TESTAMENTO OLOGRAFO TRANSAZIONE NULLA – avvocato s.armaroli bologna

TESTAMENTO OLOGRAFO TRANSAZIONE NULLA- AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO 

RISOLVI URGENTE – TESTAMENTO OLOGRAFO TRANSAZIONE NULLA- DEVI CHIAMARE AFFRETTATI 051 6447838

DOMANDA attorea

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Divisioni Testamenti Successioni ereditarie a Bologna

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Avvocato Sergio Armaroli esperto in diritto delle successioni e ereditario

 

La presente difesa in via istruttoria, conclude affinché qualora il Tribunale non ritenga ictu oculi e all’evidenza che la sottoscrizione del testamento olografo impugnato non sia obiettivamente riconducibile al de cuius M(omissis) A(omissis),

Voglia disporre perizia grafologia tramite CTU volta ad “esaminare gli atti documenti di causa ed il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) nato a (omissis) il (omissis).(omissis).1911 pubblicato in data 18.02.2006 Notaio G. M(omissis) Rep. N. (omissis) – Racc. (omissis), acquisite se necessario le ulteriori scritture di comparazione effettuato ogni altro accertamento che riterrà opportuno, se la detta scheda testamentaria sia stata redatta di pugno, sia nel testo che nella sottoscrizione, da M(omissis) A(omissis) o se sia apocrifa”.

La presente difesa, nel merito, conclude nei seguenti termini:

Voglia l’Ill.ma Autorità adita, respinta ogni eccezione e deduzione avversa:

1) accertare che il sig. YY è erede del sig. M(omissis) A(omissis) per rappresentazione della figlia premorta del de cuius, sig.ra M(omissis) G(omissis) e dunque quale nipote in linea retta;

2) accertare che il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) pubblicato il 18.02.2006 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Notaio Dr. M(omissis) è falso in quanto non redatto e/o sottoscritto dalla mano del testatore, con ogni consequenziale provvedimento: in particolare, respinta ogni eccezione avversa e dunque previa dichiarazione di annullamento per inadempimento della scrittura privata del 04.07.2016 intervenuta tra YY e XX nella clausola n.5) e/o in ulteriore denegata ipotesi previo accertamento della invalidità di tale scrittura ai fini della presente causa, dichiarare l’apertura della successione ex lege in favore altresì del sig. YY e per l’effetto disporre il trasferimento pro quota in favore dell’attore dei beni immobili oggetto della massa ereditaria, con conseguente trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari competenti, in favore dell’attore in ragione di un quarto (1/4) delle unità immobiliari rappresentati al NCEU del Comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…; disporre che i convenuti consegnino in ragione di 1/4 tutte le somme – anche presenti sul c/c presso la Carisbo SpA agenzia di (omissis) oggi Intesa San Paolo SpA – ed a qualsiasi titolo riscosse dall’uso e dalla gestione di detti immobili e, ove occupati dai convenuti e / o dai loro delegati, condannarli al risarcimento dei danni con riferimento al valore locativo degli stessi con interessi.

DECISIONE

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata l’inammissibilità per tardività delle domande proposte per la prima volta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (invalidità / risoluzione per inadempimento della transazione del 4-7-2016 e petizione di eredità) e l’inammissibilità delle domande proposte in atto di citazione (impugnazione del testamento di YY e accertamento della propria qualità di erede) per intervenuta transazione.

Infatti, una volta che sia acquisita la prova della transazione o questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare anche d’ufficio l’inammissibilità della domanda per difetto dell’interesse ad agire qualora la transazione sia intervenuta antecedentemente all’inizio della lite; va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenienza del difetto dell’interesse ad agire nel caso di transazione nel corso del giudizio (cfr. Trib. Bologna, 19/04/2011).

