SUPERBONUS 110  BANCA ACQUISTO CREDITO TRIB BOLOGNA LA BANCA ERA DISPONIBILE A VALUTARE4 ACQUISTO CREDITI NON IMPEGNATA AD ACQUISTARE

SUPERBONUS 110  BANCA ACQUISTO CREDITO TRIB BOLOGNA

LA BANCA ERA DISPONIBILE A VALUTARE4 ACQUISTO CREDITI NON IMPEGNATA AD ACQUISTARE

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Il ricorrente ‘Alfa’ si doleva che BPER aveva receduto dalla disponibilità, precedentemente resa, ad acquistare i crediti fiscali, disponibilità data fino ad un ammontare di

avvocato a Bologna
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euro 5.200.00,00.

Sanzioni Superbonus 110: Guida completa e normative aggiornate

Benvenuti alla nostra guida completa sulle sanzioni relative al Superbonus 110! Se sei un proprietario di immobile o un professionista nel settore dell’edilizia, è essenziale comprendere appieno le implicazioni di questo importante programma di incentivi governativo. In questo articolo, ti forniremo un’analisi approfondita delle sanzioni associate al Superbonus 110, inclusi i requisiti, le normative aggiornate e i passi per evitare potenziali problematiche legali. Prima di iniziare, assicuriamoci di capire cosa sia esattamente il Superbonus 110.

Cos’è il Superbonus 110?

Il Superbonus 110, introdotto per la prima volta dal Decreto Rilancio, è un programma di incentivazione governativo volto a promuovere la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici esistenti in Italia. Esso permette ai proprietari di immobili di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per determinati interventi di ristrutturazione. L’obiettivo principale è migliorare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, riducendo le emissioni di gas serra e creando, al contempo, nuove opportunità economiche.

Requisiti per ottenere il Superbonus 110

Per poter accedere al Superbonus 110, è essenziale soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

  1. Tipologia di interventi: Il Superbonus 110 è applicabile solo a determinati interventi edilizi, come isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e molto altro ancora.

  2. Certificazione energetica: Prima di iniziare i lavori, è necessario ottenere una certificazione energetica dell’immobile, attestante la sua classe energetica iniziale. Questo documento sarà fondamentale per calcolare l’entità delle spese detraibili.

  3. Pagamenti tracciabili: Tutti i pagamenti relativi agli interventi devono essere effettuati con mezzi tracciabili, come bonifici bancari o carte di credito. Inoltre, è importante conservare tutte le ricevute e le fatture in modo da dimostrare le spese sostenute in caso di controlli.

Sanzioni e infrazioni legate al Superbonus 110

Nonostante i benefici considerevoli offerti dal Superbonus 110, è importante rispettare scrupolosamente tutte le normative per evitare sanzioni e infrazioni. Alcune delle sanzioni più comuni riguardano:

  1. Falsificazione di documenti: Presentare documenti falsi o alterati per ottenere il Superbonus 110 può comportare sanzioni penali e amministrative gravi.

  2. Mancata tracciabilità dei pagamenti: L’utilizzo di contanti o altri metodi non tracciabili per effettuare i pagamenti degli interventi può portare alla perdita del diritto alla detrazione fiscale e a pesanti multe.

  3. Lavori non conformi: Eseguire lavori che non rispettano i requisiti stabiliti dalle normative può comportare la revoca del beneficio e l’obbligo di restituire le detrazioni già ottenute.

  4. Omissione della certificazione energetica: L’assenza o la falsificazione della certificazione energetica dell’immobile può comportare la sospensione delle agevolazioni e il recupero delle detrazioni già concesse.

  5. Superbonus ceduto abusivamente: Nel caso in cui il Superbonus sia ceduto a terzi in modo abusivo, il responsabile sarà soggetto a sanzioni e perdita delle agevolazioni.

Come evitare sanzioni e infrazioni

Per evitare sanzioni e infrazioni relative al Superbonus 110, è necessario seguire alcuni passi chiave:

  1. Rivolgersi a professionisti qualificati: Affidarsi a tecnici e professionisti esperti nel settore edilizio e fiscale garantirà la corretta esecuzione degli interventi e la gestione adeguata della documentazione.

  2. Mantenere tracciabilità dei pagamenti: Utilizzare sistemi di pagamento tracciabili per tutte le spese sostenute e conservare scrupolosamente le ricevute e le fatture.

