LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE

 

LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE

 

LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE
LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE

 

Ai fini della decisione è necessario soffermarsi sulla pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l’11 luglio 2018, ha ridefinito i principi in materia. 

LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE
LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE

Partendo dall’esame del dato normativo di cui all’art. 5 L. Div., nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall’intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l’assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio“.

A tale affermazione di principio, rimasta ferma per quasi un trentennio, si era recentemente contrapposto altro orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che, pur condividendo la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all’ultima parte dell’art. 5, comma 6, L. Div.) e criterio determinativo (fondato sugli elementi di cui alla prima parte della norma cit.), aveva individuato come parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante – non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio quanto piuttosto – la “non autosufficienza economica” dello stesso, rimarcando come solo all’esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell’assegno indicati nella prima parte della norma. 

Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 (fondato – come detto – sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale) si espone oggettivamente ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione; dall’altro, che l’impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo dare rilievo esclusivo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell’ex coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c’è stata tra i coniugi, e che ha comportato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile. 

Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell’istituto” hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di “abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.“. 

 

LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE
LIQUIDAZIONE MINIMA ASSEGNO DIVORZILE

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Bologna

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati 

dott. Bruno Perla Presidente 

dott.ssa Sonia Porreca Relatore 

dott.ssa Francesca Neri Componente 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 5244 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2017 

promossa da

X (C.F. ***), rappresentato e difeso dall’Avvocato POZZI SIMONE DOMENICO del Foro di Bologna 

parte attrice 

contro

Y (C.F. ***), rappresentata e difesa dall’Avvocato AMOROSI MANUELA del Foro di Bologna 

parte convenuta 

con l’intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Bologna 

OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio 

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 7 febbraio 2019

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.3.2017 X chiedeva all’intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con Y in (omissis) (LO) il 31/10/2009, unione dalla quale, in data 6.4.2010, nasceva la figlia N. Il ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 4.5.2011, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione definito dal Tribunale di Lodi con sentenza parziale sul vincolo n. 385/2015 in data 3.4.2015 e poi con sentenza n. 728/2016 in data 5.7.2016, pronuncia definitiva che statuiva, oltre all’addebito della separazione allo stesso X, l’affido esclusivo della figlia minore della coppia alla madre, con collocamento presso quest’ultima, la delega ai Servizi Sociali per la predisposizione di un calendario di visite paterne e un contributo paterno di € 450,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, riconoscendo altresì in favore della moglie un assegno maritale di mantenimento di € 100,00 mensili.

Ciò posto, il ricorrente lamentava di non essere in grado di sostenere l’impegno economico posto a suo carico in sede separativa, rappresentando di aver dovuto vendere la propria attività di ristorazione nel 2012 ricavandone un corrispettivo insufficiente a coprire i debiti già maturati; di aver reperito successivamente solo impieghi saltuari e poco remunerativi; di aver dovuto far fronte ad un procedimento giudiziario instaurato dalla moglie dinanzi al giudice del lavoro di Lodi avente ad oggetto pretese economiche poi rivelatesi infondate e di essersi dovuto difendere anche in sede penale dall’imputazione (conseguente ad una denuncia querela della moglie) di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose gravissime, procedimento poi conclusosi in secondo grado con la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale, derubricati i fatti, veniva condannato per il solo reato di minacce. Il X spiegava, altresì, che il clima di estrema tensione nei rapporti con la moglie aveva inciso negativamente anche sulla relazione con la figlia, che non riusciva a vedere da anni sia per la distanza tra la propria residenza (a Lodi) e la residenza della minore (a San Lazzaro di Savena con la madre) sia per inadeguatezza dei Servizi Sociali incaricati in sede separativa, non in grado – a suo dire – di predisporre un adeguato calendario di visite paterne. Il X concludeva, quindi, chiedendo disporsi l’affido condiviso della figlia minore, fermo il collocamento prevalente della stessa presso la madre, con predisposizione di un regime di visite paterne libere; chiedeva altresì la riduzione del proprio contributo al mantenimento della minore ad € 300,00 mensili, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie; nulla, infine, si dichiarava disponibile a versare in favore del coniuge, non ritenendone sussistenti i relativi presupposti. 

