PADOVA VICENZA BOLOGNA SUCCESSIONI C0NTO CORRENTE

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COME PUOI RISOLVERE  UNA SUCCESSIONE COMPLESSA SE  NON TI RIVOLGI A  UN AVVOCATO ESPERTO?

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DA SENTENZA TRIBUNALE PADOVA

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SUCCESSIONI RAVENNA FORLI SOLUZIONI E PROBLEMATICHE

Contenziosi di ogni genere legati alle successioni mortis causa. Il diritto successorio costituisce una parte importantissima del diritto privato, dato che disciplina la successione della proprietà dei beni dopo il decesso di un soggetto. Analisi delle conseguenze patrimoniali e personali da Successioni causa di morte e da Eredità, tutela per i chiamati o eredi od i terzi coinvolti nel fenomeno successorio e soluzione delle controversie in via stragiudiziale o giudiziale.

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Ho affrontato vari casi di divisione ereditaria, liti testamentarie anche straniere, di diritto comunitario successorio. Ha patrocinato controversie in tema di azione di riduzione, nullità di patti successori, patti di famiglia, impugnazione del testamento.

 Purtroppo non di rado si verificano insanabili contrasti tra gli eredi, che a loro volta generano lunghi contenziosi giudiziari. Ho affrontato vari casi di divisione ereditaria, liti testamentarie anche straniere, di diritto comunitario successorio. Ha patrocinato controversie in tema di azione di riduzione, nullità di patti successori, patti di famiglia, impugnazione del testamento.

051 6447838 AVVOCATO SERGIO ARMAROLI CHIAMA SUBITO

La soluzione ottimale è la risoluzione stragiudiziale tra gli eredi che riesce ad abbreviare certamente i tempi per la definizione della successione e l’iter per l’assegnazione dei singoli cespiti ereditari.

il debito degli interessi,

secondo la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, non sussiste, pur avendo la banca, dopo avere accreditato le somme su un c.d. “conto di transito” o “conto sospeso”, corrisposto agli eredi della de cuius il controvalore dei titoli azionari circa un decennio dopo l’incasso, all’esito degli adempimenti connessi con la dichiarazione di successione. La questione di diritto, sottoposta alla Corte, può quindi così riassumersi: se, in ipotesi di divieto per la banca, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, di corrispondere agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, siano dovuti dall’intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa, per tutto il tempo in cui vi era sospensione dell’obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come inadempimento, ove il pagamento non sia avvenuto. Il Collegio reputa di offrire al quesito risposta negativa, per le ragioni che seguono. 3.1. – Il contratto di deposito di titoli in amministrazione e custodia è disciplinato dall’art. 1838 c.c.,

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il cui comma 1, prevede l’obbligo per la banca di “custodire i titoli,

esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante”. Esso configura un contratto bancario con causa tipica. Tale tipologia di contratto è quella pacificamente conclusa con la dante causa, sulla cui base in primis il ricorrente fonda la pretesa alla corresponsione degli interessi in proprio favore, nella qualità. 3.2. – Orbene, il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il quale dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione, di successione o integrativa, con l’indicazione del relativo credito.

 

La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa,

 

a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 53. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all’istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell’adempimento fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell’obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell’amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria.

 

In tal modo, il legislatore ha frapposto un impedimento ex lege a pagare:

 

si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l’evento richiesto dalla legge – la previa presentazione della denuncia di successione – non sia sopraggiunto. Pertanto, ai sensi della norma citata, la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi o della cd. dichiarazione negativa di cui all’art. 28 medesimo testo unico rende il credito al pagamento dell’importo dovuto inesigibile: la banca debitrice, perciò, può legittimamente (perchè deve) negare il pagamento del controvalore dei titoli, senza che controparte possa ritenersi titolare del diritto agli interessi corrispettivi o alla refusione di un danno risarcibile. Legittimamente, quindi, l’intermediario oppone al creditore un’eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un’inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall’intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti. A causa di tale vincolo, la prestazione debitoria dovuta dalla banca è resa inesigibile sino alla verificazione dell’evento contemplato dalla legge. 3.3. – Ne deriva l’infondatezza della tesi del ricorrente, il quale pretende di affermare l’esistenza di un debito esigibile, sul quale ex art. 1282 c.c., maturino interessi di pieno diritto: essendo gli interessi corrispettivi in discorso dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; ma che, dunque,

 

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ecorrono dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile, in quanto l’importo sia determinato e il pagamento non sia dilazionato da termine, condizione o da altro impedimento, anche legale, al pagamento. L’attuazione del rapporto obbligatorio richiede cioè, in tal caso, un atto di esercizio qualificato, qual è la previa dimostrazione dell’avvenuto adempimento alla norma fiscale, mediante la presentazione della dichiarazione di successione.

