SEPARAZIONE BOLOGNA SEPARAZIONE BOLOGNA  SOMME NEI CONTI CORRENTI PRELIEVO SOMME DAL MARITO  

 

SEPARAZIONE BOLOGNA SEPARAZIONE BOLOGNA  SOMME NEI CONTI CORRENTI PRELIEVO SOMME DAL MARITO SEPARAZIONE BOLOGNA SOMME NEI CONTI CORRENTI

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SEPARAZIONE BOLOGNA SEPARAZIONE BOLOGNA  SOMME NEI CONTI CORRENTI PRELIEVO SOMME DAL MARITO
  • Il denaro presente si presume di proprieta’ di entrambi, in parti uguali, con la conseguenza che, ciascun coniuge potra’ prelevare dal conto cointestato una somma pari al 50% del totale, senza che l’altra parte possa opporre eccezioni. Il prelievo oltre tale limite, invece, richiede la previa autorizzazione dell’altro coniuge.

REDDITI DEL CONIUGE E SOMME

  1. la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno o degli anni precedenti;
  2. la produzione in giudizio degli estratti conto e le movimentazioni delle carte di credito e di debito relativi  all’ultimo anno, o relativi anche agli anni precedenti;
  3. la produzione in giudizio eventuali contratti di locazione aventi ad oggetto i suoi immobili;
  4. si può richiedere che sia ordinato agli istituti di credito, agli enti assicurativi, alle “finanziarie”, con i quali il coniuge ha rapporti, di produrre in giudizio la copia degli estratti conto dell’ultimo anno, ovvero anche degli anni precedenti;avvocato-p-consulenti-finanziari-
  5. si può richiedere che siano disposte indagini per il tramite della Polizia Tributaria (ex  155 c.c.e art. 5, co. 9, L. 1.12.1970 n. 898) per l’accertamento del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’atro coniuge; per accertare l’eventuale esistenza di partecipazioni societarie, titoli di azioni od obbligazioni; per accertare l’esistenza di conti correnti postali o bancari anche cointestati; per accertare l’esistenza di conti correnti, conti deposito, titoli, polizze e polizze assicurative, o di carte di debito o credito;
  1. e se il conto sia stato alimentato quasi esclusivamente da uno dei coniugi e, l’altro in sede di separazione, approfitti della comunione del conto corrente per prelevare la meta’ del totale depositato.
  • Ma come puo’ il coniuge dimostrare che il denaro versato e’ di sua proprieta’ scongiurando cosi’ il pericolo che l’altro coniuge prelevi illegittimamente somme di denaro?

 

 

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In primis, possono essere esaminate congiuntamente le domande formulate dall’attore di accertamento della propria pretesa creditoria nei confronti della XX e di conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle somme vantate a credito dal YY, da un lato, e la domanda di accertamento avanzata dalla XX nel giudizio riunito, dall’altro, in quanto correlate sia logicamente che giuridicamente.

2.1. Parte attrice agisce, sotto un primo profilo, affinché la convenuta sia condannata a pagare, innanzitutto, la metà di quanto questa ha prelevato dal conto corrente comune in più rispetto ai prelievi effettuati dall’attore, restringendo — dal punto di vista sia temporale che causale — le operazioni oggetto della pretesa restitutoria a quelle effettuate nell’ambito delle compravendite immobiliari concluse dalle parti nel giugno del 2000. 

  • SEPARAZIONE BOLOGNA SOMME NEI CONTI CORRENTI
    SEPARAZIONE BOLOGNA SOMME NEI CONTI CORRENTI

    Secondo la tesi della convenuta, per converso, l’infondatezza delle domande avversarie discenderebbe, per un verso, dall’inoperatività della presunzione di comproprietà prevista dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., e, per altro verso, dall’estinzione delle pretese creditorie, azionate da controparte in relazione al conto corrente cointestato, per effetto dell’atto di quietanza rilasciato dal YY in data 29.01.2007 proprio con riguardo ai titoli fatti valere nei confronti della XX.

  • 2.1.1. Con unico rogito a ministero Notaio A(omissis) R(omissis) in data (omissis).(omissis).2000 (cfr. doc. 17, fasc. attore), le parti — allora coniugate — hanno acquistato, ciascuna in proprietà esclusiva, due distinti appartamenti facenti parte del medesimo fabbricato, rispettivamente al prezzo di Lire 300.000.000 (porzione YY) e di Lire 1.000.000.000 (porzione XX).
  • Con due diversi contratti di mutuo fondiario ipotecario in pari data (omissis).(omissis).2000, anch’essi rogitati dal suddetto Notaio A(omissis) R(omissis) (cfr. docc. 19 e 20, fasc. attore), i coniugi hanno ottenuto dal Credito Cooperativo Bolognese s.c.r.l. un duplice finanziamento di importo pari a Lire 900.000.000 (mutuataria XX: mutuo n. 000004685) e a Lire 300.000.000 (mutuatario YY: mutuo n. 000004686); somme, entrambe, confluite sul conto corrente acceso presso lo stesso Istituto mutuante, filiale di Casalecchio di Reno (n. 15-000602271), di cui le parti erano all’epoca cointestatarie con potere di firma disgiunta. Il conto corrente in questione è stato successivamente estinto nel settembre 2009, come dedotto in modo incontestato dalla convenuta (non risultano in atti, tuttavia, documenti attestanti tale estinzione).
  • Sulla scorta della documentazione fornita delle parti, la C.T.U. contabile a firma della dott.ssa A(omissis) F(omissis) dà conto del fatto che, dalla fine del mese di febbraio 2000 al mese di giugno 2000 (periodo al quale risalgono gli ultimi documenti bancari messi a disposizione del perito), il suddetto conto corrente cointestato è stato utilizzato dalle parti per adempiere le obbligazioni rispettivamente assunte in occasione delle operazioni immobiliari di cui sopra (pagamento del prezzo; versamento degli accessori e dei tributi dovuti per i due mutui; pagamento della fattura emessa dal Notaio, comprensiva dell’imposta di registro).

La circostanza, d’altronde, è assunta come pacifica da entrambe le parti.

