VIOLENZA SESSUALE BASTA MANCANZA CONSENSO AVVOCATO DIFENDE 

 

 

VIOLENZA SESSUALE BASTA MANCANZA CONSENSO AVVOCATO DIFENDE 

Violenza sessuale: ai fini della consumazione del reato è richiesta la mera mancanza di consenso e non la manifestazione di dissenso

Violenza sessuale: il dissenso è presunto

Ai fini della consumazione del reato è richiesta la mera mancanza del consenso (cassazione penale, sentenza n. 19599/2023)

Si legge nella decisione che secondo costante giurisprudenza della Corte «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona».ù

La giurisprudenza della Corte in proposito ha, nel corso degli anni, indicato una precisa scansione logica nel processo valutativo delle dichiarazioni della persona offesa dovendo il giudice:

  • in primo luogo, procedere all’analisi della “capacità a testimoniare”, che è presunta fino a prova del contrario salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio;
  • in secondo luogo, procedere alla disamina della “credibilità” soggettiva, onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne la genuinità;
  • quindi, procedere al vaglio della attendibilità “intrinseca”, intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati;
  • ed infine, ove presenti, ai riscontri oggettivi al fine di valutare l’attendibilità “estrinseca” del dichiarato anche se le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa valutazione, penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, in ragione della posizione antagonista rispetto all’imputato in relazione all’esito del processo.
  • DIFESA AVVOCATO ESPERTO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE FORLI TRIBUNALE ROVIGO, TRIBUNALE FERRARA, TRIBUNALE PADOVA, TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE ANCONA , TRIBUNALE FIRENZE, TRIBUNALE TREVISO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO ANCONA ,CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO FIRENZE CORTE APPELLO BRESCIA
  • CASSAZIONE PENALE AVVOCATO ESPERTO CHIAMA SUBITO PER LA TUA DIFESA
  • 051 6447838
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la C.C. saliva immediatamente nei sedili posteriori dell’autovettura pur essendo libero il sedile di fianco al guidatore, presentava capelli bagnati, jeans strappati che la stessa cercava di coprire ponendo la felpa sulle gambe; soprattutto la madre riferisce che i giorni successivi alla violenza la stessa minore, come anche riportato sopra, ebbe comportamenti ambigui, di cui all’inizio non diede alcuna importanza, ma che alla luce di quanto raccontato successivamente dalla stessa minore erano sintomatici della violenza subita. Nello specifico rilevava delle ecchimosi lungo il corpo della figlia e trovava delle abbondanti macchie dli sangue sulle lenzuola del letto; la madre in merito chiedeva alla stessa come si fosse procurate tale ecchimosi e perchè ci fosse tutto quel sangue sul letto. In quella occasione la C.C. riferiva di esseri fatta male in palestra ed il sangue fosse dovuto ad un abbondante ciclo mestruale”. La ricostruzione veniva operata sulla base della ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa.

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 19/04/2023) 10/05/2023, n. 19599 VIOLENZA SESSUALE › In genere Intestazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca – Presidente – Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere – Dott. REYNAUD Gianni – rel. Consigliere – Dott. GALANTI Alberto – Consigliere – Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello de l’Aquila nel procedimento contro A.A., nato a (Omissis), + 1; avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila del 31/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte, per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, dell’Avv. Simona Giannangeli del foro de L’Aquila, che ha concluso per l’annullamento della sentenza. Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 31/05/2022 la Corte di appello de L’Aquila, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale de L’Aquila in data 26/03/2019, assolveva, perchè il fatto non sussiste, A.A., nato a (Omissis), e B.B., nato a (Omissis), in ordine al delitto di cui all’art. 609-octies c.p., asseritamente commesso nei confronti della minore C.C. (all’epoca (Omissis)) in (Omissis). Il Giudice per le indagini preliminari aveva, al contrario, condannato i due imputati, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello de L’Aquila e, tramite il difensore di fiducia, la parte civile. 2.1. Il ricorso del Procuratore generale: 2.1.1. con il primo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all’ art. 606 lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova costituita dalle indagini tecniche svolte dal R.I.S. dei Carabinieri di (Omissis) con le informative 27/07/2017 e 30/11/2017 (artt. 609-octies c.p., 192, 546, 603, 605 c.p.p.). Sostiene il ricorrente P.G. che nel caso in esame ci si trova di fronte ad un clamoroso caso di infedeltà della motivazione rispetto al processo, con conseguente distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio (v., ex plurimis, Sez. 5, sentenza n. 26455 del 9 giugno 2022 in terna di travisamento della prova). In particolare, lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe totalmente travisato il significato scientifico della prova costituita dai risultati dell’indagine genetica svolta dai carabinieri del R.I.S. di Roma, dedicando solo poche righe agli esiti di tale accertamento e liquidandoli mediante l’attribuzione agli stessi di un valore sostanzialmente neutro, posta l’ammissione da parte dei due imputati dell’avvenuto incontro sessuale. Le relazioni citate concludevano nel senso che delle tre tracce biologiche rinvenute sulla maglietta che la persona offesa indossava la sera del fatto, due contenevano un profilo genetico misto attribuibile ai due imputati ed una terza un profilo genetico misto attribuibile ai due imputati ed alla saliva della persona offesa. Con la definizione “profilo genetico misto” si deve intendere ” il risultato di una commistione di materiale genetico generato da due o più individui che si determina quando tali soggetti partecipano alla formazione di una traccia biologica fisicamente non separabile nei differenti contributi”; in altre parole i materiali genetici, per condurre ad un profilo “misto”, debbono essersi mischiati in una situazione di immediatezza o quasi contemporaneità. Tale Circostanza rende inverosimile la tesi difensiva di rapporti consensuali, avvenuti in tempi diversi e per di più, per quanto riguarda il A.A., indossando il profilattico. L’evidenza della prova scientifica appare al contrario compatibile esclusivamente con la versione dei fatti narrata dalla giovane C.C.; 2.1.2. con il secondo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all’art. 606 lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere omesso di indicare in modo chiaro e analitico le evidenze ritenute decisive senza confutare in maniera puntuale le emergenze istruttorie poste dal primo giudice a fondamento della sentenza di condanna (artt. 609-bis, 609-octies c.p., 192,, 546, 603, 605 c.p.p.).

