Tribunale|Ferrara|Civile 2017| n. 621Integrale Testamento – Azione di nullità –

Tribunale|Ferrara|Civile|Sentenza|| n. 621

Integrale

Testamento – Azione di nullità – Dubbio – Principio del favor testamenti e di conservazione del testamento – Prevalenza validità scheda testamentaria – Ipotesi – Fattispecie


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandro Rizzieri Presidente

dott. Caterina Arcani Giudice Relatore

dott. Marianna Cocca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2014 promossa da:

AN.EV., con il patrocinio dell’avv. ZU.AL. elettivamente domiciliato in VIA (…) FERRARA presso il difensore avv. ZU.AL.

ATTORE/I

contro

GI.DO., con il patrocinio dell’avv. SA.MI., elettivamente domiciliato in VIA (…) 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SA.MI.

CONVENUTO/I

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

An.Ev. ha convenuto in giudizio Gi.Do. per sentire accertare la nullità, ai sensi dell’art. 606 c.c., ovvero per mancanza dell’autografia, del testamento olografo datato 6 luglio 2012, con il quale il padre, Vi.Ev., deceduto in Lagosanto il 22 luglio 2012, aveva disposto delle proprie sostanze in favore della convenuta.

A supporto delle proprie richieste parte attrice deduce che, in base ad una perizia calligrafica commissionata alla dott.ssa Ma.Ri., datata 26.10.2012, il testamento con il quale Ev.Vi. nominava la moglie Gi.Do. unica erede risulta con alta probabilità redatto e sottoscritto da mano diversa da quella del de cuius, difettando, pertanto, del requisito dell’autografia. Dichiara, di conseguenza, di non riconoscere la scheda testamentaria come redatta e sottoscritta dal proprio padre Vi.Ev.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo la piena autenticità della scheda testamentaria e si è riservata di proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. in difetto di proposizione da parte della attrice di formale querela di falso, per contestare la autenticità del testamento.

In corso di causa è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, proposta dalla attrice e, quindi, disposta CTU grafologica, affidata alla dott.ssa Ma.Co., diretta ad accertare se il testamento oggetto della lite sia stato scritto di pugno da Vi.Ev.

Il fascicolo è stato altresì trasmesso al PM in data 16 maggio 2017 per le sue conclusioni, come richiesto dall’art.221 ultimo comma c.p.c.

La relazione della dott.ssa Co. conclude per la autenticità del testamento.

Non possono essere condivisi i rilievi svolti dalla difesa attorea in corso di causa e ribaditi in sede di comparsa conclusionale, circa il fatto che il CTU non si sarebbe attenuto ai doveri di diligenza imposti dall’art. 193 c.p.c.

In particolare, parte attrice all’udienza del 15 settembre 2016 lamentava che la dott.ssa Co. non avesse risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice; rilevava in particolare che la CTU avesse erroneamente ritenuto che la consulente di parte non avesse fatto pervenire al CTU le proprie osservazioni sulla bozza dell’elaborato.

E’ stato, quindi, assegnato un termine di 15 giorni al CTU per rispondere alle osservazioni del consulente attoreo.

Il CTU ha quindi risposto nel termine assegnato in modo esaustivo alle osservazioni della dott.ssa Ri., osservando, peraltro, che nel termine originariamente concesso, la consulente di parte attrice non aveva fatto pervenire le proprie osservazioni, nonostante le sollecitazioni del CTU a provvedervi.

Sotto tale profilo, nessuna lesione del principio della parità processuale si è verificata.

La difesa attorea si duole, poi, del fatto che il CTU abbia preso visione dell’originale del testamento, presso la Procura della Repubblica di Ferrara da sola, senza fissare un nuovo appuntamento per consentire che fossero presenti all’espletamento dell’incombente anche i consulenti di parte.

Sul punto si osserva che, ai fini del rispetto del diritto di difesa delle parti, non occorre che tutte le operazioni peritali si svolgano alla presenza dei consulenti di parte, essendo sufficiente che il consulente dell’ufficio trasmetta bozza dell’elaborato ai consulenti di parte e prenda in considerazione le loro osservazioni, rispondendo agli eventuali rilievi in esse contenuti.

Tanto premesso, passando all’esame della relazione, il CTU ha, in primo luogo, rilevato come l’esistenza di analogie e concordanze sia nelle caratteristiche grafiche generali sia nelle particolarità di dettaglio, consenta di affermare che data, testo e sottoscrizione della scheda testamentaria sono stati redatti da una sola mano. A tal fine la dott.ssa Co. ha valorizzato la analogia nella qualità dei tratti, nei coefficienti di oscillazione degli assi laterali, nella distribuzione della energia pressoria lungo i tratti, nelle variazioni del grado di curvilineità ed angolosità dei risvolti e nelle modalità di eseguire lettere e gruppi di lettere omologhi.