In particolare, già in atto di citazione l’attore ha riconosciuto che parte dei prelievi effettuati dalla XX (in totale, Lire 225.000.000) sono stati destinati al pagamento del prezzo dell’immobile acquistato dal YY; egli ha ammesso, altresì, di aver corrisposto la differenza a saldo prezzo (pari a Lire 75.000.000) mediante assegno bancario n. 001031028309 tratto sul medesimo conto corrente cointestato con la convenuta.

2.1.2. Nel determinare i rapporti di dare e avere tra le parti, la C.T.U. ha quindi prospettato due ipotesi: la prima, più strettamente aderente alla formulazione letterale del quesito, che non comprende l’addebito del predetto assegno bancario sul conto corrente in data 29.10.2009, vale a dire prima del periodo di riferimento indicato nel quesito medesimo (ipotesi A: debito della Sig.ra XX pari ad Euro 94.679,46); la seconda, invece, comprensiva di detto addebito (ipotesi B: debito della Sig.ra XX pari ad Euro 75.312,32). Sennonché, le conclusioni enunciate dalla C.T.U. possono solo parzialmente condividersi per le seguenti ragioni.

  1. In entrambe le ipotesi, infatti, il perito ha dapprima imputato a ciascuno dei cointestatari gli importi accreditati o addebitati sul c/c comune in base al soggetto che ha sottoscritto gli assegni e prelevato il denaro ovvero alla destinazione delle operazioni addebito, per poi calcolare l’importo dei rispettivi debiti e, soltanto da ultimo, dividendo della metà il debito così risultante in capo alla convenuta.
  2. La metodologia adottata, sebbene rigorosa e intrinsecamente coerente, non risulta tuttavia coerente con i dettami previsti dalla legge e dalla giurisprudenza in tema di conto corrente cointestato: i conteggi compiuti dal perito non fanno altro che fotografare, in modo neutro, le partite di dare e avere tra i due cointestatari, senza però tenere conto dell’effettiva provenienza del denaro e, dunque, dell’appartenenza dello stesso ad una oppure all’altra parte. 
  3. In sostanza, un siffatto modo di procedere, invertendo i passaggi logici da seguire (1. accertamento dell’eventuale denaro appartenente in via esclusiva alle parti; 2. determinazione del denaro in comproprietà, da dividersi della metà, non essendo stata superata la presunzione di eguaglianza delle parti; 3. individuazione dei prelievi effettuati da ciascuna parte, 4. verifica dell’eventuale disposizione, da parte di uno dei cointestatari, di somme superiori a proprio favore rispetto a quanto disposto dall’altra; 5. raffronto tra la quota spettante ad ognuna delle parti e gli importi disposti a vantaggio di ciascuna), oblitera il prioritario accertamento circa la proprietà — esclusiva o comune — della provvista presente sul conto corrente.
  4. 2.1.3. A questo punto, occorre premettere che, per giurisprudenza costante, i rapporti di conto corrente sono disciplinati dal disposto di cui all’art. 1298, comma 2, c.c. e dalla presunzione legale iuris tantumdi comproprietà ivi prevista (cfr. Cass., sez. II, 02/12/2013, n. 26991; Cass., sez. II, 19702/2009, n. 4066: «..Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto..»).

Tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, che può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass., sez. I, 01/02/2000, n. 1087). Ne consegue che quello tra i cointestatari, che assume di vantare la titolarità esclusiva di tutte o parte delle somme depositate, è gravato dall’onere di dimostrare che i versamenti siano stati compiuti con denaro appartenente soltanto a sé, giacché solo in tal caso deve escludersi che l’altro titolare del conto possa avanzare diritti (Cass., sez. I, 09/07/1989, n. 3241). Detto altrimenti, se non risulti diversamente, si presume che il debito o il credito solidale debbano dividersi in misura uguale tra i titolari del conto

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA SEPARAZIONE BOLOGNA SOMME NEI CONTI CORRENTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 22097/2009 R.G. (riunito al procedimento civile n. 17434/10 R.G.), promosso da:

YY [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ] (c.f. …omissis…), nato a (omissis), (Bologna), il (omissis).(omissis).1947, con il patrocinio – giusta mandato a margine della memoria di nomina di nuovo difensore e costituzione dello stesso in data 23.11.2011 – dell’Avv. Mariantonella Ninivaggi; elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Bologna, Piazza S. Domenico, 2

– ATTORE –

contro

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

XX [ recte : coniuge separato (moglie) di YY ; NdRedattore ] (c.f. …omissis…), nata a Bologna il (omissis).(omissis).1949, residente in (omissis), (Bologna), Via (omissis) n. (omissis), con il patrocinio – giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 20.05.2010 – degli Avv. Alberto Santoli; elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, via Mazzini, 53/2

– CONVENUTO –

Oggetto

divisione di beni non caduti in successione.

CONCLUSIONI

Parte attrice ha precisato le conclusioni come da separato foglio a far parte integrante del verbale in data 21.12.2016

Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da atti dei rispettivi procedimenti riuniti, ad esclusione della domanda relativa alla divisione dei beni mobili, in relazione alla quale ha dichiarato di aderire al progetto divisionale redatto dal C.T.U. limitatamente a detti beni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, YY evocava in giudizio la moglie XX (dalla quale è oggi separato), chiedendo — previo accertamento della sua qualità di creditore, nei confronti della convenuta, della somma complessiva di Euro 134.495,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ( somma corrispondente, in parte, al 50% degli importi prelevati dalla XX dal conto corrente cointestato ed, in parte, al 50% delle spese sostenute per la pratica di variazione catastale e di condono edilizio relative ad un immobile in comproprietà paritaria sito in (omissis) [ recte : località in provincia di Bologna ; NdRedattore ] ) — la condanna della convenuta medesima al pagamento della suddetta somma o di quella diversa accertata in corso di causa; proponeva, inoltre, domanda di accertamento della proprietà esclusiva in capo a sé di tre quadri, con condanna della XX alla restituzione immediata degli stessi nonché ai sensi dell’614 bis c.p.c.,, ed ulteriore domanda di accertamento della comproprietà, nella misura della metà, di n. 21 caricature, di n. 5 quadri e di un biliardo, con conseguente richiesta di divisione e attribuzione in natura di tali beni, oltre che di condanna ex art. 614 bis c.p.c.