 

 

 

Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non ha proceduto ad un’analisi che non fosse superficiale della consulenza tecnica redatta dalla dottoressa D.D., della documentazione sanitaria del reparto psichiatrico delll’ospedale “(Omissis)” e dei verbali di sommarie informazioni testimoniali resi dai sanitari della clinica psichiatrica (Omissis) (da cui era possibile evincere che la persona offesa presentava “gravi e indiscutibili segni rivelatori di abuso sessuale”), dando al contrario decisivo valore probatorio alle scarne considerazioni redatte dalla dottoressa E.E., incaricata peraltro di valutare la mera capacità a testimoniare della ragazza e non anche la sua attendibilità. Contesta inoltre il P.G. l’affermazione secondo cui la giovane ragazza avrebbe patito una condizione interiore di “profondo disagio psicologico” già in epoca precedente al fatto, laddove tutta la documentazione sanitaria si riferisce ad un periodo successivo al maggio del 2015. Ha inoltre fatto, l’impugnata sentenza, riferimento ai soli passi delle deposizionirese dalla Dott.ssa F.F. e dalla psicologa Dott.ssa G.G., funzionali alla demolizione dell’attendibilità della persona offesa, astraendoli dal tenore complessivo delle stesse, da cui emergeva invece lo stato di acuto dolore nel disvelamento della violenza patita; 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all’ art. 606 lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di seconde cure svolto una motivazione con macroscopici deficit di adeguatezza, congruità e logica, omettendo di conformarsi al canone della c.d. “motivazione rafforzata” (artt. 609-bis, 609-octies c.p., 192, 546, 603, 605 c.p.p.). Sostiene in particolare il ricorrente che l’inusuale integrazione probatoria in appelloda abbreviato e per reati contro la libertà sessuale non ha in realtà apportato alcun contributo di novità rispetto alla messe probatoria analizzata dal giudice di primo grado. Ciò avrebbe reso necessario uno sforzo motivazionale particolarmente intenso da parte della Corte di appello dell’Aquila per ribaltare la valutazione effettuata da detto giudice. Operazione che la Corte di appello svolge in circa sei pagine parcellizzando e banalizzando il quadro probatorio delineato nella sentenza di condanna. In altre parole, si è proceduto a una vera e propria “desertificazione” del poderoso impianto probatorio, negligendo le pregnanti prove a carpco, quali, ad esempio, le dichiarazioni dei genitori della vittima, anestetizzate per abbassarne la portata probatoria. La Corte di Appello omette totalmente di confrontarsi con dati di fatto oggettivi valorizzati dal giudice di prima cura, quali i capelli bagnati della vittima la sera del fatto, le macchie di sangue sul letto nei giorni successivi, le ecchimosi riscontrate sulle braccia della ragazza per giorni dopo il fatto, i pantaloni strappati e la maglietta conservata per oltre un anno, per concentrarsi sui soli dati che demolirebbero l’attendibilità del narrato della ragazza (evidenzia infatti la Corte “l’insanabile contrasto trala sua ricostruzione dei fatti e le altre emergenze processuali”): i tabulati telefonici, le dichiarazioni della H.H., la (dedotta) mancata conoscenza pregressa tra i due imputati. In Conclusione, La Corte di appello accoglie passivamente la narrazione degli imputati che, a tacere della totale negazione dei fatti nella fase delle indagini preliminari da parte del Belhà, in sede di udienza preliminare raccontano la loro versione di contatti sessuali consenzienti con la minore, avvenuti separatamente a distanza di oltre un’ora, in palese contrasto con gli esiti della prova genetica. 2.2. Il ricorso della parte civile: 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all’art. 606 lett. e), c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p., con riferimento alla valutazione di credibilità della persona offesa; sostiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe desunto l’inattendibilità della giovane A.A. sulla base della ritenuta “particolare condizione di fragilità psichica preesistente e successiva ai fatti”, e della “condizione interiore di profondo disagio psicologico già all’epoca dei fatti”, anzichè considerare tale condizione quale “conseguenza” del patito stupro, come invece emergerebbe dalla complessiva analisi della documentazione clinica in atti; 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all’art. 606 lett. e), c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p., con riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa. Il motivo si articola in realtà in diverse censure.

 

 

 

En primo luogo, sostiene la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe minimamente impedito, nel corso della disposta nuova audizione della persona offesa, quel processo di “vittimizzazione secondaria” che è invece vietato dalla Convenzione di Istanbul e dalla successiva legge di ratifica. In secondo luogo, la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di inattendibilità ritenendo che la minore avrebbe “reso sui fatti oggetto di imputazione versioni progressivamente e sensibilmente diverse”, circostanza che la ricorrente smentisce sia con riferimento alla data del fatto, sempre indicate nella giornata di sabato (Omissis), sia dinanzi alla D.ssa I.I., che alle D.sse F.F. e G.G., che in sede di incidente probatorio e infine anche dianzi alla Corte di appello, che alle sue circostanze di accadimento; invece, inopinatamente, la Corte di appello afferma che la ragazza aveva inizialmente dichiarato di avere conosciuto i due imputati solo la sera del fatto. Sostiene inoltre 1a ricorrente che la Corte avrebbe fondato il giudizio di sostanziale inattendibilità Settembre 2023 pag. 3 della persona offesa anche sulle dichiarazioni della sua ex amica H.H., che solo dopo una lunga serie di risposte vaghe e dimenticanze (“non so”, “non ricordo”), colloca i fatti cui ha direttamente assistito al giorno (Omissis) 2015 anzichè il 15, come sostenuto dalla persona offesa e come in precedenza aveva dichiarato. La Corte di appello, in sostanza, effettua una narrazione del fatto totalmente alternativa a quella sempre raccontata dalla persona offesa senza contraddizioni, incorrendo peraltro in stereotipi culturali sedimentati; 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all’art. 606 lett. e), c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la omessa valutazione in ordine al “consenso” richiesto dall’art. 609-bis c.p.. La Corte di appello non prende mai in considerazione, in alcun momento della sentenza, l’aspetto della volizione o meno del rapporto da parte della persona offesa, nonostante la sua mancanza sia l’elemento costitutivo cardine del delitto. Trattandosi di ribaltamento totale della sentenza di primo grado, in tal modo la Corte di appello è venuta meno al suo dovere di motivare in modo rigoroso in ordine alle “difformi ragioni assunte”. 2.2.4.

 

 

