TESTAMENTO UNIVERSALE SEQUESTRO GIUDIZIARIO AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

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TESTAMENTO UNIVERSALE SEQUESTRO GIUDIZIARIO AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

TESTAMENTO UNIVERSALE SEQUESTRO GIUDIZIARIO AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OBLOGNA VICENZA ROVIGO RAVENNA FORLI CESENA TREVISO PAVIA

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario (1):

1) di beni mobili (2) o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [676];

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [210 c.p.c.; 2711 c.c.], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporane.

AFFERMA LA SENTENZA:

E’ pacifico che, ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c., possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni in ordine ai quali sia stata esercitata un’azione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un’azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri, come nel caso di azione di riduzione di donazioni o legati da parte del legittimario leso (cfr. Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333).

Nomino mia erede nella quota disponibile la signora Annalis Ferreira, nata a Faenza il 20 febbraio 1959. Alla stessa attribuisco a titolo di autonomi legati: tutti i mobili ed arredi in genere contenuti nell’abitazione di Castel San Pietro Terme, Via Marchesi 2, precisando che l’abitazione contiene anche oggetti della signora Ferreira, tutte le mie disponibilità oggi ed in futuro esistenti presso Unicredit Banca, filiale di Castel San Pietro Terme via Matteotti – nulla escluso o eccettuato

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BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI

IL CASO SOLUZIONE

Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla sommaria verifica dell’intervenuta lesione subita dalle istanti, in base ad un giudizio comunque necessariamente formulato, in questa fase, sulla scorta degli atti disponibili e della verosimiglianza del narrato, e dall’apprezzamento circa la probabile esistenza del diritto delle stesse di ottenere la reintegra in natura dei loro diritti (circostanza che non si verifica quando oggetto della disposizione è semplicemente un legato, essendo prevista in tal caso, ai sensi dell’art. 560 u.c. c.c., la facoltà del beneficiario di ritenere per intero i beni oggetto dello stesso, ove il valore non superi quello della quota disponibile), ritiene questo Giudice che difetti il requisito del periculum in moracome sopra lumeggiato.

Sulla verifica di tale presupposto incide senza dubbio la natura dei beni della cui reintegra si discute, atteso che nella specie, come nella maggior parte dei casi, si tratta – per lo più – di immobili destinati ad abitazione e di attività produttive di cui, in questa sede, non viene rappresentato lo stato di abbandono o l’esercizio, da parte della resistente, di poteri e facoltà tali da modificarne in modo irreversibile la consistenza: per quanto concerne i beni immobili, infatti, non viene lamentato che gli stessi siano stati recentemente posti in vendita o siano abbisognevoli di gestione proficua, trovandosi in stato di derelizione, e per quanto concerne le quote societarie, allo stato non ancora accettate formalmente, non si deduce né rappresenta il pericolo di ingerimento della FERREIRA nella gestione societaria o il pericolo di loro decremento di valore/dispersione per effetto di sconveniente amministrazione delle quote stesse. Risulta, oltretutto, che per XXXXXXsi sia già provveduto alla sostituzione dell’organo amministrativo.

Per quanto poi riguarda le attività bancarie ed i titoli, è la stessa parte ricorrente a riconoscere e lamentare che dette disponibilità non sussistono più attualmente nel patrimonio del defunto, constatazione espressa a far tempo dalla data di apertura della successione, unitamente al sospetto di rilevanti sottrazioni ex adverso attuate, già tuttavia concretatesi – per necessità di cose – prima della morte del DA SILVA.

SOLUZIONE LA TRASCRIZIONE

Infatti le sue funzioni possono essere convenientemente assolte dalla trascrizione della domanda di riduzione e/o rivendicazione ereditaria sui beni immobili compresi nel relictum(cfr. Una volta trascritta nei registri immobiliari la domanda giudiziale relativa ad una controversia su un immobile, non sussiste più il pericolo di alienazione e di dispersione a fronte del quale il legislatore prevede la cautela del sequestro conservativo, talché la relativa richiesta è inammissibile, così Trib. Milano, 6 aprile 2009)ovvero dalla iscrizione della medesima domanda nel Registro delle Imprese, con riferimento alle quote societarie (si veda la autorevole giurisprudenza secondo la quale: E’ ammissibile l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata. Nel caso di specie, il Giudice del Registro del Tribunale di Milano – Decreto di rigetto n. cronol. 3419/2018 del 10 dicembre 2018 – RG n. 10247/2018 – ha ritenuto conciliabile il principio di tassatività delle iscrizioni disposto dal primo comma dell’art. 2188 C.C. con il principio di completezza ricostruibile alla luce dell’intera ratio del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione).