Deduceva, in fatto, l’attore:

– che, con il medesimo rogito a ministero Notaio A(omissis) R(omissis) in data (omissis).(omissis).2000, la XX aveva acquistato un appartamento sito in (omissis) [ recte : predetta località in provincia di Bologna ; NdRedattore ] al prezzo di Lire 1.000.000.000, mentre egli aveva acquistato, a sua volta, altra porzione immobiliare dello stesso fabbricato per il prezzo di Lire 300.000.000;

  1. – che gli acquirenti avevano stipulato due distinti contratti di mutuo fondiario con il Credito Cooperativo Bolognese e che le somme loro erogate (pari al prezzo pattuito) erano state accreditate su un conto corrente cointestato in parti uguali ai mutuatari acceso presso la filiale di Casalecchio di Reno del predetto Istituto (n. 15-000602271);
  2. – che, nel lasso temporale tra il 1° marzo 2000 ed il 19 giugno 2000, la convenuta aveva effettuato prelievi dal conto corrente sopra indicato per un importo complessivo di Lire 1.394.000.000, avendo tuttavia destinato la somma di Lire 225.000.000 al pagamento di parte del corrispettivo della vendita dell’immobile acquistato dal YY;
  3. – di aver versato il prezzo residuo di Lire 75.000.000 a mezzo assegno bancario tratto sempre sul medesimo conto cointestato;
  4. – che sul conto corrente in questione erano state addebitate, altresì, le imposte e le spese accessorie dei due mutui contratti dalle parti (rispettivamente, Lire 750.000 per il mutuo stipulato dalla XX e Lire 150.000 per il mutuo stipulato dal YY);
  5. – che, mediante unico assegno bancario di complessive Lire 31.100.000, intestato al Notaio rogante e tratto sempre sul medesimo conto corrente comune, erano state pagate le imposte di registro delle due compravendite.
  6. Stante la cointestazione in parti uguali del conto corrente, precisava di essere creditore, nei confronti della convenuta, delle somme di Lire 247.825.000 e di Lire 10.500.000, oltre interessi legali, pari, rispettivamente, alla metà dei maggiori prelievi effettuati dalla XX nonché alla metà dei maggiori addebiti relativi alle imposte di registro; l’attore, inoltre, vantava un ulteriore credito di Euro 1.532,11, corrispondente alla metà delle spese da lui integralmente sostenute per completare la pratica edilizia riguardante un diverso fabbricato in comproprietà ubicato in (omissis) [ recte : predetta località in provincia di Bologna ; NdRedattore ].
  7. Assumeva, poi, di essere proprietario esclusivo di tre quadri, ereditati dalla madre (deceduta il 20.08.2002), tuttora collocati presso l’abitazione di proprietà della XX in (omissis) [ recte : predetta località in provincia di Bologna ; NdRedattore ], via (omissis) n. (omissis), ex residenza coniugale delle parti; in detto appartamento, erano presenti, altresì, n. 21 caricature, n. 5 quadri ed un biliardo di cui il YY e la XX erano comproprietari in misura paritaria, anch’essi rimasti nell’immobile della convenuta dopo l’allontanamento dell’attore in occasione della separazione personale.
  8. Si costituiva in giudizio XX all’udienza del 20 maggio 2010, formulando, in via preliminare e pregiudiziale, richiesta di fissazione di altra udienza per consentire alla convenuta di integrare la domanda in ragione della nullità della citazione per difetto del requisito di cui all’art. 163 n. 4) c.p.c., e, nel merito, domanda di reiezione sia della domanda di condanna avanzata da controparte, previo accertamento dell’estinzione e della composizione transattiva di ogni rapporto derivante dal conto corrente cointestato, sia delle domande di rivendica e di divisione spiegate ex adverso, in quanto improponibili, inammissibili ed infondate.

Esponeva, nello specifico, di aver acceso, con il YY (all’epoca coniuge in separazione dei beni), il conto corrente indicato dall’attore alla fine degli anni ’70 del secolo scorso e che, fino all’estinzione nel settembre 2009, sullo stesso le parti avevano effettuato numerose operazioni attive e passive, sicché non potevano isolarsi soltanto i singoli addebiti e accrediti estrapolati da controparte; tanto più che all’intervenuta estinzione a saldo zero del conto in questione consegue il venire meno di ogni rapporto obbligatorio non soltanto nei confronti dell’Istituto di credito, ma anche tra i cointestatari.

Deduceva che ciascuna delle parti aveva acquistato distinte porzioni di un unico fabbricato, stipulando un unico contratto di compravendita, nel quale venivano precisate sia le rispettive titolarità immobiliari sia il prezzo relativo ad ognuna di esse, senza indicazione alcuna di diverse pattuizioni in ordine alla ripartizione dei relativi oneri finanziari; esborsi che, pertanto, quand’anche effettuati mediante provvista comune, non potevano considerarsi — neppure in via presuntiva — compiuti in misura paritaria.

Produceva atto del 29.01.2007, con quale l’attore ha rilasciato alla XX quietanza, salvo buon fine, relativamente al versamento della somma di Euro 76.826,66, corrisposta — secondo la prospettazione di parte convenuta — a definitivo conguaglio di quanto reciprocamente versato, l’uno a favore dell’altra, per il pagamento dei ratei dei due mutui contratti con riguardo agli immobili rispettivamente acquistati. Null’altro, dunque, spettava al YY in riferimento all’utilizzo delle somme transitate sul conto corrente comune.

Si opponeva alla domanda di rivendica e di divisione, asserendo di essere piena titolare di tutti i beni mobili presenti nella propria abitazione, compresi quelli che l’attore ha (genericamente) identificato come di proprietà sua esclusiva o comune.

Alla sopracitata udienza del 20 maggio 2010, attesa la tardiva costituzione di controparte, il procuratore di parte attrice ne eccepiva l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 167 c.p.c., ed il giudice, su istanza congiunta delle parti, concedeva i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. Dopodiché, le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.

