BoLOgna avvOcato Esperto TestaMenti SuccEssioni Eredi VOGLIAMO PARLARE DI TESTAMENTI ED EREDITA’ ‘ PRONTO ?

 

BoLOgna avvOcato Esperto TestaMenti SuccEssioni Eredi
BoLOgna avvOcato Esperto TestaMenti SuccEssioni Eredi VOGLIAMO PARLARE DI TESTAMENTI ED EREDITA’ ‘ PRONTO ?
BoLOgna avvOcato Esperto TestaMenti SuccEssioni Eredi VOGLIAMO PARLARE DI TESTAMENTI ED EREDITA’ ‘ PRONTO ?
VOGLIAMO PARLARE DI TESTAMENTI ED EREDITA’ ‘ PRONTO ?
A proposito di eredità e testamenti, ci sono alcuni luoghi comuni che sono duri a morire e che, però, favoriscono la diffusione di informazioni non veritiere. Per essere certi di non lasciarsi trarre in inganno da queste false credenze il consiglio è quello di fare riferimento a un avvocato esperto del settore, in grado di fornire dati precisi in linea con le normative in vigore. C’è chi pensa, per esempio, che facendo testamento nulla spetti agli eredi legittimi. Questo, però, non sempre è vero. Nel caso in cui all’interno del testamento sia inclusa la nomina di almeno un erede, infatti, la successione viene regolata sotto tutti i punti di vista da questo documento, il che vuol dire che gli eredi legittimi non hanno nulla da pretendere.
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La casistica, però, è molto ampia: consultando il sito Avvocatoabologna.it di Sergio Armaroli, si può provare a capire quale comportamento assumere nel momento in cui ci si ritrova in una situazione di questo tipo. Può accadere, per esempio, che l’erede che è stato nominato all’interno del testamento decida di rinunciare all’eredità; tale rinuncia implica l’apertura della successione legittima, regolata dalla legge per fare sì che si possa individuare il soggetto che è chiamato a beneficiare dell’eredità del de cuius. Ciò avviene perché la successione rappresenta un fenomeno giuridico necessario: dopo la morte di ogni persona è indispensabile identificare uno o più successori che proseguano i loro rapporti giuridici.AVVOCATO-ESPERTO-RESPONSABILITA-ARCHITETTO-1
COSA SONO LE SUCCESSIONI ?Il sistema delle successioni
Nel nostro Paese, il sistema delle successioni è disciplinato dalla legge, che in qualsiasi caso identifica sempre almeno un erede nell’ambito della cerchia familiare, al di là del fatto che il testamento sia stato redatto oppure no.
Nel caso in cui nessun parente entro il sesto grado accetti l’eredità o sia vivo al momento dell’apertura della successione, l’eredità è devoluta allo Stato. Con il testamento l’applicazione delle regole relative alla successione legittima può essere esclusa, ma questo non vuol dire che possano essere esclusi dalla successione i parenti che la legge individua: parenti che sono titolari di una quota di legittima, che spetta loro anche nell’eventualità in cui il testatore non gliela riconosca.
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TESTAMENTO PUBBLICO :Il testamento scritto davanti al notaio
Il testamento non deve essere per forza scritto davanti al notaio, e non è vero che un testamento realizzato di fronte a un notaio abbia più valore rispetto agli altri. Che si abbia a che fare con un testamento pubblico, con un testamento olografo o con un testamento segreto, essi hanno lo stesso valore e si equivalgono sotto tutti i punti di vista. La sola condizione da rispettare è che il testamento sia redatto rispettando le regole previste dalla legge; dopodiché che esso venga redatto dal notaio o di mano dal testatore non cambia nulla, così come non è influente ai fini del suo valore il fatto che venga consegnato in plico sigillato a un notaio. Non bisogna dimenticare, poi, che qualsiasi tipo di testamento può venire revocato con un testamento successivo. Il testamento è un atto non recettizio mortis causa con il quale un determinato soggetto, con l’approssimarsi della fine della propria vita, dispone dei propri diritti deferendo i medesimi ai suoi successori. Il testamento può essere olografo o pubblico a seconda se lo stesso sia stato redatto di pugno dal testatore oppure se le ultime volontà siano state raccolte da un notaio (pubblico ufficiale). I principali vizi che possono determinare l’invalidità del testamento sono: i cc.dd. vizi di forma essenziali, quali ad esempio la mancanza della firma e la mancanza di autografia, come accade nelle ipotesi di testamento non interamente scritto di pugno del testatore; l’atto che contenga disposizioni a favore di soggetti indicati in modo generico; i cc.dd. testamenti reciproci, ovvero quelli con cui con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno in favore dell’altro e i testamenti congiunti, ovvero quelli con cui con un unico atto due persone dispongono in favore di un terzo.avvocato-successioni-nuove-4
 
Che cosa succede se le volontà espresse in un testamento non vengono rispettate?
Per ottenere l’adempimento delle volontà che sono specificate all’interno di un testamento esistono delle azioni giudiziarie specifiche. Questo documento regola in ogni aspetto la successione di un soggetto defunto, anche se può accadere che esso resti lettera morta se nessuno avvia una causa in tribunale con l’obiettivo di fare in modo che le disposizioni testamentarie vengano eseguite. Questa possibilità – e cioè l’inizio di una causa – è rimessa alle intenzioni degli individui eventualmente coinvolti e interessati.
Non tutti sanno, inoltre, che i testamenti permettono di disporre anche di beni di cui non si è proprietari: si parla, in questo caso, di legato di cosa altrui. Entrando nel dettaglio, la legge prevede che un testatore abbia la facoltà di attribuire un certo bene, di cui pure non è proprietario, a condizione che si possa evincere la sua consapevolezza del fatto che il bene in questione non gli appartiene. Tale consapevolezza può essere dedotta dal testamento o da qualsiasi altro documento che sia stato scritto dal testatore. Nel momento in cui la successione viene aperta, gli eredi sono costretti a comprare il bene in questione dal terzo proprietario, sempre che nel frattempo il de cuius non ne fosse già diventato proprietario, per poi trasferirlo al beneficiario del legato.
 