  3. Verificare la conformità dei lavori: Assicurarsi che tutti gli interventi siano eseguiti secondo le normative e i requisiti previsti, documentando ogni passaggio con fotografie e relazioni tecniche.

  4. Verifiche preventive: Prima di avviare i lavori, controllare attentamente la documentazione richiesta e assicurarsi di avere tutti i permessi necessari per gli interventi previsti.

  5. Seguire le normative in evoluzione: Tenersi costantemente aggiornati sulle normative relative al Superbonus 110 e assicurarsi che tutti gli adempimenti siano conformi agli aggiornamenti legislativi.

In conclusione, il Superbonus 110 rappresenta un’opportunità senza precedenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici italiani e ottenere considerevoli detrazioni fiscali. Tuttavia, per ottenere questi benefici, è fondamentale rispettare scrupolosamente tutte le normative e i requisiti previsti, evitando così spiacevoli sanzioni e infrazioni. Affidarsi a professionisti qualificati e mantenere una documentazione accurata sono le chiavi per garantire il successo dei lavori e l’ottenimento delle agevolazioni previste dal Superbonus 110.

In tale condotta, ‘Alfa’ individuava un abuso della posizione dominante di BPER, con la conseguente applicazione dell’articolo 9 della legge 192 del 1998 (e conseguente competenza di questa sezione specializzata). Individuava, nel repentino ed ingiustificato atteggiamento della BPER, che aveva revocato la disponibilità con propria comunicazione 22 novembre 2022, proprio una violazione del generale principio di correttezza, in presenza di una posizione dominante nel rapporto fra le odierne parti.

Chiedeva dunque la declaratoria di inefficacia, in via d’urgenza; oltre ad altre domande, cui si rinvia (si tratta di profili tecnici, relativi alla richiesta di accedere alla piattaforma telematica).

TRIBUNALE di BOLOGNA

SEZIONE IV CIVILE E SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli – Presidente

dott. Marco D’Orazi – Giudice relatore

dott. Vittorio Serra – Giudice

nella camera di consiglio del 22 maggio 2023;

all’esito dell’udienza del 11 maggio 2023, nella quale udienza la causa fu rimessa al collegio del reclamo;

nel procedimento per

reclamo iscritto al n. r.g. 4912/2023

promosso da:

ALFA SRL (c.f. omissis) con il patrocinio dell’avv. Franco Carta, elettivamente domiciliato in via Tuveri, 22 Cagliari, presso il difensore avv. Franco Carta 

RECLAMANTE

contro

BPER BANCA SPA (c.f. omissis) con il patrocinio dell’avv. Sido Bonfatti e dell’avv. Fulvia Confetti (c.f. omissis) Strada Nazionale Canaletto Centro, 390 Modena; elettivamente domiciliato in Strada Canaletto Centro, 390 Modena, presso il difensore avv. Sido Bonfatti 

RECLAMATA

AVENTE AD OGGETTO RECLAMO del provvedimento giudice Romagnoli del giorno 15 marzo 2023 R.G. 632 del 2023, repertoriato al numero 1354 del 2023.

Ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

Iter litis

In primo grado, il giudice Romagnoli, con il provvedimento indicato sopra, rigettava istanza cautelare della società, oggi reclamante (nel seguito ‘Alfa’).

Questa si era rivolta al giudice, con la cautela atipica, al fine di far dichiarare la inefficacia del “recesso/revoca” della odierna reclamata (nel seguito BPER), in relazione all’impegno assunto il 28 marzo 2023; affermava infatti che vi era impegno, che BPER aveva assunto, di acquisto dei crediti nascenti dal c.d. SUPERBONUS; il tutto nell’ambito di un ulteriore beneficio pubblico della Regione autonoma della Sardegna, veicolato dal Fondo Sardinia Fintech.

Esigenze di concisione di questa ordinanza impongono un richiamo all’atto introduttivo, per la individuazione delle complesse vicende amministrative e tributarie, sottostanti il rapporto — invece, esclusivamente civilistico — corrente fra le odierne parti.

Il ricorrente ‘Alfa’ si doleva che BPER aveva receduto dalla disponibilità, precedentemente resa, ad acquistare i crediti fiscali, disponibilità data fino ad un ammontare di euro 5.200.00,00.