All’udienza 23 febbraio 2011, il procuratore dell’attore proponeva istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., a cui il difensore della convenuta si opponeva; vista la contestuale pendenza di altra causa tra le stesse parti (rubricata al n. 17434/2010 R.G.), la causa veniva rinviata all’udienza del 3 marzo 2011, onde consentire un esame congiunto dei due procedimenti. Nel frattempo, infatti, XX aveva notificato al YY atto di citazione, con il quale aveva chiesto disporsi, in via preliminare e pregiudiziale, la riunione del procedimento a quello radicato su impulso del YY (recante n. 22097/09 R.G.) e, nel merito, dichiararsi l’avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente cointestato n. 377000602271, acceso presso Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. a r.l. (già Credito Cooperativo Bolognese), e l’intervenuta estinzione di ogni obbligazione contratta attraverso lo stesso in forza della scrittura in data 29.01.2007, con domanda di accertamento negativo dell’insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria del YY nei confronti della XX in relazione alle operazioni effettuate sul suddetto conto corrente.

YY, costituitosi, chiedeva, in via preliminare di rito, dichiararsi la litispendenza e conseguente cancellazione della causa del ruolo ex art. 39, comma I, c.p.c; in via subordinata, dichiararsi l’inammissibilità delle domande di parte attrice in quanto tardive, essendo volte ad aggirare la decadenza in cui è incorsa controparte nell’altro giudizio, in via ulteriormente gradata, respingersi le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso, con condanna di controparte ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 marzo 2011, con ordinanza del 19-24 aprile 2012, tale causa (rubricata al n. 17434/2010 R.G.) veniva riunita a quella previamente instaurata dal YY, avente n. 22097/2009 R.G., in ragion della ritenuta sussistenza di un’ipotesi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva dei due procedimenti a norma degli artt. 40 e 274 c.p.c.

All’udienza del 30 maggio 2012, alle parti venivano concessi nuovamente i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie difensive in relazione alla causa riunita. 

Con ordinanza riservata depositata in data 12 settembre 2013, il giudice ammetteva parte delle istanze di prova orale richiesta dell’attore e la prova contraria dedotta dalla convenuta, disponendo, inoltre, C.T.U. contabile finalizzata a determinare i rapporti di dare/avere tra le parti in relazione ai versamenti effettuati sul conto corrente cointestato.

La causa, quindi, veniva dapprima istruita mediante C.T.U. contabile ed assunzione di testimoni.

Il nominato C.T.U., dott.ssa A(omissis) F(omissis), prestava giuramento di rito all’udienza del 7 novembre 2013 e depositava tempestivamente l’elaborato peritale a propria firma in data 17 febbraio 2014.

Successivamente, all’udienza del 27 febbraio 2014, il procuratore di parte convenuta contestava l’operato del perito, chiedendone la sostituzione, ed il giudice concedeva a parte attrice termine per depositare note difensive per controdedurre.

Nella memoria autorizzata depositata in data 14 marzo 2014, l’attore, invece, instava per la convocazione del C.T.U. a chiarimenti.

Ambedue le istanze venivano rigettate con ordinanza riservata del 21-22 luglio 2014.

Le prove orali venivano assunte alle udienze dell’8 ottobre 2014 (audizione di T(omissis) S(omissis), teste di parte attrice) e del 25 novembre 2014 (audizione di S(omissis) C(omissis), teste di parte attrice, nonché di A(omissis) P(omissis) e di A(omissis) C(omissis), entrambi testi di parte convenuta).

In seguito, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 novembre 2014, il giudice istruttore nominava C.T.U. la dott.ssa M(omissis) B(omissis) al fine di determinare il valore commerciale degli oggetti indicati dall’attore come beni comuni alla convenuta e di elaborare un progetto divisionale come da domanda attorea.

Prestato il giuramento di rito all’udienza del 22 dicembre 2015, la consulente tecnica d’ufficio depositava la relazione peritale nei termini assegnati.

All’udienza del 3 marzo 2016, i difensori delle parti esprimevano il consenso sull’esito della consulenza tecnica d’ufficio.

Le parti, infine, precisavano le rispettive conclusioni all’udienza del 21 dicembre 2016 ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con decorrenza posticipata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Le domande proposte da parte attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti appresso precisati.
  2. In primis, possono essere esaminate congiuntamente le domande formulate dall’attore di accertamento della propria pretesa creditoria nei confronti della XX e di conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle somme vantate a credito dal YY, da un lato, e la domanda di accertamento avanzata dalla XX nel giudizio riunito, dall’altro, in quanto correlate sia logicamente che giuridicamente.

2.1. Parte attrice agisce, sotto un primo profilo, affinché la convenuta sia condannata a pagare, innanzitutto, la metà di quanto questa ha prelevato dal conto corrente comune in più rispetto ai prelievi effettuati dall’attore, restringendo — dal punto di vista sia temporale che causale — le operazioni oggetto della pretesa restitutoria a quelle effettuate nell’ambito delle compravendite immobiliari concluse dalle parti nel giugno del 2000. 

Secondo la tesi della convenuta, per converso, l’infondatezza delle domande avversarie discenderebbe, per un verso, dall’inoperatività della presunzione di comproprietà prevista dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., e, per altro verso, dall’estinzione delle pretese creditorie, azionate da controparte in relazione al conto corrente cointestato, per effetto dell’atto di quietanza rilasciato dal YY in data 29.01.2007 proprio con riguardo ai titoli fatti valere nei confronti della XX.

2.1.1. Con unico rogito a ministero Notaio A(omissis) R(omissis) in data (omissis).(omissis).2000 (cfr. doc. 17, fasc. attore), le parti — allora coniugate — hanno acquistato, ciascuna in proprietà esclusiva, due distinti appartamenti facenti parte del medesimo fabbricato, rispettivamente al prezzo di Lire 300.000.000 (porzione YY) e di Lire 1.000.000.000 (porzione XX).

Con due diversi contratti di mutuo fondiario ipotecario in pari data (omissis).(omissis).2000, anch’essi rogitati dal suddetto Notaio A(omissis) R(omissis) (cfr. docc. 19 e 20, fasc. attore), i coniugi hanno ottenuto dal Credito Cooperativo Bolognese s.c.r.l. un duplice finanziamento di importo pari a Lire 900.000.000 (mutuataria XX: mutuo n. 000004685) e a Lire 300.000.000 (mutuatario YY: mutuo n. 000004686); somme, entrambe, confluite sul conto corrente acceso presso lo stesso Istituto mutuante, filiale di Casalecchio di Reno (n. 15-000602271), di cui le parti erano all’epoca cointestatarie con potere di firma disgiunta. Il conto corrente in questione è stato successivamente estinto nel settembre 2009, come dedotto in modo incontestato dalla convenuta (non risultano in atti, tuttavia, documenti attestanti tale estinzione).

