STALKER QUESTO NEMICO COME DIFENDERSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

Atti persecutori – Reato di cui all’art. 612 bis c.p. – Stalking – Termine che si riferisce ad una serie di atteggiamenti tenuti dallo stalker nei confronti della vittima – Persecuzione – Scopo – Ingenerare nella vittima paura ed ansia – Compromissione del normale svolgimento della vita quotidiana della persona offesa – Elemento essenziale di tale delitto – Reiterazione di siffatte condotte da parte dello stalker – Reiterazione intesa non come mera ripetizione della condotta – Nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle singole condotte – Caso concreto – Imputato – Reiterate minacce ed insulti nei confronti della persona offesa – Danneggiamento dell’auto della medesima e del fidanzato – Paura della vittima – Modifica delle proprie abitudini di vita – Ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato in questione – Colpevolezza dell’imputato

STALKER QUESTO NEMICO COME DIFENDERSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

avvocato per separazione
avvocato per separazione

Atti persecutori – Reato di cui all’art. 612 bis c.p. – Stalking – Termine che si riferisce ad una serie di atteggiamenti tenuti dallo stalker nei confronti della vittima – Persecuzione – Scopo – Ingenerare nella vittima paura ed ansia – Compromissione del normale svolgimento della vita quotidiana della persona offesa – Elemento essenziale di tale delitto – Reiterazione di siffatte condotte da parte dello stalker – Reiterazione intesa non come mera ripetizione della condotta – Nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle singole condotte – Caso concreto – Imputato – Reiterate minacce ed insulti nei confronti della persona offesa – Danneggiamento dell’auto della medesima e del fidanzato – Paura della vittima – Modifica delle proprie abitudini di vita – Ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato in questione – Colpevolezza dell’imputato

Occorre ricordare che per la giurisprudenza:

Sez. 5, Sentenza n. 6417 del 21/01/2010 Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis cod. pen., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incrini matrice.

Sez. 5, Sentenza n. 16864del 10/01/2011 Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una (duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

Gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in questione risultano – emergere dall’istruttoria. La deposizione della persona offesa ha trovato riscontro nelle altre numerose testimonianze per cui si ritiene attendibile. Concordemente i testimoni hanno descritto le condotte reiterate dell’imputato tali da costringere la persona offesa a cambiare abitudini di vita. Devono altresì tenere presenti i tabulati telefoni e le e-mail agli atti che ulterioremente rafforzano il quadro probatorio a carico dell’imputato. Il reato deve essere considerato aggravato in quanto commesso nei confronti di una persona con la quale vi fu una precedente relazione sentimentale, così come disposto dall’art. 612 bis.

Sul reato di danneggiamento.

Provati risultano i numerosi episodi che hanno visto coinvolte non solo le autovetture della persona offesa ma anche quella degli altri testimoni a lei legati, ora da relazioni di amicizia, ora sentimentali. Il gommista ha confermato le numerose riparazioni effettuate e la causa non accidentale delle forature in ragione delle loro caratteristiche. Di fatto il Si. non fu visto danneggiare i veicoli ma vi sono indizi univoci della sua responsabilità ricavabili dal contesto temporale, dalle modalità dei danneggiamenti (tipologia di scritte), dalle persone coinvolte, dall’assenza di episodio simili in precedenza e successivamente. La deposizione del teste a difesa Ma.Ma., ove sostiene che nel periodo (…) l’imputato era con lei in Francia, non sposta la prova della responsabilità dell’imputato in ragione del fatto che, come da capo imputazione, gli episodi si sarebbero verificati in date diverse. E per l’episodio del (…) si evince dai tabulati telefonici come il Si. solo dalle ore 10:30 si sarebbe trovato in Francia.