Si è, poi, soffermata sulle scritture di comparazione ed ha rilevato che le sottoscrizioni autografe di Vi.Ev. versate in atti, coprono un ampio spazio temporale che va dal 14 Gennaio 1986 al 13 Luglio 2012 e sono, di conseguenza, pienamente rappresentative delle potenzialità espressive del testatore alla data (6 Luglio 2012) indicata nel testamento. Ha anche potuto rilevare che, a partire dal 2011, si riscontra una serie di stentatezze nella conduzione dei movimenti e di alterazioni del tono neuromuscolare da attribuire in parte al peggioramento dello stato di salute del sig. Ev., che si riflette nel deterioramento degli organi deputati alla realizzazione della scrittura.

Tanto premesso la dott.ssa Co. ha affermato che il confronto tra il testamento e le scritture autografe mette in rilievo similarità decisive, sotto il profilo della qualità, della quantità, della combinazione e della singolarità connotativa. Ne ha desunto un giudizio di identità della mano che ha sottoscritto le scritture di comparazione con quella che ha scritto il testamento ed ha, quindi, concluso per la autenticità della scheda.

Scrive il CTU a pag.23 della relazione: “il testamento e le scritture autografe del de cujus condividono, infatti, le particolarità più intrinseche del gesto grafico nella loro interazione dinamica ed una gamma così imponente di contrassegni personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudizio di unicità di mano”.

Il CTU, ha, poi, replicato in modo convincente alle conclusioni del CTP attoreo circa la non autenticità della scheda, osservando che la valutazione della dott.ssa Ri. si è basata sull’analisi di una copia di scarsa qualità del testamento e non sull’esame diretto dell’originale della scheda e che ha la dott.ssa Ri. ha erroneamente attribuito eccessivo peso alle non significative differenze tra scheda testamentaria e scritture di comparazione, per inferirne un giudizio di non olografia della scrittura.

La completezza ed esaustività dell’elaborato peritale, comporta il rigetto della richiesta di parte attrice, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, di rinnovo delle operazioni peritali.

Si deve constatare che l’attrice ha fondato la sua domanda esclusivamente sulla consulenza grafologica, senza dedurre e provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della falsificazione del testamento. Le circostanze allegate in citazione circa il fatto che i rapporti fra padre e figlia fossero, seppure non frequenti, improntati al rispetto reciproco anche dopo la separazione del sig. Evangelisti dalla madre dell’attrice ed il fatto che il de cuius abbia contratto matrimonio con la convenuta in prossimità della data del decesso non forniscono alcun elemento ai fini della dimostrazione che la scheda testamentaria sia stata formata da mano diversa da quella dell’apparente testatore.

Deve, inoltre, ricordarsi che la materia in esame è retta dal principio del favor testamenti e dal principio di conservazione del testamento che impone, in caso di dubbio, di adottare una interpretazione che faccia prevalere la validità della scheda testamentaria, piuttosto che la nullità della stessa (cfr., in tema di interpretazione della scheda testamentaria, la sentenza n. 23278 14.3.2013).

Varie sono pronunce dei giudici di legittimità, che, con riferimento alle c.d. nullità formali del testamento, hanno fatto applicazione del principio sopra espresso, così salvaguardando la scheda testamentaria, censurata di nullità e precisamente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18644 del 03/09/2014, secondo cui “La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014, secondo cui “Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4492 del 25/02/2014, secondo cui “Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria”.

Le risultanze della CTU e l’applicazione del principio di diritto sopra ricordato conducono alla reiezione delle domande attoree.

Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della lite in Euro 1620,00 per fase di studio, Euro 1147,00 per fase introduttiva, Euro 1720,00 per far istruttoria ed Euro 1384,00 per fase della decisione e di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, come sopra composto, ogni altra domanda ed eccezione respinta

– rigetta la domanda di An.Ev. diretta ad accertare la nullità del testamento olografo recante data del 6 luglio 2012 per mancanza dell’autografia e conseguentemente rigetta altresì la querela di falso proposta in via incidentale dall’attrice;

– condanna An.Ev. a rifondere a Gi.Do. le spese di lite liquidate in Euro 5871,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA

– pone a carico definitivo di An.Ev. le spese di CTU.

Così deciso in Ferrara il 16 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.

La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014, secondo cui “Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4492 del 25/02/2014, secondo cui “Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria”.

