ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP

  • ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
  • ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
  • ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
  • RICETTAZIONE:  648 Codice Penale
  • Fuori dei casi di concorso nel reato , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto(2), acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare(3), è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
  • La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4).
  • La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale(4).
  • Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione(5).
  • Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
  • DIFESA AVVOCATO ESPERTO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE FORLI TRIBUNALE ROVIGO, TRIBUNALE FERRARA, TRIBUNALE PADOVA, TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE ANCONA , TRIBUNALE FIRENZE, TRIBUNALE TREVISO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO ANCONA ,CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO FIRENZE CORTE APPELLO BRESCIA
  • ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
  • ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
  • CASSAZIONE  PENALE AVVOCATO ESPERTO CHIAMA SUBITO PER LA TUA DIFESA
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  • 051 6447838 051 6447838
  • In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all’esposizione al pubblico, da parte dell’imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).
  • Integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno. (Nella specie, la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero desunto l’abusività della riproduzione non solo dall’assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l’assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni).
  • Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza). (Dichiara inammissibile, Secondo Cass. pen. n. 32775/2021 la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.
  • Cass. pen. n. 2457/2020
  • La scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. è configurabile in relazione al delitto di ricettazione, di dati e “files” oggetto di illecita sottrazione a terzi, commesso al fine di produrli all’autorità giudiziaria nell’esercizio del proprio diritto di difesa, attesa la recessività dell’interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all’art. 648 cod. pen. rispetto al fine difensivo perseguito dall’imputato, che trova fondamento nell’art. 24 Cost., alla cui essenza, insuscettibile di essere compressa, va ricondotto il potere di adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 06/11/2018).
  • Cass. pen. n. 29785/2020
  • Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi di riqualificazione dell’originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente “di base” rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l’imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. (Fattispecie di possesso ingiustificato di un’auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 03/12/2018)
  • L’istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l’applicazione di detta causa di non punibilità.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23419 del 12 maggio 2017)
  • Cass. pen. n. 54715/2016
  • Integra il reato di ricettazione la condotta di chi, senza aver concorso nel reato, acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ai sensi dell’art. 640 ter cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che ove lo stesso soggetto utilizzi successivamente la macchina, risponde anche del reato di frode informatica, posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato, così consentendo all’agente di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 54715 del 23 dicembre 2016)
  • Cass. pen. n. 53017/2016
  • Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 53017 del 14 dicembre 2016)
  • Cass. pen. n. 39223/2014
  • Il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma.
  • (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39223 del 24 settembre 2014)
  • Cass. pen. n. 10850/2014
  • Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10850 del 6 marzo 2014)
  • Cass. pen. n. 7019/2014
  • Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito, già previsto dall’art. 12, prima parte, del D.L. n. 143/1991, conv. con modif. in legge n. 197/1991, ed ora dall’art. 55, comma 9, prima parte, del D.L.vo n. 231/2007, concorre con quello di ricettazione, quando la carta utilizzata sia provento di delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all’art. 12, seconda parte, del citato D.L. n. 143/1991 e, ora, all’art. 55, comma 9, seconda parte, del D.Lvo n. 231/2007, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”), le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Mass. redaz.).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7019 del 13 febbraio 2014)
  • Cass. pen. n. 1845/2014
  • L’ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall’art. 648, comma secondo c.p., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p..
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1845 del 17 gennaio 2014)
  • Cass. pen. n. 51424/2013
  • Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l’esistenza di una compartecipazione quanto meno d’ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51424 del 19 dicembre 2013)
  • Cass. pen. n. 51417/2013
  • Commette il delitto di ricettazione il soggetto che riceve o si impossessa di ricette mediche in bianco, che risultino smarrite, consapevole della provenienza illecita, trattandosi di documenti che, per loro natura e destinazione, sono in possesso esclusivo del medico, al quale le ricette sono state rilasciate e al quale si può risalire attraverso i dati su di esse impressi.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51417 del 19 dicembre 2013)
  • Cass. pen. n. 33131/2013
  • Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza delittuosa nell’ambito di un rapporto familiare o di rapporti obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la consapevolezza non dell’illecita provenienza degli stessi, ma solo della qualità criminale del congiunto medesimo. (Fattispecie in cui una persona, in costanza di una stabile relazione sentimentale, aveva ricevuto dal compagno denaro e titoli di credito).
  • (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33131 del 30 luglio 2013)
  • Cass. pen. n. 31023/2013
  • Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all’acquisto, perfezionatosi in virtù dell’accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l’art. 648 c.p. distingue l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell’imputata).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 31023 del 19 luglio 2013)
  • Cass. pen. n. 29486/2013
  • Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un’arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).
