RisOlVi Successioni BoLoGna TestaMento DivisIone Lite Ereditaria BoLogna  ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Delazione dell’eredita’ (chiamata all’eredita’) –

In genere acquisto della qualità di erede – Successione legittima – Delazione – Insufficienza – Accettazione dell’eredità – Espressa o tacita – Necessità. Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|6 marzo 2018| n. 5247

 

RisOlVi Successioni BoLoGna TestaMento DivisIone Lite Ereditaria BoLogna  ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Delazione dell’eredita’ (chiamata all’eredita’) –

 

In tema di successioni “mortis causa”, ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.

Successioni ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredita’ (pura e semplice) – Con beneficio di inventario – Effetti – In genere debiti ereditari – Responsabilità ‘intra vires’ e ‘cum viribus’ dell’erede beneficiario – Vendita di cosa altrui da parte del “de cuius” – Bene ricadente nel patrimonio personale dell’erede – Applicabilità dell’art. 1478, comma 2, c.c. – Esclusione.

L’erede che accetta con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 490, comma 2, n. 2), c.c., è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario (“intra vires”) e con i soli beni ereditari (“cum viribus hereditatis”), sicché, in caso di vendita di cosa altrui da parte del “de cuius”, anche se il bene venduto viene a trovarsi nel patrimonio dell’erede beneficiario, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1478, comma 2, c.c., – secondo cui il compratore diventa proprietario allorquando il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa – in quanto, in tal modo, si verrebbe ad assicurare il soddisfacimento dell’obbligazione ex art. 1478, comma 1, c.c. mediante beni estranei al patrimonio ereditario, in deroga al principio della limitazione della responsabilità “cum viribus”.

Successioni ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Rinunzia all’eredita’ – Impugnazione – In genere giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore nel possesso dei beni ereditari – Deduzione di avvenuta rinuncia all’eredità – Domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, siccome intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 485 c.c. – Necessità – Esclusione – Fondamento.

Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito l’avvenuta rinuncia all’eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 485 c.c., giacché la prova dell’inutile decorso di tale termine, senza che l’inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all’eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede.


Corte di Cassazione
|Sezione 2|Civile|Sentenza|29 dicembre 2016| n. 27364

Data udienza 20 ottobre 2016

Integrale

Compravendita – Alienazione a non domino – Liquidazione del danno subito per l’evizione – Differenza tra il valore del bene al momento dell’acquisto e quello al momento dell’evizione – Infondatezza della pretesa risarcitoria fondata sulla pretesa occupazione sine titulo del bene – Incertezza del diritto al risarcimento – Difetto di prova – Genericità delle doglianze – Inconfigurabilità di un’ipotesi di vendita di cosa altrui ai sensi dell’art. 1478 c.c. – Inadempimento dell’obbligo gravante sul venditore di procurare l’acquisto del bene – Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – Limitazione della responsabilità dell’erede ai beni a lui pervenuti – Rigetto del ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14271-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA VIALE LIEGI 34, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 426/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per il ricorrente principale e l’Avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti incidentali;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTI ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’8 marzo 1990 (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti (OMISSIS) e (OMISSIS), affinche’ fosse dichiarata la nullita’ dell’atto di compravendita del (OMISSIS) in quanto posto in essere per un fine illecito ed in danno dell’attore, e comunque per la mancata titolarita’ del bene in capo alla venditrice, con la conseguente condanna al rilascio ed al pagamento dell’indennita’ di occupazione.

Deduceva che l’appartamento oggetto di causa, sito in (OMISSIS), era di proprieta’ del genitore (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), il quale con testamento dell’11 marzo 1968 aveva istituito i figli quali credi universali, onerandoli di un legato in favore del coniuge superstite, (OMISSIS), relativamente all’appartamento de quo, oltre ad un appezzamento di terreno.

La (OMISSIS) con atto del 30 agosto 1972 aveva pero’ rinunziato al legato, ma in data 30 settembre 1973 aveva successivamente dichiarato di revocare la rinuncia, assumendo che gli eredi ancora non avevano provveduto ad accettare l’eredita’.

Il (OMISSIS) quindi con citazione del 18 dicembre 1974 aveva convenuto in giudizio la madre dinanzi allo stesso Tribunale che con sentenza n. 63 del 25 febbraio 1977 aveva dichiarato la nullita’ dell’atto di revoca e la rinuncia al legato.