SUCCESSIONI E DIVISIONI EREDITARIEBoLOgna avvOcato Esperto TestaMenti SuccEssioni Eredi VOGLIAMO PARLARE DI TESTAMENTI ED EREDITA’ ‘ PRONTO ?

La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:

a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e

b) a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto. 

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

il soggetto può redigere testamento anche privatamente, senza la necessaria presenza del notaio o dei testimoni.
Si consiglia, però, in questo caso, il consulto dello studio legale Bologna successioni e divisioni ereditarie per non incorrere in errori che possano inficiare la validità dell’atto.


Un testamento olografo per essere valido deve rispettare determinati requisiti:
– deve essere, anzitutto, compilato per iscritto, di pugno del testatore, in tutte le sue parti;
– deve essere sottoscritto con firma autografa o comunque con un nome che identifichi senza dubbio, l’identità, del testatore;
– deve contenere la data, cioè l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui l’atto è stato redatto.

La data è necessaria, in particolare, per identificare fra loro più testamenti olografi incompatibili, e qual è l’ultima redazione che, quindi, prevale.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SUCCESSIONI E DIVISIONI EREDITARIE

La dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale e deve essere presentata entro un anno dall’apertura della successione medesima.

Tale dichiarazione deve essere esibita da uno degli interessati all’Agenzia delle Entrate più vicina all’ultimo domicilio del defunto.
Dalla presentazione e sottoscrizione di questo documento, non deriva l’accettazione dell’eredità e quindi l’acquisto della qualità di erede.

Il chiamato che ha presentato e sottoscritto l’atto in oggetto, può quindi rinunciare successivamente all’eredità o usufruire del beneficio d’inventario.

Anche questo adempimento è piuttosto complesso perciò e consigliabile chiedere l’assistenza dell’Avvocato Successioni Milano.
In particolare la dichiarazione di successione contiene i documenti e gli elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione dell’imposta successoria.

STUDIO LEGALE DIVISIONI EREDITARIE BOLOGNA

Tra le situazioni giuridiche soggettive attive hanno una preminente posizione i diritti reali.

Essi attribuiscono al loro titolare una signoria sulla res che gli consente di soddisfare i suoi interessi direttamente sulla cosa, senza la necessità della collaborazione dei terzi, come avviene invece nei diritti relativi. Esempio tipico dei diritti reali è la proprietà.

Lo stato di comunione, conseguente ad una successione ereditaria (comunione ereditaria) o ad un acquisto in quote tra più soggetti (comunione ordinaria), può essere fatto cessare mediante la divisione.

Il diritto di procedere allo scioglimento della comunione è un diritto potestativo a cui il coerede o il comunista non può opporsi se non in casi particolari previsti dalla legge.

La divisione ereditaria ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto, compresi i debiti, mentre la divisione ordinaria lo scioglimento, in relazione ad uno o più beni, dello stato di comunione.

QUALI PRESUPPOSTI PER LA DIVISIONE EREDITARIA?

  1. cosa accade quando i beni cadono in comunione?
  • tra gli eredi e cosa accade prima della divisione ?
  • I beni ereditari cadono in comunione quando vi sono più eredi del defunto, che diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell’eredità.
  • Quando i beni sono in  comunione ereditaria, se uno degli eredi intende vendere la sua quota ereditaria o parte di essa, deve prima darne notizia agli altri coeredi.
  •  I coeredi hanno  diritto di prelazione sulla quota, ovvero avranno diritto ad essere preferiti nella vendita rispetto ad altri, a parità di condizioni.
  • La comunione ereditaria termina quando si verifica la divisione ereditaria. Ai sensi dell’art.713 c.c., i coeredi possono sempre domandare la divisione, per ottenere la proprietà esclusiva su parte dei beni che erano in comunione ereditaria, per un valore corrispondente alla propria quota.
  • La divisione ereditaria deve avere ad oggetto tutte le situazioni giuridiche che compongono la comunione ereditaria,
  • Secondo Cass. civ. n. 6134/2010

In tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri.

Cass. civ. n. 15583/2005

Un progetto di divisione di comunione, redatto da un terzo, cui sia stato affidato tale compito, ove si presenti di contenuto tale da integrare gli elementi della proposta e dell’accettazione della divisione e venga sottoscritto per adesione da tutti i condividenti, è idoneo a determinare l’incontro di volontà dei medesimi e quindi la conclusione del contratto di divisione.

Secondo Cass. civ. n. 18351/2004

Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l’esercizio del retratto successorio, previsto dall’art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria.

Cass. civ. n. 17881/2003

In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l’altro non trova applicazione la norma dettata dall’art. 784 c.p.c. — per la divisione giudiziale — sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l’accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe — quale legatario ex lege — della comunione ereditaria dal momento dell’apertura della successione.

Cass. civ. n. 4224/2007

Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicchè l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

Cass. civ. n. 3385/2007

In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale-della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

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