AVVOCATO BOLOGNA infedeltà coniugale,separazione tradimento, separazione con addebito, SEPARAZIONE GIUDIZIALE O CONSENSUALE?  

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BOLOGNA INFEDELTA' coniugale 2
BOLOGNA INFEDELTA’ coniugale 2

INFEDELTA’ CONIUGALE ADDEBITO SEPARAZIONE

n particolare la Cassazione (sentenza n. 7859/2000) ha chiarito che la reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell’obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Né ad escludere la rilevanza della infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande. 

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BOLOGNA INFEDELTA’ coniugale

In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.

A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, ai fini dell’addebito della stessa al coniuge infedele, si ritiene che, seppure la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca senza alcun dubbio una violazione particolarmente grave, determinante, di regola, l’intollerabilità della convivenza e rappresentando, dunque, una circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile, è altresì necessario la sussistenza del nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi del rapporto di coppia.

INFEDELTA'BOLOGNA INFEDELTA' CONIUGALE
BOLOGNA INFEDELTA’ CONIUGALE

Infatti, non giustifica l’addebito della separazione l’accertamento della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – GIUDIZIALE – CON ADDEBITO – Obbligo di fedeltà coniugale – Violazione – Addebito della separazione – Limiti – Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest’ultima.

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – Con addebito – Obbligo di fedeltà – Violazione – Addebito della separazione – Limiti – Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest’ultima.

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

  • Il procedimento per la separazione giudiziale è suddiviso in due fasi: la prima si svolge davanti al Presidente del tribunale che è tenuto a realizzare un tentativo di conciliazione (per il quale è necessaria, ovviamente, la presenza personale dei coniugi, che possono farsi assistere dai loro difensori). Se esso non ha esito positivo (come accade nella maggior parte delle ipotesi), il Presidente dispone i provvedimenti urgenti e provvisori.

AVVOCATO BOLOGNA infedeltà coniugale,separazione tradimento, separazione con addebito, SEPARAZIONE GIUDIZIALE O CONSENSUALE?

 

 

L’infedelta’ coniugale  molto piu’ diffusa di quanto si pensi ,porta alla separazione spesso giudiziale con addebito, cioè la separazione viene addebitata la stessa al coniuge che ha tradito.

 

In caso di separazione dei coniugi, la pronuncia di addebito richiede che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per i figli sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi. In sostanza ai fine dell’addebito è necessaria tanto la prova del comportamento oggettivamente riprovevole e della riconducibilità dello stesso ad uno dei coniugi quanto quella del nesso di causalità tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e il suo fallimento.

Ne deriva che, il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, che può concretarsi – come nel caso di specie – nell’infedeltà, per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell’affectio maritalis e non invece il suo effetto (1).

In particolare la Cassazione (sentenza n. 7859/2000) ha chiarito che la reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell’obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Né ad escludere la rilevanza della infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande. 

 

In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.

 

A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, ai fini dell’addebito della stessa al coniuge infedele, si ritiene che, seppure la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca senza alcun dubbio una violazione particolarmente grave, determinante, di regola, l’intollerabilità della convivenza e rappresentando, dunque, una circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile, è altresì necessario la sussistenza del nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi del rapporto di coppia.

 

 

Infatti, non giustifica l’addebito della separazione l’accertamento della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – GIUDIZIALE – CON ADDEBITO – Obbligo di fedeltà coniugale – Violazione – Addebito della separazione – Limiti – Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest’ultima.

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – Con addebito – Obbligo di fedeltà – Violazione – Addebito della separazione – Limiti – Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest’ultima.

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

  • Il procedimento per la separazione giudiziale è suddiviso in due fasi: la prima si svolge davanti al Presidente del tribunale che è tenuto a realizzare un tentativo di conciliazione (per il quale è necessaria, ovviamente, la presenza personale dei coniugi, che possono farsi assistere dai loro difensori). Se esso non ha esito positivo (come accade nella maggior parte delle ipotesi), il Presidente dispone i provvedimenti urgenti e provvisori.
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  • Solitamente essi hanno ad oggetto l’autorizzazione a cessare la coabitazione, la fissazione di un assegno di mantenimento (a carico del coniuge sul quale gravavano gli oneri economici del matrimonio) e l’affidamento dei figli minori. È possibile che il Presidente autorizzi i coniugi a proseguire la convivenza sotto lo stesso tetto, quando essi si trovino nell’impossibilità economica di reperire due alloggi distinti. Il Presidente del tribunale può anche invitare i coniugi ad abbandonare il procedimento di separazione giudiziale per adottare quello di separazione consensuale, allo scopo di favorire una più rapida conclusione del procedimento. Dopo la pronunzia dei provvedimenti presidenziali, le parti sono rimesse dinanzi al giudice competente per l’istruzione della causa (cioè per l’acquisizione degli elementi di prova necessari al giudizio). Il procedimento si svolge, successivamente, secondo le regole generali del processo di cognizione.