Con il quarto motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili. 3. In data 5 aprile 2022 l’Avv. Marilena Facente, del Foro di Parma, difensore di fiducia di A.A., faceva pervenire dichiarazione di adesione all’astensione proclamata dalla Giunta della Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 27 marzo 2023. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, la Corte osserva come l’adesione del difensore all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali non possa determinare il rinvio dell’udienza, cui il difensore ha diritto nel solo caso in cui abbia formulato richiesta di 1:rattazione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137/2020 (aìrg. ex Sez. 4, n. 32462 del 07/07/2022, Shaba), nel caso di specie non formulata. Il ricorso presentato dal P.G. 2. Il primo motivo di ricorso, relativo ad un presunto travisamento della prova/manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla prova genetica, è fondato. 2.1. La Corte ritiene (v., ex multis, Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n. m.) che il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione può consistere: a) nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame; b) dall’errore cosiddetto “revocatorio”, che, cadendo sul “significante” e non sul “significato” della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ Borriello). Per aversi vizio di travisamento della prova “è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice”. Tale vizio, inoltre, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a “disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato” (così anche Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01, secondo cui il vizio di motivazione rileva nei limiti in cui “possa scardinare la logica del provvedimento, creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali”).. 2.2. Ciò premesso, circa la prova genetica, la cui valutazione (e finanche percezione) si asserisce manifestamente travisata, la sentenza di primo grado riferisce che “dagli esami scientifici effettuati dai Carabinieri RIS di Roma emergeva che sulla stessa vi fossero tre tracce biologiche: due tracce di sperma riconducibili senza alcun dubbio ai due indagati, mentre una terza traccia biologica, inizialmente non identificata, era successivamente ricondotta a tracce biologiche appartenenti ai due indagati ed alla persona offesa. Tale elemento probatorio risulta essere di particolare rilevanza in quanto, in maniera oggettiva e scientifica è idoneo ad accertare che i due imputati ebbero rapporti sessuali con la minore C.C. ed è idoneo ad evidenziare la contraddittorietà delle loro dichiarazioni rese. In parl:icolar modo quelle del Semir, il quale in sede di primo interrogatorio negava di conoscere e di avere avuto rapporti di alcun genere con la C.C.”. A pagina 38 della sentenza impugnata si legge invece che “la maglietta è stata sottoposta ad analisi da parte del RIS di Roma il cui esito ha riscontrato la presenza di due tracce di sperma riconducibile al A.A. ed al B.B. e di una terza tracciai biologica appartenente a questi ultimi ed alla C.C.”. Tuttavia, a pagina 44 del provvedimento impugnato la Corte territoriale, riferendosi a tale prova, afferma che “la sua indubbia valenza è stata neutralizzata dalle sia pur tardive ammissioni degli imputati sul rapporto sessuale separatamente consumato quella sera con la C.C. e le dichiarazioni rese da L.L. sulle condizioni della figlia apprezzate la sera del (Omissis)”. Appare evidente come la Corte di appello abbia ritenuto che rapporti sessuali occorsi in momenti successivi (a circa un’ora di distanza uno dall’altro, secondo la ricostruzione alternativa offerta dagli imputati e ritenuta attendibile dai giudici di appello) siano compatibili con la presenza di “materiale genetico misto”, conclusione ritenuta totalmente illogica dal ricorrente, secondo cui un profilo genetico “misto” si può realizzare solo laddove le fonti che lo hanno prodotto siano contemporanee o quasi, altrimenti dovrebbero rinvenirsi campioni genetici separati. La censura proposta dal ricorrente P.G. appare confermata dalla relazione del R.I.S. di Roma, debitamente allegata sub 2) al ricorso, dove, alla pag. 4.91, dedicata all’esito della tipizzazione genetica, si chiarisce che in punto di “attribuzione” dei profili genetici: – per “profilo genetico maschile” si intende il profilo genetico attribuibile ad un soggetto di sesso maschile; – per “profilo genetico femminile” si intende il profilo genetico attribuibile ad un soggetto di sesso femminile; – per “profilo genetico misto” si intende ” il risultato di una commistione di materiale genetico generato da due o più individui che si determina quando tali soggetti partecipano alla formazione di una traccia biologica fisicamente non separabile nei differenti contributi. Il risultato è la presenza di un numero di alleli superiore a due in molti loci STRs del profilo genetico”. La relazione relativa alla profilazione genetica sembra quindi evidenziare, nonostante il lessico tecnico e non di agevole comprensione, come il rilascio delle impronte genetiche da parte dai tre contribuenti sia avvenuto in modo simultaneo giacchè, altrimenti, si sarebbero dovuti rinvenire tre profili genetici distinti: due di sesso maschile e uno di sesso femminile. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio dedotto, essendo emersa una evidente contraddizione tra il significato della prova e la percezione che di essa ha tratto la Corte distrettuale, che, sul punto, è silente. La censura dedotta dal ricorrente, inoltre, risulta incompatibile con la versione fornita dai due imputati e valorizzata dalla Corte di appello per “sterilizzare” la portata probatoria della prova genetica (sia per quanto concerne l’asserita non contestualità dei rapporti sessuali, sia per quanto concerne la circostanza che il A.A., come da lui riferito e indicato nel ricorso, indos Sas se un profilattico), risultando così in grado di scardinare hl percorso argomentativo della sentenza. La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuova valutazione circa la compatibilità della presenza di profili genetici “misti” sull’indumento indossato dalla vittimaal momento della lamentata violenza con la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza annullata. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso del Procuratore generale e i primi due motivi di ricorso della parte civile (ad eccezione del profilo relativo alla violazione della Convenzione di Istanbul, che sarà trattato separatamente) possono essere trattati congiuntamente in quanto articolati su un percorso argomentativd sostanzialmente sovrapponibile, poichè tutti i motivi censurano il percorso logico seguito dalla Corte di appello: i primi concernono infatti l’asserita violazione dell’obbligo di “motivazione rafforzata” in caso di ribaltamento della sentenza di primo grado, mentre gli altri due lamentano la violazione delle regole di valutazione della prova in riferimento alla attendibilità della persona offesa. 3.1. In linea generale, la Corte osserva come il compito del giudizio di legittimità non è stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la “migliore possibile” ricostruzione dei fatti, ma limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Ancora, il vizio di motivazione in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez, 3, n. 46475 del 13/07/2017, Zeppola, non massimata sul punto). Ancora, il lamentato vizio logico deve essere altresì “decisivo”, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell’intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito. Il vizio in esame, essendo la contraddittorietà logica intrinseca al testo stesso del provvedimento impugnato, comporta pertanto un esame in sede di legittimità limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Cass. Sez. U. n. 6402 del 30.4.1997, Dessimone, Rv 207944, Cass. Sez. 2″ n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441, Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507, Cass., Sez.4″ n. 4842 del 2.12.2003, Elia, Rv 229369,). 