BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’ AVVOCATO TESTAMENTO BOLOGNA 

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051 6447838 

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A)Eredità

 

b)Donazione indiretta

c)Donazione con diritto di usufrutto

d)Revoca della donazione

e)Ricerca e studio della provenienza di beni

f)Tutela della massa ereditaria prima della Morte

Successioni

Consulenza ereditaria  BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’

Quote di legittima-  BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’

Testamento olografo  BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’

Testamento segreto

Testamento pubblico

Accettazione di ereditBOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’ 

Eredi necessarBOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’ 

Patto di famigliBOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’ 

TrusBOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’ 

Azione giudiziaria a tutela dell’erede legittima BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’ 

Donazioni tra coniugi

Donazione ai figli

 

  1. Redazione della Dichiarazione di successione e sua presentazione presso gli Uffici competenti- BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’
  2. Esecuzione visure catastali- BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’
  3. Riunioni di usufrutto-BOLOGNA  TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’
  4. Domande formali di ogni genere attinenti alla successione
  5. Rinunzia all’eredità- BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’
  6. Assistenza in atti pubblici
  7. Attivazione della pianificazione successoria
  8. Redazione di testamenti sulla base delle disposizioni del testatore
  9. Pianificazione della successione- BOLOGNA TESTAMENTO OLOGRAFO SUCCESSIVO VALIDITA’
  10. Verifica delle possibilità di disposizione (quota disponibile, usufrutto)
  11. Pianificazione della successione all’interno dell’impresa
  12. Custodia di testamenti
  13. Custodia di disposizioni di ultime volontà
  14. Esecuzione testamentaria su incarico del testatore o degli eredi
  15. Tutela degli interessi, esecuzione delle ultime volontà

 

 

La xxxx- avendo frequentato la casa (peraltro ubicata nello stesso stabile al piano sottostante a quella da lei abitata, insieme ai tre figli) dei suoceri (con i quali aveva sempre avuto un ottimo rapporto, tanto da aver ricevuto le loro prime schede testamentarie) – afferma che i beni mancanti erano presenti presso quell’abitazione almeno fino all’autunno 2016. Invero, durante le festività del Natale 2016, trascorse dai figli con i nonni paterni, proprio i ragazzi si sarebbe accorti (a dire della istante) della mancanza di diversi quadri.

 

Lamenta la ricorrente che, in occasione dell’inizio delle operazioni di inventario (17.1.2017), presso l’abitazione dei suoceri (dove, si ricorda, era andato a vivere il marito dopo la loro separazione, dal settembre 2016) risultavano mancanti numerosi beni di valore anche notevole: tutti i tappeti, tutti gli antichi strumenti musicali, molte statue e 46 quadri (analiticamente elencati alle pp.5-8 del ricorso).

Alcuni quadri (n.4) sono stati messi in vendita presso la …..(a Bologna): i dipinti indicati ai nn.22, 28, 32, 64 del Catalogo della Collezione Lorenzetti. Non a caso, le operazioni d’inventario erano proseguite presso la predetta galleria d’arte, dove la titolare, sig.ra Sassoli, aveva dichiarato di avere ricevuto i 4 quadri per la vendita (con mandato 16.9.2016) del prof. Ulisse Lorenzetti (padre del convenuto): 2 di essi erano stati già alienati a terzi. I quadri rinvenuti venivano pertanto inseriti nell’inventario dal notaio redigente.

La ricorrente sostiene di aver appreso, da amici antiquari, che altre opere della Collezione Lorenzetti si troverebbero presso l’abitazione di una nota famiglia bolognese (non meglio precisata).