(2) La separazione viene addebitata al coniuge che abbia violato i doveri derivanti dal matrimonio nel caso in cui la sua condotta abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza oppure abbia recato grave pregiudizio all’educazione della prole (efficacia causale della violazione dei doveri). Le cause più frequenti di addebito della separazione sono costituite dai maltrattamenti e dall’omissione dell’assistenza morale e materiale. Per quanto riguarda l’infedeltà coniugale, essa deve essere valutata in relazione alle modalità concrete con cui si è realizzata. Si tiene conto, soprattutto, della pubblicità che essa ha avuto e del discredito sociale prodotto nei confronti dell’altro coniuge.

L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento [v. 156] nonché la perdita dei diritti successori [v. 5482 e 5852].

La norma dispone che, affinché possa essere disposta la separazione personale, non è più necessario dimostrare la colpa di uno dei coniugi. Il presupposto indispensabile è costituito, oggi, dall’intollerabilità della convivenza, cioè da una situazione che non dipende necessariamente dal comportamento di uno dei coniugi. Il giudice è tenuto ad accertare che la convivenza sia diventata effettivamente insostenibile.

E’ addebitabile al marito la separazione quando la crisi familiare sia dovuta esclusivamente all’allontanamento dalla casa familiare dell’uomo a causa di una relazione extra-coniugale e sia emerso che sino a poco tempo prima dell’allontanamento dalla casa familiare del coniuge, i rapporti tra i coniugi procedevano in maniera assolutamente normale

Sull’accordo stragiudiziale che i coniugi, comproprietari della casa coniugale e senza prole, avevano raggiunto in ordine alla sorte di tale immobile comune ed in funzione di una loro eventuale separazione, deve essere valutata l’interferenza dell’assegnazione della casa familiare al marito disposta nel giudizio di separazione personale.

La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d’intenti,

 materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali – la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado – ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla). Rigetta, App. Venezia, 31/05/2012

In tema di separazione, ai fini della riconciliazione

non è sufficiente la mera coabitazione,ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale.

 

BOLOGNA SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ CONIUGALE

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate – unitamente ad altri elementi probatori – quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, estrapolando acriticamente alcune frasi da una lettera inviata dal marito alla moglie nella quale il primo riconosceva di non essere stato un buon marito, vi ravvisava una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali, con conseguente venir meno, ai fini della pronuncia di addebito, della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie).

In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.

La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta, consistente in furti di danaro ai familiari ed ai terzi ed in acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, configurasse violazione dei doveri matrimoniali, e, dall’altro lato, che il disturbo della personalità del coniuge, caratterizzato da un impulso compulsivo all’acquisto, non escludesse la capacità di intendere e di volere e l’imputabilità di detti comportamenti).

Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l’altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un’altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell’ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l’indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l’unità della famiglia, in quanto incompatibile con l’adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari.

AFFIDO-ESCLUSIVO-Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, estrapolando acriticamente alcune frasi da una lettera inviata dal marito alla moglie nella quale il primo riconosceva di non essere stato un buon marito, vi ravvisava una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali, con conseguente venir meno, ai fini della pronuncia di addebito, della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie).

In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.

La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta, consistente in furti di danaro ai familiari ed ai terzi ed in acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, configurasse violazione dei doveri matrimoniali, e, dall'altro lato, che il disturbo della personalità del coniuge, caratterizzato da un impulso compulsivo all'acquisto, non escludesse la capacità di intendere e di volere e l'imputabilità di detti comportamenti).

Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l'altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un'altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell'ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari.

In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anzichè citazione - alla decisione in camera di consiglio. Rigetta, App. Trento, sez. dist. di Bolzano, 08/06/2009

In tema di separazione dei coniugi, sembra da condividere la tesi della cd. intollerabilità soggettiva, secondo la quale il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti oggettivi emersi (ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità) l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell'altro, la convivenza.

In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica. Rigetta, App. Venezia, 18/03/2011

Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
separazione assegno  figli- e con figli piccolissimi

In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell’altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del “vulnus” subito ed, in ogni caso, costituisce un “posterius” rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell’infedeltà in ordine alla crisi dell’unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.

Ai sensi dell’art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l’appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all’intero procedimento, dall’atto introduttivo – ricorso, anzichè citazione – alla decisione in camera di consiglio. Rigetta, App. Trento, sez. dist. di Bolzano, 08/06/2009

In tema di separazione dei coniugi, sembra da condividere la tesi della cd. intollerabilità soggettiva, secondo la quale il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti oggettivi emersi (ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità) l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell’altro, la convivenza.

In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica. Rigetta, App. Venezia, 18/03/2011

Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.

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