3.2. Se tale è il principio generale (la cui applicazione comporterebbe l’inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alla valutazione di attendibilità della persona offesa), la giurisprudenza della Corte ha tuttavia previsto regole più stringenti per il caso di overturning tra la sentenza di primo grado e quella di appello, imponendo sui giudici un obbligo di “motivazione rafforzata”. In proposito, già Sez. 3, n. 15756 del 3 aprile 2003, Contrada, ebbe a stabilire il principio secondo cui “la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi ” in toto” a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (…)”, confermata dalle Sez. Un., n. 33748 del 29 settembre 2005, Mannino: ” il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato”. Sez. 6 n. 14586 del 2/02/2021, Pozza, n. m., ha stabilito che ” il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado… (omissis)… è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottataanche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). E’ quello che, nel comune lessico giudiziario, suole essere indicato come dovere di “motivazione rafforzata” e che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchè in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056)”. Secondo la Corte, la sentenza che procede a ribaltare la condanna non può limitarsi ad offrire una diversa lettura complessiva del materiale istruttorio, senza una specifica indicazione delle evidenze ritenute decisive, dovendo anzi confutare le emergenze istruttorie poste dal primo giudice a fondamento invece dell’opposto assunto condannatorio. Pertanto, in caso di ribaltamento della pronuncia di prime cure, oltre al normale percorso logico che deve caratterizzare il tessuto motivazionale di tutte le sentenze, i giudici sono tenuti ad un quid pluris, che dia conto in modo chiaro e analitico delle ragioni per cui ritiene di distaccarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice del grado precedente. Tale operazione ermeneutica presuppone, pertanto, da un lato il costante confronto con la decisione di segno opposto, e dall’altro il “corretto” (e non più “non manifestamente illogico”) utilizzo degli strumenti di valutazione della prova, soprattutto quella indiziaria (invero assai frequente nei delitti contro la libertà sessuali solitamente caratterizzati dalla solitudine, durante il fatto, tra la vittima e l’autore del fatto). 3.3. A tale ultimo proposito la Corte sottolinea come la “prova logica” richieda la valutazione da parte del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto di una sintesi, quanto meno possibile “intuitiva”, degli indici stessi, in esito a un processo di tipo induttivo. Come noto, la scienza epistemologica considera, quali metodi di verifica dell’attendibilità di una scienza, due fondamentali sistemi: – il “metodo deduttivo”, che parte dalla sussistenza assiomatica cli una legge generale che applica al caso particolare; tale metodo, ovviamente, appare più adatto ad un sistema processuale basato sulla sussistenza delle c.d. “prove legali” (quali l’ordalia del diritto germanico o, per restare al diritto processuale civile contemporaneo, al giuramento decisorio) che ad uno che si basa sul libero convincimento del giudice; – il “metodo induttivo”, che si sostanzia nell’osservazione della realtà fenomenica da cui astrarre enunciati generali sulla regolarità dei fenomeni, che verranno denominati come leggi. Tale sistema è stato negli anni temperato attraverso la formulazione del c.d. “principio ipotetico”, che si impernia sulla possibile erroneità delle leggi derivate dall’osservazione del reale, in ipotesi fallace o incompleta, sottolineando la necessità di continua verifica, sul campo e in concreto, della fondatezza delle leggi regolari ricavate, che non possono assumere valore “universale”, ma solo “generale” (l’ipotesi di scuolaè quella dell’osservazione di migliaia di cigni bianchi da cui si ricava la legge secondo cui tutti i cigni sono bianchi, che sarà considerata valida finchè non si osserverà un “cigno nero”). 3.4. Trasportando dall’epistemologia alla pratica giurisprudenziale le categorie logiche summenzionate, è evidente che il metodo ipotetico/induttivo come metodo di ricerca e valutazione della prova logica (rectius: di osservazione della messe probatoria al fine di ricavarne una costante regolare con valore di prova) si traduce in un sistema di inferenza probabilistica della verità processuale, in modo del tutto analogo a quanto avviene nei processi per delitti colposi commissivi (ad esempio in tema di “colpa medica”), in cui la catena delle inferenze sul particolare permette di formulare un generale plausibile. Non è quindi attraverso lo schema logico della deduzione che si raggiunge la prova logica, bensì attraverso quello della induzione/deduzione: analizzare la pluralità dei fatti concreti per ricavarne una regola generale – soggetta al vaglio costante dell’esperienza – da applicare (stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare. Tale processo logico è sintetizzato dall’art. 192, comma 2, c.p.p., laddove si stabilisce che “l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”. Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a “fatti notori” e “massime di comune esperienza” (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677 – 01), che si differenziano dalla mera congettura perchè la valutazione è formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell’elemento preso in considerazione (Sez. VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. De Noia, Rv. 244439 – 01). Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo elemento di prova, e quindi e quindi una valutazione complessiva dell’intero compendio probatorio ” in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in lince i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo” (Sez. 2, 19/09/2013, n. 42482, Kuzmanovic, Rv. 256967 01). L’ultima sentenza citata precisava che ” il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che “nella valutazione complessiva ciiascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato sicchè l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto… che – giova ricordare – non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12/07/2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231678)”. In sostanza, la valutazione della prova indiziaria è “bifasica”, essendo in prima battuta il giudice tenuto a verificare il livello di “gravità e precisione” di ciascun indizio, isolatamente considerato e, in seconda battuta, ad esaminare unitariamente tutte le circostanze emerse per valutarne la “concordanza”. Sez. 2, n. 18149 dell’11/11/2015, Korkaj, Rv. 266882, ha poi precisato che “ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l’ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. “sillogismo giudiziario””. 3.5. E così, applicando il metodo anzidetto al caso in esame, i dati oggettivi scaturenti dalla messe probatoria, andavano confrontati, singolarmente e poi unitariamente, con quegli indici rivelatori che presentano una “regolarità” di presenza nella realtà fenomenica e possano secondo un giudizio probabilistico costituire rappresentazione di una “regola”, sempre suscettibile di essere superata qualora risultasse fallace (ossia quando dovesse comparire un “cigno nero”). Nel caso dei delitti a base sessuale, gli elementi più frequentemente ricorrenti e tali da assurgere a regole di comune esperienza (ovviamente a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono costituiti dalla presenza di tracce genetiche o liquido seminale sulla persona o sugli indumenti della vittima; di lesioni od ecchimosi nelle zone attinte da violenza o comunque sul corpo della vittima; di sanguinamento dalla zona anale o genitale, soprattutto in caso di deflorazione; dalla presenza di malattie trasmissibili per via sessuale; dalla lacerazioni negli indumenti; da cambiamenti nel comportamento o nell’umore della vittima. 