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  • L’acceso contrasto tra le parti è evidente. La ricorrente adombra il sospetto che la morte dei suoceri sia collegata al fatto che siano stati del tutto trascurati dal convenuto nonostante fosse un medico.
  • Dal canto suo il resistente Lorenzetti Francesco attribuisce la redazione dei primi due testamenti dei propri genitori (del 25.7.2014) alle minacce della moglie di rendere pubbliche fotografie del marito compromettenti. Seppure ciò non incida sulla decisione di questo Giudice, nondimeno contribuisce a descrivere lo sfondo della più complessa vicenda familiare.
  • Venendo ad aspetti più specifici, si osserva che riguardo ai due successivi testamenti – per Ester Fabbri del 29.9.2015 e per Lorenzetti Ulisse del 22.10.2016 – non sono stati forniti al giudice sufficienti e concreti elementi tali da poter sostenere (sia pure entro i limiti probatori della fase cautelare) l’invalidità dei testamenti successivi; né le prove indicate dalla ricorrente fornirebbero elementi utili al riguardo.
  • Nondimeno, il diritto dei tre minori è pacifico riguardo al testamento della nonna paterna.
  • Difatti, alla luce delle disposizioni testamentarie più recenti – quelle oggetto di contestazione – le quote dell’eredità spettanti agli eredi sono le eseguenti:
  • alla morte di Ester (deceduta per prima rispetto al marito): ¼ al marito; ¼ a ciascuno dei 2 figli (Rossana e Francesco); la quota disponibile residua (¼) a favore dei 3 nipoti in parti uguali, ossia 1/12 ciascuno. Mentre, in virtù del secondo testamento del nonno paterno, i nipoti non sono eredi.
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 TRATTA DA GIUREMILIA:

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3308/2017 promossa da:

CONVENUTI

Il Giudice dott. Bruno Perla,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 11/05/2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice

A scioglimento della precedente riserva, letti ed esaminati gli atti di causa,

OSSERVA quanto segue:

propone ricorso per sequestro giudiziario Boneschi Angela (nata 29.10.1967), moglie di Lorenzetti Francesco (nato 14.12.1963). La coppia, che ha tre figli – Lorenzo (nato 19.8.2003 – 14 anni), Giorgio (nato 17.2.2005 – 12 anni), Flavio (nato 29.6.2007 – 10 anni) – ha in corso giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conseguente a separazione consensuale omologata, con cui è stato disposto l’affido condivo dei figli (tutti minori) e loro collocazione prevalente con la madre, a cui è stata assegnata la casa coniugale (in Bologna, Via (omissis) n. (omissis)).

Assume la ricorrente:

i suoi suoceri Lorenzetti Ulisse (nato il 31.7.1928) e Ester Fabbri (nata il 17.3.1936), avevano redatto, il 25.7.2014, i loro due testamenti olografi alla presenza della sig.ra Boneschi, del sig. Lorenzetti e dei loro tre figli Lorenzo, Giorgio e Flavio: testamenti che erano stati consegnati dai disponenti nelle mani della stessa sig.ra Boneschi, con espressa preghiera di conservarli e dar loro esecuzione dopo la loro morte.

A seguito della separazione dei coniugi Boneschi-Lorenzetti, nel settembre 2016, il sig. xxxx decideva di andare a vivere a casa dei propri genitori (in Bologna, Via (omissis) n. (omissis)), ubicata al piano sottostante all’abitazione della ricorrente.

In data 10/10/2016 decedeva la sig.ra xxxx; pochi mesi dopo, in data 15/12/2016, decedeva anche il sig. Ulisse Lorenzetti.

A seguito della dipartita della sig.ra Fabbri, in data 8/11/2016, la sig.ra Boneschi, in adempimento alle ultime volontà della stessa, si recava presso il notaio Tommaso Gherardi, con la propria amica sig.ra Laura Serra e suo padre sig. Sandro Serra (anch’egli notaio in pensione).

Nondimeno, sei giorni dopo, in data 14/11/2016, un diverso notaio, il dott. Alessandro Magnani, pubblicava un altro testamento della sig.ra Fabbri. Anche con tale secondo atto di ultime disposizioni, la signora Fabbri lasciava la quota disponibile ai nipoti Lorenzo, Giorgio e Flavio Lorenzetti, ma, a differenza di quanto previsto nel primo testamento, istituiva il figlio sig. Francesco Lorenzetti come amministratore dei beni dei nipoti (doc.10). Tuttavia, a dire della ricorrente – che lo ha già rilevato con l’atto di denuncia-querela depositato in data 1/02/2017 (v. doc.7 all. al ricorso) – il secondo testamento risultava, ictu oculi, scritto con calligrafia incerta e palesemente diversa rispetto a quello precedente e presentava evidenti segni e cancellature a penna (doc. nn.10 e 11 all. al ricorso).

Narrando un episodio avvenuto nell’ottobre 2015 (v. p.4 ricorso) la ricorrente sostiene che già a quella data la sig.ra Fabbri era priva della capacità d’intendere e volere (l’anziana donna era stata trovata, da una vicina, a vagare vicino casa pronunciando frasi prive di senso).