“tuttavia medio tempore la genitrice, con l’atto oggetto di impugnazione, pur dando atto della circostanza che l’immobile era stato oggetto di un legato interessato da una rinuncia successivamente revocata, lo aveva alienato all’ (OMISSIS), il quale versava a sua volta in mala fede, essendo stata l’accettazione dell’eredita’ trascritta in data anteriore alla revoca della rinuncia ed all’atto di compravendita.

Si costituivano i convenuti che eccepivano la litispendenza con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, mentre nel merito deducevano che trattavasi di una compravendita di bene altrui e che, a seguito della morte della (OMISSIS), l’obbligazione di procurare l’acquisto della proprieta’ del bene si era trasmessa in capo anche all’attore, quale erede della madre.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle sorelle del (OMISSIS), con sentenza non definitiva n. 1107/2005 veniva dichiarata la nullita’ della compravendita, con la condanna dell’attore al rimborso in favore dei convenuti del prezzo pagato, delle spese e dei pagamenti fatti per il contratto, oltre alla differenza tra il valore del bene al momento del contratto ed il valore raggiunto alla data dell’evizione, disponendosi a tal fine la rimessione della causa in istruttoria per l’espletamento della CTU.

All’esito delle operazioni peritali, con sentenza definitiva n. 948/07, determinata alla data dell’ottobre 1997 l’epoca dell’evizione, l’importo dovuto in favore dei convenuti da parte degli credi (OMISSIS) era fissato nell’ammontare di Euro 53.415,59.

Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS) e si costituivano i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) proponendo a loro volta appello incidentale.

Con sentenza n. 426 del 17 maggio 2011, la Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava l’inefficacia della compravendita, condannando gli appellati al rilascio del bene in favore degli eredi di (OMISSIS), confermando la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti quali eredi di (OMISSIS) al risarcimento del danno cosi’ come quantificato dal giudice di prime cure, rigettando per il resto l’appello incidentale.

Osservava in primo luogo che il contratto per cui e’ causa non poteva essere ritenuto affetto da nullita’, bensi’ da inefficacia, trattandosi di un’ipotesi di alienazione a non domino.

Tuttavia non poteva trovare accoglimento l’appello incidentale degli acquirenti i quali invocavano l’acquisto della proprieta’ in virtu’ della previsione di cui all’articolo 1478 c.c., comma 2, per effetto della successione mortis causa dei figli della venditrice.

Infatti, sebbene la norma invocata sia destinata ad operare laddove il venditore di cosa altrui, divenga, anche per effetto di vicende successorie proprietario del bene, favorendo in tal modo l’automatico acquisto della proprieta’ in favore degli acquirenti, la stessa non poteva trovare applicazione nel caso in oggetto, atteso che la (OMISSIS) non era mai stata proprietaria dell’appartamento originariamente di proprieta’ del marito, avendo rinunciato al legato disposto in suo favore, ed essendo inefficace la successiva revoca della rinuncia.

E pur vero che il (OMISSIS) e gli altri coeredi, erano succeduti alla madre, sicche’ potrebbe sostenersi che gli stessi siano succeduti anche nell’obbligo di procurare l’acquisto del bene in favore dei compratori, ma tale soluzione non era percorribile in quanto avevano provveduto all’accettazione dell’eredita’ materna con beneficio di inventario.

Cio’ impediva la confusione tra il patrimonio degli eredi e quello della de cuius, impedendosi quindi il prodursi della fattispecie di cui all’articolo 1478 c.c., comma 2.

Passando poi alla disamina dell’appello principale, e qualificata la domanda attorca come rivendica, la sentenza impugnata deduceva che sussisteva la legittimazione passiva anche della (OMISSIS), la quale sebbene non fosse parte acquirente del contratto impugnato, era comunque nella detenzione del bene.

Pertanto, attesa l’inefficacia della compravendita, andava accolta la domanda di rilascio formulata da parte attrice, laddove non poteva invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per l’indisponibilita’ del bene, in quanto non era stato allegato alcun elemento a sostegno di tale istanza, ne’ potendosi fare ricorso ad una liquidazione di tipo equitativo, avendo peraltro lo stesso attore fatto riferimento all’esistenza di un contratto di locazione intercorrente con i convenuti e relativo al bene oggetto di causa.