3.6. Chiaramente, tra gli elementi di prova più importanti vi è il narrato della persona offesa, la cui valutazione di attendibilità è estremamente delicata, essendo intrinsecamente influenzabile, nei reati di questo tipo, da numerosi fattori quali (ancora a titolo esemplificativo) l’età, lo stress posttraumatico, la vergogna, un naturale tendenza a ricordare i fatti in modo che cagionino meno sofferenza, la eventuale presenza di patologie della psiche o del comportamento, la presenza di cause di risentimento verso l’asserito agente, eventuali influenze esterne. La giurisprudenza della Corte in proposito ha, nel corso degli anni, indicato una precisa scansione logica nel processo valutativo delle dichiarazioni della p.o. (v. da ultimo, Sez. 1, n. 13016 del 06/03/2020, Fakhri, n. m.), dovendo il giudice: – in primo luogo, procedere all’analisi della “capacità a testimoniare”, da intendersi come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto, che è presunta fino a prova del contrario (Sez. 3, n. 43898 del 3/10/2012, L.T.U., n. m.), salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio (dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche); – in secondo luogo, procedere alla disamina della “credibilità” soggettiva, onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità; come è noto, le persone vulnerabili, soprattutto se in tenera età, possono divenire malleabili in presenza di suggestioni esterne, arrivando a conformarsi alle aspettative dell’interlocutore quando interrogati. A tal proposito, di particolare rilievo appare  l’analisi del c.d. “disvelamento” (v. successivo par. 3.10); – quindi, procedere al vaglio della attendibilità “intrinseca” (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati); in proposito la Corte rinvia al par. 3.10 in riferimento al fenomeno della c.d. “progressione dichiarativa”; – ed infine, ove presenti, ai riscontri oggettivi al fine di valutare l’attendibilità “estrinseca” del dichiarato; in proposito, la Corte rammenta che (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, le quali, specie nei casi in cui la persona offesa sia anche costituita quale parte civile, devono essere valutate in maniera più penetrante e rigorosa rispetto al vaglio cui vengono sottoposte le dichiarazioni 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale di qualsiasi testimone (conf.: Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). 3.7. Il corretto percorso logico consiste, quindi: – nel valutare il dichiarato della persona offesa nei termini di cui al paragrafo che precede; nell’incrociare tali risultanze con gli ulteriori elementi di prova o gli indiziforniti dalla prova testimoniale o materiale, in una sorta di ideale “prova di resistenza”; non può infatti dimenticarsi che gli stessi elementi esterni che fungono da riscontro estrinseco del dichiarato costituiscono essi stessi “indizi”, da valutare ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p. nei termini detti al par. 3.3; – nel caso di overturning in appello, nell’interpolare i propri risultati con quellidella sentenza di primo grado, dando atto analiticamente dei motivi per cui si intende ribaltare l’esito del processo. 3.8. Nei paragrafi che precedono si è impostata una sorta di “roacimap” che dovrà fungere da guida nella revisione del percorso logico seguito nella sentenza impugnata. Scendendo in concreto, il punto di partenza non può che essere costituito dalla sentenza pronunciata in rito abbreviato. La pronuncia del Giudice per le indagini preliminari riassume così il momento saliente dei fatti: “la C.C. riferiva dettagliatamente le modalità con cui i due perpetravano la violenza: le strappavano i pantaloni, la costringevano ad avere prima un rapporto sessuale con penetrazione e successivamente orale e si alternavano nel bloccarla e nel penetrarla. Inoltre, aggiunge che, essendo prima di allora vergine e considerata la particolare violenza e aggressività manifestata dai due imputati, aveva del sangue che colava dalla vagina ed in particolare riportava dolori ed ecchimosi lungo le braccia, lo stomaco ed il seno. Subito dopo la violenza, i due si allontanavano. La C.C. riferiva di essere rimasta qualche minuto in uno stato confusionale. In seguito contattava la madre necessitando di un passaggio per potere tornare a casa… Nel dettaglio è da considerare come elemento utile alla ricostruzione dei fatti anche la narrazione della madre, dalla quale si inferiva come la C.C. avesse subito un evento traumatico, tenendo un comportamento inusuale e sospettoso; infatti all’arrivo della madre, la C.C. saliva immediatamente nei sedili posteriori dell’autovettura pur essendo libero il sedile di fianco al guidatore, presentava capelli bagnati, jeans strappati che la stessa cercava di coprire ponendo la felpa sulle gambe; soprattutto la madre riferisce che i giorni successivi alla violenza la stessa minore, come anche riportato sopra, ebbe comportamenti ambigui, di cui all’inizio non diede alcuna importanza, ma che alla luce di quanto raccontato successivamente dalla stessa minore erano sintomatici della violenza subita. Nello specifico rilevava delle ecchimosi lungo il corpo della figlia e trovava delle abbondanti macchie dli sangue sulle lenzuola del letto; la madre in merito chiedeva alla stessa come si fosse procurate tale ecchimosi e perchè ci fosse tutto quel sangue sul letto. In quella occasione la C.C. riferiva di esseri fatta male in palestra ed il sangue fosse dovuto ad un abbondante ciclo mestruale”. La ricostruzione veniva operata sulla base della ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa. Quanto al primo aspetto, il Giudice di primo grado affermava che “per quanto concerne l’accertamento della violenza sessuale e l’attendibilità delle dichiarazioni della minore p.o. risulta rilevante la consulenza medica psichiatrica effettuata dalla Dott.ssa I.I., incaricata dalla procura sullo specifico quesito posto: “Accerti il consulente tecnico applicando le migliore metodologie e le linee guida e previa somministrazione dei test psicologici ritenuti più opportuni, anche mediante audizione della minore se vi siano segni rivelatori di abuso sessuale su C.C., nata a (Omissis) il (Omissis) specificandone importanza e univocità”, affermava che “C.C. presentava gravi e indiscutibili rilevatori di abuso sessuale””. Quanto alla attendibilità estrinseca, gli elementi oggettivi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini della positiva valutazione, e da valutare anche individualmente quali indizi, erano costituiti da: 1) una maglietta con tre tracce genetiche riconducibili a “profili genetici misti”, due riconducibili a entrambi gli imputati e una a tutti e tre i protagonisti; 2) la circostanza che detta maglietta fosse stata custodita per oltre un anno dalla persona offesa, senza che fosse lavata; 3) la presenza di abbondanti macchie di sangue nel letto della ragazza nei giorni successivi al fatto (circostanza narrata dalla madre della ragazza), elemento che potrebbe confermare che la ragazza all’epoca fosse vergine; 3) la presenza di ecchimosi sul corpo della ragazza nei giorni successivi al fatto; 4) la presenza di strappi sui pantaloni indossati dalla ragazza, che la stessa cercava di nascondere alla madre durante il ritorno a casa coprendoli con la felpa; 5) il fatto che, contrariamente agli accordi presi con la madre, la persona offesa non sia tornata a casa utilizzando il bus navetta, ma abbia chiesto di essere presa con la macchina; 6) il fatto che la ragazza, quando venne riaccompagnata a casa dalla madre la sera del fatto, si fosse seduta, insolitamente, sui sedili di dietro, ed avesse i capelli completamente bagnati nonostante non piovesse (elemento da riferire all’avvenuta violenza dentro una pozzanghera); 7) l’esistenza di un rapporto sessuale con entrambi gli imputati, negato inizialmente dal B.B. (che anzi proponeva querela per calunnia nei confronti della persona offesa); 8) il fatto che la ragazza avesse bevuto molto, elemento indotto dal B.B. in una intercettazione telefonica con il padre (“lei era ubriaca… è una ragazza di quindici anni”), circostanza confermata anche dalla H.H. (la sentenza di primo grado precisa a pagina 5 che “la C.C. avesse bevuto diverse bevande alcoliche tale da procurargli uno stato confusionale, o così come dichiarato dall’amica H.H., le due erano “brille””); 9) le risultanze dei tabulati telefonici; 10) il comportamento post-factum della persona offesa, sorpresa dalla madre (v. relazione della D.ssa I.I., allegata al ricorso del P.G.) in atteggiamenti inediti e insoliti, come fare la doccia vestita, che è arrivata a tentare più volte il suicidio nei mesi successivi al fatto; 11) il comportamento processuale degli imputati, che riferiscono dell’avvenuto rapporto sessuale solo dopo che le intercettazioni telefoniche e i risultati del test del DNA non potevano avvalorare ipotesi alternative. Quanto all’ultimo aspetto, il giudice di prima cura afferma che “lo stesso B.B. più volte cambiava versione circa i suoi rapporti di conoscenza e di intimità cori la minore; difatti, come sopra descritto, inizialmente lui dichiarava di non conoscere affatto la minore. Invero dalle intercettazioni telefoniche emergeva l’opposto; ossia che i due ebbero in rapporto sessuale. Per converso, il A.A. e