In tale condotta, ‘Alfa’ individuava un abuso della posizione dominante di BPER, con la conseguente applicazione dell’articolo 9 della legge 192 del 1998 (e conseguente competenza di questa sezione specializzata). Individuava, nel repentino ed ingiustificato atteggiamento della BPER, che aveva revocato la disponibilità con propria comunicazione 22 novembre 2022, proprio una violazione del generale principio di correttezza, in presenza di una posizione dominante nel rapporto fra le odierne parti.

Chiedeva dunque la declaratoria di inefficacia, in via d’urgenza; oltre ad altre domande, cui si rinvia (si tratta di profili tecnici, relativi alla richiesta di accedere alla piattaforma telematica).

Si costituiva BPER già nel primo grado, sostenendo come l’accordo intercorso fra le parti avesse carattere puramente preliminare. La parte BPER si era infatti limitata ad impegnarsi a valutare la operazione di acquisto; non già di acquistare effettivamente.

In relazione alle ragioni del venir meno del proprio interesse, rilevava come si era in presenza di una situazione di venir meno della fiducia nell’altro contraente, per ragioni di puro merito creditizio. Il tutto a seguito di alcuni accertamenti della parte resistente.

Il giudice di prime cure — appunto con il provvedimento in oggetto — respingeva la domanda cautelare.

Escludeva entrambi i requisiti previsti dalla norma per l’operare della fattispecie, cioè la dipendenza e la condotta di mala fede del soggetto dominante (nel caso, asseritamente, BPER).

Proponeva dunque reclamo la parte ‘Alfa’. 

Si costituiva anche in questo grado la parte reclamata.

Esigenze di concisione impongono un richiamo agli atti hinc inde.

La causa veniva trattata da giudice singolo, delegato dal collegio, come prassi di questa sezione.

Il giudice singolo ammetteva le parti a discussione alla udienza del giorno 11 maggio 2023 e riferiva al collegio nella prima camera di consiglio utile, essendo questa riunita il giorno 24 maggio 2023.

Il collegio assumeva questa decisione.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato.

Per un triplice ordine di ragioni: a) non vi è idoneità del mezzo cautelare; b) il fumo di buon diritto è esile; c) il pericolo nel ritardo non sussiste.

Il primo profilo ed il pericolo nel ritardo vanno esaminati congiuntamente. Si tratta di elementi che, pur se apparentemente distanti, meritano di essere trattati congiuntamente.

La parte ricorrente chiede un provvedimento cautelare che ha di fatto natura costitutiva; cioè di dichiarare inefficace un atto, nascente da un diritto potestativo di BPER.

In via generale, il rimedio atipico non è consentito per tali domande costitutive. 

Non è cioè possibile, attraverso il meccanismo atipico, pervenire ad un risultato costitutivo, in via abbreviata, di fatto evitando il meccanismo ordinario che, solo, consente attraverso sentenza di pervenire ad un esito costitutivo. Il meccanismo cautelare atipico si può ipotizzare per obbligazioni di facere, di dare (qualora non sia applicabile la cautela tipica del sequestro giudiziario).

L’utilizzo di questo meccanismo opera infatti su dati giuridici, rispetto ai quali solo la sentenza ed il giudicato possono intervenire. Né è possibile, attraverso il meccanismo cautelare atipico, evitare i tempi processuali, peraltro ridotti nella sezione specializzata.

Il profilo della mancanza di idoneità di questo strumento si coordina con la assenza di pericolo nel ritardo. In effetti, la parte oggi reclamante ‘Alfa’ lamenta come pericolo il venir meno della liquidità ed il rischio di un fallimento. In relazione a questo ultimo profilo, si tratta di evento (il fallimento, oggi liquidazione giudiziale) che non viene meglio concretizzato.

In pratica — in via generale e, al limite, anche se ‘Alfa’ fosse sottoposta a liquidazione giudiziale, evento comunque al momento del tutto privo di prevedibilità — la questione diviene risarcitoria. Se, cioè, effettivamente la parte BPER ha agito in abuso di posizione dominante, tutta la catena causale derivante da tale condotta contra ius — al limite, anche il fallimento — dovrebbero essere risarciti a ‘Alfa’, con un ristoro pieno della posizione anteriore (sia in termini di lucro cessante sia di danno emergente).

Dunque, in realtà la inidoneità della cautela atipica è perché esiste un esito risarcitorio. Rispetto ad esso, evidentemente, parte reclamante avrebbe avuto mezzi cautelari (il sequestro conservativo); come si può arguire, in realtà non vi sono pericoli relativi alla garanzia patrimoniale di BPER.