 

La temporanea inesigibilità del credito sul controvalore dei titoli incide, invero, sulla debenza degli interessi, perchè il divieto di pagamento disposto ex lege impedisce all’erede del depositante di richiedere fondatamente nell’immediato alla banca depositaria la restituzione delle somme, ed a questa di pagare; gli interessi non sono dovuti in iure, in quanto l’intermediario, adempiendo ad una norma fiscale cogente, adegua il suo comportamento a legge: onde l’ordinamento sarebbe in contraddizione con sè medesimo ove, da un lato, imponesse di non pagare, e, dall’altro lato, sancisse il carico degli interessi. 3.4. –

 

Neppure l’obbligo di pagamento degli interessi a carico della banca

 

potrebbe fondarsi, dunque, sul richiamato art. 1728 c.c., quale adempimento di un obbligo assunto con l’originaria contraente. Invero, non coglie nel segno la censura di violazione dell’art. 1728 c.c., quale disposizione che sopravviverebbe all’estinzione del mandato insito nel contratto di deposito dei titoli in amministrazione e custodia, e che, in caso di estinzione del mandato per morte del mandante, impone al mandatario che abbia iniziato l’esecuzione di continuarla se vi sia “pericolo nel ritardo”. L’assunto di avere, infatti, la banca proseguito con la liquidazione del controvalore dei titoli, se, da un lato, non integra l’omesso esame di un fatto decisivo (posto che la corte del merito ha ben esaminato la circostanza, nell’ambito del potere ad essa riservato di apprezzamento dei fatti), dall’altro lato non vale a superare la peculiare situazione di divieto giuridico di pagare, cui la banca era astretta. 3.5. – Inoltre, va richiamato l’accertamento, in punto di fatto, della corte del merito circa la mancata conclusione di un distinto contratto con gli eredi, idoneo a costituire il titolo per il sorgere di un’autonoma obbligazione degli interessi. Anche la pretesa di pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1782 c.c., sul deposito irregolare, pertanto, non ha pregio: la norma resta estranea alla vicenda in esame, posto, appunto, che la corte d’appello ha escluso – con accertamento non sindacabile in sede di legittimità – la conclusione di qualsiasi nuovo contratto con gli eredi della originaria cliente, ivi compreso quello in tal modo dal ricorrente evocato. Resta, dunque, inapplicabile la norma dell’art. 1782 c.c., come le altre disposizioni relative a diversi tipi contrattuali, pure richiamate dal ricorrente, attesa la incontestata conclusione con la dante causa di un contratto di deposito di titoli in amministrazione e custodia e la mancata prova della conclusione, direttamente con gli eredi, di un diverso contratto titolo della pretesa vantata. 3.6. –

 

Tantomeno sono dovuti, in tal caso, gli interessi moratori ex art. 1224 c.c..

 

