PEDONE ESENTE DA RESPONSABILITÀ fuori dalle strisce?

PEDONE ESENTE DA RESPONSABILITÀ fuori dalle strisce?

BOLOGNA VICENZA PADOVA RIMINI RAVENNA CESENA IMOLA  PRATO PISTOIA

PEDONE ESENTE DA RESPONSABILITÀ fuori dalla strisceBOLOGNA VICENZA PADOVA RIMINI RAVENNA CESENA IMOLA  PRATO PISTOIA 
PEDONE ESENTE DA RESPONSABILITÀ fuori dalla strisce?

 

La Suprema Corte  di Cassazione Ordinanza n. 278/2021 la Corte suprema afferma l’inesistenza del concorso di colpa del pedone, investito in un piazzale, nel caso in cui nella zona difettano attraversamenti pedonali fruibili dal medesimo.

PEDONE ESENTE DA RESPONSABILITÀ fuori dalla strisce?

Assenza di strisce pedonali: Se un pedone attraversa una piazza dove non ci sono strisce pedonali utilizzabili e viene investito da un’auto non ha colpe e viene dunque escluso il concorso di colpa con l’automobilista.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra citata ha accolto il ricorso del pedone “in quanto l’art. 190 del Codice della Strada non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto il fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce e attraversare quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili”.

vicinanze.

In Tribunale in primo grado veniva ritenuto il pedone responsabile del 30% mentre il restante 70% veniva addebitato al conducente dell’autovettura che ha investito il pedone. In Appello la Corte afferma che il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale stante il divieto di cui all’art. 190 C.d.S, indipendentemente o meno dalla presenza delle strisce pedonali. La vicenda approda in Cassazione ove la donna lamenta la errata interpretazione dell’art. 190 C.d.S evidenziando che non è stata correttamente valutata la lontananza delle strisce pedonali e che l’attraversamento del piazzale era avvenuto senza alcuna violazione alle norme del Codice della strada, laddove, invece, secondo i Giudici di merito “il pedone non può attraversare i piazzali se non ci sono le strisce”.

 

La vittima del sinistro però contesta la decisione della Corte d’Appello ricorrendo in Cassazione. La vittima – ricorrente aveva fatto già presente, impugnando la sentenza di primo grado, che non vi erano attraversamenti pedonali nelle vicinanze del piazzale, per cui non aveva violato alcuna norma, nell’attraversarlo, ma la Corte aveva interpretato l’art. 190 C.d.S, ritenendo che il comma 2 contenesse un divieto assoluto di attraversare i piazzali.

Con ciò riconoscendo al pedone la piena legittimità della sua domanda di risarcimento e l’esclusione in capo a quest’ultimo di qualsivoglia concorso nella causazione del sinistro.

 

PEDONE ESENTE DA RESPONSABILITÀ fuori dalla strisce?

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