Sempre secondo la ricostruzione della Boneschi, non dissimili erano state le vicende, di poco successive, collegate alla pubblicazione del testamento del sig. Ulisse Lorenzetti che aveva redatto un nuovo testamento. La ricorrente, il 12/01/2017, si recava dal notaio Carlo Vico per pubblicare il testamento del suocero (a lei consegnato); tuttavia, qualche giorno dopo, in occasione della formalizzazione dell’accettazione nell’interesse dei propri figli dell’eredità della sig.ra Fabbri, il 19/01/2017, il notaio Magnani la informava di aver ricevuto l’incarico di pubblicare un testamento del sig. Ulisse Lorenzetti, datato 22/10/2016 (dunque di appena pochi giorni successivo alla morte della sig.ra Fabbri) e che, contrariamente a quello in precedenza redatto (pubblicato dal notaio Vico), toglieva la quota disponibile ai nipoti. Anche riguardo all’autenticità di tale seconda scheda, la Boneschi presentava all’Autorità giudiziaria denuncia-querela.

Lamenta la ricorrente che, in occasione dell’inizio delle operazioni di inventario (17.1.2017), presso l’abitazione dei suoceri (dove, si ricorda, era andato a vivere il marito dopo la loro separazione, dal settembre 2016) risultavano mancanti numerosi beni di valore anche notevole: tutti i tappeti, tutti gli antichi strumenti musicali, molte statue e 46 quadri (analiticamente elencati alle pp.5-8 del ricorso).

La Boneschi – avendo frequentato la casa (peraltro ubicata nello stesso stabile al piano sottostante a quella da lei abitata, insieme ai tre figli) dei suoceri (con i quali aveva sempre avuto un ottimo rapporto, tanto da aver ricevuto le loro prime schede testamentarie) – afferma che i beni mancanti erano presenti presso quell’abitazione almeno fino all’autunno 2016. Invero, durante le festività del Natale 2016, trascorse dai figli con i nonni paterni, proprio i ragazzi si sarebbe accorti (a dire della istante) della mancanza di diversi quadri.

Alcuni quadri (n.4) sono stati messi in vendita presso la Galleria d’Arte Fondantico di Tiziana Sassoli (a Bologna): i dipinti indicati ai nn.22, 28, 32, 64 del Catalogo della Collezione Lorenzetti. Non a caso, le operazioni d’inventario erano proseguite presso la predetta galleria d’arte, dove la titolare, sig.ra Sassoli, aveva dichiarato di avere ricevuto i 4 quadri per la vendita (con mandato 16.9.2016) del prof. Ulisse Lorenzetti (padre del convenuto): 2 di essi erano stati già alienati a terzi. I quadri rinvenuti venivano pertanto inseriti nell’inventario dal notaio redigente.

La ricorrente sostiene di aver appreso, da amici antiquari, che altre opere della Collezione Lorenzetti si troverebbero presso l’abitazione di una nota famiglia bolognese (non meglio precisata).

In tale situazione, in breve, ella sospetta che i due successivi testamenti siano apocrifi o comunque redatti da persone incapaci. Con l’odierno ricorso chiede l’autorizzazione al sequestro di tutti i beni rientranti nell’asse ereditario della sig.ra Ester Fabbri (compresi i quattro dipinti trovati presso la Galleria d’Arte Fondantico di Tiziana Sassoli) – con sede in Bologna, via de’ Pepoli n.6/E – nonché dei proventi della vendita di due di tali opere che la sig.ra Sassoli sostiene di aver già venduto, con asporto immediato degli stessi ovunque essi si trovino, di tutto l’arredo presente nelle abitazioni di proprietà della signora Fabbri, dei conti correnti, delle abitazioni, quindi la nomina di un custode dei beni sequestrati (come meglio specificato nelle conclusioni del ricorso per sequestro giudiziario a p.18).

* * *

Si sono costituiti i convenuti – Francesco e Rossana Lorenzetti (fratello e sorella) – contestando in toto la domanda avversaria: negando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Rossana è litisconsorte necessaria nel successivo giudizio di merito.

Pacifica solo la redazione dei primi due contestuali testamenti olografi dei genitori dei convenuti, redatti in data 25.7.2014. Successivamente, tuttavia, i testatori si erano determinati a nuovi atti di disposizione del loro patrimonio per il momento della loro morte: Ester Fabbri con il testamento 29.9.2015 aveva lasciato sempre la quota disponibile divisa in parti uguali ai 3 nipoti ma nominando loro padre (suo figlio) ai fini della gestione di tale quota fino al raggiungimento della maggiore età;

Lorenzetti Ulisse con il testamento 22.10.2016, aveva revocato la precedente disposizione, lasciando la quota disponibile ai due figli (Francesco e Rossana) in parti uguali.

