TRIBUNALE BOLOGNA DIVISIONE EREDITARIA 

TRIBUNALE BOLOGNA DIVISIONE EREDITARIA  AVVOCATO ESPERTO DISTRETTO CORTE APPELLO BOLOGNA- TRIBUNALE BOLOGNA DIVISIONE EREDITARIA  

AFFRETTATI URGENTE  TROVIAMO LA SOLUZIONE INSIEME STUDIANDO E PARLANDO DEL TUO CASO 

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  3. TRIBUNALE BOLOGNA DIVISIONE EREDITARIA CHIEDIMI COME

Quanto alle modalità della divisione, avente ad oggetto un unico bene immobile sito in (omissis) (Bologna), località (omissis) (frazione [omissis]), e censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio …omissis…, mappale …omissis…, ritiene questo giudice che il suddetto bene immobile, ritenuto dal C.T.U. incaricato non comodamente frazionabile (cfr. pagina 3 citata relazione di consulenza tecnica d’ufficio: “è opinione dello scrivente che il compendio immobiliare in esame non sia naturalmente divisibile“) debba essere attribuito interamente e pro indiviso ai convenuti YYJJWW e QQ, che ne chiedono espressamente l’attribuzione, in ragione del 25% ciascuno e subordinatamente all’integrale pagamento da parte degli stessi convenuti in solido tra loro ed in favore di XX del conguaglio nella misura complessiva pari ad euro 12.000,00.

La consulenza tecnica d’ufficio ha infatti determinato il valore di mercato del bene immobiliare de quo in complessivi euro 60.000,00 e a questo valore devesi fare riferimento al fine della determinazione delle singole quote dei coeredi, stante che, come peraltro ritenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa” (ex pluribus, Cass., 4.5.2005, n. 9207) e ciò in considerazione del fatto che in sede di divisione il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile (che ha natura di debito di valore) nasce solo con l’assegnazione del bene, al momento della pronunzia definitiva sulla divisione – momento al quale deve, pertanto, essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota, onde regolare, come per il periodo precedente, i rapporti in termini di rendiconto, con riferimento ai frutti del bene” (Cass., 29.4.2003, n. 6653).

AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO SUCCESSIONI EREDITARIE TESTAMENTI DIVISIONI EREDITARIE LITE TRA FRATELLI EREDI PARENTI 051 6447838

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE BOLOGNA DIVISIONE EREDITARIA  

In Nome del Popolo Italiano

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IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico, Giudice Onorario dott.ssa Mariangela Gentile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 14997 del Ruolo Generale dell’anno 2007

promossa da:

XX, elettivamente domiciliata in Casalecchio di Reno (Bologna), via Calzavecchio n. 23 presso e nello studio dell’avvocato Angelo Forni che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell’atto di citazione

– attrice –

contro:

YY,

JJ,

WW

e

QQ, tutti elettivamente domiciliati in Bologna, via C. Ranzani n. 5/11 presso e nello studio dell’avvocato Marco Ketmaier che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

– convenuti –

In punto a: divisione di beni immobili

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:

come da foglio di precisazione delle conclusioni.

Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:

come da foglio di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato XX conveniva in giudizio YYJJWW e QQ per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dell’immobile posto nel Comune di (omissis), (Bologna), località (omissis) (frazione [omissis]), costituito da un fabbricato residenziale su tre piani fuori terra con corte pertinenziale e area cortiliva verde al livello del piano primo, e distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di (omissis) al foglio …omissis…, mappale …omissis…, categoria A/4, classe 1, consistenza 9 vani, rendita catastale di euro 264,94, dichiarando la propria disponibilità, nel caso in cui il bene non fosse divisibile in natura, a cedere la propria quota pari ad 1/5 pro indiviso ai convenuti al prezzo determinato dal Tribunale e chiedendo che, in mancanza di una richiesta di assegnazione da parte degli altri coeredi, venisse disposta la vendita del compendio ereditario e la suddivisione del ricavato pro quota agli eredi; con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l’emanando provvedimento; con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Parte attrice evidenziava come con sentenza n. 1750/04 pronunciata inter partes in data 20.5.2004 il Tribunale di Bologna avesse accertato e dichiarato la qualità di erede legittima di XX per rappresentazione della defunta madre N(omissis) M(omissis) e per l’effetto avesse altresì accertato e dichiarato la comproprietà dell’odierna attrice per la quota di 1/5 con gli altri eredi del fabbricato rurale oggetto della presente causa, dichiarando tenuti e condannando gli altri coeredi a riconoscere all’attrice il compossesso dell’immobile per la quota di 1/5 ed infine dichiarando tenuta e condannando XX a corrispondere agli altri coeredi, in solido tra loro, la somma di lire 220.000 pari ad euro 113,62, con rigetto di ogni altra domanda.