Si costituiva in giudizio Y, la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio; relativamente alle questioni accessorie, rappresentava che il marito, oltre ad essere stato colpevolmente assente dalla vita della figlia minore, come riscontrato negli anni dagli stessi Servizi Sociali, aveva omesso anche di contribuire economicamente alle necessità di cura e di crescita della piccola, costringendo la madre ad agire ex art. 316 bis c.c. nei confronti dei nonni paterni per ottenere quanto dovuto. La Y concludeva, dunque, chiedendo la conferma di quanto già disposto in sede separativa in merito all’affido (esclusivo) della figlia a sé e alla collocazione della stessa presso la madre, con delega ai Servizi Sociali di San Lazzaro di Savena (territorialmente competenti) per la predisposizione del calendario di visite paterne; chiedeva, altresì, la conferma dell’importo di € 450,00 mensili quale contributo paterno al mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie; chiedeva, infine, per sé la conferma dell’assegno maritale di € 100,00 mensili a titolo di proprio mantenimento, formulando espressa istanza ex art. 156 c.c. per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del X di tutto quanto dovuto dal ricorrente. 

Con ordinanza del 14.7.2017, resa all’esito dell’udienza presidenziale, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza: in particolare, riduceva ad € 300,00 mensili il contributo paterno per la figlia minore, accogliendo la domanda ex art. 156 c.c. della convenuta nei confronti del datore di lavoro del X (GI Group s.p.a.), revocava ogni obbligo economico posto a carico del ricorrente in favore della moglie, confermando, per il resto, il regime separativo in vigore tra le parti. 

Disposto il passaggio alla fase di merito del giudizio, la causa era istruita solo documentalmente con acquisizione delle Relazioni dei Servizi Sociali tempo per tempo aggiornate in merito all’evoluzione dei rapporti genitoriali con la minore N. 

All’udienza del 5.7.2018 la difesa della convenuta, unica ad aver depositato le memorie istruttorie, rinunciava espressamente alle proprie istanze di prova formulate in atti; entrambi i difensori chiedevano, quindi, fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. 

All’udienza del 7.2.2019 venivano precisate le conclusioni a verbale e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.. 

La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. 

Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 31/10/2009 in LODI (LO), hanno definito la vicenda separativa dinanzi al Tribunale lodigiano, che ha pronunciato sentenza parziale sul vincolo n. 385/2015 in data 3.4.2015 e poi, in data 5.7.2016, la sentenza definitiva n. 728/2016. 

Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall’art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. 

Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue. 

– Sull’affido e sul collocamento della prole 

  1. Preliminarmente occorre dare atto del fatto che in atti risulta che la Y in data 23.12.2010 aveva presentato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna ricorso ex art. 330 c.c. per la declaratoria di decadenza del X dalla responsabilità genitoriale (cfr. doc. n. 11 fasc. Avv. Pozzi): nulla è dato sapere, tuttavia, degli esiti finali del predetto procedimento presso l’ufficio minorile. 
  2. In ogni caso, trattandosi di procedimento instaurato prima dell’entrata in vigore (in data 1.1.2013) della novella dell’art. 38 disp. att. cod. civ. disposta dall’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, la competenza a conoscere della domanda ex art. 330 c.c. di decadenza dalla potestà del X rimane radicata presso il Tribunale per i Minorenni, sebbene medio tempore sia iniziato il procedimento di separazione coniugale, definito nel 2016, e poi il divorzio, di cui si discute in questa sede (cfr., al riguardo, Cass. n. 21633/2014). 
  3. Tanto premesso, la domanda della convenuta di affido esclusivo della minore alla madre (regime già disposto in sede separativa dal Tribunale di Lodi) è fondata e merita accoglimento. 
  4. In giudizio sono state acquisite agli atti due Relazioni dei Servizi Sociali di San Lazzaro di Savena, l’una del marzo 2018 e l’altra del gennaio 2019. 
  5. In entrambe le Relazioni si dà conto del sostanziale disinteresse del padre nei confronti della figlia. 
  6. In particolare, nella prima Relazione datata 14.3.2018 gli assistenti sociali hanno riferito che, dopo un periodo di incontri padre/figlia con andamento altalenante nel 2012 in ragione delle difficoltà rappresentate dal X correlate alla distanza tra le residenze (Lodi-San Lazzaro), a partire da marzo 2013 il X non ha più contattato il Servizio per consentire di organizzare incontri con la minore. 
  7. Nella successiva Relazione datata 18.1.2019 gli assistenti sociali hanno dato atto del fatto che la situazione per quanto riguarda il X è rimasta sostanzialmente invariata: il padre, infatti, dopo aver inizialmente chiesto di fissare gli incontri nella giornata del sabato, ha successivamente revocato la propria disponibilità anche per la predetta (unica) giornata, senza più rispondere ai contatti telefonici tentati dagli assistenti per ridefinire un calendario possibile di visite. 
  8. In sostanza, da circa 6 anni, ormai, il padre della minore non ha rapporti con la figlia se non telefonici, continuando, peraltro, “a far promesse di incontri che non si realizzano, creando continue delusioni alla bambina” (così a pag. 1 della Relazione dei Servizi Sociali datata 18.1.2019 cit.). 

