AVVOCATO PENALISTA DIFENDE Rapina aggravata – Profitto – Qualsiasi utilità anche solo morale – Attuazione – Impossessamento con violenza o minaccia della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|20 maggio 2014| 

RAPINA SE SI AGISCE PER MOTIVI DI BULLISMO 

LO AFFERMA LA SUPREMA CORTE Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|20 maggio 2014|

. Il fatto che gli imputati avessero agito per fini di “bullismo”, ovvero per affermare la propria “supremazia territoriale” nel quartiere non fa venir meno gli elementi costitutivi del delitto di rapina, allorche’ vi sia sottrazione di una cosa mobile altrui.

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DIRITTO PENALE -AVVOCATO A BOLOGNA

BULLISMO BULLISMO BULLISMO UNA PIAGA SOCIALE AVVOCATO PENALISTA DIFENDE Rapina aggravata – Profitto – Qualsiasi utilità anche solo morale – Attuazione – Impossessamento con violenza o minaccia della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|20 maggio 2014| n. 20660

 

 

Nell’ambito della fattispecie delittuosa di lesioni personali ex articolo 582 del Cp, cagionate al minore in conseguenza di atti di bullismo, i parametri di riferimento nella liquidazione del danno possono rinvenirsi in via analogica sui criteri stabiliti ex legge 57/2001. Nella valutazione del danno subito, devono essere considerate «tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute sono derivate alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso», tra cui il danno morale soggettivo, oltre a quello biologico e al danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute e a sostenersi in ragione del fatto dannoso. Ritiene il Giudice di accogliere la richiesta avanzata in corso di causa da una mamma, in contrasto con il padre favorevole alla scuola pubblica, di poter iscrivere la figlia minore ad un istituto scolastico privato, assumendosi interamente l’onere del pagamento dell’istituto stesso, essendo tale scelta motivata dall’esigenza di evitare alla figlia “possibili situazioni di pericolo (“droga e bullismo”), certamente più presenti nell’ambiente pubblico” preferito per contro dal padre che ritiene l’ambiente più stimolante; “la scelta scolastica operata dalla madre è certamente preferibile in un ottica di maggiore sicurezza e controllo della minore, oltre che conforme alle sue esigenze di mantenere stretti rapporti di amicizia con bambine alle quali è già affettivamente legata”.

 

. Il fatto che gli imputati avessero agito per fini di “bullismo”, ovvero per affermare la propria “supremazia territoriale” nel quartiere non fa venir meno gli elementi costitutivi del delitto di rapina, allorche’ vi sia sottrazione di una cosa mobile altrui. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, nel delitto di rapina il profitto puo’ concretarsi in qualsiasi utilita’, anche solo morale, nonche’ in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purche’ questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49265 del 07/12/2012 Ud. (dep. 19/12/2012) Rv. 253848).

3. (OMISSIS). Le censure sono manifestamente infondate. Nel caso di specie la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine all’apporto causale dell’imputato al fatto – reato di cui al capo B), osservando che “l’ (OMISSIS) non ha semplicemente assistito al fatto commesso dai complici, ma anch’esso fatto irruzione nell’autovettura del (OMISSIS), ed ha partecipato, non solo alla messa a soqquadro della medesima autovettura, ma anche e soprattutto alla spartizione del bottino unitamente al (OMISSIS) ed al (OMISSIS)”. Tali essendo le modalita’ del fatto, non puo’ essere revocato in dubbio che l’ (OMISSIS) debba rispondere a titolo di concorso per l’azione delittuosa compiuta in danno del (OMISSIS).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente

Dott. GALLO Domeni – rel. Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza 10/5/2012 della Corte d’appello di Roma, 2 sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per annullamento per prescrizione per il capo D) in ordine al (OMISSIS) e (OMISSIS), rigetto nel resto per i due ricorrenti e rigetto per (OMISSIS);

udito per l’imputato (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), per che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10/5/2012, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 16/11/2007, riduceva la pena inflitta agli imputati rideterminandola in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per (OMISSIS) e (OMISSIS) in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro.400,00 di multa per (OMISSIS), previo riconoscimento per quest’ultimo delle generiche con criterio di prevalenza.

2. Gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli nel giudizio di primo grado del reato di rapina aggravata in concorso in danno di (OMISSIS), di cui al capo B), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) anche dei reati di tentata rapina e lesioni personali in danno di (OMISSIS). La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di responsabilita’, ma procedeva a mitigare il trattamento sanzionatorio, in particolare riconoscendo a (OMISSIS) le generiche con criterio di prevalenza.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso tutti e tre gli imputati, (OMISSIS) personalmente e gli altri due per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

4. (OMISSIS) solleva un unico motivo di ricorso con il quale deduce manifesta illogicita’ della motivazione. Al riguardo eccepisce che i fatti non potevano essere qualificati nell’ottica della rapina, essendosi trattato di atti di bullismo, tendenti all’uso della violenza come mezzo intimidatorio, non per sottrarre beni alle vittime ma per affermare una specie di “supremazia territoriale” degli imputati nel quartiere dove vivono.

5. (OMISSIS) deduce vizio della motivazione e violazione di legge. Al riguardo eccepisce che avendo egli tenuto, a differenza degli altri coimputati, un comportamento meramente passivo, non ricorrevano gli estremi del concorso di persona e si duole di assenza di motivazione circa la sussistenza di un suo concorso morale.

6. (OMISSIS) solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:

6.1 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’attendibilita’ intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa con riferimento al reato sub B). Al riguardo si duole che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione le numerose contestazioni sollevate dalla difesa dell’appellante in ordine all’inattendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS);

6.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’individuazione fotografica del prevenuto effettuata dalle persone offese, in relazione ai capi B), C) e D) dell’imputazione. Al riguardo si duole che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna risposta alle censure della difesa circa la non affidabilita’ delle individuazioni fotografiche;

6.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’attendibilita’ intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa con riferimento ai reati sub C) e D). In proposito si duole che il giudice d’appello non abbia tenuto in alcun conto le dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS), che avrebbe sentito dire che il Caputo era stato picchiato da una terza persona e non dagli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nel giudizio di legittimita’ e comunque manifestamente infondati.

2. (OMISSIS). Le censure sono manifestamente infondate. Il fatto che gli imputati avessero agito per fini di “bullismo”, ovvero per affermare la propria “supremazia territoriale” nel quartiere non fa venir meno gli elementi costitutivi del delitto di rapina, allorche’ vi sia sottrazione di una cosa mobile altrui. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, nel delitto di rapina il profitto puo’ concretarsi in qualsiasi utilita’, anche solo morale, nonche’ in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purche’ questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49265 del 07/12/2012 Ud. (dep. 19/12/2012) Rv. 253848).

3. (OMISSIS). Le censure sono manifestamente infondate. Nel caso di specie la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine all’apporto causale dell’imputato al fatto – reato di cui al capo B), osservando che “l’ (OMISSIS) non ha semplicemente assistito al fatto commesso dai complici, ma anch’esso fatto irruzione nell’autovettura del (OMISSIS), ed ha partecipato, non solo alla messa a soqquadro della medesima autovettura, ma anche e soprattutto alla spartizione del bottino unitamente al (OMISSIS) ed al (OMISSIS)”. Tali essendo le modalita’ del fatto, non puo’ essere revocato in dubbio che l’ (OMISSIS) debba rispondere a titolo di concorso per l’azione delittuosa compiuta in danno del (OMISSIS).

4. (OMISSIS). Non sono fondate le censure sollevate dal (OMISSIS) in ordine alla affidabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, (OMISSIS). La Corte ha effettuato un controllo di affidabilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa superando le obiezioni della difesa con una motivazione congrua che non si espone a vizi di illogicita’. Del resto il referto del pronto soccorso costituisce un riscontro esterno che conferma la dinamica dei fatti descritta dalla persona offesa, quanto all’aggressione subita, rendendo cosi’ credibile la narrazione del teste.

5. Quanto alle contestazioni relative all’individuazione fotografica, le stesse non hanno ragione di essere, in quanto il (OMISSIS) conosceva il (OMISSIS) e lo indicato con nome e cognome nella denuncia sporta il 4/9/2004.

6. Infine non ha nessun pregio l’ulteriore motivo in merito alla circostanza riferita da (OMISSIS) nel verbale di sit del 25/9/2004 di aver saputo da altri ragazzi del quartiere che (OMISSIS) sarebbe stato picchiato da tale (OMISSIS). E’ evidente che tale circostanza non puo’ assumere alcun significato probatorio, neanche come testimonianza indiretta, poiche’ non viene indicata la fonte dell’informazione. Pertanto nessuna censura puo’ essere mossa alla sentenza impugnata per non aver preso in considerazione un argomento di prova palesemente inammissibile.

7. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

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