SUCCESSIONI RAVENNA FORLI SOLUZIONI E PROBLEMATICHE

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Il diritto successorio, unitamente al diritto di famiglia, è quell’ambito del diritto dove i conflitti investono gli equilibri familiari, così potendo far crollare ogni certezza. Per tale ragione, anche tale settore mi ha conquistata, permettendomi di aiutare l’assistito a risolvere le vicende giuridiche non soltanto con strumenti propri del diritto, ma anche psicologici e strategici. SUCCESSIONI RAVENNA FORLI SOLUZIONI E PROBLEMATICHE assistito moltissimi clienti in vicende ereditarie, occupandomi sia di successioni legittime che testamentarie in sede stragiudiziale (dichiarazioni successorie; rinuncia all’eredità; pianificazione successoria) e giudiziale (impugnazione di testamenti, divisioni ereditarie etc). L’approccio attento alla specificità del caso concreto e finalizzato al risultato, hanno sempre condotto a soluzioni di soddisfazione per i miei assistiti. Mi occupo della materia da oltre 15 anni e mi aggiorno costantemente. Affianco il cliente e suggerisco allo stesso le soluzioni migliori relative alla propria situazione ( accettazioni delle eredità con beneficio di inventario, rinuncia all’eredità, possibilità di impugnazione di testamenti per lesione delle legittima ecc.).

 

 

 

ART 741 CC  SUCCESSIONI RAVENNA FORLI SOLUZIONI E PROBLEMATICHE

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio(1), per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale(2), per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [1919, 1923 c.c.] a loro favore o per pagare i loro debiti.

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BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI

La legge esclude dalla collazione:

a) le spese di mantenimento, educazione e malattie. Le due prime categorie erano già previste dall’articolo 1009del vecchio codice del 1865, mentre l’ultima è, in sostanza, un’esplicazione della prima, dal momento che l’obbligo alimentare comprende i medicinali e le cure.

b) le spese ordinarie per abbigliamento e nozze. Sono ordinarie le spese che si suole fare e nella misura che è consueta; esse rientrano, in sostanza, nel mantenimento, concepito però in senso ampio: dunque la dottrina esclude, generalmente, dall’obbligo della collazione non soltanto il comune vestiario, ma anche gli oggetti, arredi ed indumenti occorrenti per talune cariche e funzioni civili, militari, ecclesiastiche, diplomatiche etc. sempre, beninteso, nei limiti dell’uso.

 

 

 

La norma di cui all’art. 742 c.c. che dispensa dalla collazione le liberalità e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dell’attribuzione patrimoniale a favore dell’erede. La suddetta facoltà incontra il solo limite posto dall’ordinamento, con gli articoli 536 e segg. c.c., alla libertà del de cujus di disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti più stretti. (Nella specie trattavasi di clausola testamentaria prescrivente la collazione di ordinarie spese nuziali, ritenuta valida dai giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C.).

 

 

In tema di successioni mortis causa la collazione del denaro si attua naturalmente per imputazione, sul presupposto necessario che si sia in precedenza proceduto ad un’operazione di divisione dell’asse ereditario, realizzandosi l’imputazione, appunto, attraverso un minor prelievo rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull’intero asse. Da ciò conseguono l’impossibilità di scindere logicamente i due momenti — quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede — e perciò la necessità che la collazione si compia all’interno dell’operazione di divisione dell’asse ereditario (nella specie, gli eredi del de cuius morto ab intestato avevano chiesto che venisse ammesso, in prededuzione, il loro credito avverso il fallimento di un altro coerede che aveva ricevuto in vita alcune donazioni in denaro, delle quali si chiedeva operarsi la collazione. La s.c., nel confermare la sentenza di rigetto della domanda emessa dalla corte di merito, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

La collazione per imputazione è il modo normale della collazione delle donazioni di denaro tanto secondo l’art. 1025 del c.c. del 1865, quanto secondo l’art. 751 del c.c. vigente, mentre ha carattere eccezionale la collazione reale, la quale può avvenire allorché il denaro manchi o non sia sufficiente a che gli altri coeredi prelevino somme di ammontare pari a quello ricevuto dal donatario. In questa seconda ipotesi, peraltro, la collazione reale può essere esclusa allorché il donante abbia imposto al donatario l’onere di conferire in collazione il denaro donato, mediante imputazione e non in natura; onere perfettamente valido, dovendosi riconoscere al donante il potere e la facoltà di stabilire il modo di conferimento della disposta donazione. (Nella specie la volontà del donante si era espressa nel senso che per le somme di denaro donate la collazione si facesse per imputazione, escludendo un conferimento alla massa ereditaria di somme di pari ammontare).

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I DEBITI

NELLA SUCCESSIONE

Il fatto che, ai sensi dell’art. 752 c.c., i coeredi «contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie…» e che, ai sensi dell’art. 754 c.c., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori «non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte» a norma dell’art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno (“pro quota”) ha comunque la sua fonte nell’obbligazione del de cuius la quale determina l’unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’art. 11 c.p.c. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall’inizio nello stesso processo, l’adempimento pro quota dell’unica obbligazione del de cuius essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento.

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I debiti per interessi maturati successivamente all’apertura della successione in relazione ad un debito del de cuius sono debiti ereditari che gravano su ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota ereditaria e non in proporzione alla quota di partecipazione alla comunione ereditaria.

In tema di ripartizione dei debiti ereditari, l’art. 752 c.c. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non è pertanto invocabile dai creditori del de cuius per i quali trova viceversa applicazione l’art. 754 c.c., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l’adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, norma che, nel fare eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all’art. 1294 c.c., è peraltro, ai sensi degli artt. 1295 e 1394 c.c., anche tacitamente derogabile dagli eredi, e in ogni caso non impedisce l’adempimento del terzo con efficacia estintiva dell’obbligazione.

Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari — ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento — gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi.

L’art. 752 c.c. prevede che i coeredi contricontribuiscano fra loro al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Ne deriva che in mancanza di un patto con cui il de cuius abbia stipulato l’obbligazione solidale dei propri eredi a favore del creditore, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti personalmente in proporzione delle rispettive quote.

Il debito ereditario di cui all’art. 752 c.c. è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte – che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro – e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (nomina haereditaria ipso iure dividuntur), anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota.

Gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà.

Con riguardo a debito ereditario, la pronuncia di condanna generica «in solido» a carico degli eredi non trova ostacolo nel principio fissato dall’art. 752 c.c., sulla ripartizione del debito medesimo fra gli eredi in proporzione delle quote, in quanto la concreta determinazione dell’obbligo di ciascuno, secondo tale principio, resta demandata al giudice che provvede alla liquidazione del quantum.

La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell’art. 752 c.c., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del “de cuius” al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l’obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al “de cuius” e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto.

SUCCESSIONI RAVENNA FORLI SOLUZIONI E PROBLEMATICHE

Gli artt. 752 e 754 c.c. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del “de cuius”, dall’altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del “de cuius”; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell’art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest’ultima norma, in combinato con l’art. 724, secondo comma, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il “de cuius”, e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell’ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria.

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