 

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

In relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p., si evidenzia come il termine stalking, con cui sovente si indica tale fattispecie delittuosa, si riferisce ad una serie di atteggiamenti tenuti da un soggetto, cd. stalker, nei confronti della vittima, mediante persecuzione e con lo scopo di ingenerare nella stessa paura ed ansia, sì da comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana. Elemento essenziale di tale delitto è, dunque, la reiterazione di siffatte condotte da parte dello stalker. Orbene, la reiterazione non coincide e non deve essere intesa solo come mera ripetizione della condotta, rappresentando invero un nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle singole condotte. Ciò detto, nel caso concreto, il quadro probatorio ha permesso di ravvisare nella condotta dell’imputato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in questione, avendo l’imputato posto in essere, in modo reiterato, un comportamento fatto di minacce e di insulti, inviati anche tramite sms, nei confronti della persona offesa, cui pur danneggiava l’auto, unitamente a quella del suo fidanzato e che, conseguentemente, portavano la vittima, per paura e timore, a cambiare le proprie abitudini di vita.

Tribunale|Genova|Sezione 2|Penale|Sentenza|9 aprile 2013| n. 1778

Data udienza 9 aprile 2013

Integrale

Atti persecutori – Reato di cui all’art. 612 bis c.p. – Stalking – Termine che si riferisce ad una serie di atteggiamenti tenuti dallo stalker nei confronti della vittima – Persecuzione – Scopo – Ingenerare nella vittima paura ed ansia – Compromissione del normale svolgimento della vita quotidiana della persona offesa – Elemento essenziale di tale delitto – Reiterazione di siffatte condotte da parte dello stalker – Reiterazione intesa non come mera ripetizione della condotta – Nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle singole condotte – Caso concreto – Imputato – Reiterate minacce ed insulti nei confronti della persona offesa – Danneggiamento dell’auto della medesima e del fidanzato – Paura della vittima – Modifica delle proprie abitudini di vita – Ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato in questione – Colpevolezza dell’imputato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

SECONDA SEZIONE PENALE

Dr. Luca Staricco

in data 09/04/2013 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZAE CONTESTUALE MOTIVAZIONE

nei confronti di:

Si.Ro. nato (…)

Residente in Ovada Strada (…) ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Ro.Ta. del Foro di Tortona

Libero presente

Imputato

  1. del reato previsto e punito dagli artt.612 bis c.p.per avere, con condotte reiterate, minacciato e/o molestato Ga.Pi. in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare al termine della relazione con la Pi., il Si. continuava ad importunarla inviandole sms (short message service), danneggiando in più occasioni l’autovettura della Pi. e del suo fidanzato Br.Al., aggirandosi in più occasioni nei pressi dell’abitazione della Pi. e del Br., minacciandola di morte e insultandola con frasi del seguente tenore “sei una troia”, aggredendola e spintonandola in più occasioni.
  2. del reato previsto e punito dagli artt. 635 comma 2 n. 3 c.p. per avere danneggiato in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso l’autovettura di Ga.Pi. (…) tg. (…) e l’autovettura di Br.Al. (…) tg. (…) parcheggiate sulla pubblica via forando con un oggetto appuntito i pneumatici, fatti avvenuti in Ovada (…), a Campo Ligure il (…), a Ovada il (…), a Ovada il (…), in Ovada il (…)
  3. del reato previsto e punito dagli artt.582 c.p.per avere cagionato lesioni giudicate guaribili in giorni 1 a Ma.Ma.
  4. del reato p. e p. dall’dall’art.612 c.p.per avere minacciato Ma.Ma. proferendo le parole “ti ammazzo”

Parte civile:

Pi.Ga. nata (…), residente in Masone (Ge) Via (…), elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. Pa.Pr. del Foro di Alessandria.

MOTIVI CONTESTUALI

A seguito di decreto di citazione veniva tratto in giudizio Si.Ro. per rispondere dei reati di cui in rubrica. Verificata la regolare costituzione delle parti, presente l’imputato, si procedeva all’istruttoria.

Veniva escussa Ga.Pi. la quale esponeva che nel 2006 iniziò una convivenza con l’imputato con alti e bassi. Si rivelò subito una persona violenta.