Come per la maturazione automatica di interessi corrispettivi, del pari anche il ritardo nell’adempimento non può configurarsi, allorchè il mancato pagamento non trovi ragione o causa nell’inerzia dell’istituto bancario, ma rinvenga la sua fonte in una norma imperativa: onde non tanto di mancato pagamento occorre discorrere, quanto di obbligo di non pagare. L’erede è creditore del controvalore dei titoli, liquidati dalla banca nell’ambito del rapporto di deposito in custodia ed amministrazione concluso dal de cuius: ma l’attuazione di tale rapporto obbligatorio presuppone, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, citato art. 48, comma 4, la cooperazione all’adempimento da parte dello stesso creditore. Il precetto di non pagare è contenuto in disposizione a rilievo pubblicistico, con forza di norma imperativa, che spiega i propri effetti anche nell’ambito dei rapporti civili. Giova ricordare, al riguardo, che, ad esempio, anche nell’ambito della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l’art. 3, lett. c) precisa come il creditore abbia diritto agli interessi solo se “ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; non ha ricevuto nei termini l’importo, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore”. Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha attuato la direttiva, ha interpretato la prescrizione stabilendo, all’art. 3, che il creditore abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori “salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, ripetendo una formula nota nell’ordinamento italiano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9670 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente – Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13617/2017 proposto da: D.A.A.J., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Savini n. 7, presso lo studio dell’avvocato Romagna Valentina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zaramella Gianluca, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., incorporante di Banca Antonveneta S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Berruti Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sorgato Daniela, giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1893/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2005, l’attore – quale erede di D.A.A.R., a sua volta erede di D.A.A.V., erede universale di D.A.A.M.A. – agì in giudizio, chiedendo la condanna della Banca Antonveneta s.p.a. al risarcimento del danno, derivatogli dalla mancata corresponsione degli interessi sulla somma di Euro 965.677,13, relativa al controvalore di titoli azionari lasciata in giacenza dalla banca su conto transitorio infruttifero, nel periodo decorso tra l’apertura della successione e la consegna della denunzia di successione da parte dell’erede. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 18 aprile 2009, accolse la domanda di risarcimento del danno. Con sentenza del 19 agosto 2016, n. 1893, la Corte d’appello di Venezia ha riformato la decisione del Tribunale di Padova del 18 aprile 2009, respingendo tale domanda. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di sei motivi. La banca intimata resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato anche la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Motivi della decisione 1. – I motivi del ricorso possono riassumersi come segue: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1372 e 1728 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto il rapporto di amministrazione e custodia dei titoli non poteva estinguersi con il venir meno della dante causa nel marzo 1987, posto che il deposito di parte dei titoli avvenne ad opera dell’erede nell’ottobre del 1987; comunque, fu concluso un contratto successivo ed autonomo con gli eredi, al momento della consegna alla banca dei titoli da vendere, ai sensi dell’art. 1838 c.c.. Il deposito delle somme incassate dalla vendita delle azioni, operata in nome e per conto degli eredi, come da esplicito mandato, deve quindi ritenersi fruttifero, ai sensi degli artt. 1782, 1813, 1815 e 1838 c.c.; infine, va comunque considerato che, ove mai si voglia insistere con la tesi del venir meno del contratto di mandato, in quanto estinto, il mandatario era onerato alla prosecuzione del suo compito, ai sensi dell’art. 1728 c.c., come è avvenuto con la vendita delle azioni e con l’incasso del controvalore, produttivo dunque degli interessi; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1782, 1813, 1815, 1838 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, perchè le obbligazioni pecuniarie producono interessi di pieno diritto, dovendo, nella specie, applicarsi gli artt. 820 e 1782 c.c., posta la natura di deposito irregolare, con conseguente obbligo di restituzione del tantundem e degli interessi, secondo gli artt. 1813 e 1815 c.c., espressamente richiamati dall’art. 1782 c.c.; era, dunque, onere della banca provare la pretesa gratuità del godimento del denaro, laddove in atti vi erano anche documenti a favore della onerosità, come l’avviso di maturazione cedole inviato e la barratura in contratto di una opzione diversa da quella di “conto infruttifero”; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1282, 1284, 1782, 1813, 1815, 1838 e 2697 c.c., D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 49, oltre che degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, perchè è errata affermazione circa l’impossibilità per la banca di godere delle somme, argomentata dalla corte territoriale per il fatto che il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, come pure il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 49, prevede l’obbligo di tenere le medesime “a