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Risarcimento del Danno Riflesso ai Congiunti: Quando i Familiari Hanno Diritto al Risarcimento? Guida Completa dell’Avvocato Esperto

Risarcimento del danno riflesso ai congiunti: tutela completa per i familiari della vittima

Quando una persona subisce un incidente stradale, un grave errore medico, un infortunio sul lavoro, un’aggressione oppure perde la vita a causa del comportamento illecito di terzi, il danno non colpisce esclusivamente la vittima diretta.

Molto spesso anche i familiari più stretti subiscono conseguenze gravissime sotto il profilo:

  • morale;
  • psicologico;
  • relazionale;
  • patrimoniale;
  • esistenziale.

Il nostro ordinamento riconosce tali pregiudizi attraverso il risarcimento del danno riflesso, noto anche come danno iure proprio dei congiunti, istituto ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L’Avv. Sergio Armaroli, avvocato esperto in responsabilità civile, responsabilità sanitaria, incidenti mortali e lesioni gravissime, assiste familiari e congiunti in tutta Italia per ottenere il massimo risarcimento previsto dalla legge.


Cos’è il danno riflesso?

Il danno riflesso rappresenta il pregiudizio subito da un soggetto diverso dalla vittima principale a causa dell’illecito commesso contro quest’ultima.

Non si tratta di un danno “ereditato”.

È invece un danno autonomo.

Il familiare agisce:

iure proprio

per ottenere il risarcimento dei danni direttamente subiti.


Differenza tra danno iure hereditatis e danno iure proprio

Molti confondono i due istituti.

Occorre distinguerli.

Danno iure hereditatis

È il danno che apparteneva alla vittima prima della morte.

Gli eredi lo ricevono tramite successione.

Comprende ad esempio:

  • danno biologico terminale;
  • danno morale terminale;
  • sofferenza psichica prima del decesso;
  • spese sostenute dalla vittima.

Danno iure proprio

Appartiene direttamente ai familiari.

Nasce dal dolore provocato:

  • dalla morte;
  • dalle gravissime lesioni;
  • dalla perdita della relazione familiare.

Non deriva dall’eredità.

Nasce direttamente in capo ai congiunti.


Fondamento normativo

Il diritto trova fondamento in numerose norme:

  • art. 2 Cost.
  • art. 29 Cost.
  • art. 30 Cost.
  • art. 32 Cost.
  • art. 2043 c.c.
  • artt. 2056 e 2059 c.c.
  • artt. 1223 e 1226 c.c.

La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno progressivamente ampliato la tutela riconoscendo il valore costituzionale della famiglia e delle relazioni affettive.


Quando nasce il diritto al risarcimento?

Il diritto nasce ogni volta che il fatto illecito provoca una lesione seria del rapporto familiare.

Ad esempio:

  • incidente mortale;
  • errore medico con decesso;
  • malasanità;
  • omicidio stradale;
  • omicidio colposo;
  • incidente sul lavoro;
  • responsabilità sanitaria;
  • lesioni gravissime permanenti;
  • stato vegetativo;
  • tetraplegia;
  • paraplegia;
  • gravissima invalidità.

Il danno da perdita del rapporto parentale

Costituisce oggi una delle principali voci risarcitorie.

Non riguarda solamente il dolore.

Comprende la definitiva perdita:

  • dell’affetto;
  • della vicinanza;
  • dell’assistenza;
  • della quotidianità;
  • del sostegno morale;
  • della progettualità familiare.

La Cassazione ha chiarito che il danno parentale costituisce una categoria autonoma di danno non patrimoniale.


Chi può ottenere il risarcimento?

La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la platea degli aventi diritto.

Possono agire:

Coniuge

Ha normalmente diritto al massimo riconoscimento.

Anche il coniuge separato può averne diritto.


Figli

Minorenni.

Maggiorenni.

Non conviventi.

Adottivi.

Naturali.


Genitori

Il dolore derivante dalla perdita di un figlio costituisce uno dei danni più gravi riconosciuti dall’ordinamento.


Fratelli e sorelle

La convivenza rappresenta un importante elemento probatorio ma non costituisce requisito indispensabile.


