RISOLVI ottieni testamento – olografo o pubblico avvocato SUCCESSIONI Bologna Imola PADOVA ravenna    

 

 

Il testamento – olografo o pubblico avvocato SUCCESSIONI Bologna Imola PADOVA ravenna

l testamento olografo e il testamento pubblico sono due forme di testamenti utilizzate per disporre dei propri beni dopo la propria morte. Ecco le principali differenze tra i due:

  1. Testamento olografo:
    • È scritto interamente di mano dal testatore (cioè dalla persona che redige il testamento) e non richiede la presenza di testimoni.
    • Non è necessario l’intervento di un notaio.
    • Deve contenere la data e la firma del testatore.
    • È consigliabile che il testamento olografo sia redatto in modo chiaro e leggibile per evitare controversie sulla sua interpretazione.
  2. Testamento pubblico:
    • È redatto da un notaio sulla base delle volontà espresse dal testatore.
    • Richiede la presenza di almeno due testimoni.
    • Il notaio garantisce l’autenticità del testamento e ne conserva una copia presso il suo studio o presso l’archivio notarile.
    • Il testamento pubblico è solitamente più formale e offre maggiori garanzie di validità rispetto al testamento olografo, in quanto viene redatto da un professionista qualificato e ci sono testimoni che attestano la sua validità.

In generale, il testamento olografo può essere più semplice e veloce da redigere, ma può essere soggetto a contestazioni sulla sua validità se non è scritto in modo chiaro o se sorgono dubbi sulla sua autenticità. D’altra parte, il testamento pubblico offre maggiore sicurezza e autenticità, ma può richiedere maggiori costi e formalità burocratiche.

 

 

conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi il fratello (OMISSIS) per far accertare e dichiarare la nullita’ e/o annullabilita’ del testamento pubblico in data 29.1.2001 per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) contenente le ultime volonta’ della madre (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), con conseguente apertura della successione legittima ex articolo 566 c.c., e, previa individuazione dell’asse ereditario e collazione, attribuzione all’attrice di una quota pari alla meta’ del patrimonio relitto. Formulava altresi’, in via subordinata, domanda di riduzione della quota assegnata al fratello nella misura necessaria a consentire la reintegrazione di quella spettante le per legge.

ìAVVOCATO PER EREDE
ìAVVOCATO PER EREDE

Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto di tutte le domande e deduzioni avversarie e, in via riconvenzionale, l’accertamento e il computo del valore dei beni donati dalla defunta alla figlia, oltre al risarcimento dei danni morali subiti per le espressioni offensive contenute nell’atto di citazione.

Con sentenza n. 924/2010 il Tribunale rigettava le domande di nullita’ e annullabilita’ del testamento pubblico della (OMISSIS) e la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite e di CTU.

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1649

 

 

 

Il testamento – olografo o pubblico che sia – non deve necessariamente contenere, a pena di nullita’, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validita’ dell’atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilita’ di confusioni, salva la necessita, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarita’ e validita’ del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ecc..

Il testamento – olografo o pubblico che sia – non deve necessariamente contenere, a pena di nullita’, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validita’ dell’atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilita’ di confusioni, salva la necessita, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarita’ e validita’ del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ecc..

SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE
SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE

Ai fini della validita’ del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente e’ che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volonta’ in presenza dei testi  il che -secondo quanto accertato dai Giudici – si e’ appunto verificato nella specie d’altra parte, la cecita’ del testatore non e’ causa di invalidita’ del testamento pubblico

TESTAMENTO EREDITA’ QUOTE EREDI SOLUZIONI

SUCCESSIONE EREDITARIA: QUANDO ARRIVA LA CHIAMATA AGLI EREDI E COME SI DEVOLVE L’EREDITÀ

La successione ereditaria si apre con la morte del soggetto e consiste nel trasferimento della titolarità di tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, agli eredi.

In tal modo gli eredi subentrano sia nelle utilità sia nelle passività del defunto.

 

 

In presenza di un testamento i chiamati sono liberamente individuabili da parte del testatore, tranne nell’ipotesi in cui siano presenti i cosiddetti soggetti “legittimari”, che non possono essere esclusi.
I legittimari infatti sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione.

Essi sono individuati nelle seguenti categorie: il coniuge , i figli legittimi , i figli naturali , gli ascendenti legittimi.

  • La morte del soggetto rappresenta il momento di apertura della successione ereditaria

 

 

BOLOGNA

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IMOLA

Nella successione legittima le quote di eredità sono individuate dalla legge e dipendono dal numero dei beneficiari e dal grado di parentela.

L’eredità si devolve come segue:

Se c’è solo il coniuge, senza figli, genitori e fratelli:
intera eredità
Se ci sono uno o più figli senza il coniuge:
intera eredità in parti uguali
Se ci sono coniuge e un solo figlio, si escludono gli altri parenti:
1/2 al coniuge
1/2 al figlio
Se ci sono coniuge e due o più figli, si escludono gli altri parenti:
1/3 al coniuge
2/3 ai figli (da dividere in parti uguali)
Se ci sono coniuge e fratelli, senza discendenti e ascendenti:
2/3 al coniuge
1/3 ai fratelli (da dividere in parti uguali)
Se ci sono coniuge e genitori, senza discendenti e fratelli
2/3 al coniuge
1/3 ai genitori (in parti uguali)
Se ci sono coniuge, fratelli e genitori, senza discendenti:
2/3 al coniuge
1/3 a genitori e fratelli (la quota di eredità sarà divisa per capi, ma ai genitori spetta almeno 1/4)
Se ci sono fratelli e genitori, senza coniuge e discendenti:
l’intera eredità sarà divisa per capi , ma ai genitori spetta almeno 1/2

In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti, l’intera eredità è devoluta ai più prossimi tra gli altri parenti entro il sesto grado.

Se non ci sono parenti, l’eredità è devoluta allo Stato.

Le quote ereditarie che spettano ai chiamati possono risultare diverse nelle due ipotesi di successione legittima e successione testamentaria.

Infatti il testatore può modificare in parte o in tutto le quote di eredità previste dalla legge (anzi, di solito è proprio questo il motivo per cui un soggetto sceglie la forma del testamento per disporre del patrimonio dopo la sua morte).

Qualora non vi siano soggetti legittimari (ovverosia quei soggetti che vengono tutelati dalla legge in quanto in un particolare rapporto con il defunto) la libertà del testatore sarà massima, potendo nominare erede qualsiasi persona e per qualsiasi quota.

Invece se ci sono i legittimari, la legge riserva loro una quota minina di eredità, che non può essere modificata dal testatore.

Le quote dei legittimari

Quali  quote sono riservate ai legittimari sono le seguenti:

Se c’è solo il coniuge:
1/2
Se c’è un solo figlio, senza il coniuge:
1/2
Se ci sono due o più figli, senza il coniuge:
2/3 (da dividere in parti uguali)
Se ci sono coniuge e un solo figlio, si escludono gli altri parenti:
1/3 al coniuge
1/3 al figlio
Se ci sono coniuge e due o più figli, si escludono gli altri parenti:
1/4 al coniuge
1/2 ai figli (da dividere in parti uguali)
Se ci sono coniuge e genitori, senza figli:
1/2 al coniuge
1/4 ai genitori (da dividere in parti uguali)
Se ci sono i genitori, senza figli e coniuge:
1/3 (da dividere in parti uguali)

 

 

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