Responsabilità civile RAVENNA della struttura sanitaria

Tribunale|Ravenna|Civile|Sentenza|22 giugno 2018| n. 676

Responsabilità civileresponsabilità della struttura sanitaria – controversie – onere della prova

Responsabilità civile RAVENNA della struttura sanitaria
Responsabilità civile RAVENNA della struttura sanitaria

 

1)Danno biologico permanente differenziale di (…).

  • Premesso che la giurisprudenza da tempo si informa ai principi di integralità e personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale, senza duplicazioni risarcitorie, in punto ad invalidità accertata, non vi è motivo per discostarsi dalle valutazioni compiute dal CTU che stima il danno biologico permanente in 90 punti percentuali.
  • Nel caso di specie, a fronte di un danno biologico complessivo nella misura del 90%, si stima il danno biologico che si sarebbe comunque registrato a fronte di una corretta gestione della emergenza nella misura del 45%, derivandone a causa dell’inesatto adempimento della struttura un danno biologico differenziale del 45%.
  • Pertanto, questo Tribunale reputa equo e congruo liquidare il danno sulla scorta delle nuove Tabelle di Milano 2018, parametro di riferimento per la liquidazione dei danni da lesioni macropermanenti derivanti anche da attività medico chirurgica ed accolto da questo Tribunale.
  • La tecnica di liquidazione del danno differenziale consiste nella quantificazione dell’intero danno biologico rilevato e nella successiva sottrazione della entità di danno biologico non riconducibile alla responsabilità della struttura, ciò al fine di una determinazione congrua del danno in concreto risarcibile che tenga conto dell’impianto delle tabelle risarcitorie che prevedono aumenti progressivi del risarcimento per punto d’invalidità crescente.
  • Si avrà dunque, con applicazione della personalizzazione massima del 25%, avuto riguardo al caso di specie, relativo al danno patito da un neonato oggi invalido al 100% con conseguente impossibilità di attendere in autonomia alle ordinarie abitudini di vita, un danno biologico differenziale risarcibile all’attualità di Euro 877.747.
  • Tale importo è da reputarsi comprensivo del pretium doloris e dei disagi che la piccola (…) ha dovuto affrontare, da reputarsi afferenti alla vita quotidiana e di relazione per dover adeguarsi alla propria condizione di salute.
  • ”Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata o ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi verso terzi da cui, a fronte del pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente,  dall’assicuratore, dal ssn) insorgono a carico della casa di cura o dell’ente, accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicanze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell’ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 C. C., all’inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché,  ai sensi dell’art. 1228 C. C., all’inadempimento dell’obbligazione medico professionale svolta dal sanitario”.

    La Suprema Corte escogita con questa pronuncia un contratto atipico che non ha effetti obbligatori in senso proprio bensì ha effetti protettivi nei confronti di terzi, effetti che si concretizzano peraltro  in obblighi di svariata natura che vengono in capo alla struttura sanitaria. Possono venire riferiti a due ambiti molto diversi: quello in senso lato alberghiero, di ricezione, ospitalità e si può ritenere anche vigilanza; quello medico in senso stretto, in qualche modo sempre ausiliario o complementare rispetto alla prestazione di cura vera e propria, con la messa a disposizione del personale medico e paramedico in funzione ausiliaria al professionista direttamente protagonista della cura, nonché delle attrezzature richieste dalla cura in se considerata e da complicanze che possano seguire.

Responsabilità civile RAVENNA della struttura sanitaria
Responsabilità civile RAVENNA della struttura sanitaria

Trattandosi di debito di valore, con la sentenza cristallizzato in debito di valuta, sulla somma riconosciuta devono essere corrisposti, anziché interessi compensativi sulla somma devalutata e poi progressivamente rivalutata, come da indicazioni di Cass. S.U. n. 1712/1995, interessi compensativi in misura legale sulla somma già rivalutata a decorrere da una data intermedia tra quella del fatto e la decisione, che si fissa, equitativamente, nel 25.03.2011. La misura di tali interessi è di Euro 71.122, da sommare al capitale di Euro 877.747, per ottenere, infine, la somma di Euro 948.869, la liquidarsi a titolo di danno biologico differenziale, oltre interessi in misura legale dalla sentenza sino al saldo.

  1. b) Danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa generica di (…)

  • Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale, in termini di lucro cessante futuro, commisurato alla totale incapacità di produrre reddito, non compreso nel risarcimento del danno biologico che può essere liquidato, in assenza di elementi in ordine alla capacità ed attitudine al lavoro che il danneggiato avrebbe avuto, secondo criteri equitativi.
  • La perdita della capacità lavorativa generica, nel caso di specie, deve essere risarcita utilizzando il criterio della sommatoria di tutti i redditi che la danneggiata perderà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui avrebbe comunque cessato il lavoro, e quindi applicando eventualmente al risultato un saggio di sconto poiché la danneggiata percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe riscosso solo tra alcuni anni e trarrebbe vantaggio dal risarcimento immediato se non si eliminasse, attraverso lo sconto, il cd. “montante di anticipazione”.
  • Tenuto conto del danno biologico permanente che in ogni caso si sarebbe verificato in misura pari al 45%, si stima che la capacità lavorativa generica, in assenza di responsabilità medica, pur non suscettibile di azzeramento, tuttavia avrebbe subito una forte contrazione, rendendo la danneggiata abile a lavori costituenti sì fonte di reddito ma retribuiti in misura inferiore almeno della metà rispetto al reddito medio annuo pro capite di Euro 20.690 come individuato nei dati diffusi dal (…) per l’anno 2016, pertanto, si ritiene equo prendere a parametro per le successive operazioni di calcolo del danno patrimoniale futuro un reddito medio annuo di Euro 10.345.
  • Il danno risarcibile si otterrà, dunque, moltiplicando il reddito medio annuo di Euro 10.345 per i 15 anni in cui il reddito di lavoro sarà verosimilmente perduto, ovvero dai 20 anni di età della danneggiata (conseguimento del diploma di scuola superiore e presumibile inizio dell’attività lavorativa) ai 35 anni di età (aspettativa media di vita di persone nelle stesse condizioni di salute della danneggiata).
  • La somma che ne risulta è di Euro 155.175 la quale sarà corrisposta all’esito della presente sentenza nell’anno 2018, nel quale la danneggiata ha raggiunto l’età di 14 anni, pertanto, 6 anni prima del raggiungimento dei 20 anni di età, motivo per il quale viene operata la capitalizzazione anticipata, volta a compensare un danno futuro che si assume costante in un arco di tempo di 6 anni, sulla base di un tasso di sconto del 2,5% in ragione di anno al fine di attualizzare la somma come individuata.
  • Si avrà, all’esito di tale operazione, la quantificazione di un danno pari ad Euro 133.807, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  1. c) Danno patrimoniale per spese mediche sostenute dei genitori (…) e (…).

    avvocato esperto bologna
    avvocato esperto bologna
  • Parti attrici quantificano e documentano le spese mediche sostenute in Euro 603,06 per l’anno 2007, Euro 5.595,08 per l’anno 2008, Euro 13.566,02 per l’anno 2009, Euro 37.949,26 per l’anno 2010, Euro 22.902,50 per l’anno 2011, Euro 22.712,02 per l’anno 2012, Euro 26.501,45 per l’anno 2013, Euro 23.846,39 per l’anno 2014 per un totale di Euro 208.718,53.
  • Parte convenuta si limita a contestare genericamente l’importo delle spese sanitarie delle quali viene chiesto il rimborso, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità per l’evento di danno, né rileva dal punto di vista giuridico l’affermazione del C.T.U. secondo la quale talune spese relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 per musicoterapia, psicomotricità, ippoterapia, cure presso il centro di neuroriabilitazione Ad.Me. (viaggi aerei inclusi), prezzo di acquisto dell’automezzo (…) attrezzato per disabili non sono riconducibili a livelli essenziali di assistenza e pertanto escludibili da rimborso.
  • Non è controverso che tali voci di spesa sostenute dai genitori costituiscano danno patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta dell’inesatto adempimento della prestazione sanitaria ai sensi dell’art. 1223 c.c., dunque risarcibili, salva la considerazione che, escluso l’inadempimento, una invalidità vi sarebbe comunque stata e talune spese mediche sarebbero state in ogni caso sostenute, seppur in misura minore.
  • Appare equo e congro pertanto concedere il rimborso di tali spese nella misura del 50% del totale per l’ammontare di Euro 104.359. Trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale obbligazione di valuta, sulla stessa risultano dovuti interessi in misura legale decorrenti dalla domanda giudiziale sino al saldo.
  1. d) Danno patrimoniale per spese mediche da sostenersi in futuro dei genitori (…) e (…).
  • Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale, in termini di danno emergente futuro, commisurato alla misura delle spese mediche che i genitori dovranno sostenere in futuro, da liquidare anche in questo caso secondo criteri equitativi.
  • Le spese mediche future, nel caso di specie, devono essere risarcite utilizzando il criterio della moltiplicazione della media annuale delle spese mediche sostenute sino all’anno 2014, pari ad Euro 26.000, per il numero di 25 anni avvenire, a decorrere dal 2015 e tenuto conto della menzionata aspettativa di vita di 35 anni, nei quali saranno necessarie altrettante spese mediche, essendo la condizione della danneggiata completamente stabilizzata e non suscettibile di miglioramenti.
  • Si avrà, dunque, il risarcimento nella misura di Euro 650.000, apparendo congruo concedere il risarcimento di tali spese nella misura del 50% del totale in ragione della preesistenza, somma ulteriormente ed equitativamente decurtata per l’anticipazione del rimborso della maggioranza delle spese per annualità future, risultando all’esito la cifra di Euro 300.000, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  • Per inciso, si osserva che nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre d’ufficio dal credito risarcitorio i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento ma solo se i presupposti di tale operazione risultino dagli atti (Cass. civ. n. 7774/2016). Nel caso di specie, oltre a non esservi domanda in tal senso di parte convenuta, l’indennità di accompagnamento percepita non risulta in alcun modo quantificata.
  1. e) Danno non patrimoniale in capo ai genitori (…) e (…) ed alle sorelle (…) e (…).