Nel caso di specie, con la transazione sottoscritta da YY e XX il 4-7-2016, che aveva ad oggetto, oltre alla successione di M(omissisA(omissis), di cui qui si tratta, anche le successioni di T(omissis) E(omissis), padre di YY e XX, e di M(omissis) G(omissis), madre dei medesimi, le parti hanno dichiarato al punto 5) “Successione della signora M(omissis) G(omissis) e del signor M(omissis) A(omissis): esse parti sottoscriventi, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano espressamente e reciprocamente a ogni domanda o pretesa in ordine alla successione della madre, signora M(omissis) G(omissis), e alla successione del Sig. M(omissis) A(omissis), ivi comprese quelle proposte nei procedimenti di mediazione descritti in premessa e, dunque, di non avere più nulla da pretendere o domandare reciprocamente in relazione alle domande e pretese avanzate in sede di mediazione, nonché di ogni altra possibile domanda od eccezione rispetto a tali successioni.“.

Si rammenta, infatti, che con la domanda di mediazione depositata il 17-3-2015, indirizzata alla sola XX, l’odierno attore aveva chiesto, fra l’altro, di accertare la nullità del testamento di M(omissisA(omissis) con conseguente attribuzione ex lege dei beni lasciati dal de cuius.

Ad abundantiam, si osserva che in base al disposto dell’art. 1972 c.c. (testualmente, il codice civile all’art. 1972, dispone: Transazione su un titolo nullo. 1. E’ nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. 2. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.), l’attore non avrebbe potuto in ogni caso proporre la domanda — tardiva — di annullamento della transazione, dato che egli, all’epoca in cui la transazione era stata conclusa (4-7-2016), già aveva posto in dubbio l’autenticità del testamento di M(omissisA(omissis) e comunque ne conosceva il contenuto, in base al quale egli era stato completamente pretermesso (cfr. domanda di mediazione da lui depositata nei confronti della sorella in data 17-3-2015).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – dichiara inammissibili le domande proposte dall’attore;

2 – condanna l’attore a rifondere ai convenuti JJ e XX le spese di lite che si liquidano, per ciascuno, in euro 5.355 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Migliori – Presidente

dott. Francesca Neri – Giudice Relatore

dott. Arianna D’Addabbo – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado avente ad oggetto:

impugnazione di testamento – azione di riduzione per lesione di legittima

iscritta al n. r.g. 8148/2018 promossa da:

YY (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Maria Di Rocco, elettivamente domiciliato in Via Baldinucci, 10 Prato, presso il difensore avv. Maria Di Rocco

ATTORE

contro

JJ (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Micaela Venturi e dell’avv. Silvia Sanesi (c.f. omissis) Bologna; elettivamente domiciliato presso l’avv. Patrizia Vannini – Corte de’ Galluzzi, 13 Bologna, presso il difensore avv. Micaela Venturi

XX (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Gabriele Grifasi, elettivamente domiciliato in via Quirico Baldinucci, 14/a Prato, presso il difensore avv. Gabriele Grifasi

CONVENUTI

con l’intervento

del Pubblico Ministero,

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Attore YY:

La presente difesa in via istruttoria, conclude affinché qualora il Tribunale non ritenga ictu oculi e all’evidenza che la sottoscrizione del testamento olografo impugnato non sia obiettivamente riconducibile al de cuius M(omissis) A(omissis),

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Voglia disporre perizia grafologia tramite CTU volta ad “esaminare gli atti documenti di causa ed il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) nato a (omissis) il (omissis).(omissis).1911 pubblicato in data 18.02.2006 Notaio G. M(omissis) Rep. N. (omissis) – Racc. (omissis), acquisite se necessario le ulteriori scritture di comparazione effettuato ogni altro accertamento che riterrà opportuno, se la detta scheda testamentaria sia stata redatta di pugno, sia nel testo che nella sottoscrizione, da M(omissis) A(omissis) o se sia apocrifa”.