Sulla scorta della documentazione fornita delle parti, la C.T.U. contabile a firma della dott.ssa A(omissis) F(omissis) dà conto del fatto che, dalla fine del mese di febbraio 2000 al mese di giugno 2000 (periodo al quale risalgono gli ultimi documenti bancari messi a disposizione del perito), il suddetto conto corrente cointestato è stato utilizzato dalle parti per adempiere le obbligazioni rispettivamente assunte in occasione delle operazioni immobiliari di cui sopra (pagamento del prezzo; versamento degli accessori e dei tributi dovuti per i due mutui; pagamento della fattura emessa dal Notaio, comprensiva dell’imposta di registro).

La circostanza, d’altronde, è assunta come pacifica da entrambe le parti.

In particolare, già in atto di citazione l’attore ha riconosciuto che parte dei prelievi effettuati dalla XX (in totale, Lire 225.000.000) sono stati destinati al pagamento del prezzo dell’immobile acquistato dal YY; egli ha ammesso, altresì, di aver corrisposto la differenza a saldo prezzo (pari a Lire 75.000.000) mediante assegno bancario n. 001031028309 tratto sul medesimo conto corrente cointestato con la convenuta.

2.1.2. Nel determinare i rapporti di dare e avere tra le parti, la C.T.U. ha quindi prospettato due ipotesi: la prima, più strettamente aderente alla formulazione letterale del quesito, che non comprende l’addebito del predetto assegno bancario sul conto corrente in data 29.10.2009, vale a dire prima del periodo di riferimento indicato nel quesito medesimo (ipotesi A: debito della Sig.ra XX pari ad Euro 94.679,46); la seconda, invece, comprensiva di detto addebito (ipotesi B: debito della Sig.ra XX pari ad Euro 75.312,32). Sennonché, le conclusioni enunciate dalla C.T.U. possono solo parzialmente condividersi per le seguenti ragioni.

In entrambe le ipotesi, infatti, il perito ha dapprima imputato a ciascuno dei cointestatari gli importi accreditati o addebitati sul c/c comune in base al soggetto che ha sottoscritto gli assegni e prelevato il denaro ovvero alla destinazione delle operazioni addebito, per poi calcolare l’importo dei rispettivi debiti e, soltanto da ultimo, dividendo della metà il debito così risultante in capo alla convenuta.

La metodologia adottata, sebbene rigorosa e intrinsecamente coerente, non risulta tuttavia coerente con i dettami previsti dalla legge e dalla giurisprudenza in tema di conto corrente cointestato: i conteggi compiuti dal perito non fanno altro che fotografare, in modo neutro, le partite di dare e avere tra i due cointestatari, senza però tenere conto dell’effettiva provenienza del denaro e, dunque, dell’appartenenza dello stesso ad una oppure all’altra parte. 

In sostanza, un siffatto modo di procedere, invertendo i passaggi logici da seguire (1. accertamento dell’eventuale denaro appartenente in via esclusiva alle parti; 2. determinazione del denaro in comproprietà, da dividersi della metà, non essendo stata superata la presunzione di eguaglianza delle parti; 3. individuazione dei prelievi effettuati da ciascuna parte, 4. verifica dell’eventuale disposizione, da parte di uno dei cointestatari, di somme superiori a proprio favore rispetto a quanto disposto dall’altra; 5. raffronto tra la quota spettante ad ognuna delle parti e gli importi disposti a vantaggio di ciascuna), oblitera il prioritario accertamento circa la proprietà — esclusiva o comune — della provvista presente sul conto corrente.

2.1.3. A questo punto, occorre premettere che, per giurisprudenza costante, i rapporti di conto corrente sono disciplinati dal disposto di cui all’art. 1298, comma 2, c.c. e dalla presunzione legale iuris tantumdi comproprietà ivi prevista (cfr. Cass., sez. II, 02/12/2013, n. 26991; Cass., sez. II, 19702/2009, n. 4066: «..Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto..»).

Tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, che può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass., sez. I, 01/02/2000, n. 1087). Ne consegue che quello tra i cointestatari, che assume di vantare la titolarità esclusiva di tutte o parte delle somme depositate, è gravato dall’onere di dimostrare che i versamenti siano stati compiuti con denaro appartenente soltanto a sé, giacché solo in tal caso deve escludersi che l’altro titolare del conto possa avanzare diritti (Cass., sez. I, 09/07/1989, n. 3241). Detto altrimenti, se non risulti diversamente, si presume che il debito o il credito solidale debbano dividersi in misura uguale tra i titolari del conto.

2.1.4. Nella specie, si osserva, innanzitutto, che le somme accreditate sul conto corrente de quo in data 16.06.2000, debbono considerarsi di proprietà esclusiva, rispettivamente, della signora XX (Lire 900.000.000) e del signor YY (Lire 300.000.00), giacché erogate dal Credito Cooperativo Bolognese in esecuzione dei due contratti di mutuo fondiario conclusi separatamente dai coniugi.

Con segnato riguardo a dette somme, infatti, è stata superata la presunzione di eguaglianza delle parti di due cointestatari, essendo stata fornita dimostrazione che, in forza dei predetti titoli, i destinatari di quel denaro erano in via esclusiva i soli cointestatari che hanno stipulato i due diversi finanziamenti in qualità di mutuatario.

Dalla produzione documentale emerge che, in favore degli alienanti dei due immobili acquistati dalle parti, sono stati disposti pagamenti per un importo complessivo di Lire 1.305.000.000 (cfr. addebiti assegni nelle date 29.10.1999, 05.03.2000, 07.03.2000 e 19.06.2000: docc. 2, 3, da 7 a 16, e 18, fasc. attore), ossia superiore al prezzo delle cessioni immobiliari, pattuito, per l’immobile di proprietà YY, in Lire 300.000.000 e, per l’immobile di proprietà XX, in Lire 1.000.000.000.