La difesa attorea si duole, poi, del fatto che il CTU abbia preso visione dell’originale del testamento, presso la Procura della Repubblica di Ferrara da sola, senza fissare un nuovo appuntamento per consentire che fossero presenti all’espletamento dell’incombente anche i consulenti di parte.

Sul punto si osserva che, ai fini del rispetto del diritto di difesa delle parti, non occorre che tutte le operazioni peritali si svolgano alla presenza dei consulenti di parte, essendo sufficiente che il consulente dell’ufficio trasmetta bozza dell’elaborato ai consulenti di parte e prenda in considerazione le loro osservazioni, rispondendo agli eventuali rilievi in esse contenuti.

Tribunale|Ferrara|Civile|Sentenza|| n. 621

Integrale

Testamento – Azione di nullità – Dubbio – Principio del favor testamenti e di conservazione del testamento – Prevalenza validità scheda testamentaria – Ipotesi – Fattispecie


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandro Rizzieri Presidente

dott. Caterina Arcani Giudice Relatore

dott. Marianna Cocca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2014 promossa da:

AN.EV., con il patrocinio dell’avv. ZU.AL. elettivamente domiciliato in VIA (…) FERRARA presso il difensore avv. ZU.AL.

ATTORE/I

contro

GI.DO., con il patrocinio dell’avv. SA.MI., elettivamente domiciliato in VIA (…) 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SA.MI.

CONVENUTO/I

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

An.Ev. ha convenuto in giudizio Gi.Do. per sentire accertare la nullità, ai sensi dell’art. 606 c.c., ovvero per mancanza dell’autografia, del testamento olografo datato 6 luglio 2012, con il quale il padre, Vi.Ev., deceduto in Lagosanto il 22 luglio 2012, aveva disposto delle proprie sostanze in favore della convenuta.

A supporto delle proprie richieste parte attrice deduce che, in base ad una perizia calligrafica commissionata alla dott.ssa Ma.Ri., datata 26.10.2012, il testamento con il quale Ev.Vi. nominava la moglie Gi.Do. unica erede risulta con alta probabilità redatto e sottoscritto da mano diversa da quella del de cuius, difettando, pertanto, del requisito dell’autografia. Dichiara, di conseguenza, di non riconoscere la scheda testamentaria come redatta e sottoscritta dal proprio padre Vi.Ev.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo la piena autenticità della scheda testamentaria e si è riservata di proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. in difetto di proposizione da parte della attrice di formale querela di falso, per contestare la autenticità del testamento.

In corso di causa è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, proposta dalla attrice e, quindi, disposta CTU grafologica, affidata alla dott.ssa Ma.Co., diretta ad accertare se il testamento oggetto della lite sia stato scritto di pugno da Vi.Ev.

Il fascicolo è stato altresì trasmesso al PM in data 16 maggio 2017 per le sue conclusioni, come richiesto dall’art.221 ultimo comma c.p.c.

La relazione della dott.ssa Co. conclude per la autenticità del testamento.

Non possono essere condivisi i rilievi svolti dalla difesa attorea in corso di causa e ribaditi in sede di comparsa conclusionale, circa il fatto che il CTU non si sarebbe attenuto ai doveri di diligenza imposti dall’art. 193 c.p.c.

In particolare, parte attrice all’udienza del 15 settembre 2016 lamentava che la dott.ssa Co. non avesse risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice; rilevava in particolare che la CTU avesse erroneamente ritenuto che la consulente di parte non avesse fatto pervenire al CTU le proprie osservazioni sulla bozza dell’elaborato.

E’ stato, quindi, assegnato un termine di 15 giorni al CTU per rispondere alle osservazioni del consulente attoreo.

Il CTU ha quindi risposto nel termine assegnato in modo esaustivo alle osservazioni della dott.ssa Ri., osservando, peraltro, che nel termine originariamente concesso, la consulente di parte attrice non aveva fatto pervenire le proprie osservazioni, nonostante le sollecitazioni del CTU a provvedervi.

Sotto tale profilo, nessuna lesione del principio della parità processuale si è verificata.

La difesa attorea si duole, poi, del fatto che il CTU abbia preso visione dell’originale del testamento, presso la Procura della Repubblica di Ferrara da sola, senza fissare un nuovo appuntamento per consentire che fossero presenti all’espletamento dell’incombente anche i consulenti di parte.

Sul punto si osserva che, ai fini del rispetto del diritto di difesa delle parti, non occorre che tutte le operazioni peritali si svolgano alla presenza dei consulenti di parte, essendo sufficiente che il consulente dell’ufficio trasmetta bozza dell’elaborato ai consulenti di parte e prenda in considerazione le loro osservazioni, rispondendo agli eventuali rilievi in esse contenuti.