La presente difesa, nel merito, conclude nei seguenti termini:

Voglia l’Ill.ma Autorità adita, respinta ogni eccezione e deduzione avversa:

1) accertare che il sig. YY è erede del sig. M(omissis) A(omissis) per rappresentazione della figlia premorta del de cuius, sig.ra M(omissis) G(omissis) e dunque quale nipote in linea retta;

2) accertare che il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) pubblicato il 18.02.2006 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Notaio Dr. M(omissis) è falso in quanto non redatto e/o sottoscritto dalla mano del testatore, con ogni consequenziale provvedimento: in particolare, respinta ogni eccezione avversa e dunque previa dichiarazione di annullamento per inadempimento della scrittura privata del 04.07.2016 intervenuta tra YY e XX nella clausola n.5) e/o in ulteriore denegata ipotesi previo accertamento della invalidità di tale scrittura ai fini della presente causa, dichiarare l’apertura della successione ex lege in favore altresì del sig. YY e per l’effetto disporre il trasferimento pro quota in favore dell’attore dei beni immobili oggetto della massa ereditaria, con conseguente trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari competenti, in favore dell’attore in ragione di un quarto (1/4) delle unità immobiliari rappresentati al NCEU del Comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…; disporre che i convenuti consegnino in ragione di 1/4 tutte le somme – anche presenti sul c/c presso la Carisbo SpA agenzia di (omissis) oggi Intesa San Paolo SpA – ed a qualsiasi titolo riscosse dall’uso e dalla gestione di detti immobili e, ove occupati dai convenuti e / o dai loro delegati, condannarli al risarcimento dei danni con riferimento al valore locativo degli stessi con interessi.

3) In denegata ipotesi accertare che il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) pubblicato il 18.02.2006 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Notaio Dr. M(omissis) ha leso la quota di legittima spettante al sig. YY su di un valore di massa ereditaria pari a complessivi € 149.191,94 fiscali ed € 468.812,50 in virtù dei valori OMI, e respinta ogni eccezione avversa e dunque previa dichiarazione di annullamento per inadempimento della scrittura privata del 04.07.2016 intervenuta tra YY e XX nella clausola n.5) e/o in ulteriore denegata ipotesi previo accertamento della invalidità di tale scrittura ai fini della presente causa, disporre la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in relazione alle proprietà dei beni immobili rappresentati al NCEU del comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…, e per l’effetto disporre il trasferimento pro quota in favore dell’attore dei beni immobili oggetto della massa ereditaria, con conseguente trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari competenti, in favore dell’attore in ragione della quota legittima delle unità immobiliari rappresentati al NCEU del comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…; disporre che i convenuti consegnino in virtù della quota legittima tutte le somme – anche presenti sul c/c presso la Carisbo SpA agenzia di Castiglione dei Pepoli oggi Intesa San Paolo SpA – a qualsiasi titolo riscosse dall’uso e dalla gestione di detti immobili e, ove occupati dai convenuti e / o dai loro delegati, condannarli al risarcimento dei danni con riferimento al valore locativo degli stessi con interessi.

4) Con condanna ex art.96 cpc delle parti convenute

5) Con vittoria di spese legali.”:

Convenuto JJ:

In via preliminare:

dichiarare inammissibili le domande nuove introdotte dall’attore con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1, come dedotto da questa difesa nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2:

Nel merito

Rigettare le domande formulate dall’attore sia in via preliminare, sia in tesi sia in ipotesi poiché infondate, non provate e quanto all’azione di riduzione anche prescritta.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.“.

Convenuta XX:

Previo accertamento di tardività, inammissibilità e non contestazione ex art. 115 cpc dell’eccezione di inadempimento della Sig.ra XX alla transazione del 04.07.2019 formulata in memoria n. 1 ex art. 183 cpc dall’attore, come dedotto in sede di memoria ex art. 183 n. 2 cpc, il Tribunale di Bologna, per tutti i titoli e la causali di cui in premessa, Voglia:

1. Dichiarare inammissibili, improcedibili nei confronti della Sig.ra XX e comunque infondate le domande svolte nei suoi confronti per intervenuta transazione e rinuncia dell’attore alle domande e alle azioni per cui è causa;

2. Dichiarare infondate, inammissibili e improcedibili nei confronti della Sig.ra XX le domande svolte nei suoi confronti per intervenuta conferma ex art. 590 c.c. delle disposizioni testamentarie impugnate;

3. Dichiarare inammissibili le domande nuove formulate dall’attore in sede di memoria ex art. 183 n.1 cpc, come indicate e per i motivi espressi con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc depositata dalla convenuta XX;

4. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento sopra svolte respingere le domande avanzate dall’attore perché infondate e inammissibili.

Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.“.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

§

Con atto di citazione ritualmente notificato, YY conveniva in giudizio XX e JJ, esponendo che: in data 7-6-2005 era deceduto M(omissisA(omissis), padre di JJ e di M(omissis) G(omissis), a lui premorta, a sua volta madre di YY e XX; con testamento olografo datato 10-3-2005 e pubblicato il 18.02.2006, il de cuius così disponeva: “Io sottoscritto M(omissis) A(omissis) nato a (omissis) il (omissis)-(omissis)-1911 residente a (omissis) in Via (omissis) in piena facoltà mentale lascio gli appartamenti di mia proprietà in Via (omissis) n. (omissis) quello di sinistra a mio figlio JJ quello di destra a mia nipote XX il garage metà ciascuno. A mia moglie L(omissis) L(omissis) lascio l’usufrutto di tutto.“; l’attore allegava la falsità del testamento per non essere stato redatto di proprio pugno dal testatore; nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto autentico, chiedeva accertarsi la propria qualità di erede legittimo, totalmente pretermesso dal testatore; così concludeva:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:

1) In via preliminare: accertare che il sig. YY è erede del sig. M(omissis) A(omissis), per rappresentazione sig.ra M(omissis) G(omissis), quale figlia premorta del de cuius;

2) In tesi: accertare che il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) pubblicato il 18.02.2006 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Notaio Dr. M(omissis) è falso in quanto non redatto e/o sottoscritto dalla mano del testatore, con ogni consequenziale provvedimento, dichiarare l’apertura della successione ex lege.

3) In denegata ipotesi: accertare che il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) pubblicato il 18.02.2006 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Notaio Dr. M(omissis) lede la quota di legittima spettante al sig. YY e, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie in relazione alle proprietà dei beni immobili rappresentati al NCEU del comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…, in favore dello stesso.

Con vittoria di spese e onorari, in caso di opposizione dei convenuti.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Si costituiva tempestivamente il convenuto JJ, eccependo l’intervenuta transazione di ogni pretesa relativa alla successione M(omissisA(omissis), per effetto della scrittura privata in data 4-7-2016, intervenuta fra l’attore e la di lui sorella XX, della quale egli dichiarava formalmente di volere profittare (ex art. 1304 c.c.). Faceva presente che il procedimento di mediazione obbligatoria non era stato instaurato e in ogni caso eccepiva la prescrizione decennale dell’azione di riduzione, essendosi la successione aperta il 7-6-2005. (cfr. Cass. SS.UU. 20644/2004: «Il termine di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima.»).

Si costituiva tempestivamente la convenuta XX chiedendo dichiararsi inammissibili le domande dell’attore per effetto dell’intervenuta transazione in data 4-7-2016, nonché per intervenuta conferma delle disposizioni testamentarie nulle ex art. 590 c.c., laddove nella transazione medesima l’attore riconosceva in capo alla convenuta la proprietà dell’immobile alla medesima attribuito dal testatore col testamento impugnato, immobile sito in (omissis) in Via (omissis) 2/2; faceva riferimento, in particolare, alla seguente clausola della transazione: “L’abitazione in (omissis) (BO), Via (omissis) 2/2 di proprietà della Sig.ra XX potrà essere frequentata dai figli del Sig. YY, L(omissis) e A(omissis), a loro richiesta in accordo con la zia XX.“.

All’udienza del 15-11-2018 i difensori facevano presente che il procedimento di mediazione era ancora in corso e chiedevano un rinvio per i medesimi incombenti.

Alla successiva udienza del 14-3- 2019 i difensori delle parti davano atto dell’esito negativo della mediazione e chiedevano l’assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., senza formulare alcuna ulteriore istanza, eccezione o allegazione.