In particolare, il prezzo relativo alla porzione di fabbricato acquistato dal YY è stato corrisposto, in parte, da quest’ultimo mediante assegno bancario del 29.10.1999 per Lire 75.000.000 (cfr. doc. 18, fasc. attore) tratto sul c/c in esame, ed, in parte, dalla XX (cfr. ammissione dello stesso attore); quello relativo all’appartamento acquistato dalla XX, invece, è stato versato dalla convenuta mediante emissione di assegni tratti sempre sul conto corrente de quo (pur non essendo indicate le causali di questi versamenti, la circostanza è data per pacifica dalle parti, come d’altronde si evince anche dai beneficiari degli strumenti di pagamento di cui ai docc. 2, 3, da 7 a 16, fasc. attore).

La non coincidenza tra il prezzo concordato e le somme effettivamente ricevute dai venditori resta, peraltro, evidenza ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché, per quel che qui rileva, è sufficiente verificare quali disposizioni patrimoniali i cointestatari abbiano compiuto nel proprio interesse e di quale entità esse fossero.

In breve, i coniugi hanno corrisposto ai propri alienanti, oltre a quanto nelle rispettive titolarità esclusive perché ricevuto a mutuo (pari ad un totale di Lire 1.200.000.000), un’ulteriore somma di Lire 105.000.000, che è stata versata dalla convenuta.

Con riferimento a quest’ultima somma nonché alle altre movimentate sul c/c comune, con facoltà di operare in modo anche disgiunto, non sono stati forniti adeguati riscontri in ordine alla proprietà esclusiva di esse in capo alle parti, posto che è documentalmente provato che gli addebiti complessivamente figuranti nell’estratto conto superano, per valore, gli importi accreditati dalla banca mutuante. Ne discende che le operazioni di addebito non coperte dalle somme mutuate (ammontanti a complessive Lire 303.550.000) sono state effettuate utilizzando il denaro depositato sul c/c, sicché, in assenza di prova contraria circa la sua provenienza, lo stesso segue il regime presuntivo sopra richiamato in materia di rapporti di conto corrente cointestato.

Tali somme debbono conseguentemente ritenersi in comproprietà ai cointestatari, non essendo stata vinta — neppure mediante prova presuntiva — la presunzione di contitolarità derivante dal vincolo di solidarietà fissato dall’art. 1298, comma 2, c.c.

La quota di cui ciascuna parte poteva disporre in proprio favore, in quanto a sé spettante, era quindi pari a Lire 151.775.000.

Inoltre, risulta documentato che le parti hanno utilizzato i fondi depositati sul conto corrente cointestato per eseguire ulteriori versamenti.

La convenuta, oltre al suddetto pagamento a favore dei venditori non coperto dal finanziamento fondiario (Lire 105.000.000), ha effettuato prelevamenti di contante allo sportello per un totale di Lire 164.000.000.

L’attore, dal canto suo, ha corrisposto, a mezzo assegno bancario del 15.06.2000, al Notaio A(omissis) R(omissis) l’importo di Lire 31.100.000 a titolo di pagamento tributi, compensi professionali e spese accessorie relativi, tra le altre, alle compravendite di cui sopra (cfr. docc. 21 2 22, fasc. attore). In merito all’addebito in questione, si ritiene che la ripartizione di tali somme operata dal C.T.U. sia logica e razionale, dovendosi imputare a ciascun coniuge la quota di imposta di registro rispettivamente dovuta per i propri acquisti immobiliari ed il residuo importo ad ognuno per la metà, in quanto tra le voci descritte nella fattura notarile figura anche la “.Convenzione di separazione dei beni tra coniugi.“: pertanto, all’attore dev’essere imputato il pagamento di Lire 5.050.000, mentre alla convenuta quello di Lire 26.050.000.

Sempre con il denaro del c/c comune, sono state inoltre pagate le spese accessorie e le imposte sostitutive dei due mutui (pari a Lire 900.000 per quello contratto dal YY e pari a Lire 2.550.000 per quello contratto dalla XX). Pur non essendo in possesso di riscontri in merito a chi li abbia effettuati, è ragionevole presumere che il disponente sia stato il soggetto che era tenuto ad eseguire tali pagamenti in qualità di beneficiario dell’operazione a cui gli stessi erano correlati.

In definitiva, risulta che, mentre gli addebiti imputabili all’attore ammontano a Lire 5.950.000 (150.000 + 750.000 + 5.050.000), quelli eseguiti dalla convenuta ovvero da imputarsi ad essa ammontano a complessive Lire 295.050.000 (105.000.000 + 164.000.000 + 26.050.000), ragione per cui la XX ha disposto del patrimonio comune in misura superiore alla quota di sua spettanza per un importo di Lire 143.275.000 (295.050.000 – 151.775.000), corrispondente ad Euro 73.995,45).

La convenuta, pertanto, dev’essere condannata a pagare la somma di Euro 73.995,45 in favore dell’attore, il quale ha diritto a ripetere quanto prelevato dalla cointestataria in più rispetto alla quota che le spettava in virtù della comproprietà del denaro depositato sul conto corrente comune.

2.1.5. Tanto premesso, le conclusioni a cui si è innanzi pervenuto non vengono scalfite dalla quietanza rilasciata dal YY alla XX in data 29.01.2007 in relazione al versamento della somma di Euro 76.826,66 (doc. 1, fasc. convenuta). 

Tale importo, “..concordemente determinato tenendo conto della differenza di quanto pro quota corrisposto dall’uno a favore dell’altra..”, è stato versato a titolo di “..conguaglio di quanto pro quota comunemente e congiuntamente versato dai coniugi per il pagamento dei ratei di due mutui..” ipotecari contratti con il Credito Cooperativo Bolognese in vista dell’acquisto degli immobili siti in (omissis) [ recte : predetta località in provincia di Bologna ; NdRedattore ], via (omissis) n. (omissis).

L’atto in questione, infatti, si riferisce unicamente a ciò che le parti hanno pagato — con modalità evidentemente promiscue — per la restituzione delle rate dei mutui, laddove per “ratei dei due mutui” non può intendersi il solo rimborso degli interessi via via maturati sulle somme erogate dall’Istituto mutuante, come invece sostenuto sia dalla C.T.U. sia, dopo il deposito dell’elaborato peritale, dall’attore. Trattasi di un’interpretazione che, invero, non trova conforto in alcuno dei criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., tanto più in mancanza di documentazione attestante le effettive corresponsioni effettuate dalle parti a favore del Credito Cooperativo Bolognese.

Non può accogliersi, tuttavia, neppure la tesi patrocinata da parte convenuta, secondo la quale la scrittura de qua varrebbe quale conguaglio definitivo delle pretese azionate nel presente giudizio da controparte. Depongono, in questo senso, due argomenti: uno letterale, l’altro logico.

In primo luogo, l’espressione “..pagamento dei ratei dei due mutui..” attiene alla restituzione delle somme ricevute in finanziamento dai coniugi, non già all’intero rapporto di conto corrente intercorso tra gli stessi, giacché, se ad esso avessero inteso riferirsi, le parti lo avrebbero plausibilmente menzionato. Il che non si è verificato.

In secondo luogo, la restituzione delle rate del mutuo costituisce operazione ontologicamente differente rispetto al pagamento sia del prezzo degli immobili acquistati sia delle altre spese dedotte e documentate dall’attore a fondamento della propria pretesa creditoria, sicché non vi è motivo per estendere la concorde volontà delle parti, le quali hanno fatto espresso riferimento ai versamenti eseguiti in favore della Banca mutuante, oltre il chiaro ed univoco significato del testo negoziale.

Concludendo sul punto, con tale atto l’attore ha dichiarato di non vantare alcuna pretesa creditoria nei confronti della convenuta unicamente per il titolo sopra testualmente riportato, costituito soltanto dalle somme congiuntamente corrisposte al Credito Cooperativo Bolognese in adempimento delle obbligazioni derivanti dai due mutui.

2.2. L’attore ha spiegato, altresì, domanda di condanna relativamente alla metà delle somme da questi integralmente sostenute per l’espletamento di pratiche di variazione catastale e di concessione edilizia in sanatoria riguardanti un immobile in comproprietà, in eguale misura, tra le parti.

In assenza di deduzioni svolte sul punto dalla convenuta, la documentazione prodotta da parte attrice (docc. da 23 a 36, fasc. attore) deve ritenersi incontestata e comprovante la pretesa creditoria fatta valere dall’attore nei confronti della XX, trattandosi di spese necessarie per la conservazione della cosa comune.

Di conseguenza, quest’ultima va condannata a versare la somma di Euro 1.532,11 a titolo di rimborso ex art. 1110 c.c.

2.3. Parte attrice ha allegato di aver patito un maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, primo comma, c.c., poiché non ha potuto investire quanto dovutogli dalla convenuta in Titoli di Stato o in altro modo.

Le somme oggetto di pronuncia di condanna nei paragrafi che precedono (Euro 73.995,45 ed Euro 1.532,11) dovranno essere rivalutate in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, con decorrenza dai singoli prelievi. 

Non spettano, invece, gli interessi legali pure richiesti dall’attore, stante il divieto di cumulabilità tra interessi moratori e rivalutazione monetaria eventualmente attribuita (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 04/07/2003, n. 10572).

  1. Va accolta la domanda di rivendicazione, proposta da parte attrice, avente ad oggetto di tre quadri di sua esclusiva proprietà, raffiguranti “Una Signora in una stanza da bagno/in doccia”, con dedica sul retro dell’autore Masi, e “Fiori”.

Le controversie concernenti la titolarità dei beni mobili tra coniugi in regime di separazione dei beni (quali erano le parti all’epoca della separazione personale) sono disciplinate dall’art. 219 c.c., il quale dispone che il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene (comma 1), aggiungendo — in deroga alla regola generale sull’onere della prova in tema di rivendicazione — che quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi (comma 2) (cfr. Cass., sez. I, 02/08/2013, n. 18554; Cass., sez. I, 15/11/1997, n. 11327).

Dalle risultanze della prova orale è emerso che tutti e tre i dipinti — adornanti le pareti della ex casa coniugale attualmente occupata dalla convenuta — provenivano dall’abitazione di Savina Fazioli, madre del YY, e sono stati portati presso l’immobile in (omissis) [ recte : predetta località in provincia di Bologna ; NdRedattore ], via (omissis) n. (omissis), ove oggi si trovano, soltanto dopo il decesso della madre dell’attore (cfr. testi di parte attrice T(omissis) S(omissis) e S(omissis) C(omissis), nonché teste di parte convenuta A(omissis) C(omissis), sul cap. 3 della seconda memoria istruttoria depositata dall’attore; limitatamente alla presenza nella casa familiare dei quadri con i “Fiori”, vedasi anche teste A(omissis) P(omissis), fratello della convenuta, sul cap. 3).

Quanto al quadro raffigurante “Una Signora in una stanza da bagno/in doccia”, è stato provato che la madre del YY fosse la proprietaria del bene per averlo ricevuto in donazione dall’artista Masi (cfr. testi S(omissis) C(omissis) e A(omissis) C(omissis), figlia delle parti, sul cap. 4).

Le testimonianze, per converso, non hanno chiarito chi avesse acquistato i due quadri con l’immagine dei “Fiori”: il teste T(omissis) S(omissis) ha dichiarato che, secondo ciò che gli ha riferito l’attore, essi erano di proprietà della madre del YY (cfr. cap. 4), mentre la teste A(omissis) C(omissis) ha affermato di aver appreso dalla madre che uno dei due dipinti era stato comprato dalla convenuta (cfr. cap. 5).

In presenza di un simile contrasto, peraltro basato in entrambi i casi su testimonianze de relato dalle parti, deve ritenersi, sul punto, maggiormente attendibile la deposizione di T(omissis) S(omissis), non foss’altro perché i quadri de quibus sono stati conservati presso l’appartamento della madre del YY fino alla sua morte. La convenuta, d’altronde, non ha dedotto alcunché — neppure nella fase conclusionale — riguardo all’acquisto che la figlia le ha attribuito in sede di audizione testimoniale.