Nella memoria di costituzione si nega che Francesco Lorenzetti sia andato a vivere presso l’abitazione dei genitori dopo la separazione: fatto accaduto solamente dopo la loro morte; accusando la moglie di avere indotto i suoi genitori a redigere i primi, contestuali, testamenti 25.7.2014, minacciando la divulgazione di fotografie compromettenti del marito.

Si contesta in modo assoluto la pretesa sottrazione od occultamento di beni di valore dalla casa dei genitori dei convenuti (pp.11-12 memoria di costituzione e risposta).

Preliminarmente nel rito.

La ricorrente agisce per la tutela dei diritti successori dei figli ex art.320, ult. co., ultima parte c.c.

L’oggetto del successivo giudizio di merito.

La domanda di merito è volta all’accertamento della invalidità dei due successivi testamenti, nonché alla divisione ereditaria.

Assumono allora i convenuti che la proposizione di tali domande costituisce condotta che implica e presuppone accettazione dell’eredità non solo della nonna Ester Fabbri, ma anche del nonno Ulisse Lorenzetti, da parte di Lorenzo, Giorgio e Flavio Lorenzetti; sennonché, per espressa previsione dell’art.320 c.c., l’accettazione di eredità è atto di straordinaria amministrazione, ragion per cui – in difetto di previa autorizzazione del Giudice Tutelare – i genitori non possono “accettare o rinunziare ad eredità o legati“, né tantomeno “promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti“.

La legittimazione attiva rispetto all’azione di merito del giudizio successivo.

La legittimazione attiva va valutata in relazione alla causa petendi ed al petitum della domanda di merito, non avendo quella cautelare una propria autonomia ed essendo, anzi, funzionale all’altra.

Nel caso di impugnazione di un testamento olografo per nullità, l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima. Ne discende che la legittimazione ad una simile domanda giudiziale può spettare ai soli eredi (anche solo legittimi), e la qualità di erede si acquista solo con l’accettazione dell’eredità.

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Nell fattispecie, i tre nipoti minori, nei confronti del nonno paterno, non sono, allo stato, chiamati all’eredità, potendo rivestire tale qualifica solo in un secondo momento, in caso di accoglimento della domanda di merito. Solo successivamente ad una simile decisione, trattandosi di eredi minorenni si dovrebbe precederebbe ad accettazione con beneficio d’inventario nelle forme di legge, fermo restando che, in tal caso, proprio in quanto minori, la decadenza dall’accettazione con beneficio d’inventario avviene un anno dopo il compimento della maggiore età (art.489 c.c.). 

L’eccezione non è fondata.

Inoltre, alla categoria delle azioni fondate sul diritto di proprietà, nel senso di essere dirette al suo accertamento (cfr. Cass. n.9692/2008 e n. 4039/1994), è riconducibile l’azione di impugnazione del testamento esperito da soggetto che, se il testamento fosse nullo o annullato, sarebbe chiamato come erede legittimo alla successione, così da poter divenire proprietario dei beni di cui si chiede il sequestro. La pretesa cautelare è pertanto ammissibile.

Sul Fumus boni iuris (apparente fondatezza della domanda di merito).

L’acceso contrasto tra le parti è evidente. La ricorrente adombra il sospetto che la morte dei suoceri sia collegata al fatto che siano stati del tutto trascurati dal convenuto nonostante fosse un medico.

Dal canto suo il resistente Lorenzetti Francesco attribuisce la redazione dei primi due testamenti dei propri genitori (del 25.7.2014) alle minacce della moglie di rendere pubbliche fotografie del marito compromettenti. Seppure ciò non incida sulla decisione di questo Giudice, nondimeno contribuisce a descrivere lo sfondo della più complessa vicenda familiare.

Venendo ad aspetti più specifici, si osserva che riguardo ai due successivi testamenti – per Ester Fabbri del 29.9.2015 e per Lorenzetti Ulisse del 22.10.2016 – non sono stati forniti al giudice sufficienti e concreti elementi tali da poter sostenere (sia pure entro i limiti probatori della fase cautelare) l’invalidità dei testamenti successivi; né le prove indicate dalla ricorrente fornirebbero elementi utili al riguardo.