Venendo alla quantificazione del danno esistenziale patito dai genitori e dalle sorelle di (…) esso è suscettibile di risarcimento poiché la lesione del rapporto parentale attinge valori di indubbio rilievo costituzionale.

Tale danno non può che ritenersi presuntivamente provato in ragione della entità delle lesioni patite dalla minore e delle conseguenti difficoltà esistenziali che la presenza di un membro invalido al 100% comporta in un nucleo familiare.

Al fine di attuare la liquidazione equitativa di tale posta di danno vengono presi a riferimento i valori di risarcimento del danno parentale da perdita di congiunto secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 2018, abbattuti del 50% sia perché (…) è in vita sia perché, come più volte ribadito, una porzione di invalidità è dovuta alla causa naturale preesistente.

  • Si avrà, pertanto, in favore dei genitori, la liquidazione di Euro 83.000 ciascuno, già comprensiva di rivalutazione ed interessi compensativi, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  • In favore delle sorelle, invece, si otterrà la liquidazione di Euro 12.000 ciascuna, già comprensiva di rivalutazione ed interessi compensativi, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.
  • Diritto di (…) ad essere tenuta indenne e manlevata da (…) LIMITED in forza di polizza assicurativa.
  • La struttura convenuta, responsabile del danno occorso, ha richiesto a sua volta di essere tenuta indenne e manlevata dalla sua personale assicurazione (…) LIMITED in forza di polizza n. (…) in corso di validità alla data del sinistro.
  • In primo luogo, si osserva che il sinistro ha ad oggetto danno alla salute arrecato da mala gestio del personale sanitario, chiaramente rientrante tra i rischi assicurati dalla polizza stipulata.
  • Restano da esaminare, dunque, le eccezioni sollevate da (…) LIMITED in ordine all’operatività esclusa o limitata della polizza stipulata.
  • Si ritiene, in primo luogo, pienamente operativa la polizza di assicurazione nonostante la circostanza prospettata di mancata adesione della assicurata alla definizione di accordo transattivo assicurazione/danneggiati mediante liquidazione di un danno di Euro 400.000 onnicomprensivo, infatti, non vi è prova che la transazione, oltretutto non formalizzata né versata in atti, avrebbe evitato la lite poiché tale somma avrebbe potuto essere trattenuta in acconto del maggior danno richiesto in risarcimento nell’odierno giudizio
  • REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia De Maria

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2015 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GI.FR. e dell’avv. RI.CH. ((…)) VIA (…) BOLOGNA; elettivamente domiciliato in STRADA (…) C/O AVV. CH.RI. presso il difensore avv. GI.FR.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GI.FR. e dell’avv. RI.CH. ((…)) VIA (…) BOLOGNA; elettivamente domiciliato in STRADA (…) C/O AVV. CH.RI. BOLOGNA presso il difensore avv. GI.FR.

ATTORI

Contro

AZIENDA (…) DELLA ROMAGNA IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GA.AL., elettivamente domiciliato in VIA (…) 48100 RAVENNA presso il difensore avv. GA.AL.

CONVENUTO

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) e (…), in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulle minori (…), (…) e (…) convenivano in giudizio (…) al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto della grave lesione cerebrale riportata dalla minore (…) a causa della condotta negligente dei sanitari dell’Ospedale di Luogo nelle ultime fasi della gravidanza.

A fondamento della domanda parti attrice esponevano che la minore risultava affetta da una grave encefalopatia con irrimediabile compromissione cognitiva, tetraparesi spastica, cifoscoliosi, gravissimo deficit visivo, patologie tutte ascrivibili alla inadeguata gestione sanitaria della gravidanza della madre.

In particolare, lamentava parte attrice, si erano verificate alcune omissioni nella gestione della gravidanza gemellare monocoriale, le quali avevano determinato in via esclusiva il danno, tra le quali il mancato counselling con un centro di II o III livello fin dalla presa in carico della paziente al fine di programmare il parto nonché il mancato trasporto in ambulanza fino all’Ospedale di Ferrara (centro di II livello con reparto di Terapia Intensiva Neonatale) allorché in data 25.03.2004 veniva accertata la sofferenza di uno dei due feti.

Tali negligenti omissioni, in tesi, determinavano il danno cerebrale nella piccola (…), ragione per la quale veniva richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti dai membri della famiglia nucleare, di seguito identificati e quantificati:

  1. a) Danno biologico permanente dalla stessa patito in percentuale prossima al 100% in capo ad (…) (Euro 1.451.103 con personalizzazione massima);
  2. b) Danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in capo ad (…) (Euro 287.000);
  3. c) Danno patrimoniale dei genitori per spese di assistenza medica sostenute (Euro 420.000) e da sostenersi in futuro (Euro 208.718);
  4. d) Danno non patrimoniale esistenziale in capo ai genitori ed alle sorelle della piccola (…) a causa dell’inevitabile cambiamento delle abitudini di vita del nucleo familiare (Euro 150.000 ciascuno).