Il ricorso alla CTU aveva quindi carattere meramente esplorativo e non poteva supplire alle carenze deduttive dalla parte interessata ad ottenere il risarcimento del danno. A cio’ andava aggiunto che mancava la prova della mala fede degli acquirenti in ordine alla consapevolezza dell’altruita’ della cosa al momento della vendita.

In merito poi alle contestazioni dell’appellante principale circa il quantum risarcitorio riconosciuto in favore dei convenuti, rilevava la sentenza che accanto al riconoscimento delle somme corrispondenti all’interesse negativo ex articolo 1479 c.c., competeva anche il risarcimento del danno, essendo evidente la consapevolezza della venditrice dell’alienita’ del bene all’atto della compravendita, e meritando conferma la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, sia in merito all’individuazione della data dell’evizione, sia laddove si era affermato che i convenuti erano divenuti consapevoli dell’alienita’ del bene una volta ricevuta la notifica dell’atto di citazione finalizzato ad ottenere l’accertamento dell’invalidita’ della revoca della rinunzia al legato.

Tuttavia poiche’ trattasi di un’obbligazione gravante sulla venditrice, e per essa, sui suoi eredi, avendo questi accettato con beneficio di inventario, la loro condanna doveva essere contenuta nei limiti dell’attivo ereditario.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Nell’imminenza dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso incidentale, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza avente ad oggetto una statuizione che vedeva come parti necessarie tutti e tre i germani (OMISSIS) (e loro eredi), non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS).

L’ bensi’ vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso incidentale non e’ stato in precedenza notificato.

Senonche’, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’articolo 111 Cost., comma 2 e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle liberta’ fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’articolo 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (articolo 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ (articolo 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima, facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.

  1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta l’erronea quantificazione del risarcimento del danno in favore dei convenuti, laddove la Corte distrettuale ha provveduto a determinarlo sulla scorta della differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto ((OMISSIS)) e quello al momento dell’evizione ((OMISSIS)).

Si deduce che si tratta di impostazione aberrante in quanto, ove si verifichi una riduzione di valore del bene, il soggetto che ha subito l’evizione dovrebbe versare una differenza in favore del venditore.

Inoltre i convenuti hanno medio tempore goduto del bene senza affrontare alcun esborso e quindi le somme dovute a tale titolo andavano detratte dall’ammontare del danno.

Ancora l’affermazione circa la buona fede degli acquirenti, che giustificava l’accoglimento della domanda risarcitoria, mal si concilia con il tenore dell’atto di compravendita, nel quale si dava atto che la venditrice aveva in precedenza rinunziato al legato avente ad oggetto l’immobile compravenduto, salvo poi revocare la stessa rinunzia, emergendo altresi’ che i compratori erano stati informati dal notaio rogante dei rischi dell’acquisto.

Il secondo motivo denunzia l’erronea qualificazione della domanda risarcitoria avanzata dall’attore. Infatti, accanto alla domanda di rilascio accolta, si poneva la domanda di risarcimento danni che si fondava sul pregiudizio derivante dalla mancata disponibilita’ del bene, che si appartiene agli eredi di (OMISSIS). Una volta accertata l’inefficacia della vendita, l’occupazione da parte dell’acquirente e’ avvenuta sine titulo, e tale sola circostanza giustificava l’accoglimento della richiesta di danni.

Il terzo motivo lamenta la contraddittorieta’ della motivazione su di un punto decisivo della controversia, laddove la Corte distrettuale ha negato l’accesso alla CTU estimativa dei danni, trascurando che l’attore aveva sempre inteso commisurare il risarcimento al valore locativo dell’appartamento, sicche’ non poteva addebitarsi alla richiesta di nomina del consulente una funzione suppletiva rispetto alle carenze deduttive del ricorrente.

Il quarto motivo di ricorso (numerato anche questo in ricorso come n. 3) denunzia l’omessa statuizione su di un punto decisivo della controversia e sempre per quanto attiene alla richiesta di nomina del CTU.

Infatti, con l’atto di appello si era denunziato che la CTU era stata ammessa dal Tribunale, ma che non era stata espletata in primo grado senza alcuna giustificata ragione, instandosi quindi per la sua esecuzione in sede di appello.

Su tale circostanza la Corte di Appello ha del tutto taciuto omettendo di considerare che si trattava di richiesta che era stata ribadita in tutto il corso del giudizio di primo grado, per essere poi reiterata anche in sede di gravame.

