TRadimento BoloGna Separazione e divorzio

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Nell’ambito del matrimonio, il tradimento – che comporta la possibilità di chiedere la separazione con imputazione di colpa a carico del coniuge infedele (cosiddetto “addebito”) – può essere dimostrato, davanti al giudice, con diversi strumenti di prova (di cui a breve parleremo).

Molto spesso la causa principale che porta una coppia alla decisione di separarsi risale al tradimento da parte di uno dei partner.

Il tradimento, nel contesto di una relazione sancita da vincolo matrimoniale, va contro i doveri del matrimonio stesso.

Essi consistono infatti nella fedeltà, nell’assistenza morale e materiale, nella coabitazione e nella collaborazione reciproca.

Nel caso in cui si proceda con la separazione, se il giudice ritiene che la colpa sia imputabile a uno dei due partner, allora a quest’ultimo verrà addebitata la separazione.

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separazione per tradimento

amiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Cause Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|23 ottobre 2012| n. 18175

Nell’ambito del matrimonio, il tradimento – che comporta la possibilità di chiedere la separazione con imputazione di colpa a carico del coniuge infedele (cosiddetto “addebito”) – può essere dimostrato, davanti al giudice, con diversi strumenti di prova (di cui a breve parleremo).

Molto spesso la causa principale che porta una coppia alla decisione di separarsi risale al tradimento da parte di uno dei partner.

Il tradimento, nel contesto di una relazione sancita da vincolo matrimoniale, va contro i doveri del matrimonio stesso.

Essi consistono infatti nella fedeltà, nell’assistenza morale e materiale, nella coabitazione e nella collaborazione reciproca.

Nel caso in cui si proceda con la separazione, se il giudice ritiene che la colpa sia imputabile a uno dei due partner, allora a quest’ultimo verrà addebitata la separazione.

 E’ opportuno premettere che, nonostante qualche imprecisione rinvenibile occasionalmente in giurisprudenza (Cass. 27 giugno 2006 n. 14840, influenzata dall’inesatta massimazione di Cass. 11 giugno 2005 n. 12383), il fondamento della separazione personale dei coniugi è costituito dall’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151 c.c., comma 1), e non già dalla “irreversibile” crisi della comunione spirituale e materiale dei coniugi (presupposto invece della pronuncia di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio: L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 1). Ora, l’art. 151 cpv. c.c. stabilisce che il giudice, pronunciando sulla separazione, dichiara, ove ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (o il grave pregiudizio che questa comporta all’educazione della prole), in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

Occupandosi di fattispecie simili a quella oggetto del presente ricorso, questa corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 12 aprile 2006 n. 8512; 12 giugno 2006 n. 13592; 19 settembre 2006 n. 20256; 7 dicembre 2007 n. 25618; Cass. 8512/2006 e 25618/2007 sono espressamente richiamate – nella parte in cui affermano che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile – in motivazione dalla più recente e conforme Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245, non massimata).

Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, grava l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicchè, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.

E’ poi altrettanto vero che questa corte ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. E’ di conseguenza contraria ai principi generali in tema di onere della prova, oltre che alla logica e al comune buon senso, la tesi che sulla parte che allega un fatto del quale sia riconosciuta, in via generale, l’idoneità a determinare l’intollerabilità della convivenza gravi l’onere ulteriore, di dimostrare che la prosecuzione della convivenza non fosse già in precedenza intollerabile; e ciò perchè le prove non possono avere ad oggetto delle valutazioni giuridiche (qual è la precedente “non intollerabilità” della convivenza), ma solo dei fatti, e perchè questi fatti, se contrari a quelli posti a fondamento della domanda di addebito, devono essere allegati e provati da chi resista alla domanda medesima, non occorrendo al riguardo neppure richiamare la vecchia tesi dell’inammissibilità della prova negativa.