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g.2792/2021promosso da:

ODERIA CARVALHO con il patrocinio dell’avv. LABANCA ANGELA e dell’avv. PONZIO ANTONELLA (***) elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI MARTIRI N.3 40121 BOLOGNA presso i difensori

RICORRENTE

contro

ANNALIS FERREIRA con il patrocinio dell’avv. RUGGINI BARBARA elettivamente domiciliata C/O AVV. MICHELE SESTA – VIA DE’ POETI N. 1/7 BOLOGNA presso il difensore

RESISTENTE

Con l’intervento di

MICHELA DA SILVA

VALVIDIA DA SILVA

con il patrocinio dell’avv. LABANCA ANGELA e dell’avv. PONZIO ANTONELLA (***) elettivamente domiciliate in PIAZZA DEI MARTIRI N.3 40121 BOLOGNA presso i difensori

INTERVENUTE

Il Giudice dott. AlessandraArceri,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20/05/2021,

ha pronunciato la seguente

TESTAMENTO UNIVERSALE SEQUESTRO GIUDIZIARIO AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

ORDINANZA

Letto il ricorso per sequestro giudiziario avanzato nell’interesse di ODERIA CARVALHO, moglie separata di DA SILVA CARLOS, nato a Castel San Pietro Terme il 17 novembre 1939 ed ivi deceduto in data 20 ottobre 2020;

Rilevato che parte ricorrente agisce – riservando ogni migliore difesa sulla capacità di disporre del testatore al giudizio di merito – sul presupposto che il defunto, disponendo delle proprie sostanze per il tramite di:

1) un testamento olografo, consegnato al Notaio dr. FIAMMETTA COSTA dalla convivente del defunto ANNALIS FERREIRA rappresentato da un foglio manoscritto, del seguente testo: “Io sottoscritto Carlos Da Silva annullando oggi ogni precedente dichiarazione testamentaria lascio l’intera quota disponibile del mio patrimonio alla signora Annalis Ferreira mia convivente. Castel San Pietro Terme 19 febbraio 2013 Da Silva Carlos”;

2) un testamento pubblico datato 14.03.2018, redatto dal Notaio Costa Fiammetta alle ore 15:30, in Castel San Pietro Terme, presso la residenza del defunto Da Silva Carlos, avente il seguente tenore: “Nomino mia erede nella quota disponibile la signora Annalis Ferreira, nata a Faenza il 20 febbraio 1959. Alla stessa attribuisco a titolo di autonomi legati: tutti i mobili ed arredi in genere contenuti nell’abitazione di Castel San Pietro Terme, Via Marchesi 2, precisando che l’abitazione contiene anche oggetti della signora Ferreira, tutte le mie disponibilità oggi ed in futuro esistenti presso Unicredit Banca, filiale di Castel San Pietro Terme via Matteotti – nulla escluso o eccettuato

Preciso di aver già in vita beneficiato le mie figlie con numerose elargizioni tra cui: a Valvidia Da Silva, a Castel San Pietro Terme i seguenti immobili: Piazza Carlos XXIII valore euro 50.000, nonché euro 50.000 per riacquistarla da lei ma l’atto non è stato fatto, Via Castel *** con ristrutturazione circa euro 100.000; Negozio e posto auto in Via Castel *** circa euro 150.000; Terreno e casa in Via U. La Malfa circa euro 700.000; Appartamento a Milano Marittima valore euro 350.000.

A Michela Da Silva appartamento in Dozza Via XX Settembre euro 50.000, appartamento a Castel San Pietro Terme, Via Roma valore euro 600.000, due appartamenti in via Ugo Bassi euro 300.000, varie elargizioni tra cui euro 100.000 dopo rendita azioni Sogema.