Il quinto motivo (numericamente riportato) sub n. 4) denunzia contraddittorieta’ della sentenza nella parte in cui si sostiene che per attribuire il risarcimento del danno in favore degli eredi (OMISSIS) era necessaria la prova della mala fede degli acquirenti, prova che pero’ non sarebbe stata fornita.

A detta del ricorrente, invece, ha trascurato la circostanza che la sentenza definitiva del Tribunale (n. 948/07) aveva affermato che a far data dal momento in cui i convenuti avevano ricevuto la notifica della citazione del (OMISSIS) non potevano piu’ essere considerati in buona fede.

Trattasi di affermazione che non e’ stata in alcun modo censurata in sede di appello da parte dei convenuti sicche’ sulla stessa e’ caduto il giudicato.

  1. Con un unico motivo di ricorso incidentale i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) denunziano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 490 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.

La Corte distrettuale avrebbe, infatti, tratto erronee conclusioni in ordine agli effetti dell’intervenuta accettazione con beneficio di inventario da parte degli eredi della (OMISSIS).

Ed, invero, la conseguenza di tale modalita’ di accettazione e’ quella di escludere che i creditori ereditari ed i legatari possano aggredire i beni personali dell’erede, ma non impedisce pero’ che le obbligazioni facenti capo al de cuius si trasmettano all’erede beneficiato.

La sentenza impugnata ha invece escluso che l’obbligo) di procurare l’acquisto del bene da parte del venditore di cosa altrui, si trasmettesse agli eredi di quest’ultimo, cosi’ che essendo egli comunque divenuto proprietario del bene oggetto oli causa, erronea sarebbe la conclusione in merito all’inapplicabilita’ alla fattispecie della previsione di cui all’articolo 1478 c.c., comma 2.

  1. Il primo motivo di ricorso principale e’ inammissibile.

Ed, invero, costituisce principio consolidato quello per il quale (cfr. Cassazione civile, sez. 3, 13/05/2009, n. 11094) attesa la tassativita’ dei motivi di ricorso per cassazione, non e’ consentito alla parte omettere di precisare (in violazione del precetto di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 4) sotto quale, dei tassativi motivi previsti dall’articolo 360 c.p.c. il singolo motivo di ricorso e’ proposto.

Trattasi di affermazioni che mantengono la loro validita’ anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013, che pur propendendo per una visione meno formalista, in ogni caso impongono che la parte, sebbene senza l’adozione di formule sacramentali o con l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’articolo 360 c.p.c., formuli delle censure che siano riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione.

In tal senso anche la successiva giurisprudenza ha ribadito (cfr. ex multis Cass. n. 19959/2014) che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita’ e della specificita’ ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c., sicche’ e’ inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (conf. Cass. n. 25332/2014, secondo cui le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non e’ mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalita’ e logicita’ della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non puo’ limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti).

Nel caso di specie il motivo appare carente dei requisiti di specificita’ e tassativita’ prescritti dal codice di rito, risolvendosi in una generica denunzia di erroneita’ della decisione, senza pero’ chiarire se cio’ sia riconducibile a carenze motivazionali, a violazioni di legge sostanziale ovvero processuale, non soddisfacendo in tal modo quanto imposto dal legislatore per accedere ritualmente al giudizio di legittimita’.

In ogni caso il motivo si presenta infondato.

Quanto infatti alla dedotta erroneita’ del criterio di calcolo seguito per liquidare il danno subito dai convenuti per l’evizione, e rappresentato dalla differenza tra il valore del bene al momento dell’acquisto e quello al momento dell’evizione, si rileva che trattasi di criterio costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimita’.

In tal senso si veda Cass. n. 14754/2007, che per un’ipotesi di evizione derivante da riscatto agrario, ha affermato che il venditore e’ obbligato al risarcimento totale del danno, comprensivo anche del lucro cessante che puo’ consistere nella differenza tra valore del fondo al momento dell’acquisto ed al momento della sentenza passata in giudicato (in senso conforme Cass. n. 2369/1988 ed ancor prima Cass. n. 2134/1963).