disposizione” degli eredi: infatti, nella specie, la natura del bene ne comportava pur sempre la disponibilità per la banca, senza che il vincolo a favore degli eredi potesse precluderla, trattandosi di deposito irregolare di bene fungibile, onde la banca ne è diventata proprietaria; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1282, 1284 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, essendo errata l’affermazione circa la domanda limitata agli interessi moratori, da plurimi indici risultando, invece, richiesti gli interessi derivanti dalla naturale fruttuosità del denaro, e spettando al giudice individuare la disciplina degli interessi comunque concretamente applicabile alla vicenda concreta; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1771 c.c., D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 49, oltre che degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, perchè la dichiarazione di successione presentata sin dal 9 settembre 1987 comprendeva una parte di azioni (n. 78.796) e la dichiarazione integrativa dovette essere presentata l’anno seguente, essendo pervenuti ulteriori titoli azionari (n. 24.624 azioni): ma la ratio del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, come pure quella del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 49, è di impedire inadempimenti verso il fisco prima della consegna dell’asse ereditario, senza che però ciò influenzi il regime successorio; la banca nel 1988 comunque provvide a vendere tutte le azioni, ricevendone il controvalore, non corrisposto per dieci anni agli eredi, quando, invece, almeno dopo la prima dichiarazione di successione, la banca avrebbe dovuto corrisponderne almeno una parte; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 752, 757, 1292, 1306 e 2909 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, essendo errata l’attribuzione all’attore della volontà di agire solo pro quota, al contrario egli avendo avanzato la pretesa per l’intero, come è ben possibile, pur avendo la corte territoriale convenuto su tale facoltà, tuttavia ingiustificatamente ritenuta non esercitata in concreto: quando, invece, le stesse difese della banca palesavano avere questa bene inteso come egli agisse per l’intero patrimonio, secondo gli ordinari canoni di interpretazione della domanda giudiziale. 2. – La corte del merito ha conclusivamente ritenuto, per quanto ancora rileva, ed opinando il contrario rispetto all’assunto del primo giudice, che sulla somma, costituente controvalore dei titoli azionari venduti per conto del cliente, non siano dovuti interessi all’avente causa, erede – secondo più passaggi ereditari – del soggetto in origine titolare dei titoli, in quanto il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, esclude il pagamento all’erede di importi prima della presentazione della dichiarazione di successione, dovendo esse essere tenute a disposizione dell’avente diritto. Per giungere a tale convincimento, ha accertato che il contratto di deposito dei titoli in amministrazione e custodia fu concluso con la dante causa D.A.A.M.A. e che il rapporto si sciolse per il venir meno di questa in data 10 marzo 1987; ha aggiunto come, dopo tale evento, la banca abbia provveduto alla custodia dei titoli e ad accreditare i dividendi maturati su un “conto sospeso creditori”, in attesa della dichiarazione di successione, legittimamente dovendo essa trattenere le somme e conservarle a disposizione dell’avente diritto; nè, una volta estinto il rapporto predetto, ha ritenuto raggiunta la prova della conclusione, con gli eredi, di un diverso negozio e del relativo patto che costituisca titolo per il debito degli interessi sulle somme giacenti. In particolare, ha reputato non provato tale obbligo in capo alla banca di corrispondere gli interessi, non essendo questi dovuti nè in forza del contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, peraltro estinto con il venir meno della titolare; nè in base al c.d. “conto di transito”, su cui la banca dopo l’apertura della successione ha accreditato il corrispettivo dei titoli inoptati e i dividendi maturati; nè, infine, ha ritenuto raggiunta la prova di un distinto contratto di deposito delle somme ricavate dalla liquidazione dei titoli inoptati, che autorizzasse la banca ad utilizzarle nelle more. Ha aggiunto che in atti sussistono la dichiarazione di successione del settembre 1997, una seconda dichiarazione dell’agosto 1995 e, quindi, la dichiarazione di successione definitiva, modificativa e sostitutiva delle altre, in data 15 luglio 1997. Ha escluso altresì che l’attore abbia chiesto gli interessi di natura corrispettiva, ritenendo invece domandati solo gli interessi moratori, attesa l’unica domanda risarcitoria sul punto proposta: interessi, tuttavia, non dovuti, in assenza di un inadempimento della banca, reputando quindi errata la pronuncia del tribunale, laddove ha riconosciuto gli interessi medesimi ex art. 1284 c.c.. Secondo la corte territoriale, il contratto di deposito di titoli in gestione ed in amministrazione differisce dal contratto di deposito di somme di denaro (in conto corrente o su libretto di deposito), in quanto, nel primo caso, la banca trae il proprio compenso unicamente dalle commissioni, nè ha facoltà di utilizzare il denaro acquisito con le cedole e i diritti maturati sulle azioni, ma deve custodire i titoli ed esigere i frutti prodotti, riscuotendo premi, rimborsi e dividendi, ed accreditandone gli importi al depositante. 