TESTAMENTO CODICILLO CON MANO GUIDATA CORTE APPELLO BOLOGNA SENTENZA

TESTAMENTO CODICILLO CON MANO GUIDATA CORTE APPELLO BOLOGNA SENTENZA

AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONI E TESTAMENTI LESIONI DI LEGITTIMA DIVISIONI EREDITARIE BOLOGNA VICENZA VENEZIA  RAVENNA IMOLA FORLI CESENA RIMINI

 

LA importante sentenza corte appello Bologna esamina se sia valido il testamento e il codicillo che viene redatto con mano guidata.

La Suprema Corte ha infatti precisato, come già accennato, che deve ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione condizionerebbe l’accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalità dell’aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell’adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo. (Cass. Civ. n. 5505/2017).

 

IL FATTO CHE HA DATO ORIGINE AL PROCESSO CIVILE

Con atto di citazione regolarmente notificato YY e XX, nipoti della defunta G. M., convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Ravenna, WW, nonché JJ 1 e JJ 2, JJ 3 e JJ 4, chiedendo l’annullamento ex art. 624 c.c. del testamento olografo datato (omissis)/(omissis)/1995, apparentemente sottoscritto da G. M., per captazione della volontà di costei da parte di WW, nonché la dichiarazione di nullità, ex art. 606 c.c., del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999 [1], apparentemente sottoscritto da G. M., per assoluta mancanza di autografia o, in subordine, l’annullamento del codicillo per incapacità naturale assoluta della de cuius al momento della redazione.

I convenuti WW, JJ 1 e JJ 2 si costituivano in giudizio per resistere alla domanda attorea, gli altri rimanevano contumaci.

All’esito del giudizio, svolta istruttoria e CTU, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di Vesrari Daniela, compensate le spese tra le altre parti. Riteneva indimostrata la pretesa captazione della volontà di G. M., indimostrata la asserita incapacità naturale della testatrice al momento della redazione del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999, affermandone l’autografia e autenticità sulla base delle conclusioni del perito grafologo, Janine Castex.

LA DECISIONE DI PRIMO GRADO E I MOTIVI DEGLI APPELLANTI DOPO CONTESTATA E CONTRADDITTORIA  CTU GRAFOLOGICA

 

SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE
SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE

Il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver ritenuto «..probabile, se non certa, l’autenticità del codicillo..» a firma apparente di G. M. in data (omissis)/(omissis)/1999, «..e comunque non … provata l’asserita falsità di tale documento..», in spregio agli artt. 602 e 606 c.c.

Ad avviso degli appellanti, dalla relazione grafologica redatta dalla CTU Janine Castex in data 30/10/2010, si rileva che il codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999 è stato redatto quando la testatrice G. M. aveva 84 anni, mentre l’unico documento di comparazione, vale a dire il testamento datato (omissis)/(omissis)/1995, è stato vergato quando la testatrice aveva 80 anni. La CTU ha evidenziato che “..l’età avanzata nonché lo stato di salute della sig.ra G. M. hanno influenzato notevolmente la scrittura del testamento che presenta: tremori, esitazioni, scrittura malferma nella tenuta del rigo, stacchi, angolature, correzioni per riprendere lettere poco leggibili, ecc. .., tutti segni che traducono la rigidità della muscolatura, la difficoltà nell’eseguire i movimenti fini richiesti dalla scrittura.“. Dopo aver eseguito un confronto tra la scrittura del codicillo con quella del precedente testamento, per rilevarne elementi di compatibilità ed elementi discordanti, ha così concluso: “Il testo del codicillo si presenta vergato con la gestualità personalizzata della sig.ra G. M.. Tuttavia, la presenza di tratti con poco tremore o addirittura senza, la più grande dimensione delle lettere, la maggiore larghezza di esse fanno pensare ad un aiuto esterno. Non si può dire che siamo in presenza di mano guidata nel vero senso della parola, poiché non ci sono movimenti estranei alle peculiarità della gestualità della scrivente, ma senz’altro è stata sostenuta per calmare il tremore come per esempio un appoggio della mano sull’avambraccio o il polso della scrivente.“. Nelle note integrative redatte in data 20/11/2010, in risposta alle osservazioni della CT di parte attrice, la CTU Janine Castex ha così concluso: “confermo che il testo del “codicillo” è stato vergato dalla sig.ra G. M., in parte in modo autonomo, in parte con l’aiuto della mano guidata.“.

La stessa CTU, riconvocata per chiarimenti, nella relazione peritale depositata in data 12/12/2011 ha ulteriormente precisato: “Il testo del “codicillo” è stato interamente vergato materialmente dalla s.ra G. M., in parte in modo autonomo e in parte per quanto concerne la scritta “comunque nomino erede unico W…… W……” con un aiuto esterno destinato a fermare il tremore e l’irregolarità delle righe ma senza intervento attivo nella stesura del testo.”.