la sua difesa sostenevano che lo stesso avesse avuto un rapporto sessuale completo e consenziente con la minore il giorno di sabato (Omissis). Anche questa versione è inattendibile, in quanto risulta del tutto ingiustificato ed illogico che lui in sede di primo interrogatorio si avvaleva della facoltà di non rispondere e considerata la sua attuale versione dei fatti avrebbe potuto sin dall’inizio dichiarare quanto sopra. Infine, la versione difensiva di entrambi, consistita nell’ammettere che i due ebbero rapporti sessuali con la minore ma in segmenti temporali diversi e singolarmente, non può essere considerata attendibile poichè è inverosimile che la minore nel breve tempo intercorso tra quando lasciava le amiche circa alle ore 20/20.30 e quando chiamava la madre circa alle ore 23.00 abbia potuto avere due rapporti sessuali distinti, prima con l’uno e poi con l’altro, considerando anche la giovane età e che la stessa fosse ancora vergine. Tale elemento è fondamentale, infatti la stessa minore prima della violenza subita non aveva mai avuto rapporti sessuali completi, essendo ancora vergine. Questo rafforzerebbe l’inattendibilitàdella versione secondo cui ebbe due rapporti sessuali distinti nel breve lasso temporale in considerazione, considerando anche le circostanze di luogo e tempo descritto”. Con questi dati la Corte si sarebbe dovuta confrontare, al fine di ottemperare all’obbligo di motivazione rafforzata. 3.9. La sentenza, sul punto, nella parte dedicata alla “valutazione” (pagg. 39-45) esordisce riportando gli elementi salienti da cui il giudice del giudizio abbreviato ha ritratto la colpevolezza degli indagati: ” il giudice di primo grado ha essenzialmente valorizzato: -le dichiarazioni della persona offesa e la consulenza tecnica della d.ssa I.I., nella parte in cui ha attribuito credibilità indubbia alle dichiarazioni della minore; -le risultanze delle analisi del R.I.S sulle tracce di sperma dei due imputati lasciate sulla maglietta indossata quella sera dalla C.C.; – le dichiarazioni rese da H.H. e da L.L.; il contenuto della chat intercorsa tra il A.A. e la C.C. ed il contenuto delle intercettazioni relative alle telefonate intercorse tra il B.B. e M.M. e tra il B.B. ed il padre; – il comportamento processuale degli imputati”, così dando formalmente conto di avere valutato tutti gli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della condanna. Analizza quindi, in successione, alcuni degli aspetti anzidetti, partendo (correttamente) dalla attendibilità della persona offesa, operazione secondo la corte di appello “estremamente complessa”, non tanto e non solo per la minore età della persona offesa, quanto per la “particolare condizione di fragilità psichica preesistente e successiva ai fatti”, che la Corte di appello ritrae dalla anamnesi risultante dalla documentazione dell’ospedale (Omissis) del giugno 2016 (in cui peraltro si dà atto che le “bouffè bulimiche” erano aumentate nell'”ultimo periodo” e che la ragazza aveva posto in essere due tentativi di suicidio ad ottobre 2015, ossia pochi mesi dopo i fatti, e poi, di nuovo, nel 2016), tanto da definirla come ragazza che “viveva una condizione interiore di profondo disagio psicologico, già all’epoca dei fatti”. Nella sua valutazione sull’attendibilità intrinseca della ragazza la Corte esclude qualsiasi valore probatorio alla relazione della D.ssa I.I. (sottolineando apoditticamente, a pag. 11, che “la dottoressa I.I. si era trovata al cospetto di una persona affetta da disturbi mentali preesistenti ai fatti in contestazione”), a tutto vantaggio della relazione della D.ssa E.E., nominata per assistere la ragazza nel corso della sua deposizione (che si esprime in termini molto dubitativi sulla credibilità della minore), per concludere nel senso che “l’analisi del compendio dichiarativo rivela chiaramente come la C.C. abbia reso sui fatti oggetto di imputazione, versioni progressivamente e sensibilmente diverse, non solo con riferimento alla identità dei due violentatori, inizialmente indicati come “due sconosciuti”, e poi individuati negli odierni imputati, ma anche in ordine alla complessiva dinamica dell’episodio”, così pervenendo ad una valutazione di complessiva inattendibilità della narrazione. 3.10. Partendo dalla valutazione di intrinseca attendibilità della minore (oggetto del secondo motivo di censura della parte civile), evidenza la Corte come non possa tacciarsi di manifesta illogicità la decisione della Corte territoriale di attribuire maggior peso alle valutazioni effettuate dalla D.ssa E.E. rispetto a quelle della D.ssa I.I., trattandosi di valutazione di fatto non suscettibile di sindacato di legittimità. Al contrario, la Corte di appello non ha fatto buon governo della regola di giudizio relativa alla c.d. “progressione dichiarativa”, fenomeno caratteristico delle dichiarazioni delle vittime di reati sessuali, ritenendo apoditticamente che proprio tale progressione costituisca indice di una loro inattendibilità, e ciò (anche e soprattutto) alla luce di una parziale e distorta lettura della documentazione sanitaria. Come rilevato in dottrina, le dichiarazioni accusatorie raramente si presentano come immediatamente esaustive ed omogenee, in quanto le giovani vittime non riescono a concedere immediatamente ed in un’unica soluzione l’intera rappresentazione dei fattiper cui si procede, anche in considerazione del fatto che si trovano a doversi confrontare con gli effetti del trauma primario denunciato e con gli esiti del trauma secondario scaturente dal processo. Lo svelamento è infatti (quasi sempre) progressivo e le dichiarazioni rese dal minore nelle varie audizioni non sono (quasi mai) perfettamente sovrapponibili, ragion per cui l’attendibilità complessiva del dichiarato si ricava dalla analisi congiunta, giudiziale e tecnico-psicologica, della progressione dichiarativa. Sul tema, la Corte ha evidenziato (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, Pratola, Rv. 281005 02) che “le dichiarazioni accusatorie della vittima di un trauma spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento che, dalla prima dichiarazione di denuncia, prosegue attraverso le dichiarazioni rese nelle altre fasi processuali. Le dichiarazioni accusatorie provenienti da vittime traumatizzate difficilmente sono infatti immediatamente esaustive. Esse emergono a seguito di faticosi itinerari di rivisitazione e Superamento del trauma patito. In genere, tali dichiarazioni sono emesse nella inconsapevolezza degli effetti processuali che producono. Appaiono dunque frammentarie, simboliche, non veritiere (per timore, vergogna, soggezione, induzione). E’ raro che la vittima conceda immediatamente ed in un’unica soluzione la intera rappresentazione dei fatti per cui si procede, dato che essa dovrà confrontarsi con gli effetti del trauma primario denunciato e con gli esiti del trauma (secondario) scaturente dal processo, di regola condizionate dall’affidamento (o dal rifiuto) che la vittima maturerà nei confronti dell’autorità procedente durante un percorso giudiziario che si intreccerà e confonderà con quello psicologico di rielaborazione e superamento del trauma da reato. La progressione in questione si articola spesso attraverso dichiarazioni non sovrapponibili, che valutate con alcuni parametri di giudizio spesso utilizzati nella prassi relativa alla valutazione della attendibilità (cui si è richiamata la difesa del ricorrente), potrebbero anche condurre ad una valutazione giudiziale negativa. In realtà, il tratto specifico del dato dichiarativo proveniente dall’offeso traumatizzato è proprio la dichiarazione per stadi successivi, che ripercorre e visualizza anche il percorso interiore di affidamento (o piuttosto di rifiuto) della vittima alla giurisdizione. La progressione dichiarativa della vittima di un trauma da reato deve pertanto essere valutata nel suo complesso, ed il giudizio sull’attendibilità del dichiarato è una valutazione d’insieme che comprende tutti gli stadi di tale percorso”. Ancora, si è ritenuto che “è affetta dal vizio di manifesta illogicità la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sull’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali venga condotta esclusivamente riferendosi all’intrinseca coerenza del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione” (Sez. III, n. 39405/2013)”. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte evidenzia come, da un lato, il “disvelamento”, sia pure lontano dall’epoca dei fatti, è avvenuto all’interno di una struttura sanitaria (la clinica San Siebhental di Genzano), allorchè la persona offesa si trovava ricoverata per effetto di disturbi del comportamento tali da rendere necessario nei giorni successivi il ricovero d’urgenza presso l’ospedale (Omissis) di (Omissis), e sotto il verosimile effetto di farmaci (v. pag. 7 della relazione della D.ssa I.I., dove si menziona la terapia psicofarmacologia) in grado di annebbiare il ricordo, già di per sè difficile da far emergere, dell’abuso ivi denunciato. Inoltre, a pag. 1 della motivazione della sentenza di primo grado, nel ricostruire la genesi del disvelamento, il GUP sottolinea come la ragazza, in un primo momento, non ricordasse il nome dei due aggressori e che solo in un secondo tempo, grazie ad un messaggio inviatole dal A.A., ella ebbe a riconoscere lo stesso come uno dei due autori del fatto, tanto da indurre la madre a sostituirsi a lei e “chattare” con lo stesso. Il B.B. veniva poi successivamente identificato grazie ai tabulati telefonici. A pagina 42 della sentenza di appello, si legge invece come la Loco avrebbe reso versioni “sostanzialmente e sensibilmente diverse” non solo con riferimento alla identità dei due violentatori, inizialmente indicati come due sconosciuti e poi individuati negli odierni imputati, ma anche in ordine alla complessiva dinamica dell’episodio. Tale affermazione si pone in aperto contrasto con la pronuncia di primo grado, con cui i giudici di seconda cura non si confrontano affatto. Va aggiunto che la sentenza di appello non chiarisce se non in modo confuso se lo stato di profondo disagio psichico in cui la 1..21g, avrebbe versato già prima del fatto abbia influenzato negativamente la sua capacità di testimoniare, la sua credibilità o solo la sua attendibilità intrinseca. 3.11. Sul versante dell’attendibilità estrinseca, la sentenza impugnata conclude nel senso dell'” insanabile contrasto” tra la ricostruzione dei fatti da parte della personaoffesa e “le altre emergenze processuali”, costituite dalle dichiarazioni rese dalla H.H. (pag. 42), dai tabulati telefonici (pag. 43, da cui emerge un contatto con il Belhai verso le 23 e due precedenti contatti con la H.H. attorno alle 21,45), e dalla circostanza che i due imputati si conoscessero (pag. 43, ritratta dalle loro dichiarazioni e da una telefonata, peraltro interpretata in modo opposto dal giudice di prima cura, che non è compito di questa Corte valutare nel suo esatto significato semantico). Non si confronta, tuttavia, con i numerosi elementi fattuali ed oggettivi evidenziati dal giudice di prime cure, evidenziati al par. 3.8, i quali andavano considerati sia come elementi di riscontro che quali indizi da valutare ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p.. 3.11. Omette, inoltre, la Corte di appello (che pure dedica ben 21 pagine all’illustrazione dei motivi di appello), di compiere qualsiasi valutazione sulla credibilità della versione alternativa fornita dai due imputati (salvo affermare, a pag. 44″ che il fatto che non si siano mai sentiti telefonicamente dopo il fatto costituirebbe elemento in grado di dimostrare che il fatto non è successo), anche in relazione al loro comportamento processuale, elemento su cui pure si era speso il primo giudice, il quale ha sostanzialmente ritenuto che, a fronte di una serie di dati oggettivi che confermavano la tesi della persona offesa, il silenzio del A.A. e l’asserito mendacio del B.B. avrebbero di fatto costituito un riscontro dell’ipotesi accusatoria. In proposito va evidenziato che, se da un lato non è consentito al giudice utilizzare come decisivo elemento di prova a carico dell’imputato il legittimo esercizio di facoltà correlate al diritto di difesa, quali il silenzio (soprattutto, per quanto riguarda l’iniziale silenzio del A.A., in una fase caratterizzata da mancata discovery) e il mendacio, dall’altro è ben possibile trarre dal contegno processuale indicazioni sul versante probatorio. Accorta dottrina ha evidenziato come la differenza fra silenzio e mendacio non è “quantitativa”, nel senso che il più (silenzio) contenga il meno (mendacio), ma “qualitativa”. Il silenzio, infatti, implica il rifiuto, anche solo parziale, del dialogo e della collaborazione con l’autorità giudiziaria; il rifiuto, in altre parole, ad essere “soggetto di prova” oltre che “oggetto” della stessa, mentre il mendacio rientra a pieno titolo nella dialettica processuale. In altre parole, pur costituendo entrambe le ipotesi un esercizio del diritto di difesa, il silenzio configura una scelta autodifensiva “passiva”, mentre il mendacio esprime la volontà di autodifesa “attiva”. Circa il valore da attribuire a tale forma di autodifesa, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, sia il silenzio che la menzogna possono formare oggetto di una valutazione giudiziale negativa per l’imputato sotto il profilo probatorio, sia pure in modo estremamente limitato, potendo essere al più utilizzati dal giudice il primo quale “argomento di prova”, mero elemento integrativo di prove già acquisite, il secondo quale ” indizio” di reità ove corroborato da altri indizi gravi, precisi e concordanti; in sostanza, potrebbe al più costituire un “riscontro obiettivo” ad un quadro probatorio sfavorevole già sufficientemente delineato dall’accusa (Sez. 6, n. 3241 del 09/02/1996, Federici, Rv. 204546: ” il silenzio dell’imputato viene ad assumere valore di mero riscontro obiettivo”; Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192469: “Il giudice, invero, può trarre argomenti di prova anche dalle giustificazioni manifestamente infondate dell’imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, sicchè l’utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare”), soluzione coerente anche con l’orientamento della Corte EDU in terna di diritto al silenzio (8 febbraio 1996, Murray c. Regno Unito, p. 46-47; Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averi c. Regno Unito, p. 42-43, secondo cui lo ius tacendi, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto. Difatti, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all’imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l’esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come “riscontro” a suo carico). Tale valutazione, compiuta dal giudice di primo grado, è stata totalmente omessa nel giudizio di appello. 3.12. Ritiene il Collegio che i giudici di appello abbiano omesso, nella loro valutazione, di confrontarsi con i dati valorizzati dalla prima sentenza: hanno infatti proceduto alla demolizione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa per poi esaminare i soli dati estrinseci che confortavano la soluzione adottata, con un approccio contrario a quello che deve caratterizzare il “metodo scientifico” di ricerca della prova. Elide, la Corte distrettuale, ogni valenza alle tracce genetiche, in quanto gli indagati avevano entrambi ammesso di avere un rapporto sessuale con la ragazza, nonchè tutti gli altri elementi non funzionali rispetto alla decisione di inattendibilità delle dichiarazioni della C.C.. Come si legge a pagina 44 e 45 della sentenza impugnata, infatl:i, “lo stato di malessere apprezzato quella sera dalla madre certamente riscontra le condizioni di una ragazza profondamente turbata ma tale dato, di indubbia valenza in chiave accusatoria, non può ritenersi sufficiente, se valutato nel contesto di tutte le altre acquisizioni processuali, a dimostrare la fondatezza del quadro di accusa; così come non possono ritenersi sufficienti i riferimenti della L.L. sulle ecchimosi notate, peraltro nei giorni successivi ai fatti (la teste non ha fornito ulteriori informazioni sul dato temporale), sul corpo della figlia”. Tutti gli altri elementi oggettivi vengono omessi, a partire dai pantaloni strappati fino alle macchie di sangue sul letto (sentenza di primo grado: “tale elemento è fondamentale, infatti la stessa minore prima della violenza subita non aveva mai avuto rapporti sessuali completi, essendo ancora vergine. Questo rafforzerebbe l’inattendibilità della versione secondo cui ebbe due rapporti sessuali distinti nel breve lasso temporale in considerazione, considerando anche le circostanze di luogo e tempo descritto”), mentre le lesioni sulle braccia vengono considerate ininfluenti, così come nessuna valenza viene attribuita alla pregressa verginità della persona offesa (che la Corte di appello non nega