Tanto premesso, passando all’esame della relazione, il CTU ha, in primo luogo, rilevato come l’esistenza di analogie e concordanze sia nelle caratteristiche grafiche generali sia nelle particolarità di dettaglio, consenta di affermare che data, testo e sottoscrizione della scheda testamentaria sono stati redatti da una sola mano. A tal fine la dott.ssa Co. ha valorizzato la analogia nella qualità dei tratti, nei coefficienti di oscillazione degli assi laterali, nella distribuzione della energia pressoria lungo i tratti, nelle variazioni del grado di curvilineità ed angolosità dei risvolti e nelle modalità di eseguire lettere e gruppi di lettere omologhi.

Si è, poi, soffermata sulle scritture di comparazione ed ha rilevato che le sottoscrizioni autografe di Vi.Ev. versate in atti, coprono un ampio spazio temporale che va dal 14 Gennaio 1986 al 13 Luglio 2012 e sono, di conseguenza, pienamente rappresentative delle potenzialità espressive del testatore alla data (6 Luglio 2012) indicata nel testamento. Ha anche potuto rilevare che, a partire dal 2011, si riscontra una serie di stentatezze nella conduzione dei movimenti e di alterazioni del tono neuromuscolare da attribuire in parte al peggioramento dello stato di salute del sig. Ev., che si riflette nel deterioramento degli organi deputati alla realizzazione della scrittura.

Tanto premesso la dott.ssa Co. ha affermato che il confronto tra il testamento e le scritture autografe mette in rilievo similarità decisive, sotto il profilo della qualità, della quantità, della combinazione e della singolarità connotativa. Ne ha desunto un giudizio di identità della mano che ha sottoscritto le scritture di comparazione con quella che ha scritto il testamento ed ha, quindi, concluso per la autenticità della scheda.

Scrive il CTU a pag.23 della relazione: “il testamento e le scritture autografe del de cujus condividono, infatti, le particolarità più intrinseche del gesto grafico nella loro interazione dinamica ed una gamma così imponente di contrassegni personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudizio di unicità di mano”.

Il CTU, ha, poi, replicato in modo convincente alle conclusioni del CTP attoreo circa la non autenticità della scheda, osservando che la valutazione della dott.ssa Ri. si è basata sull’analisi di una copia di scarsa qualità del testamento e non sull’esame diretto dell’originale della scheda e che ha la dott.ssa Ri. ha erroneamente attribuito eccessivo peso alle non significative differenze tra scheda testamentaria e scritture di comparazione, per inferirne un giudizio di non olografia della scrittura.

La completezza ed esaustività dell’elaborato peritale, comporta il rigetto della richiesta di parte attrice, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, di rinnovo delle operazioni peritali.

Si deve constatare che l’attrice ha fondato la sua domanda esclusivamente sulla consulenza grafologica, senza dedurre e provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della falsificazione del testamento. Le circostanze allegate in citazione circa il fatto che i rapporti fra padre e figlia fossero, seppure non frequenti, improntati al rispetto reciproco anche dopo la separazione del sig. Evangelisti dalla madre dell’attrice ed il fatto che il de cuius abbia contratto matrimonio con la convenuta in prossimità della data del decesso non forniscono alcun elemento ai fini della dimostrazione che la scheda testamentaria sia stata formata da mano diversa da quella dell’apparente testatore.

Deve, inoltre, ricordarsi che la materia in esame è retta dal principio del favor testamenti e dal principio di conservazione del testamento che impone, in caso di dubbio, di adottare una interpretazione che faccia prevalere la validità della scheda testamentaria, piuttosto che la nullità della stessa (cfr., in tema di interpretazione della scheda testamentaria, la sentenza n. 23278 14.3.2013).

Varie sono pronunce dei giudici di legittimità, che, con riferimento alle c.d. nullità formali del testamento, hanno fatto applicazione del principio sopra espresso, così salvaguardando la scheda testamentaria, censurata di nullità e precisamente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18644 del 03/09/2014, secondo cui “La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014, secondo cui “Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4492 del 25/02/2014, secondo cui “Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria”.

Le risultanze della CTU e l’applicazione del principio di diritto sopra ricordato conducono alla reiezione delle domande attoree.

Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della lite in Euro 1620,00 per fase di studio, Euro 1147,00 per fase introduttiva, Euro 1720,00 per far istruttoria ed Euro 1384,00 per fase della decisione e di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, come sopra composto, ogni altra domanda ed eccezione respinta

– rigetta la domanda di An.Ev. diretta ad accertare la nullità del testamento olografo recante data del 6 luglio 2012 per mancanza dell’autografia e conseguentemente rigetta altresì la querela di falso proposta in via incidentale dall’attrice;

– condanna An.Ev. a rifondere a Gi.Do. le spese di lite liquidate in Euro 5871,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA

– pone a carico definitivo di An.Ev. le spese di CTU.

Così deciso in Ferrara il 16 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.

Tribunale|Ferrara|Civile|Sentenza|| n. 621

Integrale

Testamento – Azione di nullità – Dubbio – Principio del favor testamenti e di conservazione del testamento – Prevalenza validità scheda testamentaria – Ipotesi – Fattispecie


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandro Rizzieri Presidente

dott. Caterina Arcani Giudice Relatore

dott. Marianna Cocca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2014 promossa da:

AN.EV., con il patrocinio dell’avv. ZU.AL. elettivamente domiciliato in VIA (…) FERRARA presso il difensore avv. ZU.AL.

ATTORE/I

contro

GI.DO., con il patrocinio dell’avv. SA.MI., elettivamente domiciliato in VIA (…) 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SA.MI.

CONVENUTO/I

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

An.Ev. ha convenuto in giudizio Gi.Do. per sentire accertare la nullità, ai sensi dell’art. 606 c.c., ovvero per mancanza dell’autografia, del testamento olografo datato 6 luglio 2012, con il quale il padre, Vi.Ev., deceduto in Lagosanto il 22 luglio 2012, aveva disposto delle proprie sostanze in favore della convenuta.

A supporto delle proprie richieste parte attrice deduce che, in base ad una perizia calligrafica commissionata alla dott.ssa Ma.Ri., datata 26.10.2012, il testamento con il quale Ev.Vi. nominava la moglie Gi.Do. unica erede risulta con alta probabilità redatto e sottoscritto da mano diversa da quella del de cuius, difettando, pertanto, del requisito dell’autografia. Dichiara, di conseguenza, di non riconoscere la scheda testamentaria come redatta e sottoscritta dal proprio padre Vi.Ev.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo la piena autenticità della scheda testamentaria e si è riservata di proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. in difetto di proposizione da parte della attrice di formale querela di falso, per contestare la autenticità del testamento.

In corso di causa è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, proposta dalla attrice e, quindi, disposta CTU grafologica, affidata alla dott.ssa Ma.Co., diretta ad accertare se il testamento oggetto della lite sia stato scritto di pugno da Vi.Ev.

Il fascicolo è stato altresì trasmesso al PM in data 16 maggio 2017 per le sue conclusioni, come richiesto dall’art.221 ultimo comma c.p.c.

La relazione della dott.ssa Co. conclude per la autenticità del testamento.

Non possono essere condivisi i rilievi svolti dalla difesa attorea in corso di causa e ribaditi in sede di comparsa conclusionale, circa il fatto che il CTU non si sarebbe attenuto ai doveri di diligenza imposti dall’art. 193 c.p.c.

In particolare, parte attrice all’udienza del 15 settembre 2016 lamentava che la dott.ssa Co. non avesse risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice; rilevava in particolare che la CTU avesse erroneamente ritenuto che la consulente di parte non avesse fatto pervenire al CTU le proprie osservazioni sulla bozza dell’elaborato.

E’ stato, quindi, assegnato un termine di 15 giorni al CTU per rispondere alle osservazioni del consulente attoreo.

Il CTU ha quindi risposto nel termine assegnato in modo esaustivo alle osservazioni della dott.ssa Ri., osservando, peraltro, che nel termine originariamente concesso, la consulente di parte attrice non aveva fatto pervenire le proprie osservazioni, nonostante le sollecitazioni del CTU a provvedervi.

Sotto tale profilo, nessuna lesione del principio della parità processuale si è verificata.

La difesa attorea si duole, poi, del fatto che il CTU abbia preso visione dell’originale del testamento, presso la Procura della Repubblica di Ferrara da sola, senza fissare un nuovo appuntamento per consentire che fossero presenti all’espletamento dell’incombente anche i consulenti di parte.

Sul punto si osserva che, ai fini del rispetto del diritto di difesa delle parti, non occorre che tutte le operazioni peritali si svolgano alla presenza dei consulenti di parte, essendo sufficiente che il consulente dell’ufficio trasmetta bozza dell’elaborato ai consulenti di parte e prenda in considerazione le loro osservazioni, rispondendo agli eventuali rilievi in esse contenuti.