Quanto alla pretesa del ricorrente di decurtare dalle somme dovute a titolo di risarcimento danni in favore dei convenuti il corrispettivo per il godimento dell’immobile, vale osservare che tale corrispettivo costituisce in realta’ una posta risarcitoria che era stata richiesta dal (OMISSIS), nella diversa qualita’ di erede del padre, e che e’ stata espressamente rigettata dalla sentenza gravata (rigetto che costituisce oggetto dei successivi motivi di ricorso principale).

Tuttavia, mentre l’obbligazione risarcitoria vantata dai convenuti vede quale debitore il (OMISSIS), quale erede della madre, il credito risarcitorio derivante dalla pretesa illegittima occupazione del bene, vedrebbe come creditore sempre il (OMISSIS), ma quale erede del padre, e come tale subentrato nella proprieta’ del bene occupato.

L’avvenuta accettazione con beneficio di inventario rende pero’ autonome le due diverse posizioni, sicche’ viene a mancare anche la condizione di reciprocita’ delle ragioni di debito e di credito che possano giustificare l’invocata compensazione.

Infine quanto alla pretesa mala fede degli acquirenti, che si ricaverebbe dal tenore stesso delle previsioni contrattuali, il motivo evidentemente privo del requisito dell’autosufficienza in quanto si richiama il contenuto dell’atto di rinuncia al legato da parte della (OMISSIS), senza pero’ trascriverne compiutamente il contenuto, mentre per altra parte si fonda su una valutazione del tutto ipotetica, assumendosi che ragionevolmente (senza pero’ che ve ne sia prova) il notaio rogante avrebbe informato l’acquirente del rischio della compravendita.

  1. Evidentemente infondato si palesa poi il secondo motivo di ricorso, che per evidenti ragioni logiche puo’ essere esaminato congiuntamente al terzo motivo.

Ed, infatti, pur denunziandosi in sostanza un’erronea interpretazione della domanda risarcitoria proposta (interpretazione censurabile unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale, cosi’ da ultimo Cass. n. 1545/2016), i motivi non risultano avere colto l’effettivo contenuto della decisione.

Ed, infatti, la sentenza gravata, pur avendo correttamente riscontrato che la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dei convenuti si fondava sulla pretesa occupazione sine titulo del bene da parte degli stessi, ha pero’ disatteso la stessa assumendo, da un lato, che non fosse stata offerta alcuna prova della sua concreta esistenza, non potendosi supplire a tali carenze con una valutazione di tipo equitativo, e dall’altro, osservando che la stessa difesa dell’attore nei propri scritti difensivi (atto di citazione in primo grado ed atto di appello) aveva fatto cenno all’esistenza di un rapporto di locazione con i convenuti, ed ad una richiesta di canoni arretrati (ritenendo pertanto che ove fosse risultata sussistente tale ragione di credito, risulterebbe esclusa la possibilita’ di invocare un risarcimento per un’occupazione sine titulo). Il secondo motivo non risulta idoneo ad inficiare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, mancando peraltro qualsivoglia critica alla ratio fondata sulla incertezza del diritto al risarcimento del danno in conseguenza della esistenza di un contratto di locazione (circostanza dedotta dallo stesso attore).

L’inidoneita’ delle censure del ricorrente a confutare l’affermazione del giudice di merito circa la mancata prova dell’an del danno richiesto, rende evidente anche l’infondatezza del terzo motivo con il quale si insiste per la nomina del CTU al fine di quantificare l’ammontare del danno sulla base del criterio del valore locativo del bene, posto che trattasi di indagine destinata ad operare ai fini del quantum, che appare pero’ logicamente pregiudicata dalla assenza di prova dell’ari della pretesa.

  1. Le considerazioni che precedono danno altresi’ contezza dell’infondatezza del quarto motivo di ricorso, che apparentemente sembrerebbe denunziare un’omessa disamina da parte del giudice di appello della richiesta, che si assume costantemente reiterata nel corso dei gradi di merito, di disporre una CTU estimativa dei danni.

A tal fine, ed in risposta alla censura di omessa valutazione della richiesta, deve osservarsi che in realta’ la Corte distrettuale si e’ compiutamente espressa circa la necessita’ o meno di dare seguito alla richiesta di nomina del consulente tecnico, osservando per l’appunto che non poteva essere accolta, in quanto, in assenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio da parte dell’attore, la consulenza avrebbe assunto una funzione evidentemente suppletiva rispetto alle carenze deduttive e probatorie della parte.