3. – Ciò posto, i motivi primo, secondo, terzo e quinto, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati. Tali motivi, sia pure sotto prospettazioni di distinte violazioni di legge, mirano a censurare la decisione impugnata, per avere essa negato l’inadempimento della banca e ritenuto non dovuti gli interessi moratori, nè quelli corrispettivi (peraltro, dalla corte del merito reputati esulare dalla domanda proposta) agli eredi di D.A.A.M.A., originaria titolare del contratto di deposito, custodia ed amministrazione dei titoli, e dante causa del ricorrente: il debito degli interessi, secondo la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, non sussiste, pur avendo la banca, dopo avere accreditato le somme su un c.d. “conto di transito” o “conto sospeso”, corrisposto agli eredi della de cuius il controvalore dei titoli azionari circa un decennio dopo l’incasso, all’esito degli adempimenti connessi con la dichiarazione di successione. La questione di diritto, sottoposta alla Corte, può quindi così riassumersi: se, in ipotesi di divieto per la banca, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, di corrispondere agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, siano dovuti dall’intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa, per tutto il tempo in cui vi era sospensione dell’obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come inadempimento, ove il pagamento non sia avvenuto. Il Collegio reputa di offrire al quesito risposta negativa, per le ragioni che seguono. 3.1. – Il contratto di deposito di titoli in amministrazione e custodia è disciplinato dall’art. 1838 c.c., il cui comma 1, prevede l’obbligo per la banca di “custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante”. Esso configura un contratto bancario con causa tipica. Tale tipologia di contratto è quella pacificamente conclusa con la dante causa, sulla cui base in primis il ricorrente fonda la pretesa alla corresponsione degli interessi in proprio favore, nella qualità. 3.2. – Orbene, il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il quale dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione, di successione o integrativa, con l’indicazione del relativo credito. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 53. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all’istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell’adempimento fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell’obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell’amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria. In tal modo, il legislatore ha frapposto un impedimento ex lege a pagare: si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l’evento richiesto dalla legge – la previa presentazione della denuncia di successione – non sia sopraggiunto. Pertanto, ai sensi della norma citata, la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi o della cd. dichiarazione negativa di cui all’art. 28 medesimo testo unico rende il credito al pagamento dell’importo dovuto inesigibile: la banca debitrice, perciò, può legittimamente (perchè deve) negare il pagamento del controvalore dei titoli, senza che controparte possa ritenersi titolare del diritto agli interessi corrispettivi o alla refusione di un danno risarcibile. Legittimamente, quindi, l’intermediario oppone al creditore un’eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un’inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall’intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti. A causa di tale vincolo, la prestazione debitoria dovuta dalla banca è resa inesigibile sino alla verificazione dell’evento contemplato dalla legge. 3.3. – Ne deriva l’infondatezza della tesi del ricorrente, il quale pretende di affermare l’esistenza di un debito esigibile, sul quale ex art. 1282 c.c., maturino interessi di pieno diritto: essendo gli interessi corrispettivi in discorso dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; ma che, dunque, decorrono dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile, in quanto l’importo sia determinato e il pagamento non sia dilazionato da termine, condizione o da altro impedimento, anche legale, al pagamento. L’attuazione del rapporto obbligatorio richiede cioè, in tal caso, un atto di esercizio qualificato, qual è la previa dimostrazione dell’avvenuto adempimento alla norma fiscale, mediante la presentazione della dichiarazione di successione. La temporanea inesigibilità del credito sul controvalore dei titoli incide, invero, sulla debenza degli interessi, perchè il divieto di pagamento disposto ex lege impedisce all’erede del depositante di richiedere fondatamente nell’immediato alla banca depositaria la restituzione delle somme, ed a questa di pagare; gli interessi non sono dovuti in iure, in quanto l’intermediario, adempiendo ad una norma fiscale cogente, adegua il suo comportamento a legge: onde l’ordinamento sarebbe in contraddizione con sè medesimo ove, da un lato, imponesse di non pagare, e, dall’altro lato, sancisse il carico degli interessi. 3.4. – Neppure l’obbligo di pagamento degli interessi a carico della banca potrebbe fondarsi, dunque, sul richiamato art. 1728 c.c., quale adempimento di un obbligo assunto con l’originaria contraente. Invero, non coglie nel segno la censura di violazione dell’art. 1728 c.c., quale disposizione che sopravviverebbe all’estinzione del mandato insito nel contratto di deposito dei titoli in amministrazione e custodia, e che, in caso di estinzione del mandato per morte del mandante, impone al mandatario che abbia iniziato l’esecuzione di continuarla se vi sia “pericolo nel ritardo”. L’assunto di avere, infatti, la banca proseguito con la liquidazione del controvalore dei titoli, se, da un lato, non integra l’omesso esame di un fatto decisivo (posto che la corte del merito ha ben esaminato la circostanza, nell’ambito del potere ad essa riservato di apprezzamento dei fatti), dall’altro lato non vale a superare la peculiare situazione di divieto giuridico di pagare, cui la banca era astretta. 