Tanto premesso, passando all’esame della relazione, il CTU ha, in primo luogo, rilevato come l’esistenza di analogie e concordanze sia nelle caratteristiche grafiche generali sia nelle particolarità di dettaglio, consenta di affermare che data, testo e sottoscrizione della scheda testamentaria sono stati redatti da una sola mano. A tal fine la dott.ssa Co. ha valorizzato la analogia nella qualità dei tratti, nei coefficienti di oscillazione degli assi laterali, nella distribuzione della energia pressoria lungo i tratti, nelle variazioni del grado di curvilineità ed angolosità dei risvolti e nelle modalità di eseguire lettere e gruppi di lettere omologhi.

Si è, poi, soffermata sulle scritture di comparazione ed ha rilevato che le sottoscrizioni autografe di Vi.Ev. versate in atti, coprono un ampio spazio temporale che va dal 14 Gennaio 1986 al 13 Luglio 2012 e sono, di conseguenza, pienamente rappresentative delle potenzialità espressive del testatore alla data (6 Luglio 2012) indicata nel testamento. Ha anche potuto rilevare che, a partire dal 2011, si riscontra una serie di stentatezze nella conduzione dei movimenti e di alterazioni del tono neuromuscolare da attribuire in parte al peggioramento dello stato di salute del sig. Ev., che si riflette nel deterioramento degli organi deputati alla realizzazione della scrittura.

Tanto premesso la dott.ssa Co. ha affermato che il confronto tra il testamento e le scritture autografe mette in rilievo similarità decisive, sotto il profilo della qualità, della quantità, della combinazione e della singolarità connotativa. Ne ha desunto un giudizio di identità della mano che ha sottoscritto le scritture di comparazione con quella che ha scritto il testamento ed ha, quindi, concluso per la autenticità della scheda.

Scrive il CTU a pag.23 della relazione: “il testamento e le scritture autografe del de cujus condividono, infatti, le particolarità più intrinseche del gesto grafico nella loro interazione dinamica ed una gamma così imponente di contrassegni personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudizio di unicità di mano”.

Il CTU, ha, poi, replicato in modo convincente alle conclusioni del CTP attoreo circa la non autenticità della scheda, osservando che la valutazione della dott.ssa Ri. si è basata sull’analisi di una copia di scarsa qualità del testamento e non sull’esame diretto dell’originale della scheda e che ha la dott.ssa Ri. ha erroneamente attribuito eccessivo peso alle non significative differenze tra scheda testamentaria e scritture di comparazione, per inferirne un giudizio di non olografia della scrittura.

La completezza ed esaustività dell’elaborato peritale, comporta il rigetto della richiesta di parte attrice, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, di rinnovo delle operazioni peritali.

Si deve constatare che l’attrice ha fondato la sua domanda esclusivamente sulla consulenza grafologica, senza dedurre e provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della falsificazione del testamento. Le circostanze allegate in citazione circa il fatto che i rapporti fra padre e figlia fossero, seppure non frequenti, improntati al rispetto reciproco anche dopo la separazione del sig. Evangelisti dalla madre dell’attrice ed il fatto che il de cuius abbia contratto matrimonio con la convenuta in prossimità della data del decesso non forniscono alcun elemento ai fini della dimostrazione che la scheda testamentaria sia stata formata da mano diversa da quella dell’apparente testatore.

Deve, inoltre, ricordarsi che la materia in esame è retta dal principio del favor testamenti e dal principio di conservazione del testamento che impone, in caso di dubbio, di adottare una interpretazione che faccia prevalere la validità della scheda testamentaria, piuttosto che la nullità della stessa (cfr., in tema di interpretazione della scheda testamentaria, la sentenza n. 23278 14.3.2013).

Varie sono pronunce dei giudici di legittimità, che, con riferimento alle c.d. nullità formali del testamento, hanno fatto applicazione del principio sopra espresso, così salvaguardando la scheda testamentaria, censurata di nullità e precisamente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18644 del 03/09/2014, secondo cui “La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014, secondo cui “Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4492 del 25/02/2014, secondo cui “Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria”.

Le risultanze della CTU e l’applicazione del principio di diritto sopra ricordato conducono alla reiezione delle domande attoree.

Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della lite in Euro 1620,00 per fase di studio, Euro 1147,00 per fase introduttiva, Euro 1720,00 per far istruttoria ed Euro 1384,00 per fase della decisione e di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, come sopra composto, ogni altra domanda ed eccezione respinta

– rigetta la domanda di An.Ev. diretta ad accertare la nullità del testamento olografo recante data del 6 luglio 2012 per mancanza dell’autografia e conseguentemente rigetta altresì la querela di falso proposta in via incidentale dall’attrice;

– condanna An.Ev. a rifondere a Gi.Do. le spese di lite liquidate in Euro 5871,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA

– pone a carico definitivo di An.Ev. le spese di CTU.

