La regola dell’affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori
e, soprattutto, non è ammissibile una rinuncia all’affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un Diritto del Fanciullo e non dei genitori: quanto è oggi reso evidente e palese dall’art. 315-bis c.c., come introdotto dalla L. 10/12/2012, n. 219, il quale predica che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Ne consegue che, dove i genitori intendano stabilire l’affido esclusivo, in sede di separazione consensuale, questi hanno l’onere di specificare quali circostanze concrete, dettagliate e specifiche lo rendano di pregiudizio per il minore o per lo stesso inadeguato.
Non e’ configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie
(nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue) costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass. sez. 1, 19607/2011; conforme, da ultimo, Cass. sez. 6-1, 16175/2015). E’ indubbio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia l’accordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto e’ vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fornite dal giudice, senza necessita’ neppure di comunicazione, come ha gia’ sottolineato la Corte territoriale. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore. L’opposizione di un genitore non puo’ paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure e’ necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore. Nel caso in esame la Corte d’Appello, ed il Tribunale minorile prima, hanno valutato opportuno per la minore, che manifesta pure alcune peraltro non gravi difficolta’, evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica dopo aver frequentato per un anno una scuola privata. Valutazione adeguata e ragionevole.. percio’ incensurabile in questa sede.
Per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trovi e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile,
il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della vita di relazione. In altri termini la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare” (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3555). – Sia sulla base di una certa razionalità e del buon senso: non ci vuole molto per comprendere il disagio che chiunque di noi avrebbe se tutte le cose sue fossero divise a metà e non esistesse un posto in cui, quando infine si arriva, ci si sente a casa. E l’assegnazione della casa familiare, di cui all’art. 337 sexies c.c., è saldamente ancorata a questa logica, la sua ratio sta proprio nel conservare l’habitat domestico ed evitare che il figlio perda il suo luogo, il suo nido in cui sono ancorate abitudini e certezze. Ciò che veramente rileva è che la cultura dell’affidamento condiviso, con la condivisione delle responsabilità genitoriale, la pari dignità dei genitori ed il libero accesso del minore ad entrambi, continuino ad avanzare e a diffondersi nella società.