Nel giudizio, così radicato, si costituiva la convenuta (…), chiedendo respingersi la domanda attorea, data l’assenza di ogni profilo di negligenza, imprudenza, imperizia dei sanitari, in ogni caso, per mancanza di nesso di causalità tra eventuali omissioni ed evento di danno, la cui determinazione doveva imputarsi a causa esclusivamente naturale, per insulto ipossico inevitabile occorso alla neonata ancora nel grembo materno ed ipoteticamente correlato ad una chiusura anticipata del dotto arterioso di Bo.

Veniva altresì chiamata in causa l’assicurazione della convenuta (…) LIMITED che si costituiva aderendo alle difese svolte dalla convenuta in punto alla insussistenza di responsabilità medica ed eccependo, inoltre, la inoperatività della polizza per mala fede della propria assicurata, che non accettava di addivenire ad una composizione stragiudiziale della lite mediante versamento agli attori della somma di Euro 400.000 onnicomprensiva, infine, chiedendo, in caso di ritenuta operatività della manleva, l’applicazione della franchigia contrattuale di Euro 500.000, come previsto nella polizza assicurativa.

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica medico – legale eseguita dal dott. (…), con l’ausilio della dott.ssa (…), specialista in Ginecologia ed Ostetricia, che si ritiene di porre alla base della presente decisione poiché esaustiva e fondata su specifiche conoscenze medico – legali.

Il CTU, nel contraddittorio delle parti, rispondeva esaurientemente ai quesiti posti, valutando criticamente i documenti acquisiti e svolgendo un utile esame di fatti di causa, trattamento sanitario e conseguenze per la salute della paziente, raggiungendo conclusioni che vengono fatte proprie e valutate in termini giuridici.

Il fatto storico.

La madre (…), dopo una gravidanza condotta in assenza di complicazioni, accedeva all’Ospedale di Luogo in data 25.03.2004, trovandosi tra la 38 e la 39 settimana di gravidanza, per espletare una ecografia a seguito della quale si rendevano evidenti “versamento ascitico nel feto di sinistra, liquido amniotico ridotto in entrambi i sacchi (c.d. oligoidramnios), ed indice di pulsatilità del feto di destra 0,69 e del feto di sinistra di 1,46”.

L’ecografia, dunque, evidenziava una sofferenza fetale in atto, in particolare nel feto di sinistra, che avrebbe reso necessario un parto cesareo d’urgenza in un centro dotato di Terapia Intensiva Neonatale che l’Ospedale di Luogo non aveva, pertanto, previo contatto con l’Ospedale di Ferrara, la madre veniva inviata con mezzo proprio presso il centro specializzato al fine dell’espletamento del parto.

Le due gemelle nascevano presso l’Ospedale di Ferrara lo stesso giorno alle ore 13.33 e 13.34 tuttavia la prima nata (…) riportava diagnosi di “sindrome ipossico – ischemica da causa intrauterina” ed un connesso grave danno cerebrale comportante una invalidità permanente stimata in misura pari al 90 – 95%.

La C.T.U. evidenziava una serie di criticità nella gestione della gravidanza e del parto da parte dei sanitari dell’Ospedale di Lugo da porsi in correlazione causale con l’evento di danno hic et nunc considerato, in particolare (pag. 41 e 42 relazione peritale in atti):

  1. a) L’omessa richiesta di consulenza con un centro di 2 o 3 livello sin dal momento della presa in carico della paziente, riconducibile al settembre o dicembre 2003, mesi nei quali venivano eseguite ecografie di controllo, trattandosi di consulenza preventiva imposta in casi di gravidanza a rischio al fine di programmazione del timing del parto;
  2. b) L’omesso trasporto in ambulanza della madre allorché in data 25.03.2018 si presentavano le complicazioni della gravidanza.

Non ci si sofferma sulle omissioni documentali della cartella clinica e sul mancato invio della placenta al laboratorio per esame istologico, pur rilevate dal C.T.U., in quanto condotte ritenute non determinanti del danno al neonato.

  • Dunque la C.T.U. proseguiva escludendo che la causa dell’insulto ipossico potesse essere quella della chiusura anticipata del dotto di Botallo, come individuato dalla convenuta, poiché a tale patologica condizione era associata idrope fetale e non, come nel caso di specie, ascite fetale (pag. 37 relazione peritale in atti), ipotizzando, invece, quale causa probabile dell’ipossia perinatale, una variazione emodinamica a livello delle anastomosi arterovenose placentari che aveva provocato un sovraccarico cardiocircolatorio nella gemella prima nata – variazione avvenuta presumibilmente nel periodo di tempo dal 21.03.2004 al 25.03.2004, poiché la precedente ecografia a data 20.03.2004, colo cinque giorni prima del parto, non aveva presentato anomalie – (pag. 38 relazione peritale in atti).
  • La C.T.U., pertanto, concludeva che, pur non essendovi nel 2004 le linee guida e buone prassi attualmente vigenti, in base alle quali il parto in gravidanza gemellare monocoriale deve essere eseguito non oltre la 36-37 settimana, l’invio della paziente almeno in data 20.03.2004 al centro di 2 o 3 livello per la programmazione del parto avrebbe “attenuato il danno neurologico, evitando uno stress ipossico eccessivo”. Proseguiva la C.T.U. sostenendo che “certamente, sotto il profilo medico – legale ed applicando un criterio controfattuale come richiesto nel caso di specie, si può affermare che le criticità emerse sia nella fase della gestione della gravidanza sia nell’emergenza – urgenza del 25.03.2004 abbiano ridotto le chances di migliore evoluzione e gestione della complicanza che la gravidanza della signora (…) presentava e che quanto verificatosi in data 25.03.2004 abbia contribuito ad aggravare (fattore concausale) le severe lesioni cerebrali ipossico – ischemiche responsabili della gravissima disabilità di cui la paziente risulta attualmente affetta” (pag. 43 e 46 relazione peritale in atti).
  • Tali affermazioni saranno fatte proprie dal giudicante e precisata nel paragrafo che segue dedicato all’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria nella causazione del danno.
  • L’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria nella gestione della gravidanza.
  • La responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacificamente di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., come espressamente previsto dalla L. n. 24 del 2017, ed è soggetta pertanto ad un regime probatorio privilegiato ed al termine di prescrizione ordinario decennale.