apertamente, ma sembra mettere in dubbio citando le dichiarazioni della H.H.), difficilmente compatibile con la scelta di intrattenere due rapporti sessuali completi nell’arco di un’ora con due soggetti conosciuti il giorno prima, mentre le dichiarazioni della L.L. vengono genericamente bollate di inattendibilità. La sentenza, quindi (si ribadisce che non compete alla Corte stabilire la colpevolezza o l’innocenza degli imputati, valutazione di esclusiva spettanza dei giudici del merito), compiendo un’opera di “elisione selettiva” degli elementi di prova non funzionali alle tesi sposata, viene meno a quell’obbligo di “compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado”, che consentono di conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata. Non procede, in altri termini, a quella “motivazione rafforzata” richiesta dalla legge, operando al contrario una accurata selezione dei soli elementi indiziari funzionali alla propria decisione. La sentenza, inoltre, viene meno all’obbligo di valutazione degli indizi secondo lo schema “bifasico” menzionato in narrativa, escludendone alcuni e non ponendo gli stessi, tutti, in correlazione tra loro in relazione di intima coerenza. Essa va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il ricorso della parte civile 4. Dei primi due motivi si è già detto al paragrafo che precede. Tuttavia, con riferimento al secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte di appello di L’Aquila non abbia impedito la “vittimizzazione secondaria” della vittima, come invece avrebbe dovuto fare in ossequio agli strumenti internazionale ratificati dall’Italia, in ciò paventando una violazione di legge, che la ricorrente riconduce all’art. 192 c.p.p.. Con la locuzione “vittimizzazione secondaria” si intende quel meccanismo per il quale la vittima di reato (persona vulnerabile) è portata a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto (Corte Costituzionale, sentenza n. 92/2018, riferita in quel caso a minore vittima di maltrattamenti: “I fattori atti a provocare una maggiore tensione emozionale sono il dover deporre in pubblica udienza nell’aula del tribunale, l’essere sottoposti all’esame e al controesame condotto dal pubblico ministero e dai difensori e il trovarsi a testimoniare di fronte all’imputato, la cui sola presenza può suggestionare e intimorire il dichiarante. Se il minore è vittima del reato, d’altra parte, il dover testimoniare contro l’imputato si presta a innescareun meccanismo di cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, per il quale egli è portato a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto. Il trauma cui il minore è esposto durante l’esame testimoniale si ripercuote, d’altronde, negativamente sulla sua capacità di comunicare e di rievocare correttamente e con precisione i fatti che lo hanno coinvolto, o ai quali ha assistito, rischiando così di compromettere la genuinità della prova. Far sì che la testimonianza del minorenne venga acquisita in condizioni tali da tutelare la serenità del teste è, dunque, necessario anche al fine di una più completa e attendibile ricostruzione dell’accaduto”). Il legislatore italiano si è fatto carico di tutelare la persona vittima di reati sessuali. In primo luogo, ratificando la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (meglio nota come “Convenzione di Istanbul”) adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con L. n. 77/2013. In secondo luogo, recependo con il D.Lgs. n. 212 del 15/12/2015 la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha introdotto all’art. 90-quater c.p.p., la nozione di “condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa” (tra cui si può far rientrare pacificamente la condizione del minore che abbia subito abusi sessuali), cui è ricondotta la possibilità di servirsi di particolari strumenti processuali, disciplinati dagli artt. 351, comma 1-ter, 3152, comma 1-bis (i quali prevedono che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, nell’assumere sommarie informazioni da una vittima particolarmente vulnerabile, si avvalgano di un esperto in psicologia o psichiatria infantile), 392, comma 1-bis, in tema di incidente probatorio, e 498, comma 4-quater, c.p.p., che disciplina l’esame dibattimentale della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità (prevedendosi la possibilità che esso avvenga con l’adozione di modalità protette). La vittimizzazione secondaria della giovane C.C., sicuramente da considerarsi quale persona particolarmente vulnerabile, si è in effetti verificata ed è iniziata con la decisione di riassumere in contraddittorio l’esame della persona offesa, già escussa in incidente probatorio, scelta ancor più eccentrica laddove si consideri che gli imputati avevano optato per il rito abbreviato. Tuttavia, la rinnovazione dell’istruttoria in appello è strumento espressamente previsto dall’art. 603 c.p.p. sulla base di una valutazione discrezionale del requisito dell’indispensabilità, insindacabile in sede di legittimità. In parte qua, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Secondo costante giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 – 01) ” integra l’elemento oggettivo del reato di violenzasessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. (Fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente). La Corte ha altresì affermato (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, De Souza, Rv. 282834 02) che “l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 dei 05/10/2017, Rv. 272074 – 01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 – 01). Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente (Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 – 01). Nè è sufficiente il mero consenso all’atto sessuale, è altresi necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell’atto compie (arg. ex art. 609-bis, comma 2, n. 2, c.p.)”. Ancora, si è affermato (Sez. 3, n. 12628 del 17/12/2019, dep. 2020, n. m.) che “non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 66 del 1996, (…) un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato (…) un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere (…) che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, una manifestazione di consenso dell soggetto passivo che quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita (Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 – 01)”. In sostanza, nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria. Tale interpretazione appare anche conforme alla succitata Convenzione di Istanbul, il cui art. 36 impegna gli Stati a punire qualsiasi “atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale” nonchè “altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso”. La Corte di appello de L’Aquila, nel valutare complessivamente inattendibile la deposizione della vittima, non spiega in alcun modo “come” i due imputati ne avrebbero raccolto il consenso o non ne abbiano percepito il dissenso, posto che il dato innegabile è che entrambi gli imputati hanno avuto rapporti sessuali con la vittima la stessa sera. La sentenza, affermando a pagina 45 che “la stessa persona offesa ha riferito di avere bevuto qualche bicchiere di vino insieme agli imputati, ma non tanto da ubriacarsi e non ragionare” (circostanza, peraltro, smentita dalla succitata telefonata intercettata al B.B., che afferma essere la persona offesa ubriaca al momento del fatto), sembrerebbe lasciare intendere, sia pure in modo larvato, una sorta di “consenso implicito”, soluzione ermeneutica che sembrerebbe ravvisare la non punibilità degli atti sessuali compiuti in mancanza di un esplicito dissenso della vittima, finendo così per porre in capo ad essa l’onere di resistere all’atto sessuale che le viene imposto, quasi gravasse sulla vittima una “presunzione di consenso” agli atti sessuali da dover di volta in volta smentire, ciò che si risolverebbe in una supina accettazione di stereotipi culturali ampiamente superati. Ne consegue, anche in riferimento a tale motivo, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. 6. Dall’accoglimento dei motivi in precedenza analizzati discende anche l’accoglimento del quarto motivo di ricorso della parte civile, relativo alla revoca delle statuizioni civili, con conseguente rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

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051 6447838

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