Vista la speranza in un cambiamento si riappacificavano diverse volte. L’ultima volta risalente a fine (…), oltre ai comportamenti che teneva solitamente quali pugni, calci, aggiunse le offese come: “sei uno straccio, buttati dalla finestra” e altre frasi denigratorie. Diceva che le avrebbe tolto la custodia della figlia. Si stufò del fatto che spesso le metteva le mani addosso e di sentirsi umiliata. Prima non disse niente a nessuno perché si vergognava dei fatti. Verso (…) si vide con l’amica St.Ca. e in quell’occasione l’imputato la minacciò e si mise con la macchina in modo da bloccarla. Poi si allontanò. La settimana dopo ritornò alla sagra del fungo con l’amica. In quell’occasione arrivarono messaggi del Si. che lasciavano intendere che stesse assistendo all’incontro. Infatti poco dopo si palesò iniziando a gridare improperi. Per fortuna passarono i carabinieri e la cosa finì li. Il pedinamento continuò nel periodo successivo infatti le mandava messaggi che descrivevano l’attività che lei stava svolgendo. Un giorno lo trovò alla stazione di Campoligure dove tentò di baciarla. Riuscì a trovare riparo in auto e allontanarsi. La sera continuò a mandargli messaggi e a seguirla. Un amico che assistette all’episodio avvenuto alla sagra, Fa.Si., le consigliò di rivolgersi ad un avvocato in ragione del suo comportamento violento. Le venne consigliato di temporeggiare per vedere se tali fatti potevano cessare ma ciò non avvenne. Nel frattempo trovò lavoro a Genova e inizio a frequentare Br. e Ch. Federica. In quel periodo tali amici – trovarono spesso le gomme delle loro auto bucate. A febbraio iniziò una relazione con Br. e da quel momento incominciarono i danneggiamenti alle autovetture sue e di Br. Gli episodi erano a frequenza settimanale. Il gommista Pa.Gi. dovette spesso cambiargli le gomme. Un giorno voleva dare un passaggio ad una amica ma si ritrovò la macchina con la scritta “troia”, una riga sul cofano, due gomme bucate, e specchietti rotti. Stesso fatto ad aprile 2010. In ragione di tali persistenti comportamenti che colpivano anche gli amici si vide costretta ad allontanarsi dalle amicizie per non creare loro problemi. In oggi ha paura ad uscire la sera e così evita. In diverse occasioni si rivolse per un aiuto al suo ex marito Ma.Ma. e al fratello. Si. prese di mira anche il suo fidanzato Br. verso il quale aveva l’abitudine di fargli il dito ogni volta che lo incontrava. Una volta erano in auto insieme e il Si. arrivò dietro ad alta velocità costringendola a spostarsi per non finire fuori strada. Il (…) si dovevano trovare per regolarizzare la questione del mutuo ed era presente anche Mi. Si. incominciò a minacciarli dicendo che era una troia facendo il simbolo della croce con le mani. Tali comportamenti le ingenerarono paura e diffidenza e un persistente stato di ansia. Problemi di relazioni normali con gli amici. Paura a parcheggiare l’auto. Comunque non vide mai il Si. danneggiare.

Si proseguiva escutendo Ma.Ma., ex marito della persona offesa, il quale riferiva di essere a conoscenza della relazione intervenuta con l’imputato. In principio vi furono degli alti e bassi. I problemi veri iniziarono quando Pi. volle porre fine alla relazione. Incominciò così a molestarla con messaggi, telefonate, pedinamenti, danneggiamenti alle autovetture. Sapeva che la persona offesa si era accollata il mutuo della casa intestata a Si. e poi intestata alla Pi.. Più di una volta la sua ex moglie lo chiamò perché l’imputato si aggirava sotto l’abitazione in Masone e lui partiva per verificare che tutto fosse in ordine anche perché ha una figlia avuta con la sig.ra Pi. Tale esperienza, riferiva che aveva ed ha profondamente cambiato Ga. che è sempre impaurita dalla situazione,ed aveva come in oggi paura di uscire da sola. Le auto danneggiate erano quelle della sua ex moglie, dell’attuale fidanzato, di una loro conoscente. Vide personalmente i danneggiamenti che consistevano in gomme forate, scritte troia sull’auto, specchietti rotti. Assistette anche ad episodi nei quali il Si. minacciò la Pi. Una sera, non avendo il mezzo per andare ad Ovada visto che era per l’ennesima volta dal gommista, accompagnò la Pi. a casa. Passando nei pressi dell’abitazione di Si. lo incrociarono e colsero l’occasione per risolvere la questione del mutuo. Ma l’imputato incominciò a ingiuriare, segni della croce e a sparlare del suo nuovo fidanzato. Rivolto nei confronti delle Pi., dall’interno dell’auto, le disse :” Ti ammazzo” Poi quando cercò di uscire per aggredirla, lui si frappose e Si. cadde. Mentre attendevano l’arrivo dei carabinieri nuovamente il Si. pronunciò la frase “ti ammazzo” questa volta rivolgendosi a lui. Per l’episodio al pronto soccorso gli diedero un giorno di prognosi. Una sera erano a cena Br. e Gr. Mentre salivano verso casa incrociarono Si. che era sempre presso la sua abitazione. Venne avvisato e scese ad Ovada. Si accorse poi di essere seguito dal Si.