Così deciso in Ferrara il 16 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.

Tribunale|Ferrara|Civile|Sentenza|| n. 621

Integrale

Testamento – Azione di nullità – Dubbio – Principio del favor testamenti e di conservazione del testamento – Prevalenza validità scheda testamentaria – Ipotesi – Fattispecie


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandro Rizzieri Presidente

dott. Caterina Arcani Giudice Relatore

dott. Marianna Cocca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2014 promossa da:

AN.EV., con il patrocinio dell’avv. ZU.AL. elettivamente domiciliato in VIA (…) FERRARA presso il difensore avv. ZU.AL.

ATTORE/I

contro

GI.DO., con il patrocinio dell’avv. SA.MI., elettivamente domiciliato in VIA (…) 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SA.MI.

CONVENUTO/I

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

An.Ev. ha convenuto in giudizio Gi.Do. per sentire accertare la nullità, ai sensi dell’art. 606 c.c., ovvero per mancanza dell’autografia, del testamento olografo datato 6 luglio 2012, con il quale il padre, Vi.Ev., deceduto in Lagosanto il 22 luglio 2012, aveva disposto delle proprie sostanze in favore della convenuta.

A supporto delle proprie richieste parte attrice deduce che, in base ad una perizia calligrafica commissionata alla dott.ssa Ma.Ri., datata 26.10.2012, il testamento con il quale Ev.Vi. nominava la moglie Gi.Do. unica erede risulta con alta probabilità redatto e sottoscritto da mano diversa da quella del de cuius, difettando, pertanto, del requisito dell’autografia. Dichiara, di conseguenza, di non riconoscere la scheda testamentaria come redatta e sottoscritta dal proprio padre Vi.Ev.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo la piena autenticità della scheda testamentaria e si è riservata di proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. in difetto di proposizione da parte della attrice di formale querela di falso, per contestare la autenticità del testamento.

In corso di causa è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, proposta dalla attrice e, quindi, disposta CTU grafologica, affidata alla dott.ssa Ma.Co., diretta ad accertare se il testamento oggetto della lite sia stato scritto di pugno da Vi.Ev.

Il fascicolo è stato altresì trasmesso al PM in data 16 maggio 2017 per le sue conclusioni, come richiesto dall’art.221 ultimo comma c.p.c.

La relazione della dott.ssa Co. conclude per la autenticità del testamento.

Non possono essere condivisi i rilievi svolti dalla difesa attorea in corso di causa e ribaditi in sede di comparsa conclusionale, circa il fatto che il CTU non si sarebbe attenuto ai doveri di diligenza imposti dall’art. 193 c.p.c.

In particolare, parte attrice all’udienza del 15 settembre 2016 lamentava che la dott.ssa Co. non avesse risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice; rilevava in particolare che la CTU avesse erroneamente ritenuto che la consulente di parte non avesse fatto pervenire al CTU le proprie osservazioni sulla bozza dell’elaborato.

E’ stato, quindi, assegnato un termine di 15 giorni al CTU per rispondere alle osservazioni del consulente attoreo.

Il CTU ha quindi risposto nel termine assegnato in modo esaustivo alle osservazioni della dott.ssa Ri., osservando, peraltro, che nel termine originariamente concesso, la consulente di parte attrice non aveva fatto pervenire le proprie osservazioni, nonostante le sollecitazioni del CTU a provvedervi.

Sotto tale profilo, nessuna lesione del principio della parità processuale si è verificata.

La difesa attorea si duole, poi, del fatto che il CTU abbia preso visione dell’originale del testamento, presso la Procura della Repubblica di Ferrara da sola, senza fissare un nuovo appuntamento per consentire che fossero presenti all’espletamento dell’incombente anche i consulenti di parte.

Sul punto si osserva che, ai fini del rispetto del diritto di difesa delle parti, non occorre che tutte le operazioni peritali si svolgano alla presenza dei consulenti di parte, essendo sufficiente che il consulente dell’ufficio trasmetta bozza dell’elaborato ai consulenti di parte e prenda in considerazione le loro osservazioni, rispondendo agli eventuali rilievi in esse contenuti.