La difesa di parte attrice rilevava che per dissapori fra gli eredi, XX non era mai potuta entrare nel reale compossesso dell’immobile e che, nonostante essa avesse più volte per tramite il proprio legale richiesto di ottenere la liquidazione della propria quota, aveva ricevuto proposte del tutto inadeguate da parte degli altri coeredi. 

Si costituivano in giudizio i convenuti YYJJWW e QQ, i quali non si opponevano alla domanda di scioglimento della comunione laddove il compendio ereditario non risultasse divisibile in natura e dichiaravano la loro volontà di rimanere in comunione della quota di 4/5.

La difesa di parte convenuta rilevava come tuttavia parte attrice non avesse mai partecipato alle spese necessarie per la ristrutturazione e la manutenzione dell’immobile, interamente sostenute dagli altri coeredi ed in particolare da WW; evidenziava da ultimo come i convenuti avessero offerto all’attrice la somma di euro 6.455,71, rinunciando al rimborso delle spese sostenute, proposta non accettata da XX.

Conclusivamente parte convenuta chiedeva pertanto che venisse dato atto dell’offerta banco iudicis della somma di euro 6.455,71 da parte dei coeredi con contestuale rinuncia alla pretesa del rimborso di un quinto delle spese sostenute, offerta rifiutata dall’attrice; nel merito [ parte convenuta, NdRedattore ] chiedeva: 1) dichiararsi che il valore della quota di proprietà di XX ammontava ad euro 5.580,00 all’epoca dell’apertura della successione, 2) accertare e dichiarare che i convenuti si dichiaravano pronti a liquidare immediatamente parte attrice nella misura pari ad un quinto del valore stimato all’epoca dell’apertura della successione, e 3) condannare parte attrice al rimborso di 1/5 delle spese sopportate per la ristrutturazione e la manutenzione dell’immobile de quo; con condanna di parte attrice delle spese della C.T.U. e con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Successivamente alla costituzione di parte convenuta e conclusivamente parte attrice modificava le proprie domande svolgendo, in aggiunta alle domande già formulate in atto di citazione, domanda riconvenzionale di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per avere privato parte attrice dell’utilizzazione pro quota del bene indiviso e dei relativi profitti.

All’udienza del 2.10.2008 il giudice disponeva consulenza tecnica d’ufficio, nominando all’uopo il Geom. Daniele Cipollini al quale alla successiva udienza del 19.2.2009 veniva conferito l’incarico di descrivere il compendio immobiliare, di accertarne la comoda divisibilità, predisponendo in caso affermativo un progetto di divisione, con indicazione di eventuali conguagli, di accertarne il valore di mercato all’attualità e al momento della morte e dell’apertura della successione, di accertare altresì la necessità e l’incisività degli eventuali e documentati lavori di manutenzione effettuati sul compendio immobiliare, stimando ove possibile, l’incremento di valore subito dal bene in conseguenza di tali lavori.

In data 29.10.2009 il C.T.U. Geom. Daniele Cipollini depositava la relazione di consulenza tecnica d’ufficio e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

Va preliminarmente osservato come la domanda di scioglimento della comunione azionata dall’attrice non sia mai stata in alcun modo oggetto di opposizione da parte dei convenuti costituitisi in giudizio, così come nessuna contestazione è in atti in ordine all’individuazione del bene oggetto di comproprietà.

Ne consegue che va senz’altro dichiarato lo scioglimento della comunione per cui è causa.

Quanto alle modalità della divisione, avente ad oggetto un unico bene immobile sito in (omissis) (Bologna), località (omissis) (frazione [omissis]), e censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio …omissis…, mappale …omissis…, ritiene questo giudice che il suddetto bene immobile, ritenuto dal C.T.U. incaricato non comodamente frazionabile (cfr. pagina 3 citata relazione di consulenza tecnica d’ufficio: “è opinione dello scrivente che il compendio immobiliare in esame non sia naturalmente divisibile“) debba essere attribuito interamente e pro indiviso ai convenuti YYJJWW e QQ, che ne chiedono espressamente l’attribuzione, in ragione del 25% ciascuno e subordinatamente all’integrale pagamento da parte degli stessi convenuti in solido tra loro ed in favore di XX del conguaglio nella misura complessiva pari ad euro 12.000,00.

