il reato di OMESSO VERSAMENTO delle ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una PROGRESSIONE CRIMINOSA nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate

il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate

 

il reato di OMESSO VERSAMENTO delle ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una PROGRESSIONE CRIMINOSA nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate
il reato di OMESSO VERSAMENTO delle ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una PROGRESSIONE CRIMINOSA nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate

La lettera della norma, infatti, nel collegare l’abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, si riferisce, all’evidenza, soltanto a quelle che già di per sè costituiscono reato, anche isolatamente valutate, sì da evidenziare – volta per volta – una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.

 

 

 

Con riguardo alla fattispecie in oggetto, invece, ben è possibile che le diverse mensilità richiamate in sentenza consentano – tutte sommate, e soltanto in tal modo – di integrare il reato in rubrica, che tuttavia è unico, e si consuma soltanto nel momento in cui è raggiunta la soglia di punibilità di 10.000 Euro annui (soglia introdotta dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6).

 

 

 

Al riguardo, infatti, questa Corte ha sottolineato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813; Sez. 3, n. 37232 dell’11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308).

A quanto precede, peraltro, deve poi aggiungersi che la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è di certo applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilità, solo se gli importi omessi superano di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (in tal senso, Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570).

 

 

il reato di OMESSO VERSAMENTO delle ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una PROGRESSIONE CRIMINOSA nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate
il reato di OMESSO VERSAMENTO delle ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una PROGRESSIONE CRIMINOSA nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate

 

Quel che, peraltro, costituisce l’applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13681 del 25/2/2016, imp. Tushaj, che ha affermato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, non è in astratto incompatibile, con la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (principio affermato in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, cfr. Rv. 26658

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