Tanto premesso, passando all’esame della relazione, il CTU ha, in primo luogo, rilevato come l’esistenza di analogie e concordanze sia nelle caratteristiche grafiche generali sia nelle particolarità di dettaglio, consenta di affermare che data, testo e sottoscrizione della scheda testamentaria sono stati redatti da una sola mano. A tal fine la dott.ssa Co. ha valorizzato la analogia nella qualità dei tratti, nei coefficienti di oscillazione degli assi laterali, nella distribuzione della energia pressoria lungo i tratti, nelle variazioni del grado di curvilineità ed angolosità dei risvolti e nelle modalità di eseguire lettere e gruppi di lettere omologhi.

Si è, poi, soffermata sulle scritture di comparazione ed ha rilevato che le sottoscrizioni autografe di Vi.Ev. versate in atti, coprono un ampio spazio temporale che va dal 14 Gennaio 1986 al 13 Luglio 2012 e sono, di conseguenza, pienamente rappresentative delle potenzialità espressive del testatore alla data (6 Luglio 2012) indicata nel testamento. Ha anche potuto rilevare che, a partire dal 2011, si riscontra una serie di stentatezze nella conduzione dei movimenti e di alterazioni del tono neuromuscolare da attribuire in parte al peggioramento dello stato di salute del sig. Ev., che si riflette nel deterioramento degli organi deputati alla realizzazione della scrittura.

Tanto premesso la dott.ssa Co. ha affermato che il confronto tra il testamento e le scritture autografe mette in rilievo similarità decisive, sotto il profilo della qualità, della quantità, della combinazione e della singolarità connotativa. Ne ha desunto un giudizio di identità della mano che ha sottoscritto le scritture di comparazione con quella che ha scritto il testamento ed ha, quindi, concluso per la autenticità della scheda.

Scrive il CTU a pag.23 della relazione: “il testamento e le scritture autografe del de cujus condividono, infatti, le particolarità più intrinseche del gesto grafico nella loro interazione dinamica ed una gamma così imponente di contrassegni personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudizio di unicità di mano”.

Il CTU, ha, poi, replicato in modo convincente alle conclusioni del CTP attoreo circa la non autenticità della scheda, osservando che la valutazione della dott.ssa Ri. si è basata sull’analisi di una copia di scarsa qualità del testamento e non sull’esame diretto dell’originale della scheda e che ha la dott.ssa Ri. ha erroneamente attribuito eccessivo peso alle non significative differenze tra scheda testamentaria e scritture di comparazione, per inferirne un giudizio di non olografia della scrittura.

La completezza ed esaustività dell’elaborato peritale, comporta il rigetto della richiesta di parte attrice, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, di rinnovo delle operazioni peritali.

Si deve constatare che l’attrice ha fondato la sua domanda esclusivamente sulla consulenza grafologica, senza dedurre e provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della falsificazione del testamento. Le circostanze allegate in citazione circa il fatto che i rapporti fra padre e figlia fossero, seppure non frequenti, improntati al rispetto reciproco anche dopo la separazione del sig. Evangelisti dalla madre dell’attrice ed il fatto che il de cuius abbia contratto matrimonio con la convenuta in prossimità della data del decesso non forniscono alcun elemento ai fini della dimostrazione che la scheda testamentaria sia stata formata da mano diversa da quella dell’apparente testatore.

Deve, inoltre, ricordarsi che la materia in esame è retta dal principio del favor testamenti e dal principio di conservazione del testamento che impone, in caso di dubbio, di adottare una interpretazione che faccia prevalere la validità della scheda testamentaria, piuttosto che la nullità della stessa (cfr., in tema di interpretazione della scheda testamentaria, la sentenza n. 23278 14.3.2013).

Varie sono pronunce dei giudici di legittimità, che, con riferimento alle c.d. nullità formali del testamento, hanno fatto applicazione del principio sopra espresso, così salvaguardando la scheda testamentaria, censurata di nullità e precisamente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18644 del 03/09/2014, secondo cui “La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014, secondo cui “Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4492 del 25/02/2014, secondo cui “Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria”.

Le risultanze della CTU e l’applicazione del principio di diritto sopra ricordato conducono alla reiezione delle domande attoree.

Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della lite in Euro 1620,00 per fase di studio, Euro 1147,00 per fase introduttiva, Euro 1720,00 per far istruttoria ed Euro 1384,00 per fase della decisione e di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, come sopra composto, ogni altra domanda ed eccezione respinta

– rigetta la domanda di An.Ev. diretta ad accertare la nullità del testamento olografo recante data del 6 luglio 2012 per mancanza dell’autografia e conseguentemente rigetta altresì la querela di falso proposta in via incidentale dall’attrice;

– condanna An.Ev. a rifondere a Gi.Do. le spese di lite liquidate in Euro 5871,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA

– pone a carico definitivo di An.Ev. le spese di CTU.

Così deciso in Ferrara il 16 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.

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