Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 24637 del 13 settembre 2021 affidamento condiviso, bigenitorialità e ruolo dei servizi sociali
Introduzione
La pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta una delle decisioni più importanti degli ultimi anni in materia di affidamento dei figli minori e tutela della bigenitorialità.
L’ordinanza affronta una questione estremamente frequente nelle controversie familiari: cosa accade quando due genitori sono fortemente conflittuali? È sufficiente la conflittualità per escludere l’affidamento condiviso?
La risposta della Suprema Corte è netta: l’elevata conflittualità tra i genitori non giustifica automaticamente il superamento dell’affidamento condiviso, poiché il principio della bigenitorialità costituisce la regola generale del sistema.
La decisione assume particolare rilievo nei procedimenti avanti il Tribunale di Bologna, Modena, Ravenna, Parma e Ferrara, ove spesso si registrano contenziosi familiari caratterizzati da forte conflittualità e richieste di affidamento esclusivo o di affidamento ai servizi sociali.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava un minore nato fuori dal matrimonio.
Nel corso del procedimento:
- era stata espletata una CTU psicologica;
- i servizi sociali avevano effettuato approfondimenti sul nucleo familiare;
- era stata accertata una forte conflittualità tra madre e padre.
Tuttavia:
- entrambi i genitori risultavano idonei sotto il profilo educativo;
- nessuno dei due appariva pregiudizievole per il minore;
- la relazione dei servizi sociali evidenziava che i genitori riuscivano a collaborare quando aiutati a concentrarsi sui bisogni del figlio.
Nonostante ciò, la Corte territoriale aveva disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali senza disciplinare in modo preciso:
- i tempi di frequentazione;
- il ruolo concreto dei genitori;
- le modalità di recupero della piena responsabilità genitoriale.
La decisione veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione.
Il principio fondamentale: la bigenitorialità
La Suprema Corte richiama il principio della bigenitorialità sancito:
- dall’art. 337-ter c.c.;
- dall’art. 30 Cost.;
- dall’art. 8 CEDU;
- dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
La bigenitorialità consiste nel diritto del minore di:
- mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori;
- ricevere cura, educazione e assistenza da entrambi;
- crescere conservando una relazione stabile con madre e padre.
La Cassazione sottolinea che il figlio non può diventare vittima delle tensioni esistenti tra gli adulti.
Affidamento condiviso: la regola generale
L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato.
L’affidamento condiviso costituisce la regola.
L’affidamento esclusivo rappresenta l’eccezione.
Di conseguenza il giudice può derogare all’affidamento condiviso soltanto quando:
uno dei genitori sia manifestamente inidoneo
Ad esempio:
- grave disinteresse verso il figlio;
- condotte violente;
- abuso di sostanze;
- incapacità educativa conclamata;
- comportamenti gravemente manipolatori.
oppure quando l’affidamento condiviso sia concretamente dannoso per il minore
Non basta una generica difficoltà relazionale.
Occorre dimostrare che la situazione provochi un danno reale al bambino.
La conflittualità non basta
Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il concetto di conflittualità.
Molto spesso nei procedimenti di separazione e affidamento:
- le parti litigano;
- presentano denunce reciproche;
- si accusano reciprocamente di essere cattivi genitori.
La Cassazione osserva che tale situazione, pur grave, non è sufficiente per escludere il modello condiviso.
Se così fosse, quasi ogni separazione giudiziale potrebbe condurre ad un affidamento esclusivo.
La Corte precisa che occorre distinguere tra:
conflittualità di coppia
e
incapacità genitoriale
Le due situazioni non coincidono.
Un soggetto può essere un pessimo ex partner ma un ottimo genitore.
L’affidamento ai servizi sociali
Particolarmente interessante è la parte della decisione dedicata all’affidamento ai servizi sociali.
Secondo la Cassazione tale misura:
- non può trasformarsi in una sostanziale espropriazione della funzione genitoriale;
- non può avere durata indefinita;
- non può essere priva di obiettivi concreti.
L’intervento dei servizi sociali deve avere natura:
temporanea
strumentale
recuperatoria
Lo scopo è favorire il ritorno alla piena responsabilità dei genitori.
Quale funzione svolgono i servizi sociali?
La Corte individua una funzione di:
- sostegno;
- monitoraggio;
- accompagnamento;
- mediazione.