Nonni

Sempre più sentenze riconoscono il danno ove emerga un rapporto particolarmente intenso.


Nipoti

Se il legame familiare risulta concreto ed effettivo.


Convivente di fatto

Le unioni di fatto sono oggi pienamente tutelate.

La prova del rapporto stabile assume particolare rilievo.


Partner non sposato

Anche senza matrimonio.

Occorre dimostrare:

  • stabilità;
  • continuità;
  • comunanza di vita.

Il danno riflesso nelle lesioni gravissime

Il diritto non nasce soltanto in caso di morte.

Anche le gravissime invalidità possono sconvolgere l’intero equilibrio familiare.

Pensiamo a:

  • coma permanente;
  • stato vegetativo;
  • danno cerebrale;
  • tetraplegia;
  • paralisi;
  • perdita dell’autosufficienza.

In tali casi il familiare subisce:

  • cambiamento radicale della vita;
  • sacrificio lavorativo;
  • assistenza continua;
  • compromissione della vita sociale;
  • sofferenza permanente.

Il danno morale del familiare

Consiste nel dolore interiore.

Comprende:

  • sofferenza;
  • disperazione;
  • lutto;
  • trauma psicologico;
  • depressione.

È una componente autonoma del danno non patrimoniale.


Il danno esistenziale

Consiste nello sconvolgimento della vita quotidiana.

Ad esempio:

  • rinuncia al lavoro;
  • trasferimenti;
  • assistenza continua;
  • rinuncia ai progetti di vita;
  • modificazione delle relazioni sociali.

Il danno patrimoniale riflesso

Può comprendere:

  • perdita del mantenimento;
  • perdita dell’aiuto economico;
  • spese funerarie;
  • assistenza domiciliare;
  • badanti;
  • fisioterapia;
  • adattamento dell’abitazione;
  • veicoli speciali;
  • assistenza infermieristica.

Come si prova il danno riflesso?

La prova rappresenta il cuore del giudizio.

Occorre documentare:

Rapporto familiare

Attraverso:

  • stato di famiglia;
  • certificati;
  • convivenza;
  • fotografie;
  • messaggi;
  • testimonianze.

Intensità del legame

La Cassazione valorizza:

  • frequentazione;
  • assistenza reciproca;
  • progettualità comune;
  • vacanze;
  • cura quotidiana.

Conseguenze psicologiche

Possono essere utilizzate:

  • consulenze psicologiche;
  • relazioni psichiatriche;
  • cartelle cliniche;
  • certificati medici.

Conseguenze economiche

Documentazione di:

  • spese;
  • redditi;
  • perdita di sostegno economico.

Le Tabelle del Tribunale di Milano

Le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano oggi il principale criterio nazionale di liquidazione.

La Cassazione le considera il parametro preferenziale.

La personalizzazione del danno può determinare aumenti significativi in presenza di circostanze particolari.


Personalizzazione del risarcimento

Ogni famiglia è diversa.

Il giudice valuta:

  • età della vittima;
  • età del familiare;
  • convivenza;
  • intensità del rapporto;
  • numero dei superstiti;
  • situazione familiare;
  • condizioni psicologiche.

Incidenti stradali

Il danno riflesso è frequentemente riconosciuto nei casi di:

  • omicidio stradale;
  • investimento di pedone;
  • incidente motociclistico;
  • sinistro con camion;
  • incidente mortale sul lavoro.

Le compagnie assicurative contestano spesso:

  • entità del danno;
  • esistenza del rapporto;
  • quantificazione.

Per questo è fondamentale l’assistenza di un avvocato esperto.


Responsabilità sanitaria

Nei casi di malasanità il danno riflesso assume enorme importanza.

Pensiamo a:

  • errore chirurgico;
  • diagnosi tardiva;
  • infezioni ospedaliere;
  • parto con danni neurologici;
  • morte del paziente.

I familiari possono ottenere sia il danno parentale sia il rimborso delle ulteriori perdite economiche.


Infortuni sul lavoro

Anche negli incidenti lavorativi mortali:

  • INAIL;
  • datore di lavoro;
  • appaltatore;
  • responsabili della sicurezza;

possono essere chiamati a risarcire integralmente i familiari.