In ogni caso, dovendosi, per quanto esposto, confermare la correttezza della decisione nella parte in cui ha escluso che fosse stata fornita la prova dell’an, appare evidente l’affermata superfluita’ dell’espletamento della consulenza in esame.

  1. Infine deve essere disatteso anche il quinto motivo (riportato come n. 4 in ricorso), posto che, fondandosi il rigetto della richiesta risarcitoria in esame sulla duplice affermazione dell’assenza di prova dell’an e sulla mancanza di prova della mala fede dell’acquirente, una volta disattesi i motivi rivolti a contestare la correttezza dell’affermazione in ordine alla esistenza della prova del danno, il motivo con il quale si contesta anche la dedotta insussistenza della mala fede diviene inammissibile, per evidente carenza di interesse, posto che, quand’anche risultasse fondato, in ogni caso il suo accoglimento non consentirebbe di pervenire all’accoglimento della domanda risarcitoria.
  2. Infine, e passando alla disamina del motivo di ricorso incidentale, deve del pari affermarsene l’infondatezza.

La tesi dei ricorrenti incidentali mira a conseguire il risultato dell’applicazione alla fattispecie della previsione di cui all’articolo 1478 c.c., comma 2, che, per l’ipotesi di vendita di cosa altrui, prevede che il compratore divenga proprietario della cosa alienata, qualora il venditore ne acquisti la proprieta’.

Si deduce che il ricorrente (nonche’ le sorelle ed i loro aventi causa) avrebbero altresi’ accettato con beneficio di inventario l’eredita’ della madre, che nella vicenda ricopre il ruolo di venditore di cosa altrui (avendo alienato all’ (OMISSIS) un bene del quale non era proprietaria), e per l’effetto sarebbero subentrati anche nell’obbligazione di procurare l’acquisto della proprieta’ della cosa alienata ai sensi del menzionato articolo 1478 c.c., senza che l’eventuale accettazione con beneficio di inventario possa risultare ostativa alla trasmissione di tale obbligazione.

Inoltre, poiche’ per effetto della successione paterna, il (OMISSIS) e gli altri eredi del padre, sono divenuti proprietari anche dell’immobile per cui e’ causa, dovrebbe trovare applicazione la predetta previsione normativa, con il conseguente acquisto automatico della proprieta’ in capo al compratore.

Il motivo in esame denunzia quindi la pretesa violazione dell’articolo 490 c.c., in quanto gli effetti della accettazione beneficiata consistono) essenzialmente nella limitazione della responsabilita’ patrimoniale e personale dell’erede nei limiti del valore dell’asse ereditario, ma non escludono la trasmissione in capo all’erede beneficiato delle obbligazioni contratte dal de cuius.

Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

In primo luogo non risulta adeguatamente contrastata la ratio decidendi della sentenza gravata secondo cui nella fattispecie osterebbe all’applicazione della norma di cui all’articolo 1478 c.c., comma 2 la circostanza che, diversamente da quanto previsto dalla legge, la (OMISSIS) non e’ mai stata proprietaria del bene alienato, sicche’ la sua morte non potrebbe produrre l’effetto invocato dai ricorrenti incidentali.

Ma in realta’ non puo’ ascriversi alla sentenza impugnata l’erronea affermazione circa l’intrasmissibilita’ delle obbligazioni gravanti sulla (OMISSIS) in capo ai suoi eredi (del che se ne ha riprova nella parte in cui la sentenza ha confermato la condanna dei germani (OMISSIS), quali eredi della venditrice, al risarcimento del danno conseguente all’evizione patita dal compratore, sebbene nei limiti di capienza dell’attivo ereditario), trattandosi evidentemente di un danno scaturente dall’inadempimento all’obbligo gravante sul venditore di procurare l’acquisto del bene, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1478 c.c., comma 1.