Alessio Br. attuale compagno della Sig. Pi., riferiva di parecchi problemi con il Si. Più di una volta lo vide nelle vicinanze dell’abitazione senza motivo. Dopo che iniziarono la relazione furono bucate un numero elevato le gomme, e danneggiamenti alle auto. Prima dell’inizio della relazione non ebbe mai problemi del genere. Successivamente i fatti si verificarono con frequenza. Il sospetto nacque dal fatto che più volte lo videro vicino alla propria casa e a quella della Pi. Intervenne diverse volte il gommista a riparare i danni. Così a tutt’oggi è costretto a parcheggiare l’auto a un kilometro e mezzo di distanza. Quando si trovava la macchina distrutta la Pi. lo chiamava. Denunciò spesso il fatto ai carabinieri di Ovada. La Pi. modificò i suoi rapporti con gli amici per via del comportamento del Si. Una mattina presto Ga. lo chiamò verso le tre del mattino e si fece accompagnare da Ru. Ivi constatò che l’auto della Pi. era danneggiata dal lato guida. Diverse volte chiamò Si. per sapere perché lo pedinava ma a voce non voleva parlare. Poi lo ricontattava via sms. Molto vicino all’abitazione della Pi. lo vide una sola volta, una volta lo vide mentre si allontanava. Una sola volta lo vide andare via dalla sua abitazione. Non vide mai il Si. nell’atto di danneggiare le auto.

Ca.St. era a conoscenza della relazione della Pi. con il Si. Conobbe una sera di persona il Si. in occasione di una cena a Ovada. Dopo l’interruzione della relazione lo rivide alla sagra di Masone. In quell’occasione Ga. continuava a ricevere telefonate e messaggi. Vedendola agitata il suo compagno, Si.Fa., chiese che cosa stava accadendo. Ga. palesò i vari messaggi. Si incontrarono poi sulla strada. Non fu presente ad altri episodi che le vennero riferiti da Ga. Una sera la stessa telefonò tutta agitata in quanto il Si. la stava pedinando. Furono poi diversi gli episodi che le raccontò, e alcune volte le fece vedere dei messaggi. La situazione era preoccupante e Ga. non era più serena, non riusciva a dormire, aveva paura di uscire di casa.

Il M.llo Br.Al. ricordava l’intervento di marzo presso la sagra. Ivi vide il Sig. Si. che aveva evidenti segni di collutazione. Presenti erano Si., Pi., Ma. La richiesta di intervento era per le lesioni al Si. In loro presenza la discussione era cessata. Ma. e Pi. non avevano segni di percosse.

Ch.Fe. conosceva già il Si. Successivamente conobbe la Pi. Sapeva della loro relazione. Nel momento in cui si lasciarono dai racconti fatti dalla Pi. emerse una situazione di violenze nelle mura famigliari. Emersero poi danneggiamenti alle auto. Non assistette mai ai messaggi. Vide i danneggiamenti alla macchina. In occasione della sagra del paese le raccontarono che ci fu una discussione davanti ai carabinieri. Seppe anche da Br. dei sui danneggiamenti. Anche lei ebbe danneggiamenti nel periodo in cui li ebbero gli altri.