La giurisprudenza della Corte di Cassazione

Negli ultimi anni la Suprema Corte ha consolidato alcuni principi fondamentali:

  • il danno da perdita del rapporto parentale costituisce una voce autonoma di danno non patrimoniale;
  • il risarcimento spetta anche ai conviventi e ai componenti della famiglia di fatto quando sia provato un rapporto stabile e significativo;
  • la convivenza non è un requisito imprescindibile, ma rappresenta un importante indice dell’intensità del legame;
  • il danno deve essere oggetto di prova, anche mediante presunzioni semplici, valorizzando la qualità della relazione familiare;
  • le Tabelle del Tribunale di Milano costituiscono il criterio privilegiato per la liquidazione equitativa, salvo motivate ragioni per discostarsene.

Le prove più efficaci

Un avvocato esperto raccoglie tempestivamente:

  • verbali delle autorità intervenute;
  • fascicolo penale;
  • consulenze medico-legali;
  • consulenze psicologiche;
  • documentazione sanitaria;
  • certificazioni reddituali;
  • dichiarazioni testimoniali;
  • fotografie e video;
  • messaggi e corrispondenza;
  • documentazione delle spese sostenute.

Una corretta istruttoria è spesso decisiva per ottenere un risarcimento integrale.


Errori da evitare

Molti familiari compromettono il proprio diritto perché:

  • attendono troppo tempo prima di agire;
  • firmano transazioni con le compagnie assicurative senza assistenza legale;
  • non documentano le spese sostenute;
  • non conservano la documentazione clinica;
  • non richiedono una consulenza medico-legale specialistica;
  • non raccolgono prove dell’effettiva intensità del rapporto familiare.

Perché rivolgersi a un avvocato esperto

Le controversie sul danno riflesso richiedono competenze in materia di:

  • responsabilità civile;
  • responsabilità sanitaria;
  • diritto assicurativo;
  • medicina legale;
  • liquidazione del danno non patrimoniale;
  • contenzioso giudiziale.

Una gestione tecnica della pratica consente di evitare sottovalutazioni del danno e di richiedere tutte le voci risarcitorie spettanti ai congiunti.

Assistenza legale dell’Avv. Sergio Armaroli

L’Avv. Sergio Armaroli presta assistenza ai familiari delle vittime di:

  • incidenti stradali mortali;
  • lesioni gravissime;
  • malasanità;
  • infortuni sul lavoro;
  • errori medici;
  • responsabilità civile.

L’obiettivo è ottenere il pieno riconoscimento del risarcimento del danno riflesso ai congiunti, attraverso una strategia processuale fondata sulla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, su un’approfondita istruttoria probatoria e sulla corretta applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano.


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Cos’è il risarcimento del danno riflesso ai congiunti?

È il risarcimento riconosciuto ai familiari che subiscono un danno personale e diretto a causa della morte o delle gravi lesioni di un proprio caro.

Chi può ottenere il danno parentale?

Coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, conviventi di fatto e, in presenza di un legame particolarmente intenso, anche altri congiunti.

Serve la convivenza?

No. La convivenza è un elemento importante, ma non è un requisito indispensabile.

È possibile ottenere il risarcimento anche se la vittima sopravvive?

Sì. In presenza di lesioni gravissime che alterano radicalmente la vita familiare è possibile ottenere il risarcimento del danno riflesso.

Come viene calcolato il risarcimento?

Il giudice utilizza prevalentemente le Tabelle del Tribunale di Milano, personalizzando la liquidazione in base alle peculiarità del caso concreto.

La morte o la lesione grave  in incidente stradale di un famigliare ha inevitabilmente riflessi assai pesanti sui membri della famiglia che vanno valutati ma soprattutto RISARCITI!

 “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass. 17058/2017). La decisione della corte di merito, in realtà, è errata nella premessa: essa postula, invero, che il danno risarcibile ai congiunti per le lesioni patite dal parente, vittima primaria dell’illecito, sia solo quello consistente nel “totale sconvolgimento delle abitudini di vita”, limitazione che non ha in realtà alcuna ragion d’essere. Dalle lesioni inferte a taluno possono derivare, in astratto, per i congiunti sia una sofferenza d’animo (danno morale) che non produce necessariamente uno sconvolgimento delle abitudini di vita, sia un danno biologico (una malattia), anche essa senza rilevanza alcuna sulle abitudini di vita. Il danno dei congiunti è qui invocato iure proprio. Si parla spesso impropriamente di fanno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sè stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d’animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita. Non v’è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni.