  • (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29486 del 10 luglio 2013)
  • Cass. pen. n. 22120/2013
  • Integra il delitto di ricettazione e non la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza la condotta di colui che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco, trattandosi di documento per sua natura e destinazione nel possesso esclusivo del titolare del conto corrente o della persona da questi delegata. Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22120 del 23 maggio 2013)
  • Cass. pen. n. 19372/2013
  • La condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo “carnet”, sebbene spesi o utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato di ricettazione del blocchetto che originariamente li conteneva.
  • (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19372 del 6 maggio 2013)
  • Cass. pen. n. 5228/2013
  • Integra il reato di ricettazione la ricezione di “compact-disc” (CD) musicali tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5228 del 1 febbraio 2013)
  • Cass. pen. n. 3356/2013
  • La ricezione al di fuori dei canali pubblici di un modulo per carte di identità, costituente “res” non liberamente commerciabile, integra sempre la materialità del delitto di ricettazione; la sua falsificazione integra anche il delitto di cui agli artt. 482 – 477 cod. pen.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3356 del 23 gennaio 2013)
  • Cass. pen. n. 7880/2012
  • Ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi. (In motivazione la Corte, annullando senza rinvio la sentenza che aveva condannato l’imputato sulla base della sola contumacia dello stesso, ha precisato che l’ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori e ad altri apparecchi di duplicazione non rende sostenibile la presunzione che il venditore di supporti abusivi li abbia acquistati da un terzo e non invece, lui stesso, personalmente duplicati).
  • (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7880 del 29 febbraio 2012)
  • Cass. pen. n. 46899/2011
  • Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell’accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la “traditio” della “res” – nella quale può ravvisarsi null’altro che un momento che pertiene all’adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace – non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46899 del 20 dicembre 2011)
  • Cass. pen. n. 23395/2011
  • Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l’esistenza di una compartecipazione quanto meno d’ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23395 del 10 giugno 2011)
  • Cass. pen. n. 12763/2011
  • L’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza, quale trasportato, dell’imputato a bordo di auto guidata dall’autore del furto di questa).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12763 del 29 marzo 2011)
  • Cass. pen. n. 8714/2011
  • Il delitto di ricettazione, nella fattispecie della cosiddetto “intromissione”, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, anche che l’intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. (Fattispecie nella quale l’imputato si era attivato infruttuosamente per ricercare un acquirente di un monitor al plasma, compendio di appropriazione indebita).
  • RECICLAGGIO : ART 648 BIS CP
  • Fuori dei casi di concorso nel reato(2), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti(3) da delitto [non colposo](4); ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa(5), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  • La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(6).
  • La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
  • La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  • Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
  • Cass. pen. n. 9533/2022
  • Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa dell’animale.
  • Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell’atto di smontare parti di veicolo provento di furto).
  • In tema di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso all’estero. (Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di attività di deposito in banche nordamericane di assegni contraffatti apparentemente emessi da società primarie, posti all’incasso con modalità truffaldine, con successiva movimentazione delle somme mediante il compimento di operazioni bancarie e sul circuito di “money transfer”, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle stesse).
  • L’attività di “taroccamento” o di “cannibalizzazione” di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall’art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell’autore del furto dell’autovettura).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 41686 del 10 ottobre 2019)
  • Cass. pen. n. 29455/2019
  • Il reato di intestazione fittizia, previsto dall’art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest’ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29455 del 5 luglio 2019)
  • Cass. pen. n. 27867/2019
  • Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l’identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27867 del 24 giugno 2019)
  • Cass. pen. n. 21687/2019
  • Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell’imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall’arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21687 del 17 maggio 2019)
  • Cass. pen. n. 55416/2018
  • Risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 55416 del 12 dicembre 2018)
  • Cass. pen. n. 46754/2018
  • Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, dopo avere ricevuto beni di provenienza furtiva (nella specie pannelli fotovoltaici), pur senza porre in essere condotte di trasformazione, occulti gli stessi, tra masserizie varie, all’interno di un camion imbarcato su una motonave diretta all’estero, in tal modo rendendo maggiormente difficoltosa l’individuazione dell’origine delittuosa.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46754 del 15 ottobre 2018)
  • Cass. pen. n. 36893/2018
  • In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all’imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l’allocazione dei fondi in Paesi “off shore” e l’intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l’individuazione del reale beneficiario).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36893 del 31 luglio 2018)
  • Cass. pen. n. 21925/2018
  • In tema di riciclaggio, si configura il dolo nella forma eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.