Con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l’attore formulava le domande seguenti:

1) accertare che il sig. YY è erede del sig. M(omissis) A(omissis) per rappresentazione della figlia premorta del de cuius, sig.ra M(omissis) G(omissis) e dunque quale nipote in linea retta;

2) accertare che il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) pubblicato il 18.02.2006 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Notaio Dr. M(omissis) è falso in quanto non redatto e/o sottoscritto dalla mano del testatore, con ogni consequenziale provvedimento: in particolare, respinta ogni eccezione avversa e dunque previa dichiarazione di annullamento per inadempimento della scrittura privata del 04.07.2016 intervenuta tra YY e XX nella clausola n.5) e/o in ulteriore denegata ipotesi previo accertamento della invalidità di tale scrittura ai fini della presente causa, dichiarare l’apertura della successione ex lege in favore altresì del sig. YY e per l’effetto disporre il trasferimento pro quota in favore dell’attore dei beni immobili oggetto della massa ereditaria, con conseguente trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari competenti, in favore dell’attore in ragione di un quarto (1/4) delle unità immobiliari rappresentati al NCEU del comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…; disporre che i convenuti consegnino in ragione di 1/4 tutte le somme – anche presenti sul c/c presso la Carisbo SpA agenzia di (omissis) oggi Intesa San Paolo SpA – ed a qualsiasi titolo riscosse dall’uso e dalla gestione di detti immobili e, ove occupati dai convenuti e/o dai loro delegati, condannarli al risarcimento dei danni con riferimento al valore locativo degli stessi con interessi.

3) In denegata ipotesi accertare che il testamento olografo del sig. M(omissis) A(omissis) pubblicato il 18.02.2006 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Notaio Dr. M(omissis) ha leso la quota di legittima spettante al sig. YY su di un valore di massa ereditaria pari a complessivi € 149.191,94 fiscali ed € 468.812,50 in virtù dei valori OMI, e respinta ogni eccezione avversa e dunque previa dichiarazione di annullamento per inadempimento della scrittura privata del 04.07.2016 intervenuta tra YY e XX nella clausola n.5) e/o in ulteriore denegata ipotesi previo accertamento della invalidità di tale scrittura ai fini della presente causa, disporre la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in relazione alle proprietà dei beni immobili rappresentati al NCEU del comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…, e per l’effetto disporre il trasferimento pro quota in favore dell’attore dei beni immobili oggetto della massa ereditaria, con conseguente trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari competenti, in favore dell’attore in ragione della quota legittima delle unità immobiliari rappresentati al NCEU del comune di (omissis) al Foglio …omissis… Particella …omissis… sub …omissis…, sub …omissis…, sub …omissis…; disporre che i convenuti consegnino in virtù della quota legittima tutte le somme – anche presenti sul c/c presso la Carisbo SpA agenzia di (omissis) oggi Intesa San Paolo SpA – a qualsiasi titolo riscosse dall’uso e dalla gestione di detti immobili e, ove occupati dai convenuti e / o dai loro delegati, condannarli al risarcimento dei danni con riferimento al valore locativo degli stessi con interessi.

4) Con condanna ex art.96 cpc delle parti convenute per i motivi ut supra.

Con vittoria di spese legali.

Egli allegava, in particolare, che la transazione in data 4-7-2016 fosse invalida in quanto non stipulata nelle forme previste dall’art. 590 c.c. (che, invero, disciplina la diversa fattispecie della rinuncia all’eredità); inoltre eccepiva l’inadempimento della sorella alla clausola n. 4b) della medesima scrittura: “le passività ereditarie indicate nella dichiarazione di successione e ogni altra passività ereditaria o della comunione ereditaria vengono integralmente assunte e saranno estinte dalla Sig. XX alle rispettive scadenze ..“, allegando che la sorella non avesse provveduto al pagamento di alcune spese condominiali relative a immobili dell’eredità e di alcuni debiti fiscali del de cuius.