Ad ulteriore conferma del totale disinteresse paterno per la crescita ed il reale benessere della minore, significativo è l’episodio riportato nell’ultima Relazione dei Servizi del gennaio 2019 in merito al viaggio in Australia che il fratello della madre di N aveva proposto alla sorella e alla nipote, pagando loro i biglietti di andata e ritorno, in occasione delle vacanze di Natale: il X ha negato il consenso all’espatrio, tanto che la Y ha dovuto rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere l’autorizzazione, consentendo, così, alla figlia di fare una bellissima vacanza e di rivedere lo zio, a cui è sempre stata molto legata sin da piccola. 

Se le capacità genitoriali paterne risultano con evidenza carenti, la Y ha invece dimostrato nel corso degli anni di saper comprendere i bisogni della bambina, anche anteponendoli alle conflittualità legate alla separazione dal marito, come rimarcato nella Relazione dei Servizi del marzo 2018. 

Le visite domiciliari effettuate dagli operatori hanno dato conto del fatto che l’appartamento in cui vivono madre e figlia è “accogliente e in buone condizioni igieniche” e che è proprio grazie alla madre, alla sua costante presenza, alle sue cure e ai suoi sacrifici, anche economici, che la minore oggi è una bambina descritta come serena, nonostante le problematiche correlate alla mancanza della figura paterna, educata e rispettosa delle regole, creativa, piena di interessi ed amata dai compagni di classe, con i quali ha un ottimo rapporto, oltre che un rendimento scolastico sempre buono e costante negli anni. 

Alla luce dell’insieme delle risultanze istruttorie sin qui richiamate deve ritenersi che l’affidamento che meglio corrisponde all’interesse della minore è ancora oggi quello esclusivo alla madre, la quale da sempre assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Considerata l’assenza paterna da oltre 6 anni ormai, si ritiene opportuno consentire alla madre di assumere, da sola, in conformità all’art. 337-quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.

Nessun dubbio (e neanche nessun contrasto, invero) sussiste in merito alla necessità di mantenere il collocamento di N presso la madre, sicchè, al riguardo, si dispone in conformità alla congiunta richiesta delle parti. 

Considerato che il X non vede la figlia da tanti anni, le visite paterne, se e quando il padre dimostrerà di avere un serio interesse a stare con la minore, vanno previste previo accordo con la madre: viene confermata la delega ai Servizi Sociali per sollecitare la riattivazione del rapporto genitoriale con previsione di un calendario di incontri almeno un pomeriggio a settimana; ai Servizi è delegato altresì il compito di vigilanza e supporto alla genitorialità paterna per almeno 3 anni, con onere di relazionale senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di necessità, per eventuali provvedimenti a tutela della minore. 

– Sulle questioni economiche 

Per quanto concerne il mantenimento indiretto da parte del padre a favore della figlia minore, vanno fatte le seguenti considerazioni. 

La Y non ha una occupazione stabile. In sede presidenziale aveva dichiarato di lavorare a chiamata per alcuni bar di Bologna per qualche ora, non potendo dare disponibilità piena in ragione delle necessità di accudimento della figlia minore, con guadagni così limitati a poche centinaia di euro al mese. 

Dall’ultima Relazione dei Servizi Sociali datata 18.1.2019 risulta che dal 3 settembre 2018 la convenuta aveva cominciato a lavorare presso un bar di San Lazzaro di Savena, dove il datore di lavoro le aveva garantito che l’avrebbe agevolata rispetto agli orari lavorativi ed ai suoi impegni di unico genitore, salvo poi ripensarci ed assumere un’altra collaboratrice, circostanza che ha messo particolarmente in difficoltà l’odierna convenuta, ritrovatasi ancora una volta senza lavoro; per questo motivo, oltre all’aiuto e al sostegno della sorella, che ad oggi garantisce alla Y la disponibilità gratuita di un alloggio, sono intervenuti anche i Servizi Sociali, che, a decorrere dalla fine di gennaio 2019, hanno attivato per la convenuta un tirocinio formativo, sollecitando anche la partecipazione della stessa ad un bando per l’assegnazione di alloggio pubblico, dove la Y pare si trovi in “buona posizione“.