Ru.Ma. collega di Br., tramite lo stesso conobbe la Pi.. Il collega gli raccontò i vari problemi che si erano – palesati con il Si. Tante volte Br. lo chiamava per via delle gomme bucate. Una mattina constatò con il Br. il fatto che la macchina della Pi. era rigata dal lato guidatore.

Fi.Pa. fu collega della Pi. fino a (…). In tale periodo, ricordava la teste, la Pi. arrivava parecchie volte in ufficio molto agitata e si confidò che ciò derivava dal fatto di avere trovato diverse volte la macchina danneggiata.

Imputava i fatti al Si. con il quale aveva avuto una relazione.

Fi.Ma. collega di lavoro della Pi., confermava le confidenze già fatte a Fi.

Pa.Gi. gommista, ricordava che parecchie volte Br. e Pi. si recarono da lui per via delle gomme tagliate. In un periodo i fatti accadevano quasi tutte le mattine. Erano forature provocate.

Parodi Laura attualmente collega di lavoro della persona offesa dal (…) riferì che la persona offesa le raccontò della situazione creatasi dalla fine del rapporto con il Si. Personalmente vide i danneggiamenti all’auto. A volte arrivò in ritardo per via delle gomme bucate. Ancora in oggi la Pi. è agitata e sempre in allerta.

Veniva escussa Za.La. la quale dichiarava di essere a conoscenza della relazione della Pi. con il Si. Conobbe la Pi. quando la relazione stava finendo. Lei le riferiva che non stavano più assieme ma si sentivano. Assistette ad alcune telefonate delle quali non sentì il contenuto ma Vedeva l’atteggiamento di Ga. che mutava e si trasformava in paura. Non ricordava se tutte in entrata. Riferiva che il Si. la minacciava, la insultava. Dormì alcune volte a casa di Ga. perché aveva paura. Una volta era circa mezzanotte, quando vide una persona che si aggirava sotto casa e la Pi. confermò che si trattava dell’imputato. Stava girando tra le macchine. Non successe niente. Accertò i danneggiamenti alla macchina di della persona offesa che spesso non poteva recarsi al lavoro. Più di una volta le disse che aveva paura che le potesse succedere qualcosa anche perché aveva una bambina. Non conosceva direttamente il Si. che le fu solo indicato dalla Pi..

Il M.llo To.Em., il quale a seguito della denuncia della Pi. procedette a sentire a sommarie informazioni varie persone, riferiva di non aver conosciuto prima la persona offesa. Ricordava solo dell’episodio avvenuto alla festa del fungo del 2009. Anche il Si. voleva fare denuncia che poi presentò a Pontedecimo sempre per i fatti avvenuti alla sagra del fungo. Poi ci fu la remissione di querela.

Mi.Gi., gommista, ricordava che nel periodo (…) fece riparazioni ai pneumatici dell’auto della Pi. Le gomme risultavano danneggiate. Una volta intervennero sul posto, es. via (…), in piazza davanti alla scuola. Altre volte i buchi permettevano al veicolo di raggiungere l’officina. Si trattava di buchi e tagli sui fianchi non riconducibili alle normali forature. Anche il Br., che lui conosceva da tempo, subì tali danneggiamenti. Che non accaddero, a sua conoscenza, nel periodo precedente all’inizio della relazione con la persona offesa. Ricordava che una volta la macchina presentava righe sul cofano. Accadde che venne portata anche due volte nella stessa giornata l’auto in riparazione.

Si.Fa. conosceva da circa due anni la Pi. A (…), in occasione di una festa a Masone, la vide piangere al telefono. Subito disse che non era niente. Poi il telefono squillò nuovamente e lei venne insultata dall’imputato. Sentì la conversazione perché lei le avvicinò l’apparecchio. Chiamò allora lui il Si. che gli disse di non fare il grande, che lo stava,vedendo e lo aspettava su. Ebbe poi un diverbio con il Si., intervennero i carabinieri. La sera dei fatti era presente anche la sua compagna Ca.St.