Ad entrambe le figlie immobile in Lido di Savio, sala giochi valore euro 400.000 più 500.000 euro di valore nominale azioni Sogema S.p.A. per ciascuna.

Preciso che la signora Ferreira Annalis si è resa intestataria per mio conto ma in nome proprio di varie attività e che, conseguentemente, le somme eventualmente da lei a me dovute le sono tutte in tutto rimesse e non dovranno essere restituite perché utilizzate per effettuare operazioni per mio conto.

Dispongo che il mio corpo sia cremato e le ceneri collocate presso la mia residenza in via Marchesi 2“;

3) un testamento pubblico datato 17.09.2020, redatto dal Notaio Costa Fiammetta alle ore 10:00, in Castel San Pietro Terme, sempre presso la residenza del defunto Da Silva Carlos, avente il seguente tenore: “Revoco ogni precedente testamento. Nomino erede universale la signora Annalis Ferreira, nata a Faenza il 20 febbraio 1959. Alla stessa attribuisco a titolo di autonomi legati: 1) la casa di Via Riniera a Castel San Pietro Terme; 2) l’immobile commerciale in Pinarella di Cervia; 3) le quote della società Sogema Immobiliare S.r.l.; 4) le quote della Imar S.r.l.; 5) il conto corrente cointestato presso Banca di Imola; 6) tutto quanto di mia proprietà eventualmente contenuto nell’abitazione di via Marchesi a Castel San Pietro Terme.

Ribadisco quanto da me già indicato nel testamento pubblico del 14 marzo 2018 Rep. 12 notaio Costa ossia:

che la signora Annalis Ferreira si è resa intestataria in nome proprio ma per mio conto ed interesse di varie attività e quote societarie e che conseguentemente le somme transitate sul suo conto in adempimento dei detti incarichi fiduciari regolarmente adempiuti non mi devono essere restituite e comunque sono integralmente rimesse.

Confermo di aver beneficiato le mie figlie Valvidia e Michela Da Silva di numerose attribuzioni liberali già indicate nel precedente testamento suindicato. Per Valvidia Da Silva devo aggiungere l’11% undici per cento della Vignolagiochi e l’abitazione, oltre al terreno di Via Ugo La Malfa, per Michela Da Silva il 5% di Meloni partecipazioni che avevo in precedenza attribuito al di lei marito nonché euro 40.000 circa da lei incassati dalle polizze 07345418 e 0627794 senza il mio consenso.

Preciso di aver intestato alla signora Carvalho Oderia il 10% della Sogema, da cui ha ottenuto a seguito di scissione anche il 10% della Sogema Immobiliare, nonché il 50% del negozio di Via San Pietro a Castel San Pietro Terme.

Dispongo che il mio corpo sia cremato e le ceneri affidate alla signora Ferreira.”

.

abbia leso i diritti di legittima spettanti alla stessa, considerando che oltretutto, in aggiunta alla istituzione della citata ANNALIS FERREIRA quale erede universale, a quest’ultima venivano attribuiti, a titolo di autonomi legati, secondo le dizioni contenute nel testamento:

1) la casa di Via Riniera a Castel San Pietro Terme (che risulterebbe ora nel possesso di una delle figlie del defunto, oppostasi alla consegna n.d.r.);

2) l’immobile commerciale a Pinarella di Cervia (locato a terzi n.d.r.);

3) le quote della SOGEMA Immobiliare srl (in relazione alle quali vi è riserva di accettazione, come meglio infra, n.d.r.);

4) le quote della IMAR s.r.l. (pure oggetto di riserva di accettazione n.d.r.);

5) il C/C cointestato presso la Banca di Imola;

6) tutto quanto di proprietà del defunto eventualmente contenuto nell’abitazione del medesimo in Via Marchesi a Castel San Pietro Terme.

La ricorrente contestava inoltre la veridicità dell’affermazione, contenuta nella precitata ultima disposizione testamentaria (già contenuta nel testamento pubblico del 14.03.2018, Rep. 12 del Notaio Costa), secondo cui “la sig.ra Ferreira si è resa intestataria in nome proprio ma per mio conto ed interesse di varie attività e quote societarie e conseguentemente le somme transitate sul conto in adempimento di detti incarichi fiduciari regolarmente adempiuti non mi devono essere restituite e comunque sono integralmente rimesse”, ed altresì l’affermazione, pure compiuta dal testatore, di aver già beneficiato la moglie (e le figlie) di consistenti elargizioni, posto che i beni e le partecipazioni menzionate nei testamenti erano stati acquistati con denaro della CARVALHO ODERIA.