Il contratto di spedalità è un contratto ad effetti protettivi di terzi, quali sono i neonati che la gestante porta in grembo ed il padre che, dunque, sono soggetti pienamente legittimati a chiedere il risarcimento dei danni che si siano determinati in conseguenza di un inadempimento imputabile alla struttura.

Quanto all’onere della prova, è sufficiente per il paziente danneggiato allegare di aver richiesto ed ottenuto un trattamento sanitario, comprovando il peggioramento, in esito ad esso, dello stato di salute, oltre al nesso di causalità tra fatto e danno, mentre incombe sulla parte convenuta, debitrice della prestazione di cura ed assistenza, dimostrare di aver diligentemente e correttamente eseguito la propria prestazione, con conseguente imputabilità dell’evento di danno a fattori esterni ed indipendenti dal proprio operato.

In mancanza di tale rigorosa dimostrazione, opera il criterio del “più probabile che non”, applicando il quale alla struttura ospedaliera possono essere ascritte le evenienze negative conseguite alla prestazione sanitaria incongrua, ove ragionevolmente e logicamente rapportabili ad un caso di malasanità.

La giurisprudenza, in punto di accertamento della responsabilità sotto il profilo della causalità materiale, ha ulteriormente chiarito, in casi del tutto analoghi a quello che occupa, che, ove sia accertata una coesistenza di fattori causativi dell’evento di danno, l’uno di origine naturale, l’altro dovuto ad errore umano, il nesso di causalità tra condotta ed evento di danno o non sussiste, poiché la causa naturale risulta da sola sufficiente a determinare il danno, ovvero, sussiste per intero, dovendo l’interprete tenere conto, in ogni caso, della concausalità naturale al fine della concreta determinazione del quantum del risarcimento.

Nel caso di specie, pertanto, spettava alla struttura sanitaria l’onere di dimostrare la diligenza con la quale la prestazione sanitaria veniva resa nei confronti della madre e delle neonate e la conseguente non imputabilità del danno, dovuto a diversa causa fortuita, tuttavia, sugli aspetti di negligenza individuati dalla C.T.U., la convenuta si limitava a replicare:

  1. a) L’inesistenza all’epoca di linee guida che raccomandassero il parto tra la 36 e la 37 settimana, pertanto, anche una consulenza con un centro specializzato non avrebbe determinato la programmazione del parto in epoca antecedente alla manifestazione della complicanza, momento nel quale il travaglio non era iniziato;
  2. b) La diligenza dei sanitari che, avvedutisi della sofferenza fetale in atto in data 25.03.2004, decidevano di inviare la paziente presso un centro specializzato per l’espletamento del parto, per il vantaggio rappresentato dalla presenza della terapia intensiva neonatale;
  3. c) Che il trasporto in ambulanza anziché con mezzo proprio avrebbe consentito un limitato quanto irrilevante risparmio di tempo ed il danno si sarebbe in ogni caso verificato.

La C.T.U., condotta secondo un giudizio prognostico, ex ante ed in concreto, evidenziava però che sarebbe stata opportuna la scelta di mettere in contatto la paziente per la programmazione del parto, se non dal momento della presa in carico mesi prima, almeno in data 20.03.2004, quando ancora l’ecografia non evidenziava anomalie ed in epoca ormai prossima al termine della gravidanza ed alla verificazione dell’insulto ipossico.

La complicanza ed il danno subito dalla neonata si sarebbe, infatti, probabilmente allo stesso modo verificato nei cinque giorni avvenire, ragionevolmente escludendo che, in assenza di linee guida che imponessero l’espletamento del parto in epoca antecedente la 37 settimana, anche il centro specializzato avrebbe programmato il parto entro cinque giorni dall’invio della paziente alla 38 settimana, tuttavia la paziente, presa in carico dal centro maggiormente specializzato, avrebbe beneficiato, in applicazione del medesimo criterio probabilistico, di una migliore gestione della emergenza e di un notevole risparmio di tempo nell’espletamento del parto.