Quanto al X, agli atti del presente giudizio risulta prodotto unicamente il CUD2017 (in allegato al foglio di PC attoreo depositato telematicamente in data 28.1.2019), dal quale si desume che per 127 giorni lavorativi alle dipendenze della GI Group s.p.a. a decorrere dal 7.6.2016 il X ha guadagnato l’importo complessivo netto di € 6.719,08 (calcolato sottraendo al reddito lordo le ritenute Irpef e le addizionali ivi indicate), pari circa ad € 1.600,00 mensili. 

Il documento n. 10 attoreo prodotto in atti, oltre a documentare le plurime esperienze lavorative maturate dall’attore nel corso degli anni (alcune delle quali anche con contratti a tempo indeterminato che sono cessati per dimissione del lavoratore stesso), comprova che il rapporto lavorativo con la GI Group s.p.a., iniziato nel giugno 2016, ha natura di contratto di somministrazione lavoro, con iniziale servizio di inserimento e avvio al lavoro per il periodo dal 4.10.2016 sino 1.4.2017 e retribuzione base di € 1.053,00; dalla ricevuta di “invio comunicazione di somministrazione” allegata al foglio di PC depositato dalla difesa attorea in data 28.1.2019 risulta inoltre che il X continua tuttora a lavorare per conto della GI Group s.p.a., quale agenzia di somministrazione, per la quale ha svolto un’ultima missione presso la ditta utilizzatrice Faster s.r.l. con contratto a tempo pieno dal 18.1.2018 sino al 12.1.2019. 

Non è dato sapere quale sia la retribuzione netta guadagnata in questi anni dal X nelle missioni svolte presso le società utilizzatrici cui la GI Group s.p.a. lo ha inviato in qualità di società di somministrazione lavoro, ma deve presumersi che l’attore abbia una capacità reddituale che, a seconda delle differenti tipologie di lavoro di volta in volta svolte presso ditte terze, può variare da un importo minimo di € 1.053,00 mensili (di cui al doc. n. 10 cit.) ad € 1.600,00 mensili (di cui all’unico CUD che il X ha prodotto in atti sopra cit.), redditi sostanzialmente pari (se non addirittura superiori) a quelli attribuiti al X all’epoca della separazione, corrispondenti a circa € 1.150,00 mensili, secondo quanto riportato nella motivazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 728/2016. E ciò fermo restando, ora come allora, l’onere correlato alla rata di mutuo di € 800,00 mensili acceso per l’acquisto dell’attività di bar-ristorante, poi ceduta nel 2012 in ragione delle perdite maturate (cfr. doc. n. 9 fasc. Avv. Pozzi).

Alla luce delle considerazioni che precedono non può che essere confermato in questa sede l’importo di € 300,00 mensili posto in fase presidenziale a carico del X quale somma, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondere alla Y entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal 30.3.2017 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore della coppia, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell’agosto 2017 in uso presso questo Tribunale. L’ammontare del mantenimento così individuato pare obiettivamente il minimo necessario a far fronte alle esigenze di crescita di N, anche in considerazione del fatto che – come detto – la minore, stante la perdurante assenza del padre, trascorre tutto il suo tempo con la mamma, che deve quindi provvedere ad ogni bisogno della bambina. 

– Sull’assegno divorzile

Ai fini della decisione è necessario soffermarsi sulla pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l’11 luglio 2018, ha ridefinito i principi in materia. 

Partendo dall’esame del dato normativo di cui all’art. 5 L. Div., nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall’intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l’assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio“. 

A tale affermazione di principio, rimasta ferma per quasi un trentennio, si era recentemente contrapposto altro orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che, pur condividendo la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all’ultima parte dell’art. 5, comma 6, L. Div.) e criterio determinativo (fondato sugli elementi di cui alla prima parte della norma cit.), aveva individuato come parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante – non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio quanto piuttosto – la “non autosufficienza economica” dello stesso, rimarcando come solo all’esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell’assegno indicati nella prima parte della norma. 

Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 (fondato – come detto – sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale) si espone oggettivamente ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione; dall’altro, che l’impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo dare rilievo esclusivo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell’ex coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c’è stata tra i coniugi, e che ha comportato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile. 

Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell’istituto” hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di “abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.“. 

Alla compiuta ed analitica spiegazione della “soluzione interpretativa adottata” i giudici di legittimità hanno dedicato l’intero paragrafo 10 della sentenza qui in commento. 

