Responsabilità medica e assicurazioni, quando si può fare causa

Responsabilità medica assicurazioni
Responsabilità medica e assicurazioni, quando si può fare causa

SAPEVI CHE PER LA RESPONSABILITA’ MEDICA SI PUO’ FARE UNA CAUSA PER DANNI? MA DEVE ESSERE FONDATA !!

Responsabilità medica e assicurazioni :  riforma della responsabilità medica che è stata approvata di recente prevede che una persona malata che sia stata danneggiata a causa di un errore medico abbia la possibilità di fare causa direttamente contro la compagnia assicurativa, un po’ come succede nel caso degli incidenti stradali. Lo scopo di questa norma è duplice: da un lato garantisce la tutela dei pazienti, mentre dall’altro lato consente di ridurre i tempi dei processi. La procedura che deve essere seguita dal soggetto danneggiato impone che egli provi, in primo luogo, a eseguire un tentativo di conciliazione di fronte a un organismo di mediazione nel luogo in cui si trova il tribunale di competenza per la lite. Nel caso in cui non si arrivi ad alcun accordo e la mediazione abbia esito negativo, il danneggiato può scegliere se citare in giudizio il medico responsabile e l’ospedale (o la struttura sanitaria) o rivalersi contro la loro compagnia assicurativa. Le regole nuove, per altro, hanno reso obbligatoria l’assicurazione sia per le strutture private che per le strutture pubbliche.

Cosa prevede la nuova legge-Responsabilità medica e assicurazioniì

Con la nuova legge relativa alla riforma della responsabilità medica,tutte le aziende sanitarie sono tenute a sottoscrivere un’assicurazione; la clinica o l’ospedale, comunque, possono decidere se stipulare una polizza sulla responsabilità civile o auto-assicurarsi, vale a dire predisporre in bilancio una riserva speciale che alimenti un fondo per i risarcimenti. Nel caso in cui una struttura sanitaria non disponga di un’assicurazione oppure la compagnia assicurativa sia in liquidazione, il risarcimento che spetta al danneggiato deriva da un particolare Fondo di Garanzia che è destinato a chi subisce danni dovuti a responsabilità sanitaria.

In seguito all’entrata in vigore della nuova legge, il malato danneggiato che è rimasto vittima di un errore medico ha l’opportunità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, senza che sia costretto a citare prima la clinica o l’ospedale, in modo tale da ottenere la condanna al risarcimento, sulla falsariga di quello che accade nel caso della responsabilità civile automobilistica. Tale normativa si applica non solo se la responsabilità è di un’azienda sanitaria, privata o pubblica che sia, ma anche se è di un medico che opera intra moenia in regime libero professionale. Già nel corso del tentativo di conciliazione, con lo scopo di risolvere le liti sul nascere e di evitare il contenzioso in tribunale, la compagnia assicurativa davanti all’organismo di mediazione deputato a sciogliere la contesa è obbligata a formulare al paziente un’offerta per il risarcimento del danno; nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, è prevista una sanzione, a meno che l’assicurazione non comunichi le ragioni per le quali sostenga che non possa essere previsto un obbligo di risarcimento.

Come si deve comportare un paziente danneggiato-Responsabilità medica e assicurazioniì

Il consiglio, per una persona che ha subìto un danno a causa di un errore medico, è quello di rivolgersi a uno studio legale per ottenere l’assistenza di cui ha bisogno, magari facendo riferimento allo Studio dell’Avvocato Sergio Armaroli. Il soggetto che ha intenzione di agire contro la compagnia assicurativa è tenuto a chiamare in causa anche il medico o la struttura, vale a dire l’assicurato, sulla base del cosiddetto litisconsorzio necessario. Così facendo, il giudice – se dovesse essere evidenziata una responsabilità medica – potrebbe disporre la condanna al risarcimento dei danni in solido da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Una volta che è stato erogato il pagamento al paziente, ad ogni modo, la struttura sanitaria può esercitare il diritto di rivalsa, rivalendosi contro il medico e/o contro qualunque altro membro del suo staff che sia ritenuto responsabile, solo a patto che sia stata rilevata la colpa grave o che sia stato riscontrato il dolo. Ciò rappresenta una evidente differenza rispetto al passato, quando era possibile esercitare sempre l’azione di rivalsa. Per quel che concerne la rivalsa, il medico può essere condannato a pagare una cifra massima che corrisponde a tre volte il suo reddito lordo annuale.

La Legge Gelli – Responsabilità medica e assicurazioniì

La Legge Gelli prevede che chi vuole esercitare un’azione in materia di responsabilità medica davanti al giudice civile deve prima proporre ricorso per l’esecuzione di una preventiva consulenza tecnica che abbia lo scopo di provare a ricomporre la lite. Questo ricorso, che costituisce una soluzione alternativa rispetto alla mediazione, rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.