In base a quanto rilevato dalla C.T.U. e sulla basi di nozioni di comune esperienza, può essere quantificato il probabile risparmio di tempo nell’espletamento del parto, in caso di pregressa consulenza e corretta gestione della emergenza, almeno di un’ora.

Considerato, infatti che l’ecografia del 25.03.2004, rivelatrice della anomalia, veniva eseguita alle 9,40 ed il parto espletato alle 13,40, dopo 4 ore; l’abbattimento dei tempi di consulenza con il centro specializzato, richiesta proprio in concomitanza della emergenza, lo spostamento in ambulanza anziché con mezzo proprio, il cesareo di urgenza eseguito entro 40 minuti dall’accesso, come prescritto nelle linee guida (anziché dopo quasi 60 minuti come avvenuto, dato che l’Ospedale di Ferrara non aveva mai avuto in carico prima (…)), sono tutte circostanze che avrebbero fatto risparmiare almeno 20 minuti di tempo ciascuna in modo tale da anticipare il parto di circa 1 ora con probabile attenuazione del danno neurologico della piccola (…).

Viene individuata, dunque, una negligenza causalmente rapportabile all’evento di danno, pur connotato da una genesi multifattoriale, considerato che la tempestività nella risoluzione delle emergenze ginecologiche è fattore essenziale al fine di limitare i danni alla salute della madre e dei feti, come è noto e come è stato apprezzato scientificamente dal C.T.U. secondo il quale “il ritardo nella esecuzione del taglio cesareo in urgenza può avere peggiorato le condizioni fetali neonatali” (pag. 28 relazione peritale in atti).

Ciò premesso, deve essere individuata con criteri equitativi la diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica al fine di ascrivere alla struttura sanitaria, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili alla mala gestio, bensì determinate dal caso fortuito, tale essendo la pregressa situazione patologica della neonata (…), esistente già prima della nascita.

I danni risarcibili

  1. a) Danno biologico permanente differenziale di (…).
  2. Premesso che la giurisprudenza da tempo si informa ai principi di integralità e personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale, senza duplicazioni risarcitorie, in punto ad invalidità accertata, non vi è motivo per discostarsi dalle valutazioni compiute dal CTU che stima il danno biologico permanente in 90 punti percentuali.
  3. Nel caso di specie, a fronte di un danno biologico complessivo nella misura del 90%, si stima il danno biologico che si sarebbe comunque registrato a fronte di una corretta gestione della emergenza nella misura del 45%, derivandone a causa dell’inesatto adempimento della struttura un danno biologico differenziale del 45%.
  4. Pertanto, questo Tribunale reputa equo e congruo liquidare il danno sulla scorta delle nuove Tabelle di Milano 2018, parametro di riferimento per la liquidazione dei danni da lesioni macropermanenti derivanti anche da attività medico chirurgica ed accolto da questo Tribunale.
  5. La tecnica di liquidazione del danno differenziale consiste nella quantificazione dell’intero danno biologico rilevato e nella successiva sottrazione della entità di danno biologico non riconducibile alla responsabilità della struttura, ciò al fine di una determinazione congrua del danno in concreto risarcibile che tenga conto dell’impianto delle tabelle risarcitorie che prevedono aumenti progressivi del risarcimento per punto d’invalidità crescente.
  6. Si avrà dunque, con applicazione della personalizzazione massima del 25%, avuto riguardo al caso di specie, relativo al danno patito da un neonato oggi invalido al 100% con conseguente impossibilità di attendere in autonomia alle ordinarie abitudini di vita, un danno biologico differenziale risarcibile all’attualità di Euro 877.747.
  7. Tale importo è da reputarsi comprensivo del pretium doloris e dei disagi che la piccola (…) ha dovuto affrontare, da reputarsi afferenti alla vita quotidiana e di relazione per dover adeguarsi alla propria condizione di salute.
  8. Trattandosi di debito di valore, con la sentenza cristallizzato in debito di valuta, sulla somma riconosciuta devono essere corrisposti, anziché interessi compensativi sulla somma devalutata e poi progressivamente rivalutata, come da indicazioni di Cass. S.U. n. 1712/1995, interessi compensativi in misura legale sulla somma già rivalutata a decorrere da una data intermedia tra quella del fatto e la decisione, che si fissa, equitativamente, nel 25.03.2011. La misura di tali interessi è di Euro 71.122, da sommare al capitale di Euro 877.747, per ottenere, infine, la somma di Euro 948.869, la liquidarsi a titolo di danno biologico differenziale, oltre interessi in misura legale dalla sentenza sino al saldo.
  9. chiama per separazioni e divorzi, cause ereditarie tra fratelli, responsabiita' medica diritto penale l'avvocato Sergio Armaroli
    chiama per separazioni e divorzi, cause ereditarie tra fratelli, responsabiita’ medica diritto penale l’avvocato Sergio Armaroli

    b) Danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa generica di (…)

Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale, in termini di lucro cessante futuro, commisurato alla totale incapacità di produrre reddito, non compreso nel risarcimento del danno biologico che può essere liquidato, in assenza di elementi in ordine alla capacità ed attitudine al lavoro che il danneggiato avrebbe avuto, secondo criteri equitativi.