  • (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21925 del 17 maggio 2018)
  • Cass. pen. n. 30265/2017
  • Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione. (Fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall’imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30265 del 16 giugno 2017)
  • Cass. pen. n. 1857/2017
  • Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante “clonazione” di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1857 del 16 gennaio 2017)
  • Cass. pen. n. 33076/2016
  • Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello, infine, di cui all’art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33076 del 28 luglio 2016)
  • Cass. pen. n. 29611/2016
  • Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29611 del 13 luglio 2016)
  • Cass. pen. n. 52645/2014
  • In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto realizzata la condotta consumativa del reato per l’intero arco temporale di operatività di una società costituita al fine di ripulire denaro, beni ed altre utilità, risultate in origine riconducibili ad esponenti di primo piano di “Cosa Nostra”).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 52645 del 18 dicembre 2014)
  • Cass. pen. n. 52625/2014
  • È configurabile il reato di riciclaggio nell’ipotesi in cui oli non commestibili illecitamente prodotti all’estero vengono ricollocati sul mercato nazionale come olio extra vergine di oliva, attraverso illecite miscelazioni non rilevabili tramite le analisi ufficiali. (Principio affermato dalla Corte in tema di sequestro probatorio).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 52625 del 18 dicembre 2014)
  • Cass. pen. n. 5505/2014
  • Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della … provenienza” che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile).
  • Cass. pen. n. 41740/2015
  • In tema di riciclaggio, la mera detenzione del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza stessa, non è sufficiente per l’affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna della proprietaria del veicolo – condotto da un terzo al momento del controllo – la cui targa, documento di circolazione e numero di telaio erano stati abusivamente associati all’autovettura rubata, non avendo l’imputata allegato alcun elemento tale da far ritenere che la sua vettura fosse stata, anche solo di fatto, ceduta a terzi).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 41740 del 16 ottobre 2015)
  • Cass. pen. n. 32491/2015
  • Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l’estero del denaro ottenuto).
  • (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32491 del 23 luglio 2015)
  • Cass. pen. n. 20188/2015
  • In tema di misure cautelari l’accertamento del reato di riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l’ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20188 del 15 maggio 2015)
  • Cass. pen. n. 10746/2015
  • In tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, l’elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. è la idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro, può valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10746 del 13 marzo 2015)
  • ART 648 TER CP
  • (1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto(2), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000(3).
  • La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4).
  • La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
  • La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648(5).
  • Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
  • (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38919 del 20 settembre 2019)
  • Cass. pen. n. 38838/2019
  • Il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto, nessun rilievo dovendo quindi riconoscersi, ai fini della consumazione, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggono nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non integrasse reato il reimpiego di un’azienda oggetto di bancarotta, effettuato attraverso il trasferimento pluriennale di un ramo dell’azienda medesima avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del reato ed i cui effetti si erano protratti anche successivamente).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 38838 del 20 settembre 2019)
  • Cass. pen. n. 36121/2019
  • Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36121 del 14 agosto 2019)
  • Cass. pen. n. 16908/2019
  • In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’indagato).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16908 del 18 aprile 2019)
  • Cass. pen. n. 3026/2017
  • In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell’attività svolta, prevista dall’art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3026 del 20 gennaio 2017)
  • Cass. pen. n. 33076/2016
  • Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d’incremento dei profitti di un’impresa che opera illecitamente).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33076 del 28 luglio 2016)
  • Cass. pen. n. 9026/2014
  • Per la configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni.
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9026 del 25 febbraio 2014)
  • Cass. pen. n. 47218/2013
  • Il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all’estero, sia stata disposta dall’autorità giudiziaria straniera l’archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l’azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47218 del 28 novembre 2013)
  • Cass. pen. n. 2737/2011
  • Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l’attività aziendale).
  • (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2737 del 26 gennaio 2011)
  • Cass. pen. n. 4800/2010
  • Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero “post factum” non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4800 del 4 febbraio 2010)
  • Cass. pen. n. 25828/2007
  • Tra l’art. 648 ter c.p. e l’art. 648 c.p. esiste rapporto di specialità, in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa (art. 648 ter), il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un’attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie. (Mass. redaz.).
  • (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25828 del 4 luglio 2007)
  • Cass. pen. n. 2885/1996
  • Il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicché il termine di un anno, stabilito per il formarsi della concessione in sanatoria con il silenzio-assenso, deve ritenersi riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacché il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. non era contemplato nei precedenti decreti legge non convertiti né nell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovrà concernere pure detto reato.
  • ART 648 TER 1 CP
  • (1)Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa(2).
  • La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(3).
  • La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni(2).
  • Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416 bis 1(2).
  • Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
  • La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
  • La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
  • Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
  • Cass. pen. n. 9751/2019
  • Non integra il delitto di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., l’impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività “speculative” incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita e a massimizzare quelle di profitto.
  • Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall’art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto “prestanome” impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale).
  • Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall’art. 2082 cod. civ. e dall’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività “economica” o “finanziaria”, e non costituisce comunque, a mente dell’art. 648-ter1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto).
  • ART 648 QUATER CP  CONFISCA La confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648 quater c.p.
  • (1)Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  • Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
  • In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 648-quater, comma secondo, cod. pen., la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.
  • In caso di concorso di persone nel reato, la confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto.

    La confisca “per equivalente” prevista dall’art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria).
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