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E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v’è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita”, in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d’animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita. 3.- Il secondo motivo riguarda la vittima primaria.

Quest’ultima si duole del mancato riconoscimento del danno morale e di quello alla capacità lavorativa, e lamenta dunque una erronea interpretazione della regola sulla prova di tali pregiudizi (art. 2697 c.c.). Il motivo è inammissibile. Esso contiene la rivendicazione di due tipi di danno, non riconosciuti dal giudice di merito: quello morale soggettivo, e quello alla capacità lavorativa. Quanto al primo, il giudice di merito ha ritenuto che la sua liquidazione debba farsi, seguendo le tabelle milanesi, nei termini di una personalizzazione del danno biologico, o meglio, attraverso l’aumento di una percentuale di quel danno, a significare il rilievo accordato al danno morale (pagine 12-14). Tuttavia, il ricorrente non allega alcunchè a dimostrazione di aver patito un danno morale. Ossia: contesta in astratto la regola che la corte di merito ritiene applicarsi a quel tipo di danno, ma non allega in concreto elementi che possano giustificare un accertamento di tale pregiudizio. Così che la censura non è rilevante, avendo di mira solo un principio astratto senza alcuna concreta rilevanza quanto alla rivendicazione del ricorrente.

Infondato è invece il motivo quanto al danno alla capacità lavorativa. Si può concordare con la tesi secondo cui la capacità lavorativa generica e una componente del danno biologico (Cass. 17931/2019; contra 12211/2015, che ne fa questione di perdita di chance. Tuttavia, la chance è un danno incerto attuale e non un danno certo futuro). Con la conseguenza che la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (Cass. 17931/2019

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Circa il risarcimento del danno riflesso ai congiunti

gli orientamenti da ultimo compiutamente sviluppati dalla Suprema Corte (Cass. n. 4186/98 e n. 4852/99)- che debba essere riconosciuto ai prossimi congiunti del macroleso il diritto ai risarcimento del danno riflesso ove si accerti in concreto che questo sia in rapporto di regolarità causale con il fatto illecito. Tale principio era già stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 60/91. Nell’occasione la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile,

“sulla base del disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., il risarcimento della lesione dei così detti ‘diritti riflessi’ di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto altrui”.

La Cassazione ha in particolare sottolineato come il requisito della “consequenzialità immediata e diretta” indicato nell’art. 1223 c.c. quale limite alla risarcibilità del danno, non riguardi tanto la distinzione soggettiva tra vittima iniziale ed altri portatori di diritti lesi di riflesso, quanto “la qualificazione oggettiva del nesso di causalità; nesso che deve presentarsi tale da stringere con un vincolo di stretta lineare derivazione l’evento lesivo lamentato con il fatto doloso o colposo ascritto ad altri”. I danni sopportati da soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto illecito sono, dunque, solo apparentemente mediati, risultando eziologicamente collegati in via diretta ed immediata con il medesimo fatto illecito.

In primo luogo questa Corte ha più volte affermato che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. È, pertanto, errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo (Cass. civ. Sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2228; Idem, 29 novembre 2011 n. 25222; Idem, 12 dicembre 2008 n. 29191, fra le tante).

Occorre invece provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l’effettiva entità del danno (Cass. civ. Sez. Lav., 21 aprile 2011 n. 9238. Anche nel caso in cui siano derivate dell’illecito lesioni personali e non la morte, il danno subito dai congiunti deve essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza (Cass. civ. Sez. 3, 5 ottobre 2010 n. 20667). A maggior ragione ciò deve avvenire qualora l’illecito abbia provocato la morte della vittima.

Inoltre, pur se l’importo del risarcimento va quantificato in un’unica somma (come indicato da Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, leading case in materia), il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto, ed in particolare del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 novembre 2008 n. 28423).

Dalla sentenza impugnata non risulta alcuna motivazione in tal senso.