3.5. – Inoltre, va richiamato l’accertamento, in punto di fatto, della corte del merito circa la mancata conclusione di un distinto contratto con gli eredi, idoneo a costituire il titolo per il sorgere di un’autonoma obbligazione degli interessi. Anche la pretesa di pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1782 c.c., sul deposito irregolare, pertanto, non ha pregio: la norma resta estranea alla vicenda in esame, posto, appunto, che la corte d’appello ha escluso – con accertamento non sindacabile in sede di legittimità – la conclusione di qualsiasi nuovo contratto con gli eredi della originaria cliente, ivi compreso quello in tal modo dal ricorrente evocato. Resta, dunque, inapplicabile la norma dell’art. 1782 c.c., come le altre disposizioni relative a diversi tipi contrattuali, pure richiamate dal ricorrente, attesa la incontestata conclusione con la dante causa di un contratto di deposito di titoli in amministrazione e custodia e la mancata prova della conclusione, direttamente con gli eredi, di un diverso contratto titolo della pretesa vantata. 3.6. – Tantomeno sono dovuti, in tal caso, gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.. Come per la maturazione automatica di interessi corrispettivi, del pari anche il ritardo nell’adempimento non può configurarsi, allorchè il mancato pagamento non trovi ragione o causa nell’inerzia dell’istituto bancario, ma rinvenga la sua fonte in una norma imperativa: onde non tanto di mancato pagamento occorre discorrere, quanto di obbligo di non pagare. L’erede è creditore del controvalore dei titoli, liquidati dalla banca nell’ambito del rapporto di deposito in custodia ed amministrazione concluso dal de cuius: ma l’attuazione di tale rapporto obbligatorio presuppone, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, citato art. 48, comma 4, la cooperazione all’adempimento da parte dello stesso creditore. Il precetto di non pagare è contenuto in disposizione a rilievo pubblicistico, con forza di norma imperativa, che spiega i propri effetti anche nell’ambito dei rapporti civili. Giova ricordare, al riguardo, che, ad esempio, anche nell’ambito della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l’art. 3, lett. c) precisa come il creditore abbia diritto agli interessi solo se “ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; non ha ricevuto nei termini l’importo, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore”. Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha attuato la direttiva, ha interpretato la prescrizione stabilendo, all’art. 3, che il creditore abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori “salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, ripetendo una formula nota nell’ordinamento italiano. Resta, peraltro, l’importanza sistematica della previsione Europea, laddove segnala che la mora debitoria non si produrrà, quando il creditore abbia mancato di adempiere a propri “obblighi di legge”. Non sussiste, dunque, un inadempimento dell’istituto bancario, in presenza della causa di inesigibilità ex lege e dell’insussistenza di un contratto tra le parti, che imponga il pagamento di interessi. 3.7. – Il quinto motivo, laddove richiama una dichiarazione parziale del 1987, è aspecifico, non permettendo alla Corte di comprendere la censura dalla lettura del motivo stesso, in violazione dell’art. 366 c.p.c.. Infatti, il ricorrente deduce l’esistenza di una dichiarazione parziale del 1987, senza individuarne in modo autosufficiente il contenuto e, soprattutto, senza sottoporre a critica specifica la sentenza impugnata, la quale ha riferito delle tre dichiarazioni, reputando solo l’ultima – in quanto modificativa e sostitutiva delle altre – idonea a soddisfare il requisito di esigibilità del credito, previsto dall’art. 48 del più volte citato D.Lgs.. Per il resto, il motivo in parte ancora insiste sulla tesi, sopra disattesa, della irrilevanza dell’obbligo fiscale di non pagare, ai fini della inesigibilità del credito de quo; in parte richiede un esame del merito, non ammesso, pretendendo di sostenere l’esistenza di fatti incontestati ex art. 115 c.p.c., in nessun modo apprezzabili in sede di legittimità. 3.8. – Va, infine, rilevato come la denunziata “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, contenuta in tutti i motivi, sia una formulazione inammissibile: posto che la censura di omesso esame di fatti decisivi deve, da un lato, sostanziarsi nell’individuazione specifica del fatto, con le caratteristiche di legge, il cui esame sia stato omesso (costituendo un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: cfr., e multis, Cass. 16 gennaio 2020, n. 791, e numerose ivi citate; sin da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), e, dall’altro lato, non può certo consistere nella violazione dello stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale non è invero la norma violata, ma la categoria del vizio, del quale la pronuncia, sottoposta al ricorso per cassazione, si reputi affetta. 3.9. – In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”. La Corte del merito si è attenuta all’enunciato principio, avendo reputato infondata la domanda, in ragione della mancata prova, ad opera dei ricorrenti e presso l’intermediario, dell’avvenuta presentazione della denuncia di successione, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, dovendo, quindi, i predetti motivi di ricorso essere respinti. 4. – I motivi quarto e sesto restano assorbiti. 5. – La novità della questione di diritto esaminata induce alla compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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