L’art. 5 c. 6 – scrivono le Sezioni Unite – attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati [delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell’incipit della norma“, esegesi in quanto tali insoddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento. 

Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit della norma – si legge nella sentenza in esame – conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro“. 

L’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall’art. 143 c.c. 

Questo accertamento, che “non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi“, diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all’assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare, rilievo che ha “l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente“, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato – con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia “rigoroso” (cfr. pag. 36 della sentenza in commento) – “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge“, di tale specifica caratteristica della vita familiare occorre tenere conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive“. 

In sostanza – proseguono le Sezioni Unite – “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro“. 

In definitiva, e a conclusione della illustrazione della “soluzione interpretativa adottata“, le Sezioni Unite affermano che “l’eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5.c. 6 in posizione equiordinata, consente, … senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d’ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare“. 

È sulla base delle approfondite argomentazioni sin qui testualmente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all’affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto appunto spiegato al paragrafo 10 della decisione stessa: “Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto“.

***

Ciò posto, aderendo all’opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, quanto al caso concreto, si osserva quanto segue. 

La profilazione degli ex coniugi, come sin qui delineata, consente di svolgere alcune finali considerazioni in merito alla questione in esame. 

L’esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti (sopra compiuto e a cui si rimanda integralmente) attesta una sensibile disparità tra gli ex coniugi. 

La totale assenza di redditi, ad oggi, in capo alla Y rende evidente come l’odierna convenuta versi in una situazione di oggettiva inadeguatezza dei propri mezzi, tenuto anche conto del fatto, pacifico ed incontroverso, che è proprio e solo la convenuta ad occuparsi a tempo pieno, non solo ora ma di fatto da sempre, dell’assistenza e della cura della figlia N, che il padre ha smesso di vedere e tenere con sé da quando la bambina aveva appena 2 anni, funzione accuditiva esclusiva che ha limitato e tuttora limita sensibilmente le possibilità lavorative della odierna convenuta. 

La natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa sottesa all’assegno divorzile impone – come detto – una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori di cui all’art. 5, comma 6, L. div., valutazione che, nel caso concreto in esame, pur tenendo conto della durata sostanzialmente ridotta del matrimonio tra le parti, induce ad un giudizio di sicura sussistenza del diritto all’emolumento richiesto dalla convenuta, cui va riconosciuto un assegno divorzile nella misura di € 100,00 mensili, somma, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, che il X è tenuto a corrispondere alla Y entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione. 

– Sulle spese di lite 

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico dell’attore. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa (difficoltà bassa) con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell’attività difensiva svolta (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, con riduzione del 20% per la fase decisionale, stante la mancanza di deposito di comparse ex art. 190 c.p.c. da parte della difesa attorea). 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: 

1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 31/10/2009 in (omissis) (LO) tra X (nato a (omissis) (BO) il 21/10/1976) e Y (nata a (omissis) (CS) il 12/01/1981), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (omissis) (LO), atto n. (omissis), Parte (omissis), anno 2009; 

2) DISPONE che la figlia minore della coppia, N, sia affidata in via esclusiva alla madre, Y, con facoltà per quest’ultima di assumere da sola, ai sensi dell’art. 337 quater, c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole; 

3) DISPONE che la minore sia collocata unitamente alla madre presso l’attuale residenza di San Lazzaro di Savena; 

4) STABILISCE che le visite paterne vadano previste previo accordo con la madre, delegandosi i Servizi Sociali per sollecitare la riattivazione del rapporto genitoriale paterno con previsione di un calendario di incontri almeno un pomeriggio a settimana; ai Servizi è delegato altresì il compito di vigilanza e supporto alla genitorialità paterna per 3 anni, con onere di relazionale senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di necessità, per eventuali provvedimenti a tutela della minore

5) PONE a carico di X l’obbligo di versare a Y la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal 30.3.2017, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell’agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”

6) PONE a carico di X l’obbligo di versare a Y la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile annualmente in base all’Istat, da corrispondere alla beneficiaria entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione; 

7) CONDANNA X ALESSANRO a rifondere a Y le spese di lite, che liquida in complessive € 5.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge; 

8) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di (omissis) (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali territorialmente competenti per gli adempimenti di cui al punto 4) del dispositivo

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30/04/2019.

IL GIUDICE ESTENSORE 

dott.ssa Sonia Porreca 

IL PRESIDENTE 

dott. Bruno Perla