Esponeva altresì che l’accertata diminuita consistenza del patrimonio del defunto, emersa in fase di erezione di inventario di eredità, e l’atteggiamento della resistente, diretto negli ultimi tempi ad impedire ogni contatto tra il defunto, la moglie e le figlie DA SILVA MICHELA e VALVIDIA, rendevano indispensabile fare ricorso alla tutela di cui agli artt. 670 e segg. c.p.c. chiedendo al Tribunale di disporre il sequestro giudiziario – anche inaudita altera parte – dei beni immobili, mobili, nonché delle quote societarie e di tutti i beni di titolarità del defunto, con nomina di un Custode e accertamento della massa ereditaria, dovendosi ritenere controversa la proprietà ed il possesso dei beni ereditari e ritenendosi necessaria la loro custodia e gestione temporanea.

Con particolare riferimento alle partecipazioni societarie detenute dal DA SILVA, tutte relative a società attive e fortemente patrimonializzate, e verso le quali il defunto vantava cospicui crediti a titolo di finanziamento soci, partitamente pure indicati in ricorso, la ricorrente premetteva che, mentre per SO.LI.SA S.RL. (partecipata dal defunto al 45,80%, DA SILVA MICHELA al 24,17%, Da Silva Maura 6,44%, Da Silva Barbara 6,44%, Da Silva Johnny 6,44% e Ravaglia Laura 19,32%)e SOGEMA IMMOBILIARE S.r.l. (partecipata dal DA SILVA al 78,9% , dalla stessa CARVALHO per il 10% e da PANTALEONI ANTONIO per l’11,1%) si era proceduto in data 07.01.2021 alla nomina di nuovo Organo Amministrativo, nulla era dato conoscere per le altre società.

Gli immobili non oggetto di legato, a detta di parte ricorrente, sarebbero rappresentati da beni o di inesistente valore (in particolare i terreni siti in Castel San Pietro Terme al Catasto terreni di detto Comune al foglio 94 mappali 186, 187, 694 e 692) o di beni di modestissimo valore (quale la quota indivisa di un mezzo dell’immobile sito in Castel San Pietro Terme, via San Pietro n. 8, censito al Catasto Ferreiracati del predetto Comune al foglio 85 mappale 20 sub 3 categoria C/1).

Dall’inventario, inoltre, sarebbe emersa una situazione bancaria e finanziaria riferibile al defunto a dir poco parziale, lacunosa e incomprensibile, supportata da documentazione scarna ed incompleta, mentre essa ricorrente sarebbe stata informata di importanti movimentazioni nei giorni antecedenti al decesso, con chiusura di svariati rapporti, indicati in ricorso.

Per quanto concernente beni mobili contenuti nella residenza del DA SILVA, sita in Castel San Pietro Terme, via Concetto Marchesi n. 2, residenza della quale egli era titolare del diritto di usufrutto, i beni inventariati pure apparivano, almeno in apparenza, in massima di proprietà della convivente FERREIRA, mentre parte ricorrente ricordava che il marito possedesse numerosi arredi di grande valore, orologi di pregio, ed anche due preziosissimi dipinti, che aveva provveduto perfino ad assicurare (doc. 22).

Di poi, avuta notizia dell’avvenuta rinunzia all’eredità da parte di ANNALIS FERREIRA, e dell’accettazione solo parziale dei legati a favore della stessa disposti, con riserva di accettare quelli inerenti le quote societarie SOGEMA IMMOBILIARE S.R.L. e IMAR S.R.L., parte ricorrente dichiarava di insistere comunque per l’accoglimento del ricorso, significando come il possesso di svariati beni ereditari da parte della FERREIRA, e con ogni probabilità, anche l’occultamento/sottrazione di parte degli stessi, avrebbe in ogni caso importato accettazione di eredità ai sensi dell’art. 527 c.c.

