RISOLVI SEPARAZIONE BOLOGNA SUBITO

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  • L’attività dello studio legale si concentra in particolare sulle cause di separazione coniugale e divorzio, gestendo e curando ogni pratica o questione relativa a:

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  • L’avvocato matrimonialista Bologna Sergio Armaroli cerca un accordo tra le parti, ricercando un possibile punto di incontro tra i coniugi al fine di limitare il contenzioso giudiziario e di pervenire ad una soluzione soddisfacente in un arco di tempo accettabile.

  • Tribunale|Milano|Civile|Sentenza|26 maggio 2015

  • Separazione giudiziale – Trasformazione del rito in sede di udienza presidenziale – Conversione del rito in separazione consensuale – Cessazione della comunione legale – Art. 191 c.c. come modificato dalla L. 55 del 2015 – Decorrenza – Dalla sottoscrizione del verbale di separazione – Sussiste.

  • Nel caso in cui, in un procedimento di separazione giudiziale, in sede di udienza presidenziale, i coniugi raggiungano un accordo e sia disposta la trasformazione del rito in separazione consensuale, con prosecuzione del rito, in assenza di ordinanza ex art. 708 c.p.c. che autorizzi i coniugi a vivere separati, l’effetto della cessazione della comunione legale decorre dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale (ciò rileva ai fini dell’onere della pubblicità legale del relativo provvedimento). Pertanto, è il citato verbale e non l’ordinanza di conversione del rito che va comunicato all’ufficiale dello Stato Civile. 

  • L’accordo alla separazione consensuale raggiunto dai coniugi nell’udienza presidenziale non ha natura tipicamente contrattuale in quanto regolamenta sia diritti sottratti alla libera disponibilità delle parti, sia diritti disponibili ma afferenti questioni connesse al regime della separazione e, pertanto, può essere unilateralmente revocato prima del provvedimento di omologazione, poiché solo a seguito di tale pronuncia acquista validità ed efficacia giuridica. App. Brescia, 18 maggio 2000.

  • Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della «donazione», e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di «separazione consensuale» (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di «donazione» vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua «tipicità» propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della «gratuità», in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione «solutorio-compensativa» più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della spesso anche lunga quotidiana convivenza matrimoniale. Cass. 14 marzo 2006 n. 5473.

Nel caso di trasferimento di bene immobile, effettuato da un coniuge in favore dell’altro, in occasione o in esecuzione dei patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, si ritiene ammissibile l’esperimento dell’azione revocatoria, non costituendo ostacolo a ciò, né l’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, la circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Divorzio breve a seguito di separazione consensuale

La durata del periodo di separazione ininterrotta dai coniugi, che consente di richiedere il divorzio, scende da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli. La nuova tempistica risulta valida anche nel caso in cui separazioni, in un primo momento contenziose, diventino consensuali.

Il termine per calcolare la durata della separazione?

 

 decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Divorzio breve a seguito di separazione giudiziale

Se la separazione è giudiziale i tempi di separazione ininterrotta tra marito e moglie necessari per richiedere il divorzio scendono da tre anni a dodici mesi.

 

Anche in questo caso, il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

 

Divorzio breve e negoziazione assistita con Avvocato

(Legge n. 162/2014 di conversione del D. Legge n. 132/2014)

 

 

  1. L’accordo di negoziazione assistita deve essere raggiunto con l’assistenza dei legali delle parti. L’intesa potrà riguardare sia la separazione che il divorzio o la modifica delle condizioni stesse. Essa rappresenta un’alternativa alla via giudiziale. L’accordo, in quanto titolo esecutivo, deve essere trasmesso al PM che:

  2. ASSEGNO DI MANENIMETO ANCHE PER BREVE PERIODO DI MATRIMONIO?

  3. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il sorgere del diritto al mantenimento è subordinato alla duplice condizione che al coniuge destinatario del mantenimento stesso non sia addebitale la separazione e al contempo non sia titolare di adeguati redditi propri; ovvero che il soggetto non abbia redditi che consentano allo stesso di mantenere un tenore di vita analogo al precedente e ciò viene posto in correlazione anche alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.

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