Nondimeno, il diritto dei tre minori è pacifico riguardo al testamento della nonna paterna.

Difatti, alla luce delle disposizioni testamentarie più recenti – quelle oggetto di contestazione – le quote dell’eredità spettanti agli eredi sono le eseguenti:

alla morte di Ester (deceduta per prima rispetto al marito): ¼ al marito; ¼ a ciascuno dei 2 figli (Rossana e Francesco); la quota disponibile residua (¼) a favore dei 3 nipoti in parti uguali, ossia 1/12 ciascuno. Mentre, in virtù del secondo testamento del nonno paterno, i nipoti non sono eredi.

  • In considerazione dei limiti probatori propri del procedimento cautelare e della presente fase, seppure non siano state acquisite prove certe sul punto, alcuni elementi emersi dagli atti depongono per la sussistenza del requisito richiesto.
  • Con particolare riguardo all’aspetto relativo al pericolo di dispersione dei beni oggetto dell’eredità (il riferimento è soprattutto ai beni mobili di valore presenti all’interno dell’abitazione dei nonni paterni, oggi abitata dal convenuto), limitandosi all’assenza di opere d’arte (quadri e statue) nella predetta abitazione, si osserva che tale circostanza, rappresentata dai figli della coppia (sia pure parti), ha trovato conferma nell’assenza almeno dei 4 quadri consegnati alla galleria d’arte. Non rileva, al momento, la possibile legittima consegna di quelle 4 opere, ma ci si limita a rilevare la veridicità della circostanza notata dai ragazzi, ossia della mancanza di quadri dalle pareti della casa paterna.
  • Si aggiunga il mancato riscontro alle esplicite richieste dei procuratori della ricorrente (cfr. doc. nn.18-19 all. al ricorso) – a fronte di una giustificazione circa la mancanza di alcune opere dall’appartamento (perché temporaneamente esposte in una mostra).

In altri termini, che dall’abitazione in questione siano stati prelevati beni di valore (rientranti nell’asse ereditario) è circostanza che può dirsi acclarata.

Sempre in ambito di periculum in mora, giova osservare che – con particolare riguardo ai beni mobili di pregio presenti nell’abitazione del convenuto Lorenzetti Francesco (e di tutte le opere d’arte facenti parte della Collezione Lorenzetti) – si tratta di beni mobili che possono essere agevolmente oggetto di trasferimento/alienazione nelle more del giudizio di merito: situazione che potrebbe gravemente incidere sui diritti patrimoniali di natura ereditaria azionati dalla ricorrente, ove quei beni rimanessero della piena disponibilità dei convenuti. In questa prospettiva l’inventario compiuto nell’ambito dell’accettazione beneficiata nell’interesse dei minori non pare realizzare alcuna particolare cautela alle pretese degli stessi, nella situazione lamentata dalla ricorrente.

D’altro canto, la ratio del “sequestro giudiziario” consiste nell’obiettivo di assicurare il fruttuoso esercizio dell’azione, da intendersi quale diritto della parte alla conservazione del bene oggetto della pretesa giudiziale ed il cui possesso da parte del resistente può alterare, la par condicio processuale.

La cautela richiesta tende a cristallizzare una situazione di fatto in ordine a beni determinati per permettere alla sentenza di merito di spiegare interamente ed in concreto i propri effetti.

In considerazione della domanda e della natura dei beni oggetto della stessa, il sequestro invocato può limitarsi ai solo beni mobili, sussistendo idonea garanzia per i beni immobili (ed eventuali mobili registrati) con la trascrizione del provvedimento di sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt.670 e ss. c.p.c.:

AUTORIZZA

il sequestro giudiziario di tutti i beni mobili rientranti nell’asse ereditario di Fabbri Ester (compresi i dipinti rinvenuti presso la , con sede in Bologna, via de’ Pepoli n. 6/E ed il provento di eventuali vendite già avvenute);

nomina custode la Dr.ssa Piacquaddio Enrica, con studio in Bologna, Via Galliera n.4;

visto l’art.669 octies c.p.c.:

fissa alla ricorrente il termine di gg.60 per l’inizio del giudizio di merito;

nulla per le spese, rimesse al merito.

Si comunichi.

Bologna, 13 dicembre 2017

Il Giudice

dott. Bruno Perla

Pubblicazione il 13/12/2017