2007, n. 3088; Cass. 19.11.1991, n. 12411).

 

AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA Il valore della legittima è stabilito dagli artt. 537-548 c.c. in rapporto a quali e quanti siano i legittimari del de cuius al momento dell’apertura della successione. Se il de cuius lascia il coniuge e più figli, la quota di riserva del primo è pari a un quarto, quella dei figli (indipendentemente dal loro numero) è pari alla metà, mentre la quota disponibile è pari un quarto dell’asse (art. 542 c.c.).

LEGITTIMA QUOTA DI LEGITTIMA 1)    il divieto (implicito nella legge) di diseredare i legittimari (cfr. Cass., sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352);

2)    la nullità di pesi e condizioni apposti alla quota del legittimario (art. 549 c.c.), quando costui sia istituito erede dal testatore nella sola quota di riserva;

3)    la limitazione della dispensa da collazione alla quota disponibile (art. 7372 c.c.);

4)    l’azione di riduzione per lesione (artt. 533 ss. c.c.).

LEGITTIMA QUOTA DI LEGITTIMA Di tali previsioni di legge rileva, nel caso de quo, la disciplina della collazione e della riduzione – Lesione diritti dell’erede legittimo

La collazione è un istituto legato alla divisione ereditaria, in quanto presuppone uno stato di comunione degli eredi, che può instaurarsi, fra le altre ipotesi, se il de cuius è morto ab intestato e l’eredità si è devoluta per successione legittima al coniuge, ai figli e ai discendenti o se ha compiuto atti di liberalità in favore dei legittimari.

QUOTA DI LEGITTIMA DIVISIONE- Lesione diritti dell’erede legittimo
Cassazione, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22097, sez. II civile

DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – RESA DEI CONTI – Imputazione “ex se” della donazione – Dispensa testamentaria – Ammissibilità – Fondamento.
La dispensa del donatario dall’imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante.

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) – Proposizione in sede di divisione ereditaria – Ammissibilità – Fondamento.
Il legittimario può esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, quest’ultima obbligando alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore.

 

 Lesione diritti dell’erede legittimo: SUCCESSIONI BOLOGNA Il valore della legittima è stabilito dagli artt. 537-548 c.c. in rapporto a quali e quanti siano i legittimari del de cuius al momento dell’apertura della successione. Se il de cuius lascia il coniuge e più figli, la quota di riserva del primo è pari a un quarto, quella dei figli (indipendentemente dal loro numero) è pari alla metà, mentre la quota disponibile è pari un quarto dell’asse (art. 542 c.c.).

consulenza-legale avvocato bologna

LEGITTIMA QUOTA DI LEGITTIMA 1)    il divieto (implicito nella legge) di diseredare i legittimari (cfr. Cass., sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352);

2)    la nullità di pesi e condizioni apposti alla quota del legittimario (art. 549 c.c.), quando costui sia istituito erede dal testatore nella sola quota di riserva;

3)    la limitazione della dispensa da collazione alla quota disponibile (art. 7372 c.c.);

4)    l’azione di riduzione per lesione (artt. 533 ss. c.c.).

ereditare e dividere l'eredita' tra fratrelli a bologna come fare a chi rivolgersi ? chiama ora avvocato Sergio Armaroli 051 6447838
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LEGITTIMA QUOTA DI LEGITTIMA AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA

LEGITTIMA QUOTA DI LEGITTIMA Di tali previsioni di legge rileva, nel caso de quo, la disciplina della collazione e della riduzione.

La collazione è un istituto legato alla divisione ereditaria, in quanto presuppone uno stato di comunione degli eredi, che può instaurarsi, fra le altre ipotesi, se il de cuius è morto ab intestato e l’eredità si è devoluta per successione legittima al coniuge, ai figli e ai discendenti o se ha compiuto atti di liberalità in favore dei legittimari.

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