In sintesi, i due aspetti — utilizzo non ortodosso della cautela atipica e mancanza di pericolo nel ritardo — si coordinano.

Non è ammesso questo uso della cautela atipica; la (eventuale) condotta abusiva di BPER non deve esser fulminata con una ordinanza cautelare atipica costitutiva (in negativo), nel senso di dichiarare la invalidità del recesso; appunto, perché non può utilizzarsi il 700 c.p.c. per questo fine. Il che però non priva il reclamante della tutela risarcitoria; rispetto alla quale, certamente, potrebbe porsi in astratto un pericolo nel ritardo, qui insussistente in ragione della capienza di BPER. Pertanto, in caso di vittoria di causa, il risarcimento di ‘Alfa’ è assicurato.

Quanto sopra in relazione alla: a) non vi è idoneità del mezzo cautelare; e c) al pericolo nel ritardo; aspetti, come detto, che possono essere valutati in modo coordinato. 

Il b) fumo di buon diritto è esile.

Non inesistente ma esile; anche per tale ragione non può dunque concedersi la cautela richiesta. E’ appena il caso di sottolineare che, sul merito (in questa fase: fumus boni iuris), non vi è alcuna valutazione approfondita né, ovviamente, vincolo di giudicato. Potrà dunque essere libero il giudice di merito di opinare diversamente.

In questa fase, il fumo di buon diritto è esile. Oltre alle considerazioni del primo giudice — che il collegio condivide e che sono da ritenersi richiamate — si rileva in sintesi come manchino i due elementi della fattispecie. Da un canto, non è argomentato né chiarito per quale ragione la reclamante non possa rivolgersi ad altro operatore. La posizione dominante si caratterizza per una situazione di mercato, nella quale monopolio, oligopolio o monopsonio fan sì che non vi siano alternative per il soggetto debole. Il che non è ben argomentato in questo caso; essendo il mercato bancario un mercato aperto.

In secondo luogo, non sembra (ripetesi, con valutazione allo stato) condotta abusiva. Il rapporto vedeva chiaramente la facoltà per BPER di sottrarsi all’accordo stesso (era dunque un impegno a valutare, non a comprare); il che ha una logica di mercato, nel senso di consentire all’istituto di credito una verifica del c.d. “merito creditizio”. Il controllo di BPER ha avuto un esito negativo; la reclamata ha rinvenuto profili di criticità, negli amministratori ed in alcune circostanze che erano state negate o taciute. Il che esclude che si sia trattato di una scelta capricciosa o frivola. Potrà essere il merito a valutare con maggiore profondità la giustificazione di quel recesso; certo è che non si è trattato di una scelta immotivata quanto, piuttosto, legata a quella specifica posizione, rispetto alla quale BPER, nelle sue autonome scelte imprenditoriali (deve dirsi, non irragionevoli, con valutazione in questa sede), ha optato per il recesso.

Il reclamo vien dunque rigettato.

Le spese debbono essere compensate anche in questo grado di giudizio.

Da un canto, è pur vero che il ricorso al meccanismo cautelare atipico appare come non fondato, già secondo i principi processuali consolidati. Va però rilevato come la questione sostanziale sia assolutamente nuova; nasca, anzi, dal sovrapporsi di interventi normativi tributari ed amministrativi — ora centrali ora locali/regionali — relativi ai benefici recentemente concessi. E’ notorio che tali contributi, detrazioni, benefici vari (nel gergo detti: bonus) abbiano presentato criticità tecniche già nel campo loro proprio (fiscale ed amministrativo), con ricadute anche nelle sottostanti vicende contrattuali.

Il che rende la questione nuova e la situazione, nel complesso, improntata alla eccezionalità di cui a C. costit. 77 del 2018. 

P.Q.M.

  1. RESPINGE IL RECLAMO
  2. SPESE COMPENSATE ANCHE IN QUESTO GRADO
  3. DICHIARA che deve essere esatto il doppio del contributo unificato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, testo unico spese di giustizia d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115.

Bologna, 11/05/2023, come poi deciso nella camera di consiglio indicata in intestazione.

Le sottoscrizioni telematiche come da datario CONSOLLE.

Firmato telematicamente da:

Il Relatore Marco D’Orazi

Il Presidente Michele Guernelli