ANNALIS FERREIRA, di contro, costituendosi, contestava integralmente il contenuto degli atti avversari, ivi comprese le considerazioni svolte circa la capacità di intendere e di volere del testatore (in relazione alla quale viene riservato lo svolgimento di più articolate difese in fase di merito) e sull’azione di allontanamento dello stesso dai familiari che viene a costei imputata.

Si opponeva all’accoglimento del ricorso per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora.

Nel procedimento così incardinato intervenivano DA SILVA MICHELA e DA SILVA VALVIDIA, in qualità di legittimarie pretermesse, associandosi alle conclusioni svolte da CARVALHO ODERIA.

Tanto premesso il Tribunale osserva quanto segue:

E’ pacifico che, ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c., possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni in ordine ai quali sia stata esercitata un’azione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un’azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri, come nel caso di azione di riduzione di donazioni o legati da parte del legittimario leso (cfr. Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333).

Il requisito del fumus boni iuris ricorre quando, ad una sommaria delibazione delle circostanze allegate e documentate nell’atto introduttivo, sussista una concreta seria ed apprezzabile probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente all’ottenimento della consegna dei beni oggetto di ricorso.

Peraltro, la concessione del sequestro giudiziario in caso di azione di reintegra per lesione di legittima va subordinata alla opportunità di provvedere alla custodia e alla gestione dei beni relitti, siccome previsto dal codice di rito.

Deve sussistere, infatti, in aggiunta al sopra menzionato fumus boni iuris, anche il periculum in mora, costituito dall’opportunità di provvedere alla custodia, opportunità che ricorre ogni vi sia il pericolo, anche astratto, che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazione nel corso del giudizio di merito, nonché nella conseguente necessità di sottrarre i beni alla libera disponibilità del sequestrato, allo scopo di assicurare l’utilità pratica del futuro eventuale provvedimento sul merito (Trib. Catania, 16 gennaio 2009).

In altri termini, la misura va concessa nei soli casi in cui il protrarsi del potere di fatto sulla cosa da parte di uno o più eredi possa pregiudicare il diritto degli istanti a ricevere in natura una parte dei beni della massa ereditaria, per fondato pericolo di alterazione, dispersione, svilimento del loro valore (cfr. Trib. Salerno, 21 ottobre 2004, consultabile su www.dejure.it).

Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla sommaria verifica dell’intervenuta lesione subita dalle istanti, in base ad un giudizio comunque necessariamente formulato, in questa fase, sulla scorta degli atti disponibili e della verosimiglianza del narrato, e dall’apprezzamento circa la probabile esistenza del diritto delle stesse di ottenere la reintegra in natura dei loro diritti (circostanza che non si verifica quando oggetto della disposizione è semplicemente un legato, essendo prevista in tal caso, ai sensi dell’art. 560 u.c. c.c., la facoltà del beneficiario di ritenere per intero i beni oggetto dello stesso, ove il valore non superi quello della quota disponibile), ritiene questo Giudice che difetti il requisito del periculum in mora, come sopra lumeggiato.

Sulla verifica di tale presupposto incide senza dubbio la natura dei beni della cui reintegra si discute, atteso che nella specie, come nella maggior parte dei casi, si tratta – per lo più – di immobili destinati ad abitazione e di attività produttive di cui, in questa sede, non viene rappresentato lo stato di abbandono o l’esercizio, da parte della resistente, di poteri e facoltà tali da modificarne in modo irreversibile la consistenza: per quanto concerne i beni immobili, infatti, non viene lamentato che gli stessi siano stati recentemente posti in vendita o siano abbisognevoli di gestione proficua, trovandosi in stato di derelizione, e per quanto concerne le quote societarie, allo stato non ancora accettate formalmente, non si deduce né rappresenta il pericolo di ingerimento della FERREIRA nella gestione societaria o il pericolo di loro decremento di valore/dispersione per effetto di sconveniente amministrazione delle quote stesse. Risulta, oltretutto, che per SOGEMA S.R.L. si sia già provveduto alla sostituzione dell’organo amministrativo.

