RISOLTO! Separazioni divorzio bologna Imola Pianoro a che eta’ va ascoltato il minore? Chiedi un parere chiama l’avvocato Sergio Armaroli

RISOLTO! Separazioni divorzio bologna Imola Pianoro a che eta’ va ascoltato il minore? Chiedi un parere chiama l’avvocato Sergio Armaroli

Sempre nell’ambito del diritto di famiglia l’avvocato divorzista Sergio Armaroli 051 6447838  offre consulenza e supporto in sede sia giudiziale che stragiudiziale nei seguenti ambiti:

  • rapporti patrimoniali tra coniugi
  • affidamento e mantenimento della prole
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  • famiglia di fatto
  • successioni e donazioni
  • tutela e curatela
  • amministrazione di sostegno
  • interdizione ed inabilitazione

CREDI SIA UNA COSA FACILE? TI SBAGLI NON LO E’ AFFATTO

Nel giudizio di separazione il giudice, prima di provvedere sull’affidamento dei figli, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o anche più piccoli purché abbiano capacità di discernimento .

la legge sull’affido condiviso (Legge n.54/2006) ha introdotto il nuovo art. 155 sexies, il quale prevede invece l’ascolto del minore come uno degli adempimenti del giudice che “dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

L’ascolto dei minori non è pertanto un mezzo di prova processuale e l’audizione viene esperita dal giudice personalmente o chiedendo l’ausilio di esperti in psicologia dell’età evolutiva, o addirittura omessa quando, a causa di particolari circostanze, il giudice la ritenesse pregiudizievole per il minore.

L’ascolto attenti non è prova testimoniale :che depone a favore di uno o dell’altro genitore in conflitto. Il minore viene sentito dal giudice quale parte interessata al provvedimento che sarà conseguenza della separazione: cioè il suo affidamento.

  • Del resto, nelle situazioni di alta conflittualità, a volte, le versioni fornite dai due genitori e poste all’attenzione del Tribunale si rivelano poco attendibili e in contrasto, non solo tra loro, ma anche, e soprattutto, con l’interesse dei figli, che viene così ad essere strumentalizzato e sacrificato in vista di una vera e propria battaglia legale.   

  • L’art. 155 sexies del Codice Civile – introdotto dalla Legge 54/2006:

  • sull’affido condiviso – prevede che il Giudice disponga l’audizione del figlio che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore, se capace di discernimento (vale a dire, in grado di elaborare concetti ed idee, di comprendere gli eventi e di assumere decisioni autonome).
  • Qualora non risultino chiare le capacità del bambino di fornire la propria opinione, oppure ancora ci sia il rischio che l’audizione possa arrecare pregiudizio allo stesso, il Giudice, prima di procedere, potrà delegare i servizi sociali territorialmente competenti, affinché redigano apposita relazione sul punto, previo accesso ai luoghi in cui il piccolo svolge la propria vita quotidiana.

  • Corte ha già affermato, anche a Sezioni unite,

  • il valore fondamentale del principio dell’ascolto del minore, sancito nelle Convenzioni di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, art. 12, riferito ad “ogni procedura giudiziaria o amministrativa” in quella di Strasburgo del 1996, art. 6, nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e recepito, quindi, nell’art. 155 sexies Cod. civ., introdotto con la l. 8 febbraio 2006, n. 54. In particolare, è stato rilevato che “l’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n. 16753 del 2007)” (Cass. Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238).
  • L’ampiezza del riferimento a tutti i procedimenti che in qualche misura riguardano il minore certamente impone di considerare tale principio applicabile ai procedimenti, come quello in esame, di revisione delle condizioni di separazione, laddove implichino valutazioni e statuizioni direttamente incidenti sugli aspetti inerenti all’affidamento e alle scelte che ineriscono alla valutazione dell’interesse del minore.
  • L’operatività, in linea generale, del principio comporta
  • l’insussistenza della necessità di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione del minore; per converso, si ritiene che il giudice, nelle ipotesi in cui ravvisi di escludere l’ascolto, vale a dire solo quando esso sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso (Cass., 26 aprile 2007, n. 9094; Cass., 11 agosto 2011, n. 17201), sia tenuto a fornire adeguata giustificazione.
  • L’imprescindibilità dell’audizione, nei termini sopra delineati, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti “sostanziali” del procedimento (Cfr. la citata Cass., n. 22238 del 2009), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi (v. anche Cedu 9 agosto 2006, in ric. n. 18249/02): al riguardo si ritiene sussistente un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore (Cass., 17 maggio 2012, n. 7773).
  • Questa Corte ha altresì precisato, quanto alle conseguenze dell’omessa audizione del minore, la cui obbligatorietà è normalmente riferita al giudizio di primo grado, che la nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c., e, dunque, è deducibile con l’appello (v. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1251). Tale evenienza si è verificata nel caso di specie, avendo il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, espressamente richiamato le doglianze, prospettate con il reclamo, inerenti alla violazione dell’obbligo di audizione da parte del tribunale.
  • Il ricorso in esame, validamente proposto in base a quanto testé rilevato, investe la problematica inerente alle modalità dell’ascolto, per altro particolarmente avvertita da parte dei giudici di merito, che di regola, anche con la formulazione di appositi protocolli, dimostrano una elevata sensibilità al riguardo.

Le modalità dell’audizione, che non costituisce un atto istruttorio tipico, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, sono affidate alla discrezionalità del giudice, il quale deve ispirarsi al principio secondo cui l’audizione stessa deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione (Cass., 26 gennaio 2011, n. 1838).

Si ritiene in maniera quasi unanime, pur esprimendosi da più parti, anche in dottrina, preferenza per l’audizione diretta, che il giudice, soprattutto quando particolari circostanze lo richiedano, possa avvalersi di esperti, delegando agli stessi l’audizione del minore (v., quanto al più recente orientamento di questa Corte, Cass., 26 marzo 2010, n. 7282).

Non è sufficiente, quindi, che, come sembra ritenere la Corte territoriale, il minore sia stato in qualche modo interpellato o esaminato da soggetti (per altro nel caso di specie non si precisano le circostanze sottese alle relazioni dei servizi sociali che avrebbero proceduto a un non meglio definito esame) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, essendo necessario che il soggetto che procede all’audizione sia investito di una specifica delega da parte del giudice competente, inerente al dovere di informarlo di tutte le istanze o scelte che lo riguardano, al fine di acquisire la sua volontà.

A che età deve essere ascoltato il figlio?

A riguardo, la legge prevede che, al compimento del dodicesimo anno di età, il minore debba essere sempre ascoltato su tutte le questioni (diverse da quelle economiche) che lo riguardano (si pensi alla scelta della scuola da frequentare, alle modalità di visita col genitore col quale non abita stabilmente, ecc.) e che tale ascolto possa avvenire anche prima dei 12 anni, qualora il figlio sia ritenuto dal giudice capace di discernimento, ossia capace (secondo quella che è una categoria psico-giuridica) di elaborare idee e concetti in modo autonomo, di avere delle proprie opinioni e di comprendere gli eventi

secondo cui le norme sul diritto dei minori di conservare “rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell’ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori.

Nel caso di specie, senza entrare nel merito delle reciproche accuse mosse tra le parti circa l’andamento dei rapporti anche precedente alla scomparsa della madre della piccola, restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell’interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato. Alla soccombenza della reclamante conseguiva la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.

Avverso questo provvedimento la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 24.01.2014 al PG presso il giudice a quo ed il 23.01.2014 al N., che il 28.02.2014 ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la M. denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 155 sexies c.c., nonchè della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, in punto di capacità di discernimento del minore, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.
La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata è stato violato il disposto delle rubricate norme, in quanto l’audizione della minore, di età inferiore ai 12 anni, avrebbe dovuto essere preceduta da un’indagine sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, la quale non

avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni e tre mesi all’epoca dell’ascolto e che comunque avrebbe dovuto essere approfondita tramite altri mezzi istruttori, quali eventualmente una c.t.u..
Il motivo non ha pregio, rivelandosi l’impugnata decisione aderente ai dati normativi e dotata di puntuali argomentazioni. L’audizione del minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità.

Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d’indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell’audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sè solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell’audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l’oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente, come d’altra parte nella specie anche confermato dal tenore delle trascritte dichiarazioni rese dalla bambina d’età scolare, sia in sede giudiziale che nel corso della successiva indagine affidata dai giudici del reclamo ai servizi sociali.

“Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996, ratificata in Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77, in punto di preventiva informazione del minore sottoposto all’ascolto e della informazione allo stesso circa le conseguenze della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

Ci aiuta a capirlo una recente pronuncia della Cassazione .

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che il diritto dei più piccoli a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti non deve essere letto come il riconoscimento di un autonomo diritto di visita da parte dei nonni; esso rappresenta, invece, una condizione che obbliga il giudice a svolgere una adeguata indagine e valutazione nel momento in cui debba decidere quali decisioni assumere nel prioritario interesse del bambino, tenendo in debito conto anche la volontà eventualmente espressa da quest’ultimo.

 La vicenda

Per meglio comprendere la pronuncia della Suprema corte è bene fare riferimento alla vicenda concreta, riguardante una bimba di 8 anni rimasta orfana della madre. Il padre della bambina ne aveva ostacolato la frequentazione con la nonna materna e quest’ultima si rivolgeva al tribunale per veder riconosciuto il suo diritto di visita sulla piccola. La bambina però esprimeva la inequivoca volontà di non voler intrattenere rapporti con la nonna in quanto legava la sua figura al doloroso ricordo della malattia della mamma. I giudici, sulla base di quanto dichiarato dalla minore, respingevano la domanda della donna. Questa ricorreva quindi in Cassazione, ritenendo che le dichiarazioni rese dalla nipote fossero inattendibili e che fosse necessaria una preventiva indagine sulla capacità di discernimento della bambina (vista la sua età).

Cassazione civile I sezione, 19 gennaio 2015 n. 752

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo alla Corte di appello di Roma M.G., nonna materna della minore N.C., nata l'(OMISSIS) da sua figlia B.S., deceduta per malattia nel (OMISSIS), chiedeva la riforma del decreto (in data 25.09-4.10.2012) con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma, sentita la minore, aveva respinto il ricorso della reclamante volto al riconoscimento del suo diritto di visita della nipote, osteggiato dal genero N.E., padre della bambina.
Con decreto del 9.07-10.09.2013 la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, respingeva il reclamo della M., come richiesto anche dal PG. La Corte territoriale riteneva che non ricorressero i dedotti vizi di omessa e/o insufficiente valutazione delle risultanze processuali sollevati dall’istante. In primis, la dedotta assenza, o comunque il mancato approfondimento, in capo alla nipote N.C., n. l'(OMISSIS), della capacità di discernimento necessaria a far ritenere attendibili le dichiarazioni dalla stessa rese in primo grado avanti al TM (allorquando la minore – in data 21.3.2012 – aveva dichiarato di non voler vedere la nonna perchè quando la madre stava male lei non voleva darle le medicine -), con conseguente richiesta di CTU sullo stato d’animo effettivo della bambina, non appariva sorretta da alcun riscontro obiettivo, tale non potendosi considerare il mero dato costituito dall’età della minore al momento dell’audizione (8 anni e mezzo); nemmeno dal tenore delle dichiarazioni rese dalla bambina, emergevano dubbi o incertezze nel manifestare il proprio desiderio, in un momento senz’ altro di persistente e assai dolorosa rielaborazione del gravissimo lutto costituito dalla perdita della madre in così tenera età. Quanto al contenuto delle medesime dichiarazioni, non si palesavano forzatura o suggestioni che avessero indotto la minore a riferire una volontà diversa da quella interiormente provata, apparendo la conclusione raggiunta dal T.M. corretta e congrua rispetto all’intendimento della bambina di non volere rivedere la nonna. Sul punto si osservava che dall’acquisita relazione del 27.06.2013, dei S.S. emergeva come la minore avesse ribadito la medesima volontà già espressa in sede giudiziale, riferendo di provare dolore al solo pensiero di sentire la nonna anche telefonicamente (“mi ricorda cose troppo brutte, soprattutto le grandi litigate con papa quando mamma stava male”). In ordine alla lamentata violazione del diritto della reclamante a mantenere rapporti significativi con la nipote (ribadito da ultimo con la novella di cui alla legge n. 219/2012) doveva essere richiamato, siccome condivisibile e meritevole di pieno recepimento, l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le norme sul diritto dei minori di conservare “rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell’ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori. Nel caso di specie, senza entrare nel merito delle reciproche accuse mosse tra le parti circa l’andamento dei rapporti anche precedente alla scomparsa della madre della piccola, restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell’interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato. Alla soccombenza della reclamante conseguiva la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Avverso questo provvedimento la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 24.01.2014 al PG presso il giudice a quo ed il 23.01.2014 al N., che il 28.02.2014 ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la M. denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 155 sexies c.c., nonchè della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, in punto di capacità di discernimento del minore, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata è stato violato il disposto delle rubricate norme, in quanto l’audizione della minore, di età inferiore ai 12 anni, avrebbe dovuto essere preceduta da un’indagine sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, la quale non

avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni e tre mesi all’epoca dell’ascolto e che comunque avrebbe dovuto essere approfondita tramite altri mezzi istruttori, quali eventualmente una c.t.u..
Il motivo non ha pregio, rivelandosi l’impugnata decisione aderente ai dati normativi e dotata di puntuali argomentazioni. L’audizione del minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità.

Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d’indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell’audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sè solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell’audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l’oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente, come d’altra parte nella specie anche confermato dal tenore delle trascritte dichiarazioni rese dalla bambina d’età scolare, sia in sede giudiziale che nel corso della successiva indagine affidata dai giudici del reclamo ai servizi sociali.

“Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996, ratificata in Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77, in punto di preventiva informazione del minore sottoposto all’ascolto e della informazione allo stesso circa le conseguenze della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La ricorrente sostiene che la Corte d’ Appello si è limitato ad affermare che le dichiarazioni di C. “non sembrerebbero forzate” senza dare applicazione ai principi stabiliti dall’art. 3 della rubricata Convenzione, ed in particolare senza fornire alla minore preventive informative sulle ragioni del suo ascolto, sulle conseguenze della adottanda decisione e sulla conciliabilità del rapporto paterno con la frequentazione della nonna materna, in tesi mancate anche nel corso dell’indagine svolta in appello dai servizi sociali e di cui alla richiamata, depositata relazione. Si duole inoltre che i giudici del reclamo non abbiano ravvisato nelle dichiarazioni della nipote condizionamenti ed induzioni esterne, contrari alla ripresa del rapporto e delle frequentazioni con la nonna materna, e che non abbiano adeguatamente esaminato e valutato il contenuto, contraddittorio, superficiale ed incompleto, dell’acquisita relazione dei servizi sociali, acriticamente recepito.

Anche il secondo motivo del ricorso non merita favorevole apprezzamento.
La violazione del dettato normativo in punto di doverose informative da dare al minore, è smentita dalle stesse dichiarazioni, trascritte nel ricorso ed alle quali si rinvia, rese dalla bambina al giudice onorario delegato alla sua audizione, dal cui tenore emergono con evidenza anche confermate le doti, positivamente apprezzate dai giudici di merito, di percezione intellettiva oltre che di sensibilità della minore, ulteriormente riscontrabili nei trascritti passi della relazione stilata dagli operatori dei servizi sociali e nelle valutazioni ivi espresse, sulla base pure di specifiche competenze tecniche nella controversa materia.
Per il resto il motivo è inammissibile. Le residue doglianze non risultano in realtà involgere il rubricato piano normativo, come detto ineccepibilmente applicato, ma sostanziarsi in non decisive critiche, in parte anche apodittiche o nuove, comunque incentrate sulla motivazione dell’impugnata pronuncia ed in particolare sulle argomentate, ponderate valutazioni espresse dai giudici del reclamo e segnatamente sul compiuto apprezzamento sia delle esaminate dichiarazioni rese dalla minore, reputate attendibili, e sia del recepito esito dell’indagine affidata ai servizi sociali; tali doglianze, infatti, atteso l’evidenziato oggetto, sono divenute indeducibili in questa sede, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato
dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis (in tema, cfr., tra le altre, cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014; cass. nn. 5133, 7983, 12928,16300 del 2014).
“Violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 2012, art. 2, in punto di legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
La ricorrente sostiene in sintesi che i nonni sono ormai legittimati a fare valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi coi nipoti e che, dunque, lei ha il diritto di mantenere le preesistenti frequentazioni con la nipotina, onde anche garantirle il sano sviluppo dell’importante, rapporto parentale.
Il motivo deve essere disatteso. La legittimazione ad agire della M. non è stata negata, per cui sul punto le censure sono inammissibile per difetto interesse; per il resto i giudici di merito

hanno irreprensibilmente valorizzato l’interesse preminente della minore in riferimento alla situazione attuale, destinata ad evolversi nel tempo, con auspicabili diversi e positivi esiti. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in punto di diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in ordine alla condanna della sig.ra M. alla rifusione delle spese legali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Il motivo deve essere disatteso, essendo stato il regime delle spese ineccepibilmente ancorato alla regola legale della soccombenza, applicabile anche al procedimento di reclamo, definito con l’impugnato provvedimento.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente M. al pagamento in favore del controricorrente N., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la M. al pagamento, in favore del N., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2015

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