Formulava, pertanto, conclusioni diverse rispetto a quelle formulate in atto di citazione; in sede di precisazione delle conclusioni confermava le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.

Nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. le difese JJ e XX eccepivano la tardività delle domande formulate dall’attore nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., affermando che l’attore, in base a quanto disposto dall’art. 183 c.p.c. (in particolare: Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;), a tutto voler concedere, avrebbe dovuto formularle alla prima udienza.

Parte convenuta XX rilevava in particolare:

Chiara la differenza tra la petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede, trattandosi di azioni che «..pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna. ..» (Cass. 2148/2014).

§

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata l’inammissibilità per tardività delle domande proposte per la prima volta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. (invalidità / risoluzione per inadempimento della transazione del 4-7-2016 e petizione di eredità) e l’inammissibilità delle domande proposte in atto di citazione (impugnazione del testamento di YY e accertamento della propria qualità di erede) per intervenuta transazione.

Infatti, una volta che sia acquisita la prova della transazione o questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare anche d’ufficio l’inammissibilità della domanda per difetto dell’interesse ad agire qualora la transazione sia intervenuta antecedentemente all’inizio della lite; va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenienza del difetto dell’interesse ad agire nel caso di transazione nel corso del giudizio (cfr. Trib. Bologna, 19/04/2011).

Nel caso di specie, con la transazione sottoscritta da YY e XX il 4-7-2016, che aveva ad oggetto, oltre alla successione di M(omissisA(omissis), di cui qui si tratta, anche le successioni di T(omissis) E(omissis), padre di YY e XX, e di M(omissis) G(omissis), madre dei medesimi, le parti hanno dichiarato al punto 5) “Successione della signora M(omissis) G(omissis) e del signor M(omissis) A(omissis): esse parti sottoscriventi, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano espressamente e reciprocamente a ogni domanda o pretesa in ordine alla successione della madre, signora M(omissis) G(omissis), e alla successione del Sig. M(omissis) A(omissis), ivi comprese quelle proposte nei procedimenti di mediazione descritti in premessa e, dunque, di non avere più nulla da pretendere o domandare reciprocamente in relazione alle domande e pretese avanzate in sede di mediazione, nonché di ogni altra possibile domanda od eccezione rispetto a tali successioni.“.

Si rammenta, infatti, che con la domanda di mediazione depositata il 17-3-2015, indirizzata alla sola XX, l’odierno attore aveva chiesto, fra l’altro, di accertare la nullità del testamento di M(omissisA(omissis) con conseguente attribuzione ex lege dei beni lasciati dal de cuius.

Ad abundantiam, si osserva che in base al disposto dell’art. 1972 c.c. (testualmente, il codice civile all’art. 1972, dispone: Transazione su un titolo nullo. 1. E’ nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. 2. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.), l’attore non avrebbe potuto in ogni caso proporre la domanda — tardiva — di annullamento della transazione, dato che egli, all’epoca in cui la transazione era stata conclusa (4-7-2016), già aveva posto in dubbio l’autenticità del testamento di M(omissisA(omissis) e comunque ne conosceva il contenuto, in base al quale egli era stato completamente pretermesso (cfr. domanda di mediazione da lui depositata nei confronti della sorella in data 17-3-2015).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – dichiara inammissibili le domande proposte dall’attore;

2 – condanna l’attore a rifondere ai convenuti JJ e XX le spese di lite che si liquidano, per ciascuno, in euro 5.355 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2-2-2021.

Il Giudice rel. estensore

dott. Francesca Neri

Il Presidente

Successioni – Successione testamentaria – Testamento olografo – Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle – Valenza transattiva – Procedimento civile – Deduzioni istruttorie – Invalidità Risoluzione della transazione e Petizione di eredità – Domande proposte con memoria istruttoria ex art.183 cpc – Proposizione tardiva – Inammissibilità – Citazione – Falsità del testamento e Accertamento della qualità di erede – Domande proposte con atto di citazione – Inammissibilità per intervenuta transazione – 

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