In effetti, la sentenza gravata si e’ limitata ad escludere la possibilita’ di dare applicazione al comma 2 di cui all’articolo 1478 c.c., per effetto dell’intervenuta accettazione con beneficio di inventario, e tale conclusione deve essere confermata alla luce delle seguenti considerazioni.

invero pacifico, e di tanto ne da’ contezza anche la decisione della Corte distrettuale, che l’acquisto del bene altrui idoneo a consentire il prodursi degli effetti di cui all’articolo 1478 c.c., comma 2, possa avvenire anche mortis causa (in tal senso Cass. n. 4801/1978, nonche’ da ultimo Cass. n. 24144/2015, secondo cui la fattispecie acquisitiva prevista dall’articolo 1478 c.c., comma 2, si verifica anche se la coincidenza delle posizioni di venditore e proprietario della cosa venduta sopravviene “mortis causa”, la norma non distinguendo tale ipotesi da quella della coincidenza sopravvenuta per atto “inter vivos”, ne’ avendo l’obbligo di fare ex articolo 1478 c.c., comma 1, natura personale incompatibile con la trasmissibilita’ “iure successionis”).

Deve pero’ ritenersi che gli effetti dell’accettazione beneficiata ostino all’applicabilita’ della previsione de qua, non tanto in ragione della intrasmissibilita’ dell’obbligazione di procurare l’acquisto, quanto in considerazione del fatto che la responsabilita’ dell’erede beneficiato opera non solo intra vires (e cioe’ nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario), ma cum viribus, e cioe’ con i soli beni ereditari.

In tal senso Cass. n. 5067/1993 ha precisato che la disposizione dell’articolo 490 c.c., comma 2, n. 2) limita la responsabilita’ dell’erede accettante con il beneficio d’inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati “intra vires” e “cum viribus hereditatis”, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non puo’ agire sui beni propri dell’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari.

A tal fine e’ stato opportunamente valorizzato il disposto di cui all’articolo 497 c.c., ove si prevede che “l’erede non puo’ essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e’ stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo” e che egli “dopo la liquidazione del conto, non puo’ essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e’ debitore”.

Cio’ significa, infatti, che il beneficio d’inventario limita, normalmente, la responsabilita’ dell’erede non solo al valore, ma anche ai beni a lui pervenuti, assoggettando essi e non quelli personali all’esecuzione forzata (in senso conforme da ultimo Cass. n. 7090/2015).

L’accettazione beneficiata non opera, dunque, come fattore conformativo del diritto di credito azionato – che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza (cfr. anche Cass., 14 marzo 2003, n. 3791) – bensi’ assume rilievo ai fini della sua soddisfazione, che, di regola, non potra’ che soggiacere a determinati limiti, i quali si costituiscono non solo in riferimento al valore dei beni ereditari, ma anche alla qualita’ dei beni con cui l’adempimento, genericamente inteso (spontaneo o coattivo), del credito si realizza, ossia con i beni dell’eredita’ e non gia’ con quelli personali dell’erede.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5641/1993) ha altresi’ chiarito che la peculiare responsabilita’ “intra vires” e “cum viribus” dell’erede beneficiario per i debiti ereditari costituisce una qualita’ del relativo rapporto che assume rilievo gia’ in fase antecedente l’esecuzione forzata, precludendo ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede.

Orbene, poste tali caratteristiche della responsabilita’ dell’erede beneficiato, e ritenuto che sostanzialmente la previsione di cui all’articolo 1478 c.c., comma 2 sia una peculiare modalita’ di adempimento dell’obbligazione di procurare l’acquisto della cosa da parte del venditore di cosa altrui, stante l’autonomia tra patrimonio ereditario e patrimonio personale dell’erede (del quale fa ormai parte anche, in ragione della successione paterna, la titolarita’ pro quota dell’immobile oggetto di causa), la pretesa applicazione della norma invocata da parte dei ricorrenti incidentali equivarrebbe ad assicurare il soddisfacimento dell’obbligazione gravante sui (OMISSIS), quali eredi della madre, con dei beni estranei al patrimonio ereditario, in palese deroga al principio della limitazione di responsabilita’ “cum viribus”.

Ne deriva pertanto che, non essendo stata adempiuta l’obbligazione gravante sulla venditrice di procurare l’acquisto) del bene, i suoi eredi, sebbene con il limite del valore dei beni ereditari, sono chiamati a rispondere delle conseguenze dell’inadempimento, cosi’ come quantificate dalla sentenza de qua, restando comunque esclusa la possibilita’ per il compratore di poter invocare l’acquisto automatico ex articolo 1478 c.c., comma 2, essendo impedito, come detto, dalla peculiare limitazione di responsabilita’ scaturente dall’accettazione con beneficio di inventario.

  1. Attesa la reciproca soccombenza si ritiene che sussistano le ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
  2. Nulla per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese del presente giudizio.

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