La consulenza tecnica d’ufficio ha infatti determinato il valore di mercato del bene immobiliare de quo in complessivi euro 60.000,00 e a questo valore devesi fare riferimento al fine della determinazione delle singole quote dei coeredi, stante che, come peraltro ritenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa” (ex pluribus, Cass., 4.5.2005, n. 9207) e ciò in considerazione del fatto che in sede di divisione il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile (che ha natura di debito di valore) nasce solo con l’assegnazione del bene, al momento della pronunzia definitiva sulla divisione – momento al quale deve, pertanto, essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota, onde regolare, come per il periodo precedente, i rapporti in termini di rendiconto, con riferimento ai frutti del bene” (Cass., 29.4.2003, n. 6653).

Per tali ragioni non è pertanto fondata la tesi di parte convenuta laddove pretenderebbe che il giudice adito facesse riferimento al valore del bene oggetto di divisione determinato dal C.T.U. con riferimento al momento dell’apertura della successione.

Per quanto concerne la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice al rimborso di 1/5 delle spese sopportate per la ristrutturazione e la manutenzione del’immobile de quo, essa risulta inammissibile in questa sede essendo già stata oggetto di giudicato con la sentenza n. 1750/04 pronunciata da questo Tribunale in data 20.5.2004, la quale l’ha rigettata in quanto non provata (“Deve essere viceversa rigettata la domanda di pagamento, pro quota, delle spese sostenute per la conservazione e i miglioramenti del bene comune, atteso che la stessa è rimasta del tutto non provata, anche in considerazione della tardiva produzione documentale avvenuta solo all’udienza fissata ex art. 184 c.p.c. per l’ammissione dei mezzi probatori e, quindi, oltre i termini perentori assegnati per le deduzioni istruttorie“; cfr. pagina 13 sentenza n. 1750/04 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 20.5.2004 sub doc. n. 1 fascicolo parte attrice).

A questo proposito non appare infatti condivisibile la tesi sostenuta da parte convenuta, la quale sostiene che avendo la citata sentenza n. 1750/04 motivato “in quanto non provato” e non “in quanto non dovute“, la domanda sarebbe nuovamente proponibile in questo giudizio, non essendovi alcuna preclusione nel merito.

Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, ritiene questo giudice di aderire a quanto stabilito altresì dalla Suprema Corte di Cassazione in merito all’accertamento negativo di un diritto per difetto di prova, ritenendo che anche in tal caso si formi giudicato sostanziale, non essendo previste dal vigente ordinamento giuridico le sentenze di rigetto allo stato degli atti (“L’accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza costituisce sempre una pronuncia di merito che, una volta passata in giudicato, preclude la proposizione della medesima domanda tra le stesse parti a nulla rilevando – in relazione all’impossibilità nel vigente ordinamento processuale di emanazione di sentenze allo stato degli atti – la sua erroneità, sia pure macroscopica, né l’insufficienza della sua motivazione, né il contrasto con documenti decisivi che la parte interessata non sia stata in grado di produrre a suo tempo: vizi tutti che possono e debono essere fatti valere mediante gli opportuni previsti mezzi di impugnazione“, Cass., 29.5.2001, n. 7302; precedenti conformi Cass., 18.2.1991, n. 1682 e Cass., 12.11.1983, n. 6744).

Non può infine trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice, rilevato che quest’ultima non ha né provato, né ancor prima specificamente allegato i fatti e le circostanze posti a fondamento di detta domanda.

Quanto alle spese di lite, si ritiene che la natura del presente giudizio unitamente alla reciproca parziale soccombenza delle parti ne giustifichi l’integrale compensazione tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

  1. pronuncia lo scioglimento della comunione dell’immobile posto nel Comune di (omissis) (Bologna), località (omissis) (frazione [omissis]), costituito da un fabbricato residenziale su tre piani fuori terra con corte pertinenziale e area cortiliva verde al livello del piano primo, e distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Camugnano al foglio …omissis…, mappale …omissis…, categoria A/4, classe 1, consistenza 9 vani, rendita catastale di euro 264,94;
  2. assegna l’immobile di cui al capo 1) a YY (codice fiscale …omissis…), a JJ (codice fiscale …omissis…), a WW (codice fiscale …omissis…) e a QQ (codice fiscale …omissis…) in ragione del 25% ciascuno;
  3. subordina il trasferimento di cui al capo 2) al pagamento da parte di YY, JJ, WW e QQ, in solido fra loro, in favore di XX della somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00);
  4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d’ufficio, così come già liquidate nel corso del giudizio;
  5. ordina la trascrizione della presente sentenza una volta passata in giudicato.

Così deciso in Bologna in data 11 settembre 2012

Il Giudice Unico

Giudice Onorario dott.ssa Mariangela Gentile

Depositata in Cancelleria il 19 SETT. 2012

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