Per quanto poi riguarda le attività bancarie ed i titoli, è la stessa parte ricorrente a riconoscere e lamentare che dette disponibilità non sussistono più attualmente nel patrimonio del defunto, constatazione espressa a far tempo dalla data di apertura della successione, unitamente al sospetto di rilevanti sottrazioni ex adverso attuate, già tuttavia concretatesi – per necessità di cose – prima della morte del DA SILVA.

La stessa parte ricorrente, in sostanza, rappresenta la premessa per cui non vi siano disponibilità liquide o in titoli da fissare ed amministrare per mano di soggetto terzo ed imparziale, in quanto già completamente esaurite: non v’è chi non vede, del resto, la differenza tra la necessità di indagare e ricostruire i movimenti pregressi delle liquidità e dei titoli facenti capo al defunto, rispetto all’urgente necessità di loro assicurazione e gestione.

Medesime considerazioni devono essere espresse a proposito dei preziosi dipinti di cui parte ricorrente discorre in atto introduttivo e dei quali le intervenute producono documentazione fotografica, non rinvenuti in sede di inventario e quindi, sempre che si raggiunga la prova della loro effettiva esistenza e dolosa sottrazione nel futuro giudizio di merito, già per stessa rappresentazione di parte non presenti nell’asse, giacché occultati e/o dispersi.

Né vi è prova allo stato di un rilevante pericolo di dispersione e sottrazione dei beni mobili e degli arredi che, in ogni caso, sono stati analiticamente descritti in fase di inventario, potendo al più la loro sottrazione rilevare nei riguardi della detentrice a titolo di responsabilità risarcitoria e/o anche penale.

A ciò si aggiungano le seguenti considerazioni: il periculum connesso al sequestro giudiziario deve necessariamente consistere in un quid pluris rispetto alla mera esigenza di paralizzare ogni possibile atto di disposizione dei beni relitti da parte del possessore.

Infatti, laddove il timore espresso dalla parte richiedente la misura sia in definitiva semplicemente rappresentato dal pericolo di alienazione, sottrazione o dispersione dei beni residui dell’asse, senza che si possano considerare altri pericoli strettamente connessi alla persistenza del possesso(non si prospettano minimamente, quanto meno allo stato, incapacità gestionali specifiche in relazione ai beni oggetto di domanda, tangibili e concreti pericoli di danneggiamento, depauperamento o dispersione, o motivi che potrebbero far presumere una imminente ingestione della FERREIRA nell’amministrazione delle società relitte, con effetto depauperante), sta di fatto che il provvedimento cautelare invocato finisce per essere privo di qualsivoglia strumentalità e residualità, oltre che inutilmente produttivo di cospicue spese processuali.

Infatti le sue funzioni possono essere convenientemente assolte dalla trascrizione della domanda di riduzione e/o rivendicazione ereditaria sui beni immobili compresi nel relictum(cfr. Una volta trascritta nei registri immobiliari la domanda giudiziale relativa ad una controversia su un immobile, non sussiste più il pericolo di alienazione e di dispersione a fronte del quale il legislatore prevede la cautela del sequestro conservativo, talché la relativa richiesta è inammissibile, così Trib. Milano, 6 aprile 2009)ovvero dalla iscrizione della medesima domanda nel Registro delle Imprese, con riferimento alle quote societarie (si veda la autorevole giurisprudenza secondo la quale: E’ ammissibile l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata. Nel caso di specie, il Giudice del Registro del Tribunale di Milano – Decreto di rigetto n. cronol. 3419/2018 del 10 dicembre 2018 – RG n. 10247/2018 – ha ritenuto conciliabile il principio di tassatività delle iscrizioni disposto dal primo comma dell’art. 2188 C.C. con il principio di completezza ricostruibile alla luce dell’intera ratio del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione).

In definitiva, il ricorso non merita accoglimento sulla scorta degli elementi attualmente rappresentati e documentati, per difetto di periculum in mora.

Dati i motivi della decisione e la presenza in punto ad opportunità del sequestro giudiziario sul fronte del periculum di orientamenti plurimi e contrastanti, soccorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento cautelare.

Ogni altra decisione circa la condanna invocata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. resta assorbita.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis, 669 septies e 670 c.p.c., respinge il ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Bologna 9 giugno 2021

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri

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