I servizi sociali diventano una figura di garanzia quando:
- il conflitto è molto elevato;
- il minore rischia di essere coinvolto nelle tensioni familiari;
- è necessario aiutare i genitori a recuperare capacità collaborative.
Non devono però sostituirsi stabilmente alla famiglia.
Il progetto di recupero della genitorialità
Uno dei passaggi più innovativi dell’ordinanza riguarda l’obbligo di predisporre un percorso finalizzato al recupero della genitorialità.
Secondo la Cassazione il decreto deve prevedere:
- obiettivi chiari;
- verifiche periodiche;
- criteri di valutazione;
- progressivo ampliamento delle frequentazioni.
In altre parole il provvedimento deve indicare:
come si esce dall’affidamento ai servizi sociali.
La necessità di un provvedimento dettagliato
La Suprema Corte censura il decreto impugnato perché troppo generico.
Quando viene disposto l’affidamento ai servizi sociali occorre disciplinare:
tempi di permanenza
Quanto tempo trascorre il minore con ciascun genitore.
modalità di incontro
Luoghi, orari e modalità organizzative.
percorso terapeutico
Interventi psicologici o educativi eventualmente necessari.
verifiche periodiche
Controlli sull’evoluzione della situazione familiare.
condizioni per il ripristino
Parametri che consentano il ritorno all’ordinario affidamento condiviso.
Il superiore interesse del minore
L’intera decisione ruota attorno al principio del superiore interesse del minore.
Tale interesse deve prevalere:
- sugli interessi dei genitori;
- sulle loro rivendicazioni personali;
- sui conflitti economici;
- sulle reciproche accuse.
Ogni decisione deve essere orientata a garantire:
- stabilità;
- equilibrio affettivo;
- continuità educativa;
- serenità relazionale.
Il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio (CTU)
La sentenza valorizza fortemente il lavoro del consulente tecnico.
Nel caso concreto:
- la CTU aveva escluso l’inidoneità di entrambi i genitori;
- aveva rilevato capacità educative adeguate;
- aveva individuato il conflitto come problema principale.
La Corte afferma implicitamente che il giudice può certamente discostarsi dalle conclusioni della CTU, ma deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa.
Le indagini patrimoniali della polizia tributaria
La decisione affronta anche il tema dell’art. 337-ter, comma 6, c.c.
La norma consente al giudice di:
- richiedere verifiche fiscali;
- disporre accertamenti patrimoniali;
- avvalersi della polizia tributaria.
Tale potere viene spesso utilizzato nelle controversie riguardanti:
- mantenimento dei figli;
- assegno di mantenimento;
- spese straordinarie.
Quando il giudice può disporre gli accertamenti fiscali?
Secondo la Cassazione:
- il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta della parte;
- si tratta di una facoltà discrezionale;
- l’accertamento è disposto soltanto quando i dati disponibili siano insufficienti.
Pertanto il mancato utilizzo della polizia tributaria non costituisce automaticamente un vizio della decisione.
Implicazioni pratiche per i procedimenti a Bologna, Modena, Ravenna e Parma
La pronuncia assume grande importanza pratica.
Nei procedimenti di affidamento avanti il Tribunale di Bologna, il Tribunale di Modena, il Tribunale di Ravenna e il Tribunale di Parma, la sentenza viene frequentemente richiamata per sostenere che:
- il conflitto tra i genitori non giustifica automaticamente l’affidamento esclusivo;
- il minore ha diritto alla presenza di entrambi i genitori;
- i servizi sociali devono operare come supporto e non come sostituti permanenti della famiglia;
- l’affidamento ai servizi sociali deve essere temporaneo e finalizzato al recupero della piena genitorialità.
Conclusioni
L’Ordinanza n. 24637/2021 della Corte di Cassazione rappresenta una decisione di fondamentale importanza nel diritto di famiglia.
La Suprema Corte afferma con forza che:
- l’affidamento condiviso è la regola;
- la bigenitorialità costituisce un diritto fondamentale del minore;
- la conflittualità tra genitori non basta per escludere l’affidamento condiviso;
- l’affidamento ai servizi sociali deve essere finalizzato al recupero della funzione genitoriale;
- ogni provvedimento deve essere dettagliato, verificabile e orientato al ripristino della normalità familiare.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: il sistema non deve limitarsi a gestire il conflitto, ma deve lavorare per ricostruire le condizioni che consentano al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità sancito dall’art. 337-ter c.c. e dalla Costituzione.