I testi citati sono da ritenersi pienamente credibili e le deposizioni che hanno reso attendibili, sia perché i dichiaranti, frequentatori dell’appartamento e testimoni visivi, hanno aggiunto particolari preziosi ad illuminare il contenuto delle proprie dichiarazioni (T(omissis) S(omissis) si è definito un “appassionato dell’arte“, così avvalorando quanto affermato a proposito dei dialoghi intrattenuti con il YY sul valore artistico dei quadri; a S(omissis) C(omissis), cugina dell’attore, è stata la stessa defunta zia a confidare di aver ricevuto in dono il quadro raffigurante “Una Signora in una stanza da bagno/in doccia” dal Signor Masi; A(omissis) C(omissis) ha precisato che il Masi era un amico di famiglia e abitava vicino alla casa della nonna materna), sia perché — ad eccezione del contrasto sopra evidenziato — le risposte fornite sono intrinsecamente coerenti e, peraltro, vicendevolmente convergenti.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi dimostrato che tutti e tre i quadri innanzi indicati rappresentassero parte del compendio successorio ereditato dall’attore, con la conseguenza che essi, a norma dell’art. 219 comma I c.c., rientravano tra i beni di sua proprietà esclusiva, e che gli stessi siano rimasti senza alcun titolo legittimo nella disponibilità della XX, la quale, peraltro, non ha spiegato domanda ovvero eccezione riconvenzionale di usucapione dei beni in questione. 

La convenuta va conseguentemente dichiarata tenuta a restituire all’attore i predetti beni da questi rivendicati.

  1. Merita accoglimento anche la domanda di scioglimento della comunione, ai sensi dell’art. 1111 c.c., e di conseguente divisione, formulata dall’attore con riguardo agli altri arredi presenti nell’appartamento già adibito a residenza familiare.

Come affermato da tutti i testi ascoltati, i beni mobili (n. 21 caricature, n. 5 quadri, un biliardo ed una vetrinetta antica) meglio descritti dall’attore in atto di citazione si trovano, a tutt’oggi, presso la ex casa coniugale delle parti, sita in (omissis) [ recte : predetta località in provincia di Bologna ; NdRedattore ], via (omissis) n. (omissis), dove sono rimasti anche dopo che le parti si sono separate.

La circostanza ha successivamente trovato risconto in sede di consulenza tecnica d’ufficio.

Di detti beni non è stata fornita la prova che fossero appartenenti in via esclusiva da uno dei coniugi (e, d’altronde, lo stesso attore fin dall’atto di citazione ne ha riconosciuto la comproprietà), sicché, non essendo stata superata la presunzione semplice di comunione posta dal citato secondo comma dell’art. 219 c.c., gli stessi debbono presumersi di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambe le parti. 

La stima dei singoli beni effettuata dal perito incaricato si è rivelata congrua, poiché condotta in base ad una complessiva e congiunta valutazione di criteri oggettivi.

Vista l’adesione prestata da entrambe le parti, non ravvisa la scrivente ragioni per discostarsi dal progetto divisionale predisposto dal C.T.U., il quale, avendo ripartito in natura i cespiti per cui è causa in porzioni di complessivo valore commerciale paritario, risulta altresì conforme al dettato normativo di cui all’art. 1114 c.c.

Le parti, dunque, vanno dichiarate proprietarie esclusive dei beni mobili rispettivamente attribuiti loro in natura dal progetto divisionale di cui alla relazione peritale a firma della Dott.ssa M(omissis) B(omissis), depositata in data 11.01.2016, da intendersi integralmente richiamata.

  1. Il contegno processuale di sostanziale disinteresse assunto dalla convenuta (art. 116, comma 2, c.p.c.), la quale, da un lato, nulla ha argomentato in ordine all’esito della prova testimoniale riguardante i tre quadri assunti da controparte come di sua esclusiva appartenenza, e, dall’altro, ha aderito al progetto divisionale elaborato dalla Consulente Tecnica d’Ufficio, unitamente alla circostanza per cui, dopo la separazione, l’attore si è recato più volte presso l’appartamento ove i beni sono tuttora conservati, senza tuttavia asportarli (cfr. teste A(omissis) C(omissis), sul cap. 8), rende manifestamente iniqua la pronuncia del provvedimento di condanna exart. 614 bis c.p.c. richiesto dall’attore.
  2. Le spese processuali — liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale — seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte convenuta soccombente.

La convenuta soccombente dev’essere condannata, altresì, a rifondere all’attore le spese relative alle due C.T.U. espletate, ove anticipate, come già liquidate con i decreti del 21-22 luglio 2014 e del 10-11 marzo 2016 in favore, rispettivamente, della dott.ssa A(omissis) F(omissis) e della dott.ssa M(omissis) B(omissis).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 

  1. condanna e dichiarata tenuta XX a versare, in favore di YY, la somma di Euro 73.995,45, oltre rivalutazione monetaria dai singoli prelievi, a titolo di restituzione di quanto dalla convenuta prelevato da conto corrente cointestato n. 15-000602271 presso il Credito Cooperativo Bolognese s.c. a r.l., filiale di Casalecchio di Reno, in più rispetto alla quota spettante alla convenuta medesima;
  2. condanna e dichiara tenuta XX a versare, in favore di YY, la somma di Euro 1.532,11, oltre rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti, a titolo di rimborso ai sensi dell’art. 1110 c.c.;
  3. accertata la proprietà esclusiva, in capo ad YY, del quadro raffigurante “Una Signora in una stanza da bagno/in doccia”, nonché dei due quadri raffiguranti “Fiori”, condanna XX a consegnare i predetti beni mobili all’attore;
  4. accertata la comproprietà, tra le parti, dei beni mobili meglio descritti ed individuati nella Consulenza Tecnica d’Ufficio a firma dott.ssa M(omissis) B(omissis), dichiara YY ed XX proprietari, in via esclusiva, dei beni così come divisi dal C.T.U. nel progetto divisionale di cui alla citata relazione peritale del 28.11.2015, da intendersi integralmente richiamata;
  5. rigetta la domanda di condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 614 bisp.c.;
  6. condanna XX a rifondere, in favore di YY, le spese di lite, liquidate nella somma di Euro 13.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
  7. pone integralmente a carico di XX le spese relative ad entrambe le C.T.U., come già liquidate con i decreti del 21-22 luglio 2014 e del 10-11 marzo 2016.

Bologna 28.06.2017

Il Giudice

Dott.ssa Cinzia Gamberini

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