Non costituiscono precedenti contrari alle conclusioni appena esposte le sentenze di questa corte 11 giugno 2005 n. 12383 e 27 giugno 2006 n. 14840, le quali affermano che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile “esclusivamente” al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia, coitì è del resto contestualmente precisato, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. Nel primo caso, il giudice di merito aveva svolto un esame di tutti gli elementi della fattispecie emersi nel corso del giudizio, pervenendo ad escludere che nel caso concreto i comportamenti contrari ai doveri del matrimonio tenuti dal marito fossero stati la causa della crisi familiare, con una motivazione in fatto che la ricorrente – per aver confuso il piano della valutazione dei comportamenti con quello della loro efficienza causale – non aveva adeguatamente censurato. Nel secondo caso il giudice di merito aveva escluso, anche qui con accertamento in fatto giudicato dalla corte di legittimità esente da vizi, che fossero stati provati dei comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio che avessero determinato la disgregazione familiare, affermando che dalla lettura degli atti di causa si coglieva solo una diversità morfologica, intellettuale, sensibile delle diverse nature dei coniugi (dal ricorrente erano state allegate, in particolare, turbe psichiche e caratteriali della moglie, le quali peraltro potrebbero in astratto rilevare soltanto per i comportamenti ai quali abbiano dato luogo, nonchè comportamenti quali il rifiuto di liberarsi della convivenza con la famiglia di origine o infamanti denunce contro il marito ed il suocero). Nella fattispecie in esame, invece, la corte non ha accertato elementi idonei a retrodatare la crisi a data anteriore all’infedeltà del marito.

per colpa dei numerosi dissidi e l’altro, nelle settimane successive, lo tradisca).

 

Al fine dell’addebitabilità della separazione giudiziale, ai sensi dell’art 151 cod civ nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151, è rilevante anche l’adulterio di un coniuge, o comunque una sua condotta tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, e tenuto conto pure della sensibilita e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, detto comportamento si traduca in causa di intollerabilita della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

 

Il tradimento del coniuge e la conseguente separazione con addebito non comporta automaticamente il diritto del partner tradito a ricevere l’assegno di mantenimento. Il giudice, infatti, dovrà valutare caso per caso se il “coniuge cui non sia addebitabile la separazione” sia “privo di adeguati redditi propri”. Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Cause

Al fine dell’addebitabilità della separazione giudiziale, ai sensi dell’art 151 cod civ nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151, è rilevante anche l’adulterio di un coniuge, o comunque una sua condotta tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, e tenuto conto pure della sensibilita e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, detto comportamento si traduca in causa di intollerabilita della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

E solo se non potrà “mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” o sussista “una disparità economica tra i coniugi”, allora scatterà l’assegno. 

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Cause

Perché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la separazione per cosiddetto adulterio sentimentale (o apparente) in cui rileva non la violazione dell’obbligo di fedeltà, in tesi non dimostrata, ma l’offesa all’onore del coniuge arrecato da un comportamento dello altro coniuge, che, per il modo con il quale si manifesta sia obiettivamente tale da ingenerare nel consorte e nei terzi il fondato sospetto di tradimento, è necessario che tale apparente infedeltà si ricavi dal comportamento del coniuge, con la conseguenza la separazione non sarà addebitabile ove sia lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento dai terzi non conosciuto

Il provvedimento di separazione provvisoria ex art. 708 cod. proc. civ. non fa venir meno tra i coniugi l’obbligo della fedeltà, ma comporta che la violazione di tale obbligo deve essere valutata, ai fini del giudizio di addebitabilità della separazione, tenendo conto della situazione di fatto creatasi tra i coniugi con la cessazione della convivenza e delle more del giudizio di separazione, sicché assume rilevanza solo se si estrinseca con manifestazioni pubbliche intollerabili per l’altro coniuge. Conseguentemente, il giudice del merito, ai fini dell’ammissibilità di una prova diretta a dimostrare l’esistenza di una relazione adulterina dopo il provvedimento di separazione provvisoria, deve accertare se tale prova, per il modo con il quale è stata formulata e per le circostanze che l’accompagnano, sia idonea a fornire la dimostrazione non solo del fatto dedotto, ma anche della sua obbiettiva carica ingiuriosa nei confronti dell’altro coniuge, senza che possa rilevare il tempo già trascorso, né la sua simiglianza ad altra prova pregressamente articolata.

 

Il tradimento del coniuge e la conseguente separazione con addebito non comporta automaticamente il diritto del partner tradito a ricevere l’assegno di mantenimento. Il giudice, infatti, dovrà valutare caso per caso se il “coniuge cui non sia addebitabile la separazione” sia “privo di adeguati redditi propri”. Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Cause

 

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