Non solo, ma la Corte di merito ha quantificato i danni non patrimoniali tramite un doppio automatismo, poiché il danno subito da coniuge, figli e madre della vittima, D.B.A. , è stato calcolato in una percentuale del danno non patrimoniale ipotizzabile a carico di quest’ultima, che a sua volta è stato determinato in una percentuale del danno biologico ad essa riferibile.

Per questa parte la motivazione è non solo insufficiente, ma anche illogica ed antigiuridica, poiché i congiunti della vittima di un illecito – non solo in caso di morte, ma anche in caso di gravi lesioni personali – hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali come diritto proprio e personale; non quale mero effetto riflesso del danno subito dalla vittima. Anche nel caso in cui la vittima abbia subito lesioni personali, ai prossimi congiunti spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo a ciò ostativo il disposto dell’art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire ‘iure proprio’ contro il responsabile (Cass. civ. 5 ottobre 2010 n. 20667).

Così come i prossimi congiunti hanno legittimazione propria e diretta ad agire in risarcimento dei danni, parimenti hanno diritto a che il danno subito sia quantificato con riferimento alla peculiare e specifica situazione di ognuno; non quale mera percentuale del danno altrui.

La Suprema Corte ha più volte deciso che in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga) (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre 2005 n. 18092; Idem, 24 agosto 2007 n. 17977; Idem,. Ha soggiunto che il diritto al risarcimento spetta anche nei casi in cui la vittima si avvalesse di aiuti o collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza,. intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente (Cass. civ. Sez. 3, n. 17977, cit; Idem, 20 luglio 2010 n. 16896).

La motivazione della Corte di appello, secondo cui ‘Non sembra che gli allora attori abbiano dedotto il benché minimo elemento di prova in ordine non soltanto all’attività di casalinga della loro congiunta deceduta, ma anche con riferimento all’attività in concreto dalla stessa esercitata in ambito familiare’ è insufficiente ed incongrua. Quanto alla qualità di casalinga, per mancanza di possibili alternative, trattandosi di donna convivente con la famiglia e non essendo stato affermato da alcuno, né dedotto a prova, che lavorasse fuori casa (caso quest’ultimo in cui la sussistenza di un danno patrimoniale per i congiunti, derivante dalla perdita del relativo reddito, sarebbe stato innegabile e probabilmente maggiore.

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lesioni ed i danni permanenti riportati dalla vittima siano di estrema gravità, i prossimi congiunti subiscano personalmente un pregiudizio

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Non vi è dubbio che, nell’ipotesi in cui le lesioni ed i danni permanenti riportati dalla vittima siano di estrema gravità, i prossimi congiunti subiscano personalmente un pregiudizio in termini di sofferenza che merita congrua riparazione ex art. 2059 c.c. Risulta, altresì, principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale 372/94) che la condizione di sofferenza che sostanzia il danno morale “in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.) anziché esaurirsi in un paterna d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento”. Lo stato di prostrazione e sofferenza- riconducibile al danno morale – può dar luogo in taluni soggetti ad una modificazione peggiorativa del loro stato di salute producendo una vera e propria menomazione psico-fisica – danno biologico – che merita adeguato ristoro ogni volta che venga rigorosamente dimostrato che la lesione subita dal congiunto abbia prodotto – secondo la già citata regola della causalità adeguata – una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c. Nel caso concreto la gravità delle lesioni e dei postumi s – come si è già accennato- indubbiamente tanto rilevante da avere immediati riflessi sulla famiglia. Ivano Tosetto, infatti, in conseguenza delle gravissime lesioni riportate nell’incidente non ha solo perduto la vista dall’occhio sinistro e ridotto le capacità auditive dall’orecchio sinistro, ma ha altresì riportato rilevanti postumi di carattere neurologico che si manifestano in un rallentamento del flusso delle idee e dei processi associativi – tanto da non essere più in grado di svolgere le mansioni di operaio specializzato – difficoltà nella vita di relazione..