La perdita della capacità lavorativa generica, nel caso di specie, deve essere risarcita utilizzando il criterio della sommatoria di tutti i redditi che la danneggiata perderà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui avrebbe comunque cessato il lavoro, e quindi applicando eventualmente al risultato un saggio di sconto poiché la danneggiata percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe riscosso solo tra alcuni anni e trarrebbe vantaggio dal risarcimento immediato se non si eliminasse, attraverso lo sconto, il cd. “montante di anticipazione”.

Tenuto conto del danno biologico permanente che in ogni caso si sarebbe verificato in misura pari al 45%, si stima che la capacità lavorativa generica, in assenza di responsabilità medica, pur non suscettibile di azzeramento, tuttavia avrebbe subito una forte contrazione, rendendo la danneggiata abile a lavori costituenti sì fonte di reddito ma retribuiti in misura inferiore almeno della metà rispetto al reddito medio annuo pro capite di Euro 20.690 come individuato nei dati diffusi dal (…) per l’anno 2016, pertanto, si ritiene equo prendere a parametro per le successive operazioni di calcolo del danno patrimoniale futuro un reddito medio annuo di Euro 10.345.

Il danno risarcibile si otterrà, dunque, moltiplicando il reddito medio annuo di Euro 10.345 per i 15 anni in cui il reddito di lavoro sarà verosimilmente perduto, ovvero dai 20 anni di età della danneggiata (conseguimento del diploma di scuola superiore e presumibile inizio dell’attività lavorativa) ai 35 anni di età (aspettativa media di vita di persone nelle stesse condizioni di salute della danneggiata).

La somma che ne risulta è di Euro 155.175 la quale sarà corrisposta all’esito della presente sentenza nell’anno 2018, nel quale la danneggiata ha raggiunto l’età di 14 anni, pertanto, 6 anni prima del raggiungimento dei 20 anni di età, motivo per il quale viene operata la capitalizzazione anticipata, volta a compensare un danno futuro che si assume costante in un arco di tempo di 6 anni, sulla base di un tasso di sconto del 2,5% in ragione di anno al fine di attualizzare la somma come individuata.

Si avrà, all’esito di tale operazione, la quantificazione di un danno pari ad Euro 133.807, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.

  1. c) Danno patrimoniale per spese mediche sostenute dei genitori (…) e (…).

Parti attrici quantificano e documentano le spese mediche sostenute in Euro 603,06 per l’anno 2007, Euro 5.595,08 per l’anno 2008, Euro 13.566,02 per l’anno 2009, Euro 37.949,26 per l’anno 2010, Euro 22.902,50 per l’anno 2011, Euro 22.712,02 per l’anno 2012, Euro 26.501,45 per l’anno 2013, Euro 23.846,39 per l’anno 2014 per un totale di Euro 208.718,53.

Parte convenuta si limita a contestare genericamente l’importo delle spese sanitarie delle quali viene chiesto il rimborso, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità per l’evento di danno, né rileva dal punto di vista giuridico l’affermazione del C.T.U. secondo la quale talune spese relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 per musicoterapia, psicomotricità, ippoterapia, cure presso il centro di neuroriabilitazione Ad.Me. (viaggi aerei inclusi), prezzo di acquisto dell’automezzo (…) attrezzato per disabili non sono riconducibili a livelli essenziali di assistenza e pertanto escludibili da rimborso.

Non è controverso che tali voci di spesa sostenute dai genitori costituiscano danno patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta dell’inesatto adempimento della prestazione sanitaria ai sensi dell’art. 1223 c.c., dunque risarcibili, salva la considerazione che, escluso l’inadempimento, una invalidità vi sarebbe comunque stata e talune spese mediche sarebbero state in ogni caso sostenute, seppur in misura minore.

Appare equo e congro pertanto concedere il rimborso di tali spese nella misura del 50% del totale per l’ammontare di Euro 104.359. Trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale obbligazione di valuta, sulla stessa risultano dovuti interessi in misura legale decorrenti dalla domanda giudiziale sino al saldo.

  1. d) Danno patrimoniale per spese mediche da sostenersi in futuro dei genitori (…) e (…).

Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale, in termini di danno emergente futuro, commisurato alla misura delle spese mediche che i genitori dovranno sostenere in futuro, da liquidare anche in questo caso secondo criteri equitativi.

Le spese mediche future, nel caso di specie, devono essere risarcite utilizzando il criterio della moltiplicazione della media annuale delle spese mediche sostenute sino all’anno 2014, pari ad Euro 26.000, per il numero di 25 anni avvenire, a decorrere dal 2015 e tenuto conto della menzionata aspettativa di vita di 35 anni, nei quali saranno necessarie altrettante spese mediche, essendo la condizione della danneggiata completamente stabilizzata e non suscettibile di miglioramenti.

Si avrà, dunque, il risarcimento nella misura di Euro 650.000, apparendo congruo concedere il risarcimento di tali spese nella misura del 50% del totale in ragione della preesistenza, somma ulteriormente ed equitativamente decurtata per l’anticipazione del rimborso della maggioranza delle spese per annualità future, risultando all’esito la cifra di Euro 300.000, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.