Il Tribunale ha fatto proprie le suddette conclusioni, ritenendo così «..probabile, se non certa, l’autenticità del codicillo datato (omissis)/(omissis)/1999..», escludendo, nel contempo, erroneamente che «..l’aiuto probabilmente fornito alla testatrice da altra persona, così come descritto dal C.T.U. ..» fosse invasivo, di completa «..guida della mano..» e come tale inficiante l’autografia del codicillo.

Secondo gli appellanti, l’assunto della CTU è estremamente illogico e contraddittorio, posto che anche il semplice aiuto esterno incide sull’autografia del testamento; è del tutto irrilevante stabilire se nella fattispecie si sia trattato soltanto di “..un appoggio della mano sull’avambraccio o il polso della scrivente..” o di “..un aiuto dato per fermare il tremore e regolare la direzione delle righe..” piuttosto che un “..intervento nel guidare la formazione delle lettere..” (cfr. pagina 5 relazione CTU a chiarimenti depositata in data 12/12/2011), posto che, in tali casi, non basta ad escludere la nullità del testamento nemmeno il fatto che il suo contenuto sia stato effettivamente quello voluto dal de cuius, così come il fatto che l’intervento del terzo fosse finalizzato solamente a una riduzione del tremolio. L’intervento del terzo, anche se minimo, che guidi la mano del testatore, in ogni caso altera la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, e quindi altera l’autografia e la validità del testamento. Il testamento olografo è nullo ex art. 606, primo comma, c.c., per difetto di autografia anche nel caso in cui un terzo conduca la mano del testatore (Cass. Civ. 24/03/2004, n. 5907; Cass. Civ. 17/03/1993, n. 3163) o sorregga la penna contribuendo alla formazione delle lettere (Cass. Civ. 07/07/2004, n. 12458) anche senza sovrapporsi alla volontà del testatore, ma rendendo la mano dello stesso inerte e passiva, perché in questi casi non si verifica un aiuto nella redazione dell’atto, ma una sostituzione. La Corte di Cassazione esclude, ai fini della validità del testamento olografo, qualsiasi tipo di intervento del terzo, indipendentemente dal fatto che la volontà del testatore sia stata rispettata o meno, in quanto di fatto c’è una modificazione effettiva della gestualità abituale del soggetto.

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI APPELLO CHE SEGUONO L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

 

Ad avviso della Corte, le conclusioni del CTU consentono di ritenere sussistente la guida della mano del testatore da parte di una terza persona, fatto che esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo; non rileva la corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore, e non occorre verificare se la mano guidante sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà (Cass. 24882/13). Neppure è necessario che sia dimostrato un intervento della WW (“..unica persona ad avere un interesse particolare alla stesura di questo ‘codicillo’ ..”, relazione del CTU del 10.12.11 pag. 8) o che sia esclusa una imitazione, da parte di chiunque. Le differenze rilevate dal CTU depongono nel senso precisato, e, quanto alle affermazioni contenute a pag. 5 dell’ultima relazione (del 10.12.11) “..in questo caso, forse la dicitura ‘mano guidata’ non è delle più adatte..”, si osserva che l’affermazione contrasta con il concetto di “mano guidata” espresso dalla stessa CTU, sempre a pag. 5, secondo cui tale concetto, nella letteratura specifica, è ampio, e ha “..varie modalità di esecuzione..”, tra cui anche la “..mano sostenuta o aiutata..”, che è, esattamente, il nostro caso.

Ad escludere l’olografia è sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia svolto un ruolo subalterno di eliminazione di scarti e tremolii.

La Suprema Corte ha infatti precisato, come già accennato, che deve ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione condizionerebbe l’accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalità dell’aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell’adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo. (Cass. Civ. n. 5505/2017).

All’accoglimento dell’appello consegue la condanna dell’appellata al pagamento delle spese dei due gradi, che si liquidano per il primo grado nella misura indicata dal Tribunale, per il secondo grado, ai sensi del DM 55/2014, nei compensi medi dello scaglione indeterminabile bassa complessità, per tre fasi di giudizio, esclusa fase istruttoria, €. 6.615,00 complessivi oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 890/2015 emessa dal Tribunale di Ravenna il 22/06-06/08/2015 nella causa civile n. 1117/2009 R.G., notificata il 03/12/2015, così provvede:

– in accoglimento dell’appello, dichiara la nullità del codicillo datato (omissis).(omissis).1999 perché redatto con mano guidata;

– dichiara aperta la successione legittima di G. M.;

– condanna WW al pagamento delle spese dei due gradi, comprese quelle di CTU di primo grado, spese che liquida, per compensi al difensore, per il primo grado in €. 8.000,00, per il secondo grado in €. 6.615,00, oltre spese per iscrizione a ruolo, oltre 15% rimb. forf. ed accessori di legge.

 

AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONI E TESTAMENTI LESIONI DI LEGITTIMA DIVISIONI EREDITARIE BOLOGNA VICENZA VENEZIA  RAVENNA IMOLA FORLI CESENA RIMINI