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nesso di derivazione automatica fra invalidita’ permanente e danno patrimoniale da lucro cessanteDANNO FAMIGLIARE INCIDENTE MORTALE

Seppure non esista un nesso di derivazione automatica fra invalidita’ permanente e danno patrimoniale da lucro cessante, “poiche’ esso sussiste solo se tale invalidita’ abbia prodotto una riduzione della capacita’ lavorativa specifica” (Cass. n. 10074/2010) e richiede di “essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attivita’ lavorativa produttiva di reddito” (Cass. n. 6291/2003), pare evidente che il dato -incontestato – di una riduzione di quasi il 50% della capacita’ di svolgere qualunque attivita’ lavorativa non consenta di escludere a priori la sussistenza di un danno da lucro cessante e comporti pertanto la necessita’ di verificare se e – in ipotesi – “quale sia stata in concreto la riduzione della capacita’ lavorativa specifica del soggetto leso … tenendo conto della varieta’ di attivita’ o di lavorazioni che il soggetto puo’ essere chiamato a compiere, in riferimento alla situazione lavorativa specifica, ambientale e personale” (Cass. n. 18945/2003).

riconosce anche ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa di fatto illecito

riconosce anche ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa di fatto illecito costituente reato la possibilita’ di conseguire “il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’articolo 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire “iure proprio” contro il responsabile” (Cass. n. 20667/2010; cfr. Cass. n. 7844/2011), ferma restando la necessita’ di allegazione nell’atto introduttivo (Cass. n. 2228/2012) e con liquidazione da effettuare “in via equitativa, in forza di una … valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari” (Cass. n. 20667/2010; cfr. anche Cass. n. 22909/2012).

risarcimento del danno riflesso ai congiunti gli orientamenti
risarcimento del danno riflesso ai congiunti gli orientamenti

Il consolidato orientamento di legittimita’ che riconosce anche ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa di fatto illecito costituente reato la possibilita’ di conseguire “il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’articolo 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire “iure proprio” contro il responsabile” (Cass. n. 20667/2010; cfr. Cass. n. 7844/2011), ferma restando la necessita’ di allegazione nell’atto introduttivo (Cass. n. 2228/2012) e con liquidazione da effettuare “in via equitativa, in forza di una … valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari” (Cass. n. 20667/2010; cfr. anche Cass. n. 22909/2012).

Al riguardo, si riportano a seguire le considerazioni della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che con la sentenza n 7844 del 2011, cassava la pronuncia della Corte d’Appello di Roma, per la parte in cui non riconosceva agli attori, congiunti conviventi di un danneggiato macroleso, il danno morale da essi sofferto: «Anziché rigettare la domanda, argomentando dalla ritenuta carenza di prova in proposito, la corte di merito avrebbe dovuto invero ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente provato il domandato danno non patrimoniale in questione. A fortiori in considerazione della circostanza che l’odierna ricorrente G. ha non solo allegato ma, giusta quanto emerge dalla motivazione dell’impugnata sentenza, dato in realtà addirittura prova diretta dell’essere la propria sofferenza inferiore (o patema d’animo) nel caso degenerata in termini obiettivamente riscontrabili, e in particolare nella scelta, deponente per un radicale cambiamento di vita, di abbandonare il lavoro per potersi dedicare all’esclusiva cura e assistenza del figlio che ne abbisognava in ragione delle gravi lesioni riportate all’esito del sinistro stradale in argomento».

Il percorso logico con cui, sul finire degli anni Novanta, la Suprema Corte è pervenuta a tale interpretazione, e che successivamente è stato recepito dalla giurisprudenza, come sopra evidenziato, è da ricondursi al già avvenuto superamento nei recentissimi anni precedenti della dicotomia fra danno evento e danno conseguenza, che aveva determinato come risarcibile il danno riflesso in forma di danno biologico psichico ai congiunti del macroleso.

Sostanzialmente, si è ritenuto che l’art. 2059 che disciplina il danno morale, superata la dicotomia fra danno evento e danno conseguenza, non è ostativo alla previsione del riconoscimento anche del danno morale ai congiunti della vittima macrolesa, ritenendo che l’articolo 1223 cc va ricondotto in tale caso ad un profilo interpretativo di semplice regolarità causale, relegando la rigida interpretazione della causalità materiale all’ambito penalistico degli art. 40 e 41 cp.

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