Per inciso, si osserva che nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre d’ufficio dal credito risarcitorio i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento ma solo se i presupposti di tale operazione risultino dagli atti (Cass. civ. n. 7774/2016). Nel caso di specie, oltre a non esservi domanda in tal senso di parte convenuta, l’indennità di accompagnamento percepita non risulta in alcun modo quantificata.

  1. e) Danno non patrimoniale in capo ai genitori (…) e (…) ed alle sorelle (…) e (…).

Venendo alla quantificazione del danno esistenziale patito dai genitori e dalle sorelle di (…) esso è suscettibile di risarcimento poiché la lesione del rapporto parentale attinge valori di indubbio rilievo costituzionale.

Tale danno non può che ritenersi presuntivamente provato in ragione della entità delle lesioni patite dalla minore e delle conseguenti difficoltà esistenziali che la presenza di un membro invalido al 100% comporta in un nucleo familiare.

Al fine di attuare la liquidazione equitativa di tale posta di danno vengono presi a riferimento i valori di risarcimento del danno parentale da perdita di congiunto secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 2018, abbattuti del 50% sia perché (…) è in vita sia perché, come più volte ribadito, una porzione di invalidità è dovuta alla causa naturale preesistente.

Si avrà, pertanto, in favore dei genitori, la liquidazione di Euro 83.000 ciascuno, già comprensiva di rivalutazione ed interessi compensativi, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.

In favore delle sorelle, invece, si otterrà la liquidazione di Euro 12.000 ciascuna, già comprensiva di rivalutazione ed interessi compensativi, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo.

Diritto di (…) ad essere tenuta indenne e manlevata da (…) LIMITED in forza di polizza assicurativa.

La struttura convenuta, responsabile del danno occorso, ha richiesto a sua volta di essere tenuta indenne e manlevata dalla sua personale assicurazione (…) LIMITED in forza di polizza n. (…) in corso di validità alla data del sinistro.

In primo luogo, si osserva che il sinistro ha ad oggetto danno alla salute arrecato da mala gestio del personale sanitario, chiaramente rientrante tra i rischi assicurati dalla polizza stipulata.

Restano da esaminare, dunque, le eccezioni sollevate da (…) LIMITED in ordine all’operatività esclusa o limitata della polizza stipulata.

Si ritiene, in primo luogo, pienamente operativa la polizza di assicurazione nonostante la circostanza prospettata di mancata adesione della assicurata alla definizione di accordo transattivo assicurazione/danneggiati mediante liquidazione di un danno di Euro 400.000 onnicomprensivo, infatti, non vi è prova che la transazione, oltretutto non formalizzata né versata in atti, avrebbe evitato la lite poiché tale somma avrebbe potuto essere trattenuta in acconto del maggior danno richiesto in risarcimento nell’odierno giudizio di merito.

È, poi, certamente applicabile la franchigia contrattuale di Euro 500.000 per sinistro prevista nell’art. 1 della polizza assicurativa.

Le ragioni della decisione includono la già espressa valutazione di superfluità delle istanze istruttorie, che non avrebbero apportato, ove accolte, elementi utili alla decisione, alla quale si è potuti pervenire sulla scorta di quanto già presente e valutabile in atti. Risultano superflue le prove orali sul danno esistenziale, raggiunta in via presuntiva, e le istanze di chiarimenti e di rinnovazione della C.T.U., esaustiva con riferimento ai quesiti posti.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il (…) n. 55 del 2014, anche nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato. Le spese di C.T.U. sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca n.r.g. 966/2015, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– Accerta la responsabilità di (…) in merito al danno alla salute occorso ad (…) e per l’effetto

– Dichiara tenuta e condanna (…) al pagamento delle seguenti poste risarcitorie:

  1. a) A titolo di danno biologico differenziale la somma di Euro 948.869 in favore di (…); comprensiva di rivalutazione e di interessi legali decorrenti dal 25.03.2011 ad oggi, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
  2. b) A titolo di danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa la somma di Euro 133.807 in favore di (…), oltre interessi legali sulla predetta somma dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
  3. c) A titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute la somma di Euro 104.359 in favore di (…) e (…), oltre interessi legali sulla predetta somma dalla domanda sino al saldo;
  4. d) A titolo di danno patrimoniale per spese mediche future la somma di Euro 300.000 in favore di (…) e (…), oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
  5. e) A titolo di danno non patrimoniale la somma di Euro 83.000 in favore di (…); di Euro 83.000 in favore di (…), di Euro 12.000 in favore di (…); di Euro 12.000 in favore di (…), somme già comprensive di interessi e rivalutazione, oltre interessi in misura legale su tutte le predette somme dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

– Condanna (…) al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in Euro 20.000 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta;

– Condanna (…) LIMITED a tenere indenne (…) delle somme come sopra determinate e poste a suo carico, anche in via di regresso, per risarcimento danni e spese di lite, come da termini contrattuali;

– Condanna (…) LIMITED al pagamento in favore di (…) delle spese di lite, che si liquidano, per la chiamata, in Euro 10.000 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Ravenna il 20 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018.

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