All’esame l’imputato dichiarava che iniziò nel 04 una relazione con la Pi. Nel 06 iniziò la convivenza con buoni rapporti con la figlia e Ma.Ma. A maggio del 08 ci fu la comunione. I rapporti poi si incrinarono, fu allontanato diverse volte da casa per poi essere riammesso. Ad agosto del 2009 ci una ennesima discussione per gelosia. In occasione della festa del fungo si alterò per via delle effusioni manifeste che la stessa aveva con altra persona. Le inviò dei messaggi. Le lasciò le chiavi dell’auto.

La Pi. diversamente lo contattò tramite e-mail, a volte chiamava lui e a volte era lei che chiamava. Non mostrava assolutamente paura ma era spavalda. In merito all’episodio del marzo fu lui ad essere aggredito con un pugno. Non danneggiò l’auto della Pi.

Co.Te., teste a difesa, conosceva l’imputato ed ebbe con lo stesso anche rapporti economici dal quale prese in affitto una lavanderia automatica. Sapeva di una ex fidanzata certa Ga. e che la loro storia era finita. Vi erano in piedi delle questioni economiche tra le parti. Ebbe modo di assistere ad un episodio nel gennaio del 2011 in occasione del quale, alla rotonda del Br. di Ovada, l’auto della ex fidanzata con lei a bordo è un altro soggetto li seguì. Per avere la certezza cambiarono strada ma l’auto continuò a seguirli. Poi all’altezza di un bar la macchina si fermò e loro proseguirono.

Ma.Ma., teste a difesa, sapeva della convivenza con la persona offesa. Seppe dallo stesso imputato che l’interruzione fu un po’ burrascosa anche per via di questioni economiche. In particolare c’erano delle problematiche per una casa. Ricordò che il (…) sino al (…) si recarono in Francia visto che c’era il ponte del (…). Non stava bene moralmente e così lo accompagnò oltre confine. Ricordava l’episodio anche perché spesso Roberto era passato in negozio riferendole che era stato accusato di aver danneggiato i veicoli e questo anche nel periodo in cui era con lei all’estero. Ricordava anche l’episodio del (…). Stava prelevando le sigarette a Si.D’O. quando passò l’imputato e subito dietro vi era l’auto della Ga. con altra persona. Salutò ma non venne vista. Poi il giorno dopo l’imputato le riferì che la sera prima gli sembrava di essere stato seguito e allora lei fece presente che effettivamente.

Chiusa l’istruttoria le parti concludevano come in atti.

Sulla responsabilità per il reato di cui al capo 1) art. 612 bis.

Con il termine stalking si indicano una serie di atteggiamenti tenuti da un soggetto (c.d. stalker) nei confronti di un altro soggetto – vittima, mediante persecuzione e al fine di ingenerare nello stesso paura ed ansia, compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana. La norma incrimina la condotta di chi “minaccia o molesta taluno con condotte reiterate”; pertanto per espressa previsione normativa la reiterazione delle condotte poste in essere dallo stalker costituisce un requisito essenziale della fattispecie in oggetto. Un consolidato orientamento giurisprudenziale, in linea generale, è quello secondo cui nei reati abituali, la reiterazione non coincide con la mera ripetizione della condotta. L’abitualità, infatti, secondo tale orientamento, non è un dato puramente “quantitativo”, ma è un nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle singole condotte.

Occorre ricordare che per la giurisprudenza:

Sez. 5, Sentenza n. 6417 del 21/01/2010 Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis cod. pen., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incrini matrice.

Sez. 5, Sentenza n. 16864del 10/01/2011 Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una (duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

Gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in questione risultano – emergere dall’istruttoria. La deposizione della persona offesa ha trovato riscontro nelle altre numerose testimonianze per cui si ritiene attendibile. Concordemente i testimoni hanno descritto le condotte reiterate dell’imputato tali da costringere la persona offesa a cambiare abitudini di vita. Devono altresì tenere presenti i tabulati telefoni e le e-mail agli atti che ulterioremente rafforzano il quadro probatorio a carico dell’imputato. Il reato deve essere considerato aggravato in quanto commesso nei confronti di una persona con la quale vi fu una precedente relazione sentimentale, così come disposto dall’art. 612 bis.

Sul reato di danneggiamento.

Provati risultano i numerosi episodi che hanno visto coinvolte non solo le autovetture della persona offesa ma anche quella degli altri testimoni a lei legati, ora da relazioni di amicizia, ora sentimentali. Il gommista ha confermato le numerose riparazioni effettuate e la causa non accidentale delle forature in ragione delle loro caratteristiche. Di fatto il Si. non fu visto danneggiare i veicoli ma vi sono indizi univoci della sua responsabilità ricavabili dal contesto temporale, dalle modalità dei danneggiamenti (tipologia di scritte), dalle persone coinvolte, dall’assenza di episodio simili in precedenza e successivamente. La deposizione del teste a difesa Ma.Ma., ove sostiene che nel periodo (…) l’imputato era con lei in Francia, non sposta la prova della responsabilità dell’imputato in ragione del fatto che, come da capo imputazione, gli episodi si sarebbero verificati in date diverse. E per l’episodio del (…) si evince dai tabulati telefonici come il Si. solo dalle ore 10:30 si sarebbe trovato in Francia.

Stante le modalità della condotta si deve correttamente ritenere che tali danneggiamenti siano da ritenersi aggravati in ragione dell’esposizione a pubblica fede delle autovetture.

Sulla minaccia e lesioni.

Per i capi 3) e 4) occorre tenere presente una sentenza di patteggiamento del Tribunale di Alessandria per gli episodi del (…), che condanna l’odierna persona offesa e il Ma. per i reati di cui agli art. 110 – 582 – 585 cpsi ai danni del Si.

Nel presente procedimento, per tali fatti, il teste Ma. ha chiarito che la minaccia “ti ammazzo” era in prima battuta rivolta alla Pi. Successivamente fu anche a lui rivolta mentre attendevano l’arrivo dei carabinieri. Inoltre venne spintonato e il pronto soccorso riconobbe un giorno di prognosi.

Tenendo presente anche la pronuncia del Tribunale di Alessandria, la prognosi di giorni uno riconosciuta al Ma., si ritiene che i fatti di cui ai capi 3) e 4) siano da ritenersi scriminati dall’aggressione subita dal Si.

In ragione di quanto sopra si deve concludere per la penale responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 2) uniti dal vincolo della continuazione viste le circostanze dei fatti e di tempo.

Si ritiene di concedere le attenuanti generiche in prevalenza alle contestate aggravanti tenuto conto delle circostanze dei fatti.

Risulta rispondere ai criteri di cui all’art. 133 c.p., tenuto conto che il reato più grave deve essere considerato quello di cui all’art. 612 bis, la pena di mesi sei di reclusione ridotti a mesi 4 di reclusione ex art. 62 bis e aumentata a titolo di continuazione di giorni 10 per i reati di danneggiamento. Pena finale mesi 4 e giorni 10 di reclusione oltre spese del procedimento.

Segue la condanna al risarcimento dei danni tutti alla parte civile costituita Ga.Pi. da liquidarsi in separata sede oltre alle spese da questa sostenute nel presente procedimento che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre iva e cpa di legge. Concede una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2.000,00.

Subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro il termine di giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza.

In merito ai capi 3 e 4 si deve mandare assolto, ai sensi dell’art. 530 II comma c.p.p., perché il fatto non sussiste. Motivazione contestuale

Si.Ro. responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 2 uniti dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione oltre spese del procedimento.

Segue la condanna al risarcimento dei danni tutti alla parte civile costituita Ga.Pi. da liquidarsi in separata sede oltre alle spese da questa sostenute nel presente procedimento che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre iva e epa di legge. Concede una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2.000,00.

Subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro il termine di giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli art. 533 – 535 c.p.p art. 612 bis art. 635 c.p.,

Dichiara

Visti gli art. 530 II c. c.p.p., art. 582 – 612 c.p.

Assolve

l’imputato dai capi 3 e 4 perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Genova il 9 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2013.

 

serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una (duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

Segue la condanna al risarcimento dei danni tutti alla parte civile costituita Ga.Pi. da liquidarsi in separata sede oltre alle spese da questa sostenute nel presente procedimento che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre iva e cpa di legge. Concede una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2.000,00.

Subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro il termine di giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza.