Coniuge Matrimonio e divorzio, assegno di mantenimento dei figli, assistenza materiale, violazione degli obblighi Cassazione penale, sez. VI, Sentenza 23/02/2018 n° 8883 separato marito moglie fanno mancare sustentamento figli imola bologna ravenna forli

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1)Coniuge Matrimonio e divorzio, assegno di mantenimento dei figli, assistenza materiale, violazione degli obblighi

2)Cassazione penale, sez. VI, Sentenza 23/02/2018 n° 8883

3)separato marito moglie fanno mancare sustentamento figli imola bologna ravenna forli

4)Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: Ai sensi dell’articolo articolo 570 bis codice penale le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli (fattispecie di reato, in vigore dal 6 aprile 2018, introdotta dal decreto attuativo n. 21/2018 della delega legge n. 103/2017. Il decreto legislativo n. 21/2018 stabilisce l’abrogazione sia dell’art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che dell’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54).

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5)Codice penale – Articolo 570 Bis 

6)Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Testo in vigore dal 6 aprile 2018
7)Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. 

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Il nuovo art.570-bis c.p. sostituisce così ed al contempo abroga due norme speciali che disciplinavano la materia, nel dettaglio:
– l’art.12-sexies della legge sul divorzio (n.898 del 1970) che sanciva che “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art.570 del codice penale
– l’ art.3 della legge numero 54 del 2006, la quale prevedeva che in merito alla separazione e affidamento condiviso dei figli che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre del 1970, n.898”.

Coniuge Matrimonio e divorzio, assegno di mantenimento dei figli, assistenza materiale, violazione degli obblighi Cassazione penale, sez. VI, Sentenza 23/02/2018 n° 8883 separato marito moglie fanno mancare sustentamento figli imola bologna ravenna forli
Coniuge Matrimonio e divorzio, assegno di mantenimento dei figli, assistenza materiale, violazione degli obblighi Cassazione penale, sez. VI, Sentenza 23/02/2018 n° 8883 separato marito moglie fanno mancare sustentamento figli imola bologna ravenna forli

L’art. 12 sexies, Legge cit. delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite all’art. 570 c.p., commi 1 e 2, tra le quali solo quella prevista dal comma 1, si pone in una posizione di affinità con il reato di cui all’art. 12 sexies.

1.                 Sull’indicata premessa (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255271), il reato previsto dall’art. 570, comma 1, cit. si configura tutte le volte in cui un soggetto violi i doveri di assistenza materiale in veste di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile.

2.                 Diversamente, l’art. 570 cit., comma 2, appresta tutela ai vincoli di solidarietà nascenti dal rapporto di coniugio – che risultano attenuati nel caso di separazione o di allentamento del vincolo – che si sostanziano nel non far mancare i “mezzi di sussistenza” necessari.

Coniuge Matrimonio e divorzio, assegno di mantenimento dei figli, assistenza materiale, violazione degli obblighi Cassazione penale, sez. VI, Sentenza 23/02/2018 n° 8883 separato marito moglie fanno mancare sustentamento figli imola bologna ravenna forli
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3.

Coniuge Matrimonio e divorzio, assegno di mantenimento dei figli, assistenza materiale, violazione degli obblighi

Cassazione penale, sez. VI, Sentenza 23/02/2018 n° 8883

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Se nel primo caso si assiste ad una violazione di obblighi materiali, nel secondo invece, la punibilità della condotta non può prescindere da una valutazione sullo stato di necessità dell’avente diritto.

4.                 Ed infatti il coniuge separato che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori viola l’art. 570 c.p., comma 2, e per siffatta condotta va pertanto applicato il relativo trattamento sanzionatorio.

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5.                 Per costante giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Sez. 6, n. 34080 del 13/06/2013, M., Rv. 257416; Sez. 6, n. 41832 del 30/09/2014, S.), in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’art. 570 c.p., comma 1, che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio, non inabile al lavoro, e sono destinate a venir meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore dovuta al raggiungimento della maggiore età, per una conclusione che è sostenuta, nel primo caso, dal richiamo dell’esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai “discendenti di età minore”, con una previsione che differenzia la fattispecie da quella di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies.

6.                 Ne discende, secondo quanto chiarito da questa Suprema Corte, che l’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro sicchè non integra tale reato la diversa violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti.

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