illecito endofamiliare –riconoscimento paternitaAVVOCATO CIVILISTA  ESPERTO CASSAZIONISTA  BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA   MILANO PADOVA VICENZA TREVISO

illecito endofamiliare –riconoscimento paternita’

AVVOCATO CIVILISTA 

ESPERTO CASSAZIONISTA 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  

MILANO PADOVA VICENZA TREVISO

 

 

  • Trattasi di responsabilità afferente la categoria dell’illecito endofamiliare di creazione giurisprudenziale e conseguente alla rielaborazione dei rapporti familiari sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona (cfr.Cass. 4802/2018; Cass. 26205/13; Cass. 5652/12; Tribunale di Milano 23.07.2014; Tribunale di Massa 4.07.17).
  • Presupposto giuridico per la sussistenza di tale illecito è l’accertamento giudiziale di paternità naturale la cui pronuncia dichiarativa produce effetti identici al riconoscimento di paternità ed implica, con effetto retroattivo alla data della nascita, per i genitori l’assunzione di tutti i doveri della filiazione legittima ex artt. 261, 147, 148, 315 bis, 316 bis cc (cfr. Css. 23630/2009; Cass. 27653/2011). 

 

AVVOCATO PENALISTA 

ESPERTO CASSAZIONISTA 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  

MILANO PADOVA VICENZA TREVISO

 

  • Costituisce quindi diritto primario del figlio quello di essere mantenuto, educato, istruito e cresciuto dai propri genitori ottenendo da questi non solo supporti materiali ma anche di sostegno morale quali referenti dialogici ed evolutivi necessari per la completa e corretta realizzazione dell’individuo. 
  • Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, determinando la lesione dei diritti che trovano nella Costituzione e nelle norme sovranazionali recepite dall’ordinamento italiano e costituisce comportamento contra ius la cui sanzione non si limita alle misure tipiche del diritto di famiglia ma consente il ricorso a misure risarcitorie ex artt. 2043 e 2059 cc (Cass. 18853/2011). 
  • L’illecito endofamiliare, pur avendo peculiari caratteristiche, va infatti saldamente ricondotto entro i binari della responsabilità civile, sia sul piano dell’onere probatorio (si veda in proposito Cass.Civ., 15.9.2011, n. 18853, che rimarca la necessità di allegare e provare tutti gli elementi del fatto illecito ed, in particolare, il danno subìto e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio), sia per ciò che riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si veda in particolare Cass.Civ., 8.4.2016,
  1. 6833, la quale evidenzia che anche l’illecito aquiliano commesso dal padre nei confronti del proprio figlio soggiace alla regola prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.).
  2. In particolare per quanto concerne la prescrizione del diritto risarcitorio per danno endofamiliare si osserva come il consolidato orientamento dei giudici di legittimità ritenga che il decorso della prescrizione decennale dell’azione di regresso proposta dal genitore che da solo ha provveduto al mantenimento del figlio nei confronti dell’altro rimasto inadempiente e che solo in un momento successivo ha compiuto il riconoscimento (o la cui paternità o maternità sia stata solo successivamente dichiarata) e della prescrizione quinquennale dell’azione di risarcimento dei danni endofamiliari proposta dal figlio per mancato riconoscimento da parte del genitore abbia inizio dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale atteso che soltanto per effetto di tale pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita (cfr. Cass. 7986/14; Cass. 23596/06; Cass. 26575/07; Cass. 2328/06; Cass. 15100/05; Cass. 10124/04). 
  3. Afferma infatti la giurisprudenza di legittimità che “nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Da ciò consegue, per un verso, che il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, e, per altro verso, che il genitore il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quote delle spese sostenute dalla nascita. Tale azione non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita); con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.” (Cass. n. 23596/2006; Cass. n. 26575 /2007. Principi confermati di recente da Cass. 7986/2014). 
  4. La sentenza 7.03.2014 del Tribunale di Roma richiamata da parte convenuta si distacca completamente da quello che costituisce l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sul tema della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di regresso e risarcimento danni da illecito endofamiliare e risulta essere stata smentita dal medesimo Tribunale romano con sentenza 1.04.2014 che richiamando la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato non condivisibile il difforme ed isolato orientamento espresso nel precedente del 7.03.2014. 
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  6.  
  7. REPUBBLICA ITALIANA
  8. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  9. TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
  10. Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente 
  11. SENTENZA
  12. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3377/2016 promossa da: 
  13. ……………..con il patrocinio dell’avv. TALARICO LILIANA (***) ; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. 
  14. ATTORE
  15. contro
  16. …………….. con il patrocinio dell’avv. REBUCCI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI, 56 41100 MODENA presso il difensore avv. REBUCCI LUCA 
  17. CONVENUTO 
  18. CONCLUSIONI
  19. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
  20. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
  21. ……….. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, il padre naturale ……… chiedendo accertarsi la responsabilità aquiliana del predetto per violazione degli obblighi familiari derivanti dal di lei mancato riconoscimento e la conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni endofamiliari patrimoniali e non patrimoniali patiti quantificati in complessivi € 4.000.000,00
  22. Adduceva ……… che con sentenza n. 540/2015 passata in giudicato il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato la paternità naturale di ……….nei confronti della stessa. 
  23. Rilevava l’attrice che dalla nascita 1961, il padre l’aveva privata di tutte le cure e attenzioni morali e materiali nascenti dal rapporto di filiazione rifiutandosi pervicacemente di riconoscerla e violando in tal modo i doveri genitoriali di cui agli artt. 147, 148, 315 bis e 316 bis cc e procurandole ingenti danni non patrimoniali e patrimoniali di cui chiedeva in questa sede ristoro. 
  24. Costituitosi in giudizio ……… confermava di avere intrattenuto una relazione con la madre dell’attrice, ………., negando peraltro che questa gli avesse comunicato la nascita della figlia …….. e che lo stesso avesse rifiutato di riconoscerla come pure negando di avere mai ricevuto dalla ……… richieste di riconoscimento e/o mantenimento della bambina. 
  25. Negava il convenuto di avere ricevuto dalla figlia richieste di aiuto o tentativi di contatto e contestava la ricostruzione di vita e patrimoniale relativa al medesimo fatta dalla difesa attorea. 

Concludeva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree eccependo in ogni caso la prescrizione di ogni diritto avanzato da …….. 

La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali e trattenuta in decisione all’udienza del 12.12.2018. 

Orbene la controversia ha ad oggetto la responsabilità di ………. in ragione della violazione dei di lui doveri genitoriali nei confronti della figlia …….. 

Trattasi di responsabilità afferente la categoria dell’illecito endofamiliare di creazione giurisprudenziale e conseguente alla rielaborazione dei rapporti familiari sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona (cfr.Cass. 4802/2018; Cass. 26205/13; Cass. 5652/12; Tribunale di Milano 23.07.2014; Tribunale di Massa 4.07.17).

Presupposto giuridico per la sussistenza di tale illecito è l’accertamento giudiziale di paternità naturale la cui pronuncia dichiarativa produce effetti identici al riconoscimento di paternità ed implica, con effetto retroattivo alla data della nascita, per i genitori l’assunzione di tutti i doveri della filiazione legittima ex artt. 261, 147, 148, 315 bis, 316 bis cc (cfr. Css. 23630/2009; Cass. 27653/2011). 

Costituisce quindi diritto primario del figlio quello di essere mantenuto, educato, istruito e cresciuto dai propri genitori ottenendo da questi non solo supporti materiali ma anche di sostegno morale quali referenti dialogici ed evolutivi necessari per la completa e corretta realizzazione dell’individuo. 

Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, determinando la lesione dei diritti che trovano nella Costituzione e nelle norme sovranazionali recepite dall’ordinamento italiano e costituisce comportamento contra ius la cui sanzione non si limita alle misure tipiche del diritto di famiglia ma consente il ricorso a misure risarcitorie ex artt. 2043 e 2059 cc (Cass. 18853/2011). 

L’illecito endofamiliare, pur avendo peculiari caratteristiche, va infatti saldamente ricondotto entro i binari della responsabilità civile, sia sul piano dell’onere probatorio (si veda in proposito Cass.Civ., 15.9.2011, n. 18853, che rimarca la necessità di allegare e provare tutti gli elementi del fatto illecito ed, in particolare, il danno subìto e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio), sia per ciò che riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si veda in particolare Cass.Civ., 8.4.2016, 

  1. 6833, la quale evidenzia che anche l’illecito aquiliano commesso dal padre nei confronti del proprio figlio soggiace alla regola prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.).

In particolare per quanto concerne la prescrizione del diritto risarcitorio per danno endofamiliare si osserva come il consolidato orientamento dei giudici di legittimità ritenga che il decorso della prescrizione decennale dell’azione di regresso proposta dal genitore che da solo ha provveduto al mantenimento del figlio nei confronti dell’altro rimasto inadempiente e che solo in un momento successivo ha compiuto il riconoscimento (o la cui paternità o maternità sia stata solo successivamente dichiarata) e della prescrizione quinquennale dell’azione di risarcimento dei danni endofamiliari proposta dal figlio per mancato riconoscimento da parte del genitore abbia inizio dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale atteso che soltanto per effetto di tale pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita (cfr. Cass. 7986/14; Cass. 23596/06; Cass. 26575/07; Cass. 2328/06; Cass. 15100/05; Cass. 10124/04). 

Afferma infatti la giurisprudenza di legittimità che “nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Da ciò consegue, per un verso, che il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, e, per altro verso, che il genitore il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quote delle spese sostenute dalla nascita. Tale azione non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita); con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.” (Cass. n. 23596/2006; Cass. n. 26575 /2007. Principi confermati di recente da Cass. 7986/2014). 

La sentenza 7.03.2014 del Tribunale di Roma richiamata da parte convenuta si distacca completamente da quello che costituisce l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sul tema della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di regresso e risarcimento danni da illecito endofamiliare e risulta essere stata smentita dal medesimo Tribunale romano con sentenza 1.04.2014 che richiamando la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato non condivisibile il difforme ed isolato orientamento espresso nel precedente del 7.03.2014. 

Evidente pertanto appare l’infondatezza della eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta. 

Quanto al merito si osserva quanto segue. 

Risulta incontestato che …….. e …….., all’epoca minorenne, a decorrere da gennaio-febbraio 1960 avessero intrattenuto una relazione sentimentale ed è emerso dall’istruttoria svolta in corso di causa come nel gennaio 1961 la …….. avesse comunicato al ………di essere incinta (dichiarazioni ……….) e come successivamente nel corso dell’inverno 1961 anche i di lei genitori si fossero recati dal ……..per chiedergli di prendersi cura della figlia. 

………, stanti l’indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento (attestati in modo certo dalla sentenza dichiarativa di paternità naturale passata in giudicato) e la comunicazione da parte di ……….. dello stato di gravidanza in epoca contigua agli stessi, doveva ritenersi certamente consapevole del concepimento e della gravidanza della madre dell’attrice. 

………. ha dichiarato che il ……….. dal momento in cui la stessa gli aveva comunicato di essere incinta aveva continuato a frequentare la sua casa fino alla nascita della bambina. 

In sede istruttoria è emerso come la madre del ……… fosse stata informata della nascita della bambina e come la stessa si fosse recata all’Ospedale di Fermo ove la …….. era ricoverata per conoscere la nipote. 

La circostanza attesta e comprova come pertanto ……….. fosse stato anche messo a conoscenza della nascita della figlia naturale. 

Del resto ……….. ha dichiarato che subito dopo la nascita della bimba il …….. si era recato presso la sua abitazione qualche volta nei primi mesi per farle visita e che poi era sparito nonostante la donna lo avesse più volte chiamato per chiedergli di aiutarla ad allevarla e crescerla. 

………. quindi nonostante la piena consapevolezza della sua paternità si disinteressava della figlia di pochi mesi di vita e non se ne prendeva cura né materialmente né moralmente. 

La teste ………. ha precisato come …….. avesse voluto vedere il padre soprattutto con l’inizio della scuola primaria ove vedeva gli altri bambini accompagnati da entrambi i genitori. 

La teste ha affermato di averlo quindi chiamato per fare visita alla figlia ma con esito negativo precisando come solo una volta, ad otto anni, il …….. fosse venuto a farle visita su sua richiesta presso la pizzeria ove lavorava, per poi non farsi più vedere. 

Le deposizioni testimoniali hanno confermato come fin da bambina …….. manifestasse l’incessante desiderio di incontrare il padre e come questo le avesse comunque negato ogni sostegno morale e materiale (teste ……..) recandosi a farle visita sul suo luogo di lavoro presso il Forno……. e iniziando ad avere saltuaria frequentazione con la stessa solo tra il 1978 e 1979 quando l’attrice aveva 17-18 anni (dichiarazioni ……..). 

Tali condotte omissive rispetto ai doveri genitoriali di cura, assistenza e mantenimento non potevano, per quanto sopra rilevato, non essere consapevoli e come tali volute e connotate da dolo ex art. 2043 cc. Le condotte tenute da ……….di totale disinteresse nei confronti della figlia …….., né desiderata né voluta e pervicacemente per anni rifiutata, hanno determinato nell’attrice l’insorgere di profondo dolore e turbamento ed un conseguente danno risarcibile. 

Esiste un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua lo spontaneo riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. 

Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie d’indizi univoci (Cass. 26205/2013). 

Per quanto sopra rilevato, nella fattispecie in esame, il convenuto era ben consapevole della propria paternità ed intenzionalmente si è disinteressato della figlia, precludendo a quest’ultima anche una relazione di fatto con lui, e qualsiasi forma di assistenza materiale e morale quanto meno fino al raggiungimento della maggiore età della stessa. 

E’ evidente che seppure la madre abbia provveduto al mantenimento della figlia, provvedendo alle sue esigenze, anche grazie al sostegno dei propri genitori, nessuna manifestazione di affetto e sostegno può supplire pienamente a quella di uno dei due genitori. 

L’attrice ha infatti vissuto ed è cresciuta priva della figura paterna e privo della sicurezza e del sostegno, sia morale che economico che soltanto la presenza di entrambi i genitori può dare. 

Risulta certamente, sulla scorta della documentazione depositata in atti, come ………, imprenditore e proprietario di plurimi immobili, e la sua famiglia fossero e siano soggetti benestanti e dotati di ampie possibilità economiche.

Peraltro il richiesto danno emergente, subito da ………..per il mancato mantenimento da parte del padre sulla scorta delle maggiori possibilità economiche dello stesso rispetto alla madre, non è ontologicamente riconoscibile alla stessa. 

Unico soggetto legittimato ad agire in regresso per il mantenimento del figlio interamente anticipato è il genitore adempiente e non il figlio in proprio, non titolare diretto del relativo diritto. 

Quanto al richiesto lucro cessante determinato dalla impossibilità per ………. (che terminata la scuola dell’obbligo iniziava a svolgere attività lavorative non qualificate) di conseguire, a causa dei mancati apporti finanziari paterni, un maggiormente elevato livello di istruzione e formazione nonché l’inserimento in un adeguato contesto lavorativo non sono emersi elementi atti a convincere che ……… non abbia potuto affrontare gli studi superiori soltanto a causa delle proprie modeste condizioni economiche e per contro pronosticare che ella avrebbe frequentato con successo l’università e avuto un futuro brillante nel caso in cui il padre l’avesse subito riconosciuta e mantenuta. 

Certo è che la presenza paterna avrebbe reso la sfera personale della giovane completa e gli avrebbe verosimilmente offerto maggiori prospettive. 

Il disinteresse e l’indifferenza del convenuto sono idonei a causare una indubbia sofferenza morale e psicologica – come dimostrato dal profondo interesse dell’attrice di conoscere ed avere rapporti con il padre nonché dalle dichiarazioni testimoniali circa la sofferenza patita da……… in tenera età per l’assenza della figura paterna- atte ad integrare i presupposti per riconoscere all’attrice un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cc. 

Il danno risarcibile in capo al figlio per carenza della relazione familiare e del rapporto genitori-figli non è tanto quello dovuto al mancato godimento di utilità economiche, quanto piuttosto il danno derivante dalla lesione in sé di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di minore derivanti dall’ostinato rifiuto del padre nei suoi riguardi. 

Ai fini della liquidazione di tale danno, consistente nella perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore, deve necessariamente farsi riferimento ad una valutazione equitativa ex artt. 2056-1226 cc che in conformità ad un orientamento invalso in giurisprudenza può essere modulata sulla base delle quantificazioni operate nelle tabelle milanesi 2018 (adottate anche in questo Tribunale per la liquidazione del danno alla persona) con riguardo alla “perdita del genitore” (pari nel minimo a € 165.960,00) (cfr. Corte Appello Brescia 1.03.2012; Cassazione 16657/2014) ovviamente ridotta tenuto conto della diversità della perdita (non costituita da decesso del genitore ma da abbandono morale determinante privazione del rapporto genitoriale) e del supporto familiare comunque goduto dall’attrice fino ad ½. 

Pertanto a titolo di danno non patrimoniale deve essere riconosciuto a ………..un risarcimento di € 82.980,00, già comprensivi di rivalutazione. 

Nessun ulteriore danno deve per contro essere risarcito in favore di parte attrice. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3377/2016 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide; 

– condanna ………. a risarcire la somma di € 82.980,00 (comprensiva di rivalutazione) oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale in favore di ……..; 

– rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da ………; 

– condanna ……… a rifondere in favore di ……… le spese di lite che liquida in € 13.430,00 per compenso, € 1.713,00 per spese oltre 15%, IVA e CPA come per legge. 

Ravenna, 8 maggio 2019

Il Giudice

Dott.ssa Alessia Vicini

Pubblicazione il 13/05/2019

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