Investimento di pedone – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento – Colpa esclusiva della vittima – Presupposti. 

PEDONE INVESTITO HA TORTO MARCIO? QUANDO[wpforms id=”21592″ title=”true”]

PEDONE INVESTITO
PEDONE INVESTITO

Analizziamo alcune importanti sentenze della Suprema corte che escludono la responsabilita’ del conducente  in caso di investimento del pedone :

, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento. Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.
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– Investimento di pedone – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento – Colpa esclusiva della vittima – Presupposti. :

Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. articolo 41 c.p., comma 2).

 QUESTO SUCCEDE QUANDO IL CONDUCENTE DEL VEICOLO INVESTITORE  nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, né generica né specifica – si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente può ricondursi eziologicamente esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente e operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima 
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 giugno 2019 n. 24927 

Investimento di pedone – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento – Colpa esclusiva della vittima – Presupposti. 

La cassazione afferma che il comportamento del pedone deve ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale
Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento. Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 luglio 2013 n. 33207 

Le norme di comportamento dei pedoni

 

 Circolazione di pedoni – Mancata concessione della precedenza ai veicoli (art. 134 C.D.S.) – Causa esclusiva dell’investimento – Esclusione. 
Nell’ipotesi di inosservanza del pedone dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli (art. 134 C.d.S.), può solo essere valutata come concausa dell’evento, ma non come causa autonoma esclusiva che interrompa il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente e l’investimento.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 26 gennaio 2010 n. 3339 

Reati contro la persona – Delitti contro la vita e l’incolumità individuale – Lesioni personali colpose – In genere – Investimento di pedone in autostrada – Prevedibilità – Condizioni – Reato – Sussistenza. 

E’ responsabile del reato di lesioni colpose il conducente che investa un pedone il quale si trovi già sulla sede autostradale nell’atto di attraversarla da destra verso sinistra ed essendo visibile fin dall’inizio dall’autovettura del conducente in uscita dalla galleria. ( Precisa la Suprema Corte che diverso è il caso di attraversamento di un pedone dalla posizione di fermo sulla piazzola di sosta della sede stradale, che non può considerarsi prevedibile, essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento ed essendo altresì evidente che se si imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone, pure in assenza di motivi di sospetto, ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una autovettura che procede a velocità elevata).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 3 novembre 2008 n. 41029

 

Investimento di pedone – Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento – Colpa esclusiva della vittima – Presupposti. 

La cassazione afferma che il comportamento del pedone deve ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale
Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento. Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 luglio 2013 n. 33207 

Le norme di comportamento dei pedoni

 

 Circolazione di pedoni – Mancata concessione della precedenza ai veicoli (art. 134 C.D.S.) – Causa esclusiva dell’investimento – Esclusione. 
Nell’ipotesi di inosservanza del pedone dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli (art. 134 C.d.S.), può solo essere valutata come concausa dell’evento, ma non come causa autonoma esclusiva che interrompa il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente e l’investimento.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 26 gennaio 2010 n. 3339 

Reati contro la persona – Delitti contro la vita e l’incolumità individuale – Lesioni personali colpose – In genere – Investimento di pedone in autostrada – Prevedibilità – Condizioni – Reato – Sussistenza. 

E’ responsabile del reato di lesioni colpose il conducente che investa un pedone il quale si trovi già sulla sede autostradale nell’atto di attraversarla da destra verso sinistra ed essendo visibile fin dall’inizio dall’autovettura del conducente in uscita dalla galleria. ( Precisa la Suprema Corte che diverso è il caso di attraversamento di un pedone dalla posizione di fermo sulla piazzola di sosta della sede stradale, che non può considerarsi prevedibile, essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento ed essendo altresì evidente che se si imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone, pure in assenza di motivi di sospetto, ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una autovettura che procede a velocità elevata).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 3 novembre 2008 n. 41029

– Investimento di pedone – Pedone come causa esclusiva dell’evento – Presupposti. 

reati in materia di circolazione stradale :

al fine di accertare se il comportamento colposo della vittima del sinistro costituisca mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente, o piuttosto causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, occorre verificare se esso risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile. Secondo la Suprema corte anche in questo specifico settore appare maggiormente in grado di descrivere il fenomeno della causa da sola sufficiente a produrre l’evento la più recente ricostruzione giurisprudenziale (Cass. pen., sez. U., n. 38343 del 18/09/2014) che indica nell’ estraneità del fattore all’esame dall’area di rischio gestita dal